Sentenza 28 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. No agli incentivi funzioni tecniche per attività svolta nei confronti di professionisti esterniGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 20 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 28/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
TA TONOLO Presidente OB ANGIONI Giudice relatore Daniela ALBERGHINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32556 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 74914 reso dall’agente contabile dott.ssa TA EN DE IO, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni della Provincia di Treviso (TV), per il periodo di gestione 01.01.2021 - 31.12.2021, depositato in data 02 maggio 2022;
Vista la relazione n. 258/2025 del 15.5.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria difensiva dell’agente contabile depositata in data 20.10.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2025 - celebrata con l’assistenza della funzionaria Paola Franchini, e data per letta la relazione del
giudice relatore, Cons. OB NI - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, il quale ha concluso per l’irregolarità del conto;
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 258/2025 del 15.05.2025, il magistrato istruttore del conto giudiziale n. 74914 reso dall’agente contabile dott.ssa TA EN DE IO, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni della Provincia di Treviso (TV), per il periodo di gestione 01.01.2021 - 31.12.2021, depositato in data 02 maggio 2022, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame, redatto su modello conforme a quello ministeriale (mod.
22 del d.P.R. n. 194/1996) e sottoscritto dal consegnatario di titoli azionari, recava il visto di regolarità di regolarità del dott. Rapicavoli, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
b) era stata acquisita la deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del conto;
c) era stata adottata e trasmessa tardivamente, ex post, nel corso dell’istruttoria, la relazione dell’organo interno ex art.139, comma 2, c.g.c.;
d) non risultava adottato un provvedimento di nomina quale consegnatario di azioni della dott.ssa Betta De Gioia, alla quale era stato attribuito l’incarico di Dirigente del Settore “Gestione Risorse Economiche e Finanziarie” a decorrere dall’1.10.2019 e fino al 30.09.2021.
e) il conto giudiziale 2021 – ove figuravano le partecipazioni nelle società espressamente indicate nella relazione di irregolarità - non riportava tutti gli organismi partecipati dell’Ente e, nello specifico, risultava omessa l’indicazione del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l., società che si riscontra invece tra quelle indicate nel conto del Patrimonio sotto la voce
“Immobilizzazioni finanziarie”;
f) conseguentemente, il valore dei titoli azionari e delle partecipazioni esposto nel conto giudiziale non concordava con quanto indicato nel conto del Patrimonio;
g) nel prospetto “Risultati di gestione per partecipazioni 2018 - 2021”
dell’Ente non era stato indicato il risultato di gestione della società partecipata Veneto Nanotech S.C.P.A. – Padova, in liquidazione;
h) il valore delle partecipazioni alla data del 31.12.2021 indicato nel conto giudiziale (euro 12.419.105,18) non corrispondeva a quello del Conto del Patrimonio alla stessa data (euro 17.234.738,69: euro 15.288.615,13 per imprese partecipate ed euro 1.946.123,56 per altri soggetti) perché era stato utilizzato il criterio del valore nominale in luogo del criterio del “patrimonio netto” previsto dal principio contabile n. 6.1.3. di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs.
118/2011.
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore del conto rinveniva la necessità di una loro valutazione collegiale ai sensi dell’art. 145, co. 4 c.g.c..
3. Con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, l’agente contabile -
evidenziato, preliminarmente, di aver provveduto alla sottoscrizione del conto ritenendolo un atto gestionale rientrante nel proprio incarico dirigenziale, ma che si sarebbe provveduto per il futuro a prevedere la sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia - osservava quanto segue:
a) quanto all’omessa indicazione delle partecipazioni nella società G.A.L.
dell’Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l., si era ritenuto che nel mod.22 dovessero essere riportati esclusivamente i titoli azionari; in ogni caso l’Ente aveva provveduto ad includerla nei conti giudiziali relativi agli esercizi successivi, alla luce della giurisprudenza contabile evolutasi sul punto;
b) quanto alla mancata indicazione nel prospetto “Risultati di gestione per partecipazioni 2018 - 2021” del risultato di gestione della società Veneto Nanotech S.c.r.l. – Padova in liquidazione, confermava la circostanza e riportava i relativi dati contabili.
c) quanto al mancato utilizzo del criterio del “patrimonio netto”, che tale scelta fu effettuata dall’Ente per via dell’incertezza derivante dalle modifiche normative e che l’Amministrazione si era comunque adeguata partire dall’esercizio 2023.
All’udienza odierna, presente un rappresentante dell’Amministrazione, il Pubblico Ministero, evidenziata la rilevanza delle irregolarità rilevate dal magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e il non discarico dell’agente, senza addebito di responsabilità in assenza di ammanchi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il conto oggetto del presente giudizio presenta plurimi profili di irregolarità, come già evidenziati dalla relazione del magistrato istruttore.
Nel dettaglio:
a) È principio ormai consolidato, nella giurisprudenza contabile, quello secondo il quale il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
Conseguentemente, è stato da ultimo affermato (Corte dei conti, Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 83/2025), che “in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016:
“per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato” (sez. Toscana, n. 127 del 2020). Infatti, l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. Veneto, n. 99 del 2019)”.
