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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 28 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10128 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1
Stazione n. 1, ed elettivamente domiciliato in Mascali, Piazza Alcide De Gasperi s.n., presso lo studio dell'avv.
Gabriella Panzera, che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato
04.10.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 0001203309 000 notificato a mezzo p.e.c. il 25.08.2023, con cui veniva intimato il pagamento dell'importo di € 38.129,83, per l'omesso versamento di contributi alla Gestione Commercianti per il periodo dal 04/2016 al 03/2023.
Il ricorrente premetteva di essere stato amministratore unico della società dal 06.11.2015 alla CP_2 data di cessazione della stessa, ovvero al 23.12.2019 (come da visura camerale allegata); eccepiva la carenza dei presupposti impositivi, non avendo mai svolto alcuna attività con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della società, e comunque l'attività della società era cessata nel 2019 e quindi non erano dovuti i contributi per i periodi successivi a tale data e che non sussisteva nesswun obbligo di comunicazione
1 CP_ della cessazione dell'attività all' , il cui onere ricadeva sulla Camera di Commercio;
rilevava, inoltre, che egli era iscritto alla gestione separata per altra professione dal 09.04.2018, con P.I. . P.IVA_1
Infine, rappresentava che l'intestato Tribunale con sentenza n. 1896 dell'8.05.2023 aveva accolto similare CP_ ricorso avverso l'avviso di addebito n. 593 2022 00028308 26 000, con il quale l aveva richiesto i contributi previdenziali per gli stessi anni (dal 4/2016 al 12/2020), annullandolo.
Pertanto, in assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, l'avviso di addebito doveva ritenersi illegittimo, e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento, con vittoria di spese da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, l restava intimata.
Con ordinanza del 09.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, con decreto del 07.02.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della
2 cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (carenza dei presupposti impositivi) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo ex art. 24 del d. lgs. n. 46/99.
3 Esaminando il merito della vicenda, dovendosi condividere i precedenti di questo Tribunale in altre similari giudizi, osserva il decidente che era onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1 sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti.
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente Controparte_1 all'attività prevalente”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva affermato che “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del
1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di
4 amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del CP_ 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
Successivamente, nella materia, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti CP_ gestioni dell' .
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (08 agosto 2011 n. 17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa CP_ dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso CP_ dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell' “attività prevalente” non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione Separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
5 cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L.
11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione
Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di CP_ per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività prevalente.
Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la
Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Nonostante le intervenute modifiche e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società nei termini normativi sopra ricordati.
Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Infatti, la Corte di Cassazione, anche più di recente ha riaffermato il principio (Cass. 19.01.2016 n. 873) che “la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime” (Cfr.: Cass. Ord.
17.10.2018 n. 26026).
Sicché, ove l'amministratore o il socio non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie in esame non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti, infatti, l'ente previdenziale non si è costituito, quindi non risultano né dedotti né dimostrati i requisiti suddetti.
Il ricorrente ha negato, per il periodo cui si riferisce la contribuzione pretesa, lo svolgimento di attività commerciale. CP_ Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, non essendo stato provato dall
(non costituitosi e sul quale ricadeva il relativo onere) il relativo presupposto costitutivo, va dichiarata illegittima
6 la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato per il periodo in questione (04/2016 - 03/2023) che deve, per l'effetto, essere annullato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, previa compensazione in ragione della metà, stante la mancata costituzione dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.10.2023, da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
2. In accoglimento della spiegata opposizione dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti per il periodo in questione (04/2016 - 03/2023) e per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 5932023 0001203309 000.
3. Condanna dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi
€ 3.290,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Gabriella Panzera.
Così deciso in Catania, 28.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 28 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10128 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1
Stazione n. 1, ed elettivamente domiciliato in Mascali, Piazza Alcide De Gasperi s.n., presso lo studio dell'avv.
Gabriella Panzera, che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato
04.10.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 0001203309 000 notificato a mezzo p.e.c. il 25.08.2023, con cui veniva intimato il pagamento dell'importo di € 38.129,83, per l'omesso versamento di contributi alla Gestione Commercianti per il periodo dal 04/2016 al 03/2023.
Il ricorrente premetteva di essere stato amministratore unico della società dal 06.11.2015 alla CP_2 data di cessazione della stessa, ovvero al 23.12.2019 (come da visura camerale allegata); eccepiva la carenza dei presupposti impositivi, non avendo mai svolto alcuna attività con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della società, e comunque l'attività della società era cessata nel 2019 e quindi non erano dovuti i contributi per i periodi successivi a tale data e che non sussisteva nesswun obbligo di comunicazione
1 CP_ della cessazione dell'attività all' , il cui onere ricadeva sulla Camera di Commercio;
rilevava, inoltre, che egli era iscritto alla gestione separata per altra professione dal 09.04.2018, con P.I. . P.IVA_1
Infine, rappresentava che l'intestato Tribunale con sentenza n. 1896 dell'8.05.2023 aveva accolto similare CP_ ricorso avverso l'avviso di addebito n. 593 2022 00028308 26 000, con il quale l aveva richiesto i contributi previdenziali per gli stessi anni (dal 4/2016 al 12/2020), annullandolo.
Pertanto, in assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, l'avviso di addebito doveva ritenersi illegittimo, e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento, con vittoria di spese da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, l restava intimata.
Con ordinanza del 09.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, con decreto del 07.02.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della
2 cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (carenza dei presupposti impositivi) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo ex art. 24 del d. lgs. n. 46/99.
3 Esaminando il merito della vicenda, dovendosi condividere i precedenti di questo Tribunale in altre similari giudizi, osserva il decidente che era onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1 sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti.
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente Controparte_1 all'attività prevalente”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva affermato che “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del
1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di
4 amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del CP_ 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
Successivamente, nella materia, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti CP_ gestioni dell' .
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (08 agosto 2011 n. 17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa CP_ dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso CP_ dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell' “attività prevalente” non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione Separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
5 cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L.
11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione
Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di CP_ per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività prevalente.
Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la
Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Nonostante le intervenute modifiche e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società nei termini normativi sopra ricordati.
Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Infatti, la Corte di Cassazione, anche più di recente ha riaffermato il principio (Cass. 19.01.2016 n. 873) che “la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime” (Cfr.: Cass. Ord.
17.10.2018 n. 26026).
Sicché, ove l'amministratore o il socio non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie in esame non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti, infatti, l'ente previdenziale non si è costituito, quindi non risultano né dedotti né dimostrati i requisiti suddetti.
Il ricorrente ha negato, per il periodo cui si riferisce la contribuzione pretesa, lo svolgimento di attività commerciale. CP_ Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, non essendo stato provato dall
(non costituitosi e sul quale ricadeva il relativo onere) il relativo presupposto costitutivo, va dichiarata illegittima
6 la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato per il periodo in questione (04/2016 - 03/2023) che deve, per l'effetto, essere annullato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, previa compensazione in ragione della metà, stante la mancata costituzione dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.10.2023, da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
2. In accoglimento della spiegata opposizione dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti per il periodo in questione (04/2016 - 03/2023) e per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 5932023 0001203309 000.
3. Condanna dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi
€ 3.290,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Gabriella Panzera.
Così deciso in Catania, 28.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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