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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
21/05/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6989/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
21/05/2025, promossa da
C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'amministratrice di sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv.to PLEBANI C.F._2
FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in LARGO PORTA NUOVA 24122 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv.to RACHELLI C.F._4
FABRIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CHIERICA 7 25034 ORZINUOVI, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI,
1 e con
C.F. rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._5 dall'avv.to CHITO' DIEGO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA SOLAROLO 45 24060 FORESTO
SPARSO, giusta procura in calce alla comparsa di intervento,
INTERVENIENTE,
avente ad oggetto: mutuo, ripetizione d'indebito, mandato ed azione di rivendicazione.
Conclusioni come da verbale di udienza del 21/05/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 02/12/2024, Parte_1
, rappresentata dall'amministratrice di sostegno, avv.to
[...]
CLARA CUFFARI, promuoveva il presente giudizio nei confronti di e di chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 condanna del primo al pagamento degli importi mutuati, oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna della seconda al pagamento degli importi mutuati, alla restituzione delle somme tratte dai conti corrente dell'amministrata, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla consegna dei gioielli indicati o, in mancanza di rinvenimento, al risarcimento dei relativi danni, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano nel presente giudizio e che, Controparte_1 Controparte_2 contestando quanto ex adverso dedotto, eccepivano la nullità dell'atto introduttivo, nonché chiedevano il rigetto delle avverse domande anche in ragione della prescrizione eccepita e della limitata detenzione di solo parte dei gioielli indicati, infine concludendo come riportato in epigrafe.
2 Concessi i termini per le memorie ex art. 171ter c.p.c. ed intervenuto in giudizio il quale chiedeva Controparte_3
l'accoglimento delle domande attoree, compresa quella di restituzione dei gioelli – per i quali rinviava ad apposita lista
-, il Giudice istruiva documentalmente la causa e celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
21/05/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
1.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione ex art. 164
c.p.c. Premesso che, secondo la Suprema Corte, “la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” e non da qualunque carenza di prospettazione (ex multis,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013, Rv. 626497 – 01,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 4828 del 07/03/2006, Rv. 587526 – 01, Sez. U, Sentenza
n. 6140 del 02/06/1993, Rv. 482627 - 01) e che, in coerenza con tali principi e secondo la giurisprudenza di merito, “mentre l'omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (…) integra la nullità dell'atto introduttivo, l'allegazione generica dei suddetti elementi impone una pronuncia di rigetto nel merito della domanda giudiziale” (così Tribunale di Latina, sentenza del 7 luglio 2015), l'attrice ha formulato domande sufficientemente determinate nei suoi elementi fattuali, salvo analizzarsi nel merito l'interpretazione giuridica delle medesime, nonché
l'esaustività o meno delle allegazioni offerte e delle prove, come rilevabile dall'esame che segue.
2. Nel merito, le domande di parte attrice sono solo in parte fondate e da accogliersi nei confronti di Controparte_1 dovendo essere rigettate per il resto.
2.1. In primis, deve condannarsi il convenuto CP_1
al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di €
[...]
220.000,00 oltre interessi del 4% annuo, dall'08/10/2012 e sino al soddisfo, trattandosi di ammontare ancora dovuto a titolo di mutuo. Parte attrice, infatti, ha dimostrato quest'ultimo con il
3 proprio doc. 7 che, segnatamente, riporta, nell'ultima annotazione sottoscritta della seconda pagina, la cifra predetta come dovuta alla data dell'08/10/2012.
2.1.1. Quanto agli interessi, deve applicarsi la misura originaria, convenuta per iscritto, del 4% annuo. Infatti, sebbene, in data del 24/09/2009, le parti pattuivano, nello stesso documento, che “tali interessi verranno ridiscussi annualmente”, quest'ultima clausola, proprio per la sua declinazione in termini futuri, poneva semmai un reciproco impegno alla rinegoziazione di detti accessori, ma non elideva immediatamente quelli originariamente convenuti. Una conferma ex art. 1362, comma 2,
c.c. in tal senso, del resto, si rinviene nella successiva annotazione del “9/4/2010”: ivi si indica il consensuale
“riconosc[imento]” di “un interesse dell'1%” ma limitatamente “da sett. 09 a marzo 2010”, così confermando l'ultrattività della precedente percentuale per il resto.
2.1.2. Non è, invece, dovuta la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta e non potendo ex se reinterpretarsi la relativa domanda come azione ex art. 1224, comma 2, c.c., deponendo in senso opposto Sez. U, Sentenza n. 5743 del 23/03/2015, Rv. 634625 – 01.
2.1.3. In relazione al credito di cui alla condanna suesposta deve essere poi rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Premesso che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c.” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 10/02/2023, n.
4232, Rv. 666773 - 01), il doc. 7 attoreo colloca l'ultima scadenza – e, dunque, la relativa decorrenza della prescrizione – alla data del 24/09/2013 (“non oltre cinque anni dal presente scritto”, datato “24 Settembre 2008”) e la prescrizione è stata
4 interrotta mediante la raccomandata, ricevuta il 27/11/2018, di cui al doc. 8 attoreo, con la successiva comunicazione, recapitata il 07/12/2018, di cui al doc. 9 attoreo, attraverso l'atto di costituzione in mora stragiudiziale, trasmesso in data 14/07/2023, di cui al doc. 4 attoreo, e, infine, con la notifica dell'atto di citazione.
2.1.3.1. A nulla rilevano, poi, le doglianze dei convenuti circa la genuinità o meno delle modalità di redazione di tali atti ante causam, sottoscritti da e/o delle relative Parte_1 ricevute di accettazione: quand'anche i medesimi e queste ultime fossero stati composti mediante avvalimento di fogli firmati in bianco da tale soggetto, da un lato, non è stata formulata una querela di falso, laddove si sostenga il riempimento absque pactis
(circa tale esigenza, inter alia, Cass. Sez. 3, ord. del
26/06/2023, n. 18234, Rv. 668456 - 01), così rendendosi irrilevanti il doc. 5 dei convenuti ed i capitoli di prova orale dei medesimi, mentre, dall'altro, non è stata dedotta una redazione contra pacta, né è stata dimostrata una inosservanza ad un ipotetico e specificatamente indicato mandato ad scribendum
(così, circa tale onere di allegazione e prova, qui inevaso, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 01/09/2010, n. 18989, Rv. 614407 -
01).
2.1.4. È altresì irrilevante stabilire se l'originale del doc. 7 attoreo sia o meno in possesso del debitore convenuto. Quand'anche si assumesse che ciò possa configurare la fattispecie di cui all'art. 1237, primo comma, c.c., la remissione del debito non è stata eccepita nel termine decadenziale della comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, nonostante trattasi di eccezione in senso stretto (in quest'ultimo senso, ex multis, Cass. Sez. 2, ord. del 30/12/2020, n. 29920, Rv. 660118 -
01).
2.1.4.1. Quest'ultima preclusione processuale esclude altresì
l'ammissibilità dell'eccezione – di medesima natura - di remissione del debito, prospettata dal convenuto a pag. 10 e ss. della propria prima memoria ex art. 171ter c.p.c.: trattasi di
5 eccezione in senso stretto non tempestivamente sollevata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata entro 70 giorni prima della data dell'udienza indicata in citazione.
2.1.5. Un maggior ammontare della condanna de qua non è sancibile in base alle ragioni di perplessità, dedotte dall'interveniente, circa gli atti di quietanza presenti a pag. 2 del doc. 7 attoreo, non essendo state disconosciute le relative sottoscrizioni, né essendo state articolate prove in superamento degli stessi.
2.1.6. Parimenti una diversa cifra della condanna in oggetto non può essere ottenuta dalla imputazione dei primi € 10.000,00 ricevuti dall'attrice ad interessi, come prospettato da quest'ultima a pag. 5 della prima memoria ex art. 171ter c.p.c.:
l'ultima annotazione, sottoscritta dall'attrice, avente valore confessorio, datata 08/10/2022, nel doc. 7 attoreo, indica comunque un “saldo” ad avere “di € 220.000,00”; inoltre, anche scomputando gli acconti diversi dal primo dall'originaria somma di
€ 270.000,00, si ottiene la cifra di € 220.000,00, essendo stati corrisposti – ed imputati a capitale viste le annotazioni, sottoscritte dall'attrice, di cui a pag. 2 del doc. 7 attoreo - €
20.000,00 in data 9/4/2010, € 10.000,00 in data 22/12/2010, €
10.000.00 in data 18/4/2011, € 3.000,00 in data 08/09/2011, €
2.000,00 in data 18/4/2012 ed € 5.000,00 in data 08/10/2012.
2.2. Deve essere, invece, rigettata la domanda attorea sottesa alla condanna di al pagamento del Controparte_1 corrispettivo di € 20.000,00, oltre accessori, per la compravendita dell'autovettura di cui al doc. 10 attoreo. Deve, infatti accogliersi, per tale credito, la relativa eccezione di prescrizione sollevata dal predetto convenuto. Da un lato, infatti, la menzionata scrittura di cui al doc. 10 è datata “22
Febbraio 2006” con corrispondente decorso della prescrizione dalla relativa data;
dall'altro, non vi è un atto di costituzione in mora stragiudiziale ricevuto dal debitore entro il 22/02/2016, in quanto il primo concernente il debito de quo appare essere il doc.
4 attoreo, recapitato a tale soggetto il 14/07/2023.
6 2.2.1. Su una diversa decorrenza della prescrizione non è atto ad impattare il capitolo di interrogatorio formale di tale convenuto, richiesto dall'interveniente nella propria seconda memoria ex art. 171ter c.p.c., sotteso a provare che “in base agli accordi intercorsi tra le parti il prezzo di € 20.000,00 pattuito per la compravendita dell'autovettura Lexus sarebbe stato versato dal sig. alla madre quando il medesimo avrebbe avuto CP_1 una disponibilità economica sufficiente”: anche prescindendo dall'osservanza o meno di una allegazione fattuale in tal senso entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-
5-2013, e così anche Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte
d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez.
IV, 09/04/2019, n. 818, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter, n. 1),
c.p.c., Trib. Bergamo, sent. n. 957 del 2024, Trib. Bergamo, sent.
n. 1286 del 2024 e pag. 17 di Cass., ord. n. 4410 del 2025), in ogni caso tale circostanza non modifica il dies a quo della prescrizione, visto che, da un lato, siffatta pattuizione postulerebbe l'applicabilità del ricorso al giudice ex art. 1183, secondo comma, c.c., e, all'altro, secondo la Suprema Corte,
“Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio;
sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2,
c.c.” (così Cass. Sez. 2, sent. del 07/05/2020, n. 8640, Rv.
657695 - 01).
3. Devono essere rigettate le domande attoree nei confronti della convenuta in quanto infondate, salvo laddove Controparte_2 ritenute accoglibili nei limitati termini sottoindicati.
7 3.1. Quanto all'azione restitutoria, promossa per prelievi ritenuti “anomali” di tale convenuta dai conti corrente di occorre evidenziare l'infondatezza della Parte_1 relativa domanda, laddove sussumibile all'art. 2033 c.c., per la
“ragione più liquida” costituita dal rilievo di come l'attrice non ha osservato, con ammissibili mezzi di prova, “l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 12/06/2020, n. 11294, Rv. 658157 - 01), tanto più alla luce delle contestazioni della convenuta in atti.
3.2. Esito solo parzialmente infondato concerne l'alternativa qualificazione dei prelievi de quibus come “prestiti” e, dunque, come mutui dei quali l'attrice chiede il pagamento. Laddove questi ultimi sono stati contestati dalla convenuta, l'attrice non ha osservato l'onere probatorio della stipula di siffatti contratti, rammentato che “La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto
"ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” e che
“Qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a
8 titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma vuol dire negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore” (così, inter alia, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza
n. 30944 del 29/11/2018).
3.2.1. Laddove, invece, la convenuta ha ammesso la conclusione di mutui, in particolare in occasione “del bonifico di € 33.000,00 effettuato dalla sig.ra il 10 aprile 20[1]2, e Parte_1 di quello di € 3.000,00 effettuato dalla sig.ra Parte_1
il 13 marzo 2014” (così pag. 35 della comparsa di
[...] costituzione e risposta, emendata nella prima data dalla nota 99 della successiva pag. 36), occorre evidenziare quanto segue.
3.2.1.1. Circa il primo, non è provata l'estinzione – peraltro contestata dall'attrice a pag. 10 della prima memoria ex art. 171ter c.p.c. - dell'obbligazione della mutuataria. Segnatamente, la pag. 4 del doc. 6 dei convenuti attesta una contestuale
“girat[a]” di “titoli dello stesso valore” in favore dell'attrice, controfirmata da quest'ultima, che – se non atta a giustificare la corresponsione in denaro quale prezzo per la compravendita di questi ultimi, vista l'espressa sussunzione del negozio de quo a mutuo secondo le allegazioni della convenuta – non può assurgere da sé sola a datio in solutum della relativa debenza (come sostenuto alla nota 99 di pag. 36 della comparsa di costituzione e risposta): da un lato, la dizione, riportata in tale documento, di come
9 “ ”, non esprime una univoca volontà negoziale solutoria – tanto meno in luogo di quella di mera garanzia, prospettata a pag. 10 della prima memoria attorea ex art. 171ter c.p.c. -, mentre, dall'altro, manca un'alternativa ed ammissibile prova di quest'ultimo intento negoziale estintivo, pur dovuta da parte della debitrice (in tal senso, circa l'art. 1197 c.c., ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del
12/05/2022, n. 15141, Rv. 664826 – 01 e Cass. Sez. 2, sent. del
09/10/1997, n. 9784, Rv. 508645 - 01).
Nemmeno trattasi di una obbligazione prescritta, sia alla luce del decorso di meno di dieci anni tra la suesposta data del 10/04/2012
e – a tacer d'altro - la data del 07/02/2022 della ricezione della costituzione in mora stragiudiziale di cui al doc. 15 attoreo,
10 nonché fra quest'ultimo giorno e quello di notifica della citazione, sia in ragione della richiamabilità dei principi indicati al punto 2.1.3.1. della presente motivazione a proposito della predetta comunicazione ante causam.
Ne consegue che, visto quanto suesposto, vigendo l'art. 1815, primo comma, c.c. quale effetto naturale del mutuo, – a tacer d'altro - non essendo in vigore l'odierno comma quarto dell'art. 1284 c.c. alla data del 10/04/2012, nonché dovendo richiamarsi il punto 2.1.2. della presente motivazione circa l'impostulabilità della rivalutazione, deve essere condannata al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 33.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del
10/04/2012 e sino al soddisfo.
3.2.1.2. Per quanto attiene al secondo mutuo ammesso dalla convenuta, vale a dire “quello di € 3.000,00 effettuato dalla sig.ra il 13 marzo 2014” (così pag. 35 della Parte_1 comparsa di costituzione e risposta), la domanda attorea di condanna della convenuta deve essere rigettata per intervenuta datio in solutum di cui a pag. 2 del doc. 7 dei convenuti, vista la chiara dizione, in scrittura sottoscritta dall'attrice, di come trattasi di “[s]aldi […] restituit[i] girando in cambio dei titoli come da resoconto”.
3.3. Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate in relazione ai prelievi lamentati, laddove prospettanti un mandato tra l'attrice e la convenuta, nonché l'inadempimento di tale negozio (se non pag.
7-8 della citazione, quantomeno pag. 6 e
9 della prima memoria attorea ex art. 171ter c.p.c.). Invero, a tacer d'altro, non risulta osservato l'attoreo onere di allegazione e/o di prova a tal proposito. Infatti, o è applicabile analogicamente al caso di specie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di
11 ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum” (così
Cass. Sez. 3, ord. del 05/02/2025, n. 2810, Rv. 674154 - 01), oppure risulta priva di specifica allegazione la misura dell'incongruità dell'attività e dei prelievi della mandataria, tanto più che “ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (così, ex multis, Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).
3.3. È solo parzialmente accoglibile la domanda attorea ex art. 948 c.c. di condanna della convenuta alla consegna dei gioielli di proprietà di dovendo limitarsi tale pronuncia Parte_1
a quelli pacificamente riconosciuti come detenuti da _2
e, dunque, di quelli di cui al doc. 12 allegato alla
[...] comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, non potendo – peraltro – sostenersi in senso opposto
• la carenza di interesse ad agire laddove la restituzione di tali beni mobili sia stata chiesta e non sia seguita ad essa la pur dovuta consegna,
• come ostativa la prospettazione di tale detenzione come
“custodia” o meno che sia, stante, peraltro, la pacifica ammissibilità dell'azione di rivendicazione anche per beni ceduti contrattualmente in detenzione a terzi,
• l'estraneità dei beni di cui a tale doc. 12 dalla domanda attorea, visto che almeno pag. 13 della prima memoria ex art. 171ter c.p.c. dell'attrice specifica come l'azione de
12 qua sia rivolta ai preziosi “custoditi” e, dunque, detenuti dalla convenuta.
3.3.1. Salvo quanto predetto, le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate. Invero, parte attrice deduce una detenzione sine titulo di (anche altri) gioielli propri da parte della convenuta (così pag. 8 della citazione), di talché la corrispondente azione di accertamento e condanna non può che essere sussunta all'art. 948 c.c.: a dispetto della pregressa distinzione tra azione reale ed azione personale/restitutoria sine titulo, Sez. U, Sentenza n. 7305 del 2014 ha infine chiarito che
“l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”. Ebbene, per i preziosi diversi da quelli di cui al doc. 12 dei convenuti, l'azione ex art. 948 c.c. de qua è infondata, non avendo l'attrice provato la detenzione di tali beni mobili da parte della convenuta al momento della domanda, come pur onerata visto che “Poiché l'azione di revindica può essere proposta esclusivamente nei confronti di
13 colui che possiede o detiene la cosa (ovvero abbia cessato di possederla o detenerla, per fatto proprio, dopo la domanda), qualora il convenuto in revindica neghi siffatto possesso o detenzione, incombe all'attore fornirne la relativa prova, con la conseguenza che in difetto di questa il giudice deve rigettare la domanda, senza necessità di procedere all'indagine sulla effettiva proprietà del bene da parte del rivendicante” (così, ex multis,
Cass. Sez. 2, sent. del 06/11/1985, n. 5398, Rv. 442634 - 01).
3.3.1.1. Come evidenziato in sede di ordinanza di ammissione delle prove, siffatta prova della detenzione in capo alla convenuta, al momento della domanda, non sarebbe stata suscettibile di ammissibile raggiungimento mediante il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei gioielli medesimi. La relativa istanza istruttoria non è accoglibile, visto che, quantomeno laddove la detenzione in capo all'auspicato destinatario di detto ordine sia controversa, argomentando dall'art. 94 disp. att.
c.p.c., la Suprema Corte ha ritenuto che “l'istanza di esibizione dev'essere accompagnata (…) dall'offerta della prova che la parte od il terzo, nei cui confronti si richiede l'ordine di esibizione possiedano il documento” (così Cass. Sez. 1, sent. del 11/11/1999,
n. 12507, Rv. 531020 - 01) quantomeno in termini congetturali, e quindi, essere suscettibile di essere desunta presuntivamente da altri fatti noti (così Cass. Sez. 1, sent. del 04/04/1997, n.
2935, Rv. 503493 - 01). Pertanto, non è l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a poter ammissibilmente provare la detenzione in capo alla convenuta, oltre i termini di cui al doc. 12 della medesima, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 948
c.c., bensì è tale istanza istruttoria a richiedere altrimenti ed anteriormente la prova di siffatta disponibilità materiale ai fini dell'emissione dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
3.3.1.2. La controversa prova della detenzione, oltre l'ambito del doc. 12 dei convenuti, nemmeno è suscettibile di essere soddisfatta dalla istanza di ispezione ex art. 118 c.p.c. della cassetta di sicurezza della convenuta, dove asseritamente sarebbero presenti anche i restanti preziosi. Invero, anche
14 prescindendo da quegli orientamenti dottrinali secondo i quali l'ispezione, consentendo l'osservazione diretta, da parte del giudice o del suo ausiliario, non è uno strumento per acquisire materialmente prove in giudizio, in ciò distinguendosi dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il mezzo di prova ex art. 118
c.p.c. non può essere disposto per aggirare i limiti di cui all'art. 210 c.p.c., avendo anche la Suprema Corte evidenziato come “I limiti derivanti dalle norme (artt. 210 e segg. cod. proc. civ.) che individuano i presupposti e le modalità dell'esibizione dei documenti che si trovino nella disponibilità di soggetti diversi dalla parte interessata alla prova, come si desume dal rinvio operato dall'art. 210, primo comma, cod. proc. civ. alla disciplina dettata in tema di ispezione dall'art. 118 dello stesso codice, costituiscono specificazione di un più generale principio di tutela, destinato ad operare anche nei casi in cui siano riconosciuti al giudice poteri istruttori ufficiosi” come quelli di ispezione (così Cass. Sez. 1, sent. del 02/07/2003, n. 10415,
Rv. 564721 - 01). Quanto indicato nel precedente periodo rende superfluo aggiungere che tali conclusioni sono perfettamente coerenti con il requisito dell'“indipensabili[tà]”
• previsto dall'art. 118 c.p.c.,
• ben più restrittivo dei presupposti generali di ammissibilità
e rilevanza di qualsiasi mezzo di prova,
• escludente “che il giudice possa disporre del potere d'ordinare d'ufficio un'ispezione avente ad oggetto quei medesimi documenti” interessabili dall'ordine ex art. 210
c.p.c. (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 27/03/1996),
• presupponente la “mancanza di idonei mezzi dei quali possa avvalersi la parte sulla quale grava l'onere della prova”
(così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 27/03/1996), quando, invece, nel caso di specie, da un lato, siffatta impossibilità non è stata illustrata in atti, e, dall'altro, nulla ostava all'esercizio di mezzi di prova costituenda come
15 il giuramento decisorio e/o l'interrogatorio formale, se non anche la prova testimoniale.
3.3.2. La mancata prova della detenzione di gioielli differenti da quelli di cui al doc. 12 della convenuta, in capo ad _2
, nonché la carenza di allegazione e prova circa dolo o
[...] colpa di siffatta convenuta nella gestione dei medesimi escludono altresì la fondatezza della domanda subordinata attorea, sottesa alla condanna al pagamento di un ammontare “corrispondente al loro attuale valore di mercato”, laddove i preziosi richiesti
“risultassero mancanti o non venissero rinvenuti”. Infatti, sussunta l'azione di condanna pecuniaria all'art. 948 c.c., in osservanza del principio secondo il quale “detta domanda va qualificata come tutela sostitutiva, ex art. 948, comma 1, seconda parte, c.c., se il richiedente si limita a porre a fondamento della sua pretesa la mera indisponibilità del bene oggetto di rivendicazione” (così Cass. Sez. 2, ord. del 13/06/2023, n. 16683,
Rv. 668317 - 01) ed in carenza di specifica allegazione di altri elementi della condotta della convenuta, manca parimenti la prova di siffatta detenzione, in capo a tale soggetto, al momento della notifica della citazione, di beni diversi da quelli di cui al doc.
12 dei convenuti. Laddove, invece, riqualificata l'azione de qua ad una risarcitoria ex art. 2043 c.c., in ragione dei vocaboli
“risarcimento” e “risarcire” a pag. 8 e 14 della citazione, mancano del tutto l'allegazione e la prova del dolo o della colpa di siffatta convenuta nella propria condotta.
3.3.3. Non è, poi, ravvisabile, entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, e così anche Corte
d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte d'appello di Brescia, sent.
n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818,
Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter, n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent.
n. 957 del 2024, Trib. Bergamo, sent. n. 1286 del 2024 e pag. 17
16 di Cass., ord. n. 4410 del 2025), la formulazione di un'alternativa azione ex art. 1771 c.c., non essendo stata prospettato nemmeno implicitamente, come causa petendi, un contratto di deposito tra le parti: la menzione, a pag. 13 della prima memoria attorea ex art. 171ter c.p.c., di come i preziosi si intendano “custoditi” da parte della convenuta, viene temperata dalla prospettazione alternativa, qualche parola prima, dei termini “restituire-consegnare” e dalla generale mancanza di una compiuta allegazione di una volontà attorea di conferimento in custodia, di talché non sembra evocarsi una obbligazione contrattuale avente scaturigine da un ipotetico contratto di deposito. Ciò rende ultroneo rilevare come, laddove si opinasse diversamente, l'attrice non avrebbe soddisfatto l'onere della prova dell'oggetto di siffatto negozio, su tale parte gravante alla luce di S.U., sent. n. 13533 del 2001, non essendovi dimostrazione dell'estensione del medesimo a beni diversi da quelli di cui al doc. 12 dei convenuti.
3.3.4. Esclusa, poi, l'ammissibilità della domanda di condanna pecuniaria, sottesa a “risarcire il danno procurato corrispondente al (…) valore di mercato” dei preziosi indicati nel doc. 12 dei convenuti, di cui è pacifica la detenzione in capo ad _2
, “qualora risultassero mancanti o non venissero
[...] rinvenuti”. Raggiunta la prova della attuale detenzione della convenuta circa tali specifici gioielli, a fronte dell'ammissione di tale parte in comparsa di costituzione e risposta rispetto alla corrispondente prospettazione attorea, il venire meno dei medesimi implicherebbe il vaglio di un arco temporale successivo, necessitante di un apposito giudizio di cognizione anche circa elementi oggettivi e soggettivi di un ipotetico illecito di dispersione o distrazione. Ne consegue che deve applicarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale “Qualora l'efficacia di una sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza [e di] inequivocità dell'elemento
17 condizionante” (così Cass. Sez. 3, sent. del 06/10/2015, n. 19895,
Rv. 637313 - 01).
4. Determinazioni diverse non possono essere assunte in relazione alle conclusioni della parte interveniente, non ravvisandosi elementi diversi da quelli suesposti, né individuandosi una lista di preziosi specificatamente avente un'attitudine probatoria che porti a diversamente orientare la condanna restitutoria in forma specifica qui sancita (tale non essendo nemmeno l'elencazione, di confezionamento unilaterale dell'interveniente, di cui al doc. 5 di questi).
5. Le spese processuali dell'attrice e dell'interveniente, da un lato, e di dall'altro, devono essere Controparte_2 integralmente compensate per soccombenza reciproca, ritenendosi inidoneo il discrezionale criterio di cui all'art. 46 disp. att.
c.p.c. a sovvertire quello più vincolante dell'an della soccombenza.
5.1. Le spese processuali dell'attrice e dell'interveniente seguono la prevalente soccombenza di e vanno Controparte_1 poste a carico dello stesso;
dette spese si liquidano, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la limitazione del procedimento di mediazione ad attrice e convenuta – essendo stato segnatamente instaurato solo per la domanda ex art. 948 c.c. nei confronti di -, Controparte_2
l'esigenza di liquidare un ammontare maggiore di quello medio per la fase introduttiva e per quella istruttoria/di trattazione per la reiterata violazione dell'art. 6, comma 2, del d.m. del
07/08/2023, emesso in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c., nonché la quantificazione di un importo inferiore di quello medio per la fase decisoria, stante la conclusione della controversia in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.,
- in favore di rappresentata Parte_1 dall'amministratrice di sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, in €
1.271,40 per spese vive (escluse quelle di mediazione per l'estraneità del convenuto dalla stessa) ed € 15.626,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 2.442,00,
18 fase istruttoria/di trattazione € 8.505,00, fase decisoria €
2.127,00), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%;
- in favore di in € 15.626,00 per compensi Controparte_3
(fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 2.442,00, fase istruttoria/di trattazione € 8.505,00, fase decisoria € 2.127,00), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
6. Stante la mancata presentazione della convenuta, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, si condanna tale parte al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato. A tal proposito deve essere osservato che nemmeno l'invio unilaterale di una comunicazione scritta indicante l'assenza può surrogare da sé solo la presentazione effettiva al procedimento di mediazione (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 1347 del 2022).
6.1. Non anche medesima condanna è pronunciabile nei confronti del convenuto, vista l'estraneità di questi dalla domanda di rivendicazione, nonché nei confronti dell'interveniente, stanti l'adesione di questi all'azione attorea ex art. 948 c.c. e, dunque, la carenza di contrapposizione rispetto a quest'ultima, atta a coinvolgere siffatta parte nel procedimento di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni ex art. 164 c.p.c.;
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
rappresentata dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, dell'importo di € 220.000,00 oltre interessi del 4% annuo, dall'08/10/2012 e sino al soddisfo;
19 3. Dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di remissione del debito, formulata da a pag. 10 e ss. Controparte_1 della propria prima memoria ex art. 171ter c.p.c.;
4. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
rappresentata dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, dell'importo di € 33.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 10/04/2012 e sino al soddisfo;
5. Condanna alla consegna, in favore di Controparte_2
rappresentata dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, dei gioielli, di proprietà di di cui al doc. 12 di e Parte_1 Controparte_2
; CP_1 Controparte_1
6. Dichiara inammissibile la domanda di condanna pecuniaria, sottesa a “risarcire il danno procurato corrispondente al (…) valore di mercato” dei preziosi indicati nel doc. 12 di e “qualora” tali Controparte_2 Controparte_1 beni “risultassero mancanti o non venissero rinvenuti”;
7. Anche in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione di nei termini indicati in parte Controparte_1 motiva, rigetta nel resto;
8. Compensa integralmente le spese processuali tra, da un lato,
rappresentata dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, e e, Controparte_3 dall'altro, Controparte_2
9. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
rappresentata dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, delle spese processuali, liquidate in € 1.271,40 per spese vive ed € 15.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
10. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_3
15.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
20 11. Visto l'art. 12bis, comma secondo, del D.lgs. n. 28/2010, condanna al pagamento di una somma Controparte_2 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Bergamo, 21/05/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
21/05/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6989/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
21/05/2025, promossa da
C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'amministratrice di sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv.to PLEBANI C.F._2
FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in LARGO PORTA NUOVA 24122 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv.to RACHELLI C.F._4
FABRIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CHIERICA 7 25034 ORZINUOVI, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI,
1 e con
C.F. rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._5 dall'avv.to CHITO' DIEGO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA SOLAROLO 45 24060 FORESTO
SPARSO, giusta procura in calce alla comparsa di intervento,
INTERVENIENTE,
avente ad oggetto: mutuo, ripetizione d'indebito, mandato ed azione di rivendicazione.
Conclusioni come da verbale di udienza del 21/05/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 02/12/2024, Parte_1
, rappresentata dall'amministratrice di sostegno, avv.to
[...]
CLARA CUFFARI, promuoveva il presente giudizio nei confronti di e di chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 condanna del primo al pagamento degli importi mutuati, oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna della seconda al pagamento degli importi mutuati, alla restituzione delle somme tratte dai conti corrente dell'amministrata, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla consegna dei gioielli indicati o, in mancanza di rinvenimento, al risarcimento dei relativi danni, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano nel presente giudizio e che, Controparte_1 Controparte_2 contestando quanto ex adverso dedotto, eccepivano la nullità dell'atto introduttivo, nonché chiedevano il rigetto delle avverse domande anche in ragione della prescrizione eccepita e della limitata detenzione di solo parte dei gioielli indicati, infine concludendo come riportato in epigrafe.
2 Concessi i termini per le memorie ex art. 171ter c.p.c. ed intervenuto in giudizio il quale chiedeva Controparte_3
l'accoglimento delle domande attoree, compresa quella di restituzione dei gioelli – per i quali rinviava ad apposita lista
-, il Giudice istruiva documentalmente la causa e celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
21/05/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
1.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione ex art. 164
c.p.c. Premesso che, secondo la Suprema Corte, “la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” e non da qualunque carenza di prospettazione (ex multis,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013, Rv. 626497 – 01,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 4828 del 07/03/2006, Rv. 587526 – 01, Sez. U, Sentenza
n. 6140 del 02/06/1993, Rv. 482627 - 01) e che, in coerenza con tali principi e secondo la giurisprudenza di merito, “mentre l'omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (…) integra la nullità dell'atto introduttivo, l'allegazione generica dei suddetti elementi impone una pronuncia di rigetto nel merito della domanda giudiziale” (così Tribunale di Latina, sentenza del 7 luglio 2015), l'attrice ha formulato domande sufficientemente determinate nei suoi elementi fattuali, salvo analizzarsi nel merito l'interpretazione giuridica delle medesime, nonché
l'esaustività o meno delle allegazioni offerte e delle prove, come rilevabile dall'esame che segue.
2. Nel merito, le domande di parte attrice sono solo in parte fondate e da accogliersi nei confronti di Controparte_1 dovendo essere rigettate per il resto.
2.1. In primis, deve condannarsi il convenuto CP_1
al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di €
[...]
220.000,00 oltre interessi del 4% annuo, dall'08/10/2012 e sino al soddisfo, trattandosi di ammontare ancora dovuto a titolo di mutuo. Parte attrice, infatti, ha dimostrato quest'ultimo con il
3 proprio doc. 7 che, segnatamente, riporta, nell'ultima annotazione sottoscritta della seconda pagina, la cifra predetta come dovuta alla data dell'08/10/2012.
2.1.1. Quanto agli interessi, deve applicarsi la misura originaria, convenuta per iscritto, del 4% annuo. Infatti, sebbene, in data del 24/09/2009, le parti pattuivano, nello stesso documento, che “tali interessi verranno ridiscussi annualmente”, quest'ultima clausola, proprio per la sua declinazione in termini futuri, poneva semmai un reciproco impegno alla rinegoziazione di detti accessori, ma non elideva immediatamente quelli originariamente convenuti. Una conferma ex art. 1362, comma 2,
c.c. in tal senso, del resto, si rinviene nella successiva annotazione del “9/4/2010”: ivi si indica il consensuale
“riconosc[imento]” di “un interesse dell'1%” ma limitatamente “da sett. 09 a marzo 2010”, così confermando l'ultrattività della precedente percentuale per il resto.
2.1.2. Non è, invece, dovuta la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta e non potendo ex se reinterpretarsi la relativa domanda come azione ex art. 1224, comma 2, c.c., deponendo in senso opposto Sez. U, Sentenza n. 5743 del 23/03/2015, Rv. 634625 – 01.
2.1.3. In relazione al credito di cui alla condanna suesposta deve essere poi rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Premesso che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c.” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 10/02/2023, n.
4232, Rv. 666773 - 01), il doc. 7 attoreo colloca l'ultima scadenza – e, dunque, la relativa decorrenza della prescrizione – alla data del 24/09/2013 (“non oltre cinque anni dal presente scritto”, datato “24 Settembre 2008”) e la prescrizione è stata
4 interrotta mediante la raccomandata, ricevuta il 27/11/2018, di cui al doc. 8 attoreo, con la successiva comunicazione, recapitata il 07/12/2018, di cui al doc. 9 attoreo, attraverso l'atto di costituzione in mora stragiudiziale, trasmesso in data 14/07/2023, di cui al doc. 4 attoreo, e, infine, con la notifica dell'atto di citazione.
2.1.3.1. A nulla rilevano, poi, le doglianze dei convenuti circa la genuinità o meno delle modalità di redazione di tali atti ante causam, sottoscritti da e/o delle relative Parte_1 ricevute di accettazione: quand'anche i medesimi e queste ultime fossero stati composti mediante avvalimento di fogli firmati in bianco da tale soggetto, da un lato, non è stata formulata una querela di falso, laddove si sostenga il riempimento absque pactis
(circa tale esigenza, inter alia, Cass. Sez. 3, ord. del
26/06/2023, n. 18234, Rv. 668456 - 01), così rendendosi irrilevanti il doc. 5 dei convenuti ed i capitoli di prova orale dei medesimi, mentre, dall'altro, non è stata dedotta una redazione contra pacta, né è stata dimostrata una inosservanza ad un ipotetico e specificatamente indicato mandato ad scribendum
(così, circa tale onere di allegazione e prova, qui inevaso, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 01/09/2010, n. 18989, Rv. 614407 -
01).
2.1.4. È altresì irrilevante stabilire se l'originale del doc. 7 attoreo sia o meno in possesso del debitore convenuto. Quand'anche si assumesse che ciò possa configurare la fattispecie di cui all'art. 1237, primo comma, c.c., la remissione del debito non è stata eccepita nel termine decadenziale della comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, nonostante trattasi di eccezione in senso stretto (in quest'ultimo senso, ex multis, Cass. Sez. 2, ord. del 30/12/2020, n. 29920, Rv. 660118 -
01).
2.1.4.1. Quest'ultima preclusione processuale esclude altresì
l'ammissibilità dell'eccezione – di medesima natura - di remissione del debito, prospettata dal convenuto a pag. 10 e ss. della propria prima memoria ex art. 171ter c.p.c.: trattasi di
5 eccezione in senso stretto non tempestivamente sollevata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata entro 70 giorni prima della data dell'udienza indicata in citazione.
2.1.5. Un maggior ammontare della condanna de qua non è sancibile in base alle ragioni di perplessità, dedotte dall'interveniente, circa gli atti di quietanza presenti a pag. 2 del doc. 7 attoreo, non essendo state disconosciute le relative sottoscrizioni, né essendo state articolate prove in superamento degli stessi.
2.1.6. Parimenti una diversa cifra della condanna in oggetto non può essere ottenuta dalla imputazione dei primi € 10.000,00 ricevuti dall'attrice ad interessi, come prospettato da quest'ultima a pag. 5 della prima memoria ex art. 171ter c.p.c.:
l'ultima annotazione, sottoscritta dall'attrice, avente valore confessorio, datata 08/10/2022, nel doc. 7 attoreo, indica comunque un “saldo” ad avere “di € 220.000,00”; inoltre, anche scomputando gli acconti diversi dal primo dall'originaria somma di
€ 270.000,00, si ottiene la cifra di € 220.000,00, essendo stati corrisposti – ed imputati a capitale viste le annotazioni, sottoscritte dall'attrice, di cui a pag. 2 del doc. 7 attoreo - €
20.000,00 in data 9/4/2010, € 10.000,00 in data 22/12/2010, €
10.000.00 in data 18/4/2011, € 3.000,00 in data 08/09/2011, €
2.000,00 in data 18/4/2012 ed € 5.000,00 in data 08/10/2012.
2.2. Deve essere, invece, rigettata la domanda attorea sottesa alla condanna di al pagamento del Controparte_1 corrispettivo di € 20.000,00, oltre accessori, per la compravendita dell'autovettura di cui al doc. 10 attoreo. Deve, infatti accogliersi, per tale credito, la relativa eccezione di prescrizione sollevata dal predetto convenuto. Da un lato, infatti, la menzionata scrittura di cui al doc. 10 è datata “22
Febbraio 2006” con corrispondente decorso della prescrizione dalla relativa data;
dall'altro, non vi è un atto di costituzione in mora stragiudiziale ricevuto dal debitore entro il 22/02/2016, in quanto il primo concernente il debito de quo appare essere il doc.
4 attoreo, recapitato a tale soggetto il 14/07/2023.
6 2.2.1. Su una diversa decorrenza della prescrizione non è atto ad impattare il capitolo di interrogatorio formale di tale convenuto, richiesto dall'interveniente nella propria seconda memoria ex art. 171ter c.p.c., sotteso a provare che “in base agli accordi intercorsi tra le parti il prezzo di € 20.000,00 pattuito per la compravendita dell'autovettura Lexus sarebbe stato versato dal sig. alla madre quando il medesimo avrebbe avuto CP_1 una disponibilità economica sufficiente”: anche prescindendo dall'osservanza o meno di una allegazione fattuale in tal senso entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-
5-2013, e così anche Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte
d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez.
IV, 09/04/2019, n. 818, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter, n. 1),
c.p.c., Trib. Bergamo, sent. n. 957 del 2024, Trib. Bergamo, sent.
n. 1286 del 2024 e pag. 17 di Cass., ord. n. 4410 del 2025), in ogni caso tale circostanza non modifica il dies a quo della prescrizione, visto che, da un lato, siffatta pattuizione postulerebbe l'applicabilità del ricorso al giudice ex art. 1183, secondo comma, c.c., e, all'altro, secondo la Suprema Corte,
“Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio;
sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2,
c.c.” (così Cass. Sez. 2, sent. del 07/05/2020, n. 8640, Rv.
657695 - 01).
3. Devono essere rigettate le domande attoree nei confronti della convenuta in quanto infondate, salvo laddove Controparte_2 ritenute accoglibili nei limitati termini sottoindicati.
7 3.1. Quanto all'azione restitutoria, promossa per prelievi ritenuti “anomali” di tale convenuta dai conti corrente di occorre evidenziare l'infondatezza della Parte_1 relativa domanda, laddove sussumibile all'art. 2033 c.c., per la
“ragione più liquida” costituita dal rilievo di come l'attrice non ha osservato, con ammissibili mezzi di prova, “l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 12/06/2020, n. 11294, Rv. 658157 - 01), tanto più alla luce delle contestazioni della convenuta in atti.
3.2. Esito solo parzialmente infondato concerne l'alternativa qualificazione dei prelievi de quibus come “prestiti” e, dunque, come mutui dei quali l'attrice chiede il pagamento. Laddove questi ultimi sono stati contestati dalla convenuta, l'attrice non ha osservato l'onere probatorio della stipula di siffatti contratti, rammentato che “La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto
"ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” e che
“Qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a
8 titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma vuol dire negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore” (così, inter alia, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza
n. 30944 del 29/11/2018).
3.2.1. Laddove, invece, la convenuta ha ammesso la conclusione di mutui, in particolare in occasione “del bonifico di € 33.000,00 effettuato dalla sig.ra il 10 aprile 20[1]2, e Parte_1 di quello di € 3.000,00 effettuato dalla sig.ra Parte_1
il 13 marzo 2014” (così pag. 35 della comparsa di
[...] costituzione e risposta, emendata nella prima data dalla nota 99 della successiva pag. 36), occorre evidenziare quanto segue.
3.2.1.1. Circa il primo, non è provata l'estinzione – peraltro contestata dall'attrice a pag. 10 della prima memoria ex art. 171ter c.p.c. - dell'obbligazione della mutuataria. Segnatamente, la pag. 4 del doc. 6 dei convenuti attesta una contestuale
“girat[a]” di “titoli dello stesso valore” in favore dell'attrice, controfirmata da quest'ultima, che – se non atta a giustificare la corresponsione in denaro quale prezzo per la compravendita di questi ultimi, vista l'espressa sussunzione del negozio de quo a mutuo secondo le allegazioni della convenuta – non può assurgere da sé sola a datio in solutum della relativa debenza (come sostenuto alla nota 99 di pag. 36 della comparsa di costituzione e risposta): da un lato, la dizione, riportata in tale documento, di come
9 “ ”, non esprime una univoca volontà negoziale solutoria – tanto meno in luogo di quella di mera garanzia, prospettata a pag. 10 della prima memoria attorea ex art. 171ter c.p.c. -, mentre, dall'altro, manca un'alternativa ed ammissibile prova di quest'ultimo intento negoziale estintivo, pur dovuta da parte della debitrice (in tal senso, circa l'art. 1197 c.c., ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del
12/05/2022, n. 15141, Rv. 664826 – 01 e Cass. Sez. 2, sent. del
09/10/1997, n. 9784, Rv. 508645 - 01).
Nemmeno trattasi di una obbligazione prescritta, sia alla luce del decorso di meno di dieci anni tra la suesposta data del 10/04/2012
e – a tacer d'altro - la data del 07/02/2022 della ricezione della costituzione in mora stragiudiziale di cui al doc. 15 attoreo,
10 nonché fra quest'ultimo giorno e quello di notifica della citazione, sia in ragione della richiamabilità dei principi indicati al punto 2.1.3.1. della presente motivazione a proposito della predetta comunicazione ante causam.
Ne consegue che, visto quanto suesposto, vigendo l'art. 1815, primo comma, c.c. quale effetto naturale del mutuo, – a tacer d'altro - non essendo in vigore l'odierno comma quarto dell'art. 1284 c.c. alla data del 10/04/2012, nonché dovendo richiamarsi il punto 2.1.2. della presente motivazione circa l'impostulabilità della rivalutazione, deve essere condannata al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 33.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del
10/04/2012 e sino al soddisfo.
3.2.1.2. Per quanto attiene al secondo mutuo ammesso dalla convenuta, vale a dire “quello di € 3.000,00 effettuato dalla sig.ra il 13 marzo 2014” (così pag. 35 della Parte_1 comparsa di costituzione e risposta), la domanda attorea di condanna della convenuta deve essere rigettata per intervenuta datio in solutum di cui a pag. 2 del doc. 7 dei convenuti, vista la chiara dizione, in scrittura sottoscritta dall'attrice, di come trattasi di “[s]aldi […] restituit[i] girando in cambio dei titoli come da resoconto”.
3.3. Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate in relazione ai prelievi lamentati, laddove prospettanti un mandato tra l'attrice e la convenuta, nonché l'inadempimento di tale negozio (se non pag.
7-8 della citazione, quantomeno pag. 6 e
9 della prima memoria attorea ex art. 171ter c.p.c.). Invero, a tacer d'altro, non risulta osservato l'attoreo onere di allegazione e/o di prova a tal proposito. Infatti, o è applicabile analogicamente al caso di specie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di
11 ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum” (così
Cass. Sez. 3, ord. del 05/02/2025, n. 2810, Rv. 674154 - 01), oppure risulta priva di specifica allegazione la misura dell'incongruità dell'attività e dei prelievi della mandataria, tanto più che “ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (così, ex multis, Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).
3.3. È solo parzialmente accoglibile la domanda attorea ex art. 948 c.c. di condanna della convenuta alla consegna dei gioielli di proprietà di dovendo limitarsi tale pronuncia Parte_1
a quelli pacificamente riconosciuti come detenuti da _2
e, dunque, di quelli di cui al doc. 12 allegato alla
[...] comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, non potendo – peraltro – sostenersi in senso opposto
• la carenza di interesse ad agire laddove la restituzione di tali beni mobili sia stata chiesta e non sia seguita ad essa la pur dovuta consegna,
• come ostativa la prospettazione di tale detenzione come
“custodia” o meno che sia, stante, peraltro, la pacifica ammissibilità dell'azione di rivendicazione anche per beni ceduti contrattualmente in detenzione a terzi,
• l'estraneità dei beni di cui a tale doc. 12 dalla domanda attorea, visto che almeno pag. 13 della prima memoria ex art. 171ter c.p.c. dell'attrice specifica come l'azione de
12 qua sia rivolta ai preziosi “custoditi” e, dunque, detenuti dalla convenuta.
3.3.1. Salvo quanto predetto, le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate. Invero, parte attrice deduce una detenzione sine titulo di (anche altri) gioielli propri da parte della convenuta (così pag. 8 della citazione), di talché la corrispondente azione di accertamento e condanna non può che essere sussunta all'art. 948 c.c.: a dispetto della pregressa distinzione tra azione reale ed azione personale/restitutoria sine titulo, Sez. U, Sentenza n. 7305 del 2014 ha infine chiarito che
“l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”. Ebbene, per i preziosi diversi da quelli di cui al doc. 12 dei convenuti, l'azione ex art. 948 c.c. de qua è infondata, non avendo l'attrice provato la detenzione di tali beni mobili da parte della convenuta al momento della domanda, come pur onerata visto che “Poiché l'azione di revindica può essere proposta esclusivamente nei confronti di
13 colui che possiede o detiene la cosa (ovvero abbia cessato di possederla o detenerla, per fatto proprio, dopo la domanda), qualora il convenuto in revindica neghi siffatto possesso o detenzione, incombe all'attore fornirne la relativa prova, con la conseguenza che in difetto di questa il giudice deve rigettare la domanda, senza necessità di procedere all'indagine sulla effettiva proprietà del bene da parte del rivendicante” (così, ex multis,
Cass. Sez. 2, sent. del 06/11/1985, n. 5398, Rv. 442634 - 01).
3.3.1.1. Come evidenziato in sede di ordinanza di ammissione delle prove, siffatta prova della detenzione in capo alla convenuta, al momento della domanda, non sarebbe stata suscettibile di ammissibile raggiungimento mediante il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei gioielli medesimi. La relativa istanza istruttoria non è accoglibile, visto che, quantomeno laddove la detenzione in capo all'auspicato destinatario di detto ordine sia controversa, argomentando dall'art. 94 disp. att.
c.p.c., la Suprema Corte ha ritenuto che “l'istanza di esibizione dev'essere accompagnata (…) dall'offerta della prova che la parte od il terzo, nei cui confronti si richiede l'ordine di esibizione possiedano il documento” (così Cass. Sez. 1, sent. del 11/11/1999,
n. 12507, Rv. 531020 - 01) quantomeno in termini congetturali, e quindi, essere suscettibile di essere desunta presuntivamente da altri fatti noti (così Cass. Sez. 1, sent. del 04/04/1997, n.
2935, Rv. 503493 - 01). Pertanto, non è l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a poter ammissibilmente provare la detenzione in capo alla convenuta, oltre i termini di cui al doc. 12 della medesima, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 948
c.c., bensì è tale istanza istruttoria a richiedere altrimenti ed anteriormente la prova di siffatta disponibilità materiale ai fini dell'emissione dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
3.3.1.2. La controversa prova della detenzione, oltre l'ambito del doc. 12 dei convenuti, nemmeno è suscettibile di essere soddisfatta dalla istanza di ispezione ex art. 118 c.p.c. della cassetta di sicurezza della convenuta, dove asseritamente sarebbero presenti anche i restanti preziosi. Invero, anche
14 prescindendo da quegli orientamenti dottrinali secondo i quali l'ispezione, consentendo l'osservazione diretta, da parte del giudice o del suo ausiliario, non è uno strumento per acquisire materialmente prove in giudizio, in ciò distinguendosi dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il mezzo di prova ex art. 118
c.p.c. non può essere disposto per aggirare i limiti di cui all'art. 210 c.p.c., avendo anche la Suprema Corte evidenziato come “I limiti derivanti dalle norme (artt. 210 e segg. cod. proc. civ.) che individuano i presupposti e le modalità dell'esibizione dei documenti che si trovino nella disponibilità di soggetti diversi dalla parte interessata alla prova, come si desume dal rinvio operato dall'art. 210, primo comma, cod. proc. civ. alla disciplina dettata in tema di ispezione dall'art. 118 dello stesso codice, costituiscono specificazione di un più generale principio di tutela, destinato ad operare anche nei casi in cui siano riconosciuti al giudice poteri istruttori ufficiosi” come quelli di ispezione (così Cass. Sez. 1, sent. del 02/07/2003, n. 10415,
Rv. 564721 - 01). Quanto indicato nel precedente periodo rende superfluo aggiungere che tali conclusioni sono perfettamente coerenti con il requisito dell'“indipensabili[tà]”
• previsto dall'art. 118 c.p.c.,
• ben più restrittivo dei presupposti generali di ammissibilità
e rilevanza di qualsiasi mezzo di prova,
• escludente “che il giudice possa disporre del potere d'ordinare d'ufficio un'ispezione avente ad oggetto quei medesimi documenti” interessabili dall'ordine ex art. 210
c.p.c. (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 27/03/1996),
• presupponente la “mancanza di idonei mezzi dei quali possa avvalersi la parte sulla quale grava l'onere della prova”
(così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 27/03/1996), quando, invece, nel caso di specie, da un lato, siffatta impossibilità non è stata illustrata in atti, e, dall'altro, nulla ostava all'esercizio di mezzi di prova costituenda come
15 il giuramento decisorio e/o l'interrogatorio formale, se non anche la prova testimoniale.
3.3.2. La mancata prova della detenzione di gioielli differenti da quelli di cui al doc. 12 della convenuta, in capo ad _2
, nonché la carenza di allegazione e prova circa dolo o
[...] colpa di siffatta convenuta nella gestione dei medesimi escludono altresì la fondatezza della domanda subordinata attorea, sottesa alla condanna al pagamento di un ammontare “corrispondente al loro attuale valore di mercato”, laddove i preziosi richiesti
“risultassero mancanti o non venissero rinvenuti”. Infatti, sussunta l'azione di condanna pecuniaria all'art. 948 c.c., in osservanza del principio secondo il quale “detta domanda va qualificata come tutela sostitutiva, ex art. 948, comma 1, seconda parte, c.c., se il richiedente si limita a porre a fondamento della sua pretesa la mera indisponibilità del bene oggetto di rivendicazione” (così Cass. Sez. 2, ord. del 13/06/2023, n. 16683,
Rv. 668317 - 01) ed in carenza di specifica allegazione di altri elementi della condotta della convenuta, manca parimenti la prova di siffatta detenzione, in capo a tale soggetto, al momento della notifica della citazione, di beni diversi da quelli di cui al doc.
12 dei convenuti. Laddove, invece, riqualificata l'azione de qua ad una risarcitoria ex art. 2043 c.c., in ragione dei vocaboli
“risarcimento” e “risarcire” a pag. 8 e 14 della citazione, mancano del tutto l'allegazione e la prova del dolo o della colpa di siffatta convenuta nella propria condotta.
3.3.3. Non è, poi, ravvisabile, entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, e così anche Corte
d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte d'appello di Brescia, sent.
n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818,
Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter, n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent.
n. 957 del 2024, Trib. Bergamo, sent. n. 1286 del 2024 e pag. 17
16 di Cass., ord. n. 4410 del 2025), la formulazione di un'alternativa azione ex art. 1771 c.c., non essendo stata prospettato nemmeno implicitamente, come causa petendi, un contratto di deposito tra le parti: la menzione, a pag. 13 della prima memoria attorea ex art. 171ter c.p.c., di come i preziosi si intendano “custoditi” da parte della convenuta, viene temperata dalla prospettazione alternativa, qualche parola prima, dei termini “restituire-consegnare” e dalla generale mancanza di una compiuta allegazione di una volontà attorea di conferimento in custodia, di talché non sembra evocarsi una obbligazione contrattuale avente scaturigine da un ipotetico contratto di deposito. Ciò rende ultroneo rilevare come, laddove si opinasse diversamente, l'attrice non avrebbe soddisfatto l'onere della prova dell'oggetto di siffatto negozio, su tale parte gravante alla luce di S.U., sent. n. 13533 del 2001, non essendovi dimostrazione dell'estensione del medesimo a beni diversi da quelli di cui al doc. 12 dei convenuti.
3.3.4. Esclusa, poi, l'ammissibilità della domanda di condanna pecuniaria, sottesa a “risarcire il danno procurato corrispondente al (…) valore di mercato” dei preziosi indicati nel doc. 12 dei convenuti, di cui è pacifica la detenzione in capo ad _2
, “qualora risultassero mancanti o non venissero
[...] rinvenuti”. Raggiunta la prova della attuale detenzione della convenuta circa tali specifici gioielli, a fronte dell'ammissione di tale parte in comparsa di costituzione e risposta rispetto alla corrispondente prospettazione attorea, il venire meno dei medesimi implicherebbe il vaglio di un arco temporale successivo, necessitante di un apposito giudizio di cognizione anche circa elementi oggettivi e soggettivi di un ipotetico illecito di dispersione o distrazione. Ne consegue che deve applicarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale “Qualora l'efficacia di una sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza [e di] inequivocità dell'elemento
17 condizionante” (così Cass. Sez. 3, sent. del 06/10/2015, n. 19895,
Rv. 637313 - 01).
4. Determinazioni diverse non possono essere assunte in relazione alle conclusioni della parte interveniente, non ravvisandosi elementi diversi da quelli suesposti, né individuandosi una lista di preziosi specificatamente avente un'attitudine probatoria che porti a diversamente orientare la condanna restitutoria in forma specifica qui sancita (tale non essendo nemmeno l'elencazione, di confezionamento unilaterale dell'interveniente, di cui al doc. 5 di questi).
5. Le spese processuali dell'attrice e dell'interveniente, da un lato, e di dall'altro, devono essere Controparte_2 integralmente compensate per soccombenza reciproca, ritenendosi inidoneo il discrezionale criterio di cui all'art. 46 disp. att.
c.p.c. a sovvertire quello più vincolante dell'an della soccombenza.
5.1. Le spese processuali dell'attrice e dell'interveniente seguono la prevalente soccombenza di e vanno Controparte_1 poste a carico dello stesso;
dette spese si liquidano, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la limitazione del procedimento di mediazione ad attrice e convenuta – essendo stato segnatamente instaurato solo per la domanda ex art. 948 c.c. nei confronti di -, Controparte_2
l'esigenza di liquidare un ammontare maggiore di quello medio per la fase introduttiva e per quella istruttoria/di trattazione per la reiterata violazione dell'art. 6, comma 2, del d.m. del
07/08/2023, emesso in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c., nonché la quantificazione di un importo inferiore di quello medio per la fase decisoria, stante la conclusione della controversia in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.,
- in favore di rappresentata Parte_1 dall'amministratrice di sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, in €
1.271,40 per spese vive (escluse quelle di mediazione per l'estraneità del convenuto dalla stessa) ed € 15.626,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 2.442,00,
18 fase istruttoria/di trattazione € 8.505,00, fase decisoria €
2.127,00), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%;
- in favore di in € 15.626,00 per compensi Controparte_3
(fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 2.442,00, fase istruttoria/di trattazione € 8.505,00, fase decisoria € 2.127,00), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
6. Stante la mancata presentazione della convenuta, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, si condanna tale parte al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato. A tal proposito deve essere osservato che nemmeno l'invio unilaterale di una comunicazione scritta indicante l'assenza può surrogare da sé solo la presentazione effettiva al procedimento di mediazione (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 1347 del 2022).
6.1. Non anche medesima condanna è pronunciabile nei confronti del convenuto, vista l'estraneità di questi dalla domanda di rivendicazione, nonché nei confronti dell'interveniente, stanti l'adesione di questi all'azione attorea ex art. 948 c.c. e, dunque, la carenza di contrapposizione rispetto a quest'ultima, atta a coinvolgere siffatta parte nel procedimento di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni ex art. 164 c.p.c.;
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
rappresentata dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, dell'importo di € 220.000,00 oltre interessi del 4% annuo, dall'08/10/2012 e sino al soddisfo;
19 3. Dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di remissione del debito, formulata da a pag. 10 e ss. Controparte_1 della propria prima memoria ex art. 171ter c.p.c.;
4. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
rappresentata dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, dell'importo di € 33.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 10/04/2012 e sino al soddisfo;
5. Condanna alla consegna, in favore di Controparte_2
rappresentata dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, dei gioielli, di proprietà di di cui al doc. 12 di e Parte_1 Controparte_2
; CP_1 Controparte_1
6. Dichiara inammissibile la domanda di condanna pecuniaria, sottesa a “risarcire il danno procurato corrispondente al (…) valore di mercato” dei preziosi indicati nel doc. 12 di e “qualora” tali Controparte_2 Controparte_1 beni “risultassero mancanti o non venissero rinvenuti”;
7. Anche in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione di nei termini indicati in parte Controparte_1 motiva, rigetta nel resto;
8. Compensa integralmente le spese processuali tra, da un lato,
rappresentata dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, e e, Controparte_3 dall'altro, Controparte_2
9. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
rappresentata dall'amministratrice di Parte_1 sostegno, avv.to CLARA CUFFARI, delle spese processuali, liquidate in € 1.271,40 per spese vive ed € 15.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
10. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_3
15.626,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
20 11. Visto l'art. 12bis, comma secondo, del D.lgs. n. 28/2010, condanna al pagamento di una somma Controparte_2 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Bergamo, 21/05/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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