Risulta quindi di tutta evidenza, in adesione al suindicato principio, che il conto in esame, sottoscritto dall’agente contabile TA EN DE IO in qualità di dirigente dell’Amministrazione, in assenza di un formale atto di nomina quale agente contabile consegnatario di titoli (che ricomprendesse espressamente l’esercizio delle prerogative del rappresentante dell’Ente quale esercente i poteri di azionista in riferimento alle partecipazioni dell’Ente), non è stato reso dal soggetto a ciò legittimato dall’ordinamento. Peraltro, lo stesso agente contabile, di fatto aderendo al rilievo formulato, ha chiarito, nelle proprie deduzioni difensive, che “per il futuro si provvederà a sottoporre il modello 22 al Presidente della Provincia per la sua firma”;
b) la mancata scritturazione nel conto della partecipazione in G.A.L dell’Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l., per quanto riferita dall’agente contabile ad un errore interpretativo in ordine alla natura delle partecipazioni da inserire nel mod.22, costituisce irregolarità del conto alla stregua di quanto questa stessa Sezione ha avuto modo anche recentemente di riaffermare, e cioè che “i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell’art. 20, lettera c) del R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali non solo per espresso richiamo (art.
93 TUEL), ma, in quanto espressione di un principio di rango costituzionale, anche a tutti gli enti in relazione ai quali si estende il perimetro della giurisdizione contabile (Corte dei conti Sez. Veneto n.182/2025 che, a sua volta, richiama Cass. SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007 per l’inquadramento costituzionale di tale principio).
Ciò considerato, dev’essere qui ribadita anche la conclusione fatta propria in precedenza che “il giudizio sul conto della relativa gestione si configura come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (Corte Cost. nn. 114/1975 e 292/2001), che ha ad oggetto non solo le azioni, ma tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo, restando esclusi, pertanto, solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del tesoriere ovvero di altro soggetto cui sia affidata la custodia dei titoli e valori dell’Ente (Sez. Toscana n.
127/2020)”.
Il Collegio, in ogni caso, prende atto favorevolmente dell’indicazione dell’agente contabile che l’Ente “provvederà ad includere anche la società G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. nella compilazione dei modelli futuri”;
c) il conto risulta poi irregolare sia in ragione della riscontrata discrepanza tra i valori delle partecipazioni indicati riportata nel conto giudiziale rispetto a quella del conto del patrimonio dell’Ente ascrivibile anche al mancato inserimento nel prospetto “Risultati di gestione per partecipazioni 2018 -
2021” del risultato di gestione della società partecipata Veneto Nanotech S.C.P.A. – Padova, in liquidazione.
Tale discrasia, per quanto attiene al conto giudiziale, è sostanzialmente riconducibile all’omessa scritturazione della partecipazione di cui al punto precedente, oltre che all’utilizzo del criterio del valore nominale in luogo del criterio del “patrimonio netto”, previsto dal principio contabile n. 6.1.3. di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, utilizzato, appunto, per la compilazione del Conto del Patrimonio.
Sul punto, anche recentemente, questa Sezione, con orientamento che dev’essere qui richiamato - dopo aver evidenziato che il suddetto principio contabile risulta applicabile sin dall’anno 2015, e che la necessità di indicare il valore reale delle partecipazioni deriva in ogni caso dalla previsione normativa di cui all’art. 29 R.D. 827/1924 - ha chiarito che “…i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle altre scritture contabili dell’Ente pubblico, primo fra tutte lo stato patrimoniale del bilancio. Ne consegue che la consistenza e il valore delle partecipazioni devono essere annotati nei conti giudiziali in armonia con il metodo (commisurato al patrimonio netto) effettivamente utilizzato nella contabilizzazione risultante nel bilancio dell’Ente pubblico, contabilizzazione che dovrà avere correlata adeguata esplicitazione nella nota integrativa al bilancio”; ma si vedano, ex multis, anche Sez. Giur.
Toscana n. 127/2020, Sez. Giur. Molise n. 53/2018, Sez. Giur. Veneto n.
62/2012) e, quindi, del relativo criterio di iscrizione.
Criterio che, oggi, è pacificamente positivizzato nel principio contabile sopra richiamato e che esclude in nuce la possibilità di valutare le partecipazioni al valore nominale”. (Corte dei conti, Sez. Veneto n.112/2025).
Anche in riferimento a tale irregolarità, il Collegio prende favorevolmente atto della circostanza che l’Amministrazione si è adeguata autonomamente a tali principi a partire dall’esercizio 2023.
5. Per quanto sopra, pur non sussistendo ammanchi addebitabili all’agente, il Collegio, in accoglimento delle richieste formulate dal Pubblico Ministero, deve dichiarare irregolare il conto e pronunciare il non discarico dell’agente, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.
6. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32556 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 74914 reso dall’agente contabile dott.ssa TA EN DE IO, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni della Provincia di Treviso (TV), per il periodo di gestione 01.01.2021 - 31.12.2021, depositato in data 02 maggio 2022, e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio de1 13 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
OB NI TA LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto