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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10425/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10425/2013 promossa da nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
res. in VIA G.BOVIO,410 BISCEGLIE dall'Avv. SCARDIGNO LEONARDO ( VIA LUIGI LA VISTA, C.F._2
32 0056 MOLFETTA;
ATTORE
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. BALDUCCI PIERLUIGI ( C.F._3
CONVENUTA
1 A seguito dell'udienza del 13.5.2025, fissata con decreto del 29.1.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127- ter, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte nel termine fissato.
Successivamente questo giudice con decreto del 14.5.2025, visto il quarto comma del citato art. 127 ter cpc, ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 27.5.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Entro il termine da ultimo indicato, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte e la causa è stata posta in decisione con provvedimento assunto in data odierna.
Alla luce di quanto sopra, stante il disposto di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 127 ter cpc (che dispone che << Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>), va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio a mezzo sentenza (v. Cass., n. 18499 del 30/06/2021; 23997 del 2019).
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cpc, le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso il 28 maggio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
2
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10425/2013 promossa da nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
res. in VIA G.BOVIO,410 BISCEGLIE dall'Avv. SCARDIGNO LEONARDO ( VIA LUIGI LA VISTA, C.F._2
32 0056 MOLFETTA;
ATTORE
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. BALDUCCI PIERLUIGI ( C.F._3
CONVENUTA
1 A seguito dell'udienza del 13.5.2025, fissata con decreto del 29.1.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127- ter, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte nel termine fissato.
Successivamente questo giudice con decreto del 14.5.2025, visto il quarto comma del citato art. 127 ter cpc, ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 27.5.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Entro il termine da ultimo indicato, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte e la causa è stata posta in decisione con provvedimento assunto in data odierna.
Alla luce di quanto sopra, stante il disposto di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 127 ter cpc (che dispone che << Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>), va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio a mezzo sentenza (v. Cass., n. 18499 del 30/06/2021; 23997 del 2019).
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cpc, le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso il 28 maggio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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