Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 776 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosella Lucente, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosella Lucente, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Sperate, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di San Sperate, via Su Nuraghe n. 13, censita al catasto fabbricati del Comune di San Sperate, al Foglio 7, Numero 1268, Sub. 1, Categ.
A/2, Classe 8, resterà assegnata alla SI.ra , con ogni sua pertinenza, Parte_1 Per_ Per_ affinché possa continuare a viverci insieme alle figlie e .
Per_ Per_ 3. Le figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori e dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti continuativi e conservare con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Le minori avranno, anche ai fini anagrafici, lo stesso domicilio della madre.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie minori, tra cui il cambio di residenza o domicilio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Pag. 2 di 5 4. Il SI. , in considerazione dell'età delle figlie e dei molti impegni CP_1 non solo scolastici delle ragazze, potrà tenerle con sé, previo accordo con loro, ogni volta che vorrà.
5. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso al CP_1 Parte_1 Per_ Per_ mantenimento delle figlie minori e , un assegno mensile di € 1.400,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato della SI.ra
[...]
, entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Il predetto importo sarà rivalutato annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
6. Saranno altresì a carico del SI. il 50% delle spese straordinarie CP_1 sostenute nell'interesse delle figlie e previo accordo tra le parti, secondo la seguente modalità:
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket sanitari;
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche e psicoterapiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
- spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione privati;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
corsi di lingua straniera e di istruzione;
viaggi e vacanze.
7. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 per il proprio mantenimento, un assegno mensile di € 600,00, importo rivalutabile annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici
ISTAT.
8. Il SI. si impegna a trasferire alla SI.ra , che CP_1 Parte_1 accetta, la quota del 50% dell'immobile sito in San Sperate, via Su Nuraghe n.
13, censita al catasto fabbricati del Comune di San Sperate, al Foglio 7, Numero
1268, Sub. 1, Categ. A/2, Classe 8.
Il trasferimento verrà effettuato dopo la pronuncia della Sentenza di separazione e su richiesta della SI.ra , presso il notaio che la stessa Parte_1 sceglierà, per il rogito.
Pag. 3 di 5 Le spese notarili per il trasferimento verranno pagate da entrambi i coniugi con le somme presenti sul conto cointestato di cui al punto sub) 6 del ricorso.
Detto trasferimento di proprietà risulta essere necessario per la risoluzione della crisi familiare, altrimenti non diversamente componibile.
Le parti convengono che, per il detto atto di trasferimento della proprietà di cui alla presente condizione, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 come chiarito dalla Circolare del 21 giugno 2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate (esenzioni estese ai procedimenti di separazione personale ed alle disposizioni patrimoniali disposte in accordi di separazione e divorzi).
Pertanto l'atto di trasferimento della proprietà sarà soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
9. I coniugi convengono sin d'ora che nel caso in cui uno dei due decidesse di vendere l'immobile di San Sperate, via Su Nuraghe n. 13, censito al catasto fabbricati del Comune di San Sperate, al al Foglio 7, Numero 1268, Sub. 1,
Categ. A/2, Classe 8, l'altro non si opporrà.
Le parti si impegnano a conferire mandato congiunto all'agenzia immobiliare, che verrà scelta di comune accordo, affinché l'immobile venga venduto al miglior prezzo, impegnandosi a collaborare per il buon fine della vendita nell'adempimento di tutte le incombenze che si renderanno necessarie.
Il ricavato della vendita verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuna detratti tutti i costi che si renderanno necessari ai fini della vendita stessa.
In ogni caso l'immobile potrà essere messo in vendita solo quando entrambe le figlie saranno economicamente indipendenti o anche prima ma previo accordo tra le parti.
10. Tutti i fondi di investimento cointestati ad entrambi i coniugi, in essere presso
Banca Intesa San Paolo, verranno trasferiti interamente alla SI.ra
[...]
entro la fine del mese di febbraio 2025. Parte_1
11. I coniugi di comune accordo estingueranno il conto corrente cointestato IBAN
[...], in essere presso Banca Intesa San Paolo, entro il 31.07.2025 ed il saldo presente sul conto al 31.07.2025, verrà trasferito dal SI. su altro conto corrente a lui intestato in via esclusiva. CP_1
La SI.ra dichiara sin d'ora di non avere alcuna pretesa su Parte_1 detta somma a saldo.
12. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Pag. 4 di 5 13. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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