Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
PARTE ATTRICE: (C.F. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._1
(C.F. ), con l'Avv. Davide Signorino Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA: Controparte_3 CP_3 Controparte_3 P.IVA_1
- CONTUMACE
TRIBUNALE ORDINARIO di MARSALA
SEZIONE CIVILE
N. RGC 61 - 2025
Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
All'udienza del 07/05/2025 aperta alle ore 9.00 alle ore 10.38 è comparso l'Avv. il quale CP_2
insiste in atto introduttivo e nelle memorie depositate il 9.4.2025. Precisa che è rimasto impagato anche il canone di maggio 2025 e precisa che l'importo della mediazione ammonta ad euro
Sino alle ore 10.48 nessuno è comparso per parte convenuta di cui dunque va dichiarata la contumacia
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio
Verbale chiuso alle ore 10.48
Riaperto il verbale alle ore 16.00, assenti le parti,
Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa Rosita Cosentino
ad esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe che completa di dispositivo di cui dà lettura deposita in fatto
Con intimazione di sfratto per morosità, ritualmente notificata, i Sigg.ri e CP_1 CP_2
Signorino citavano la in persona del socio accomandatario e legale
[...] Controparte_3
rapp.nte p.t., a comparire dinnanzi al Tribunale di Marsala, all'udienza del 15.01.2025, chiedendo
• la convalida dello sfratto intimato e, conseguentemente, la condanna all'immediato rilascio dell'immobile locato;
• in caso di opposizione, l'emissione di ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 665, I comma, c.p.c.;
• l'emissione di ingiunzione di pagamento per i canoni di locazione scaduti e non corrisposti e per quant'altro dovuto per oneri accessori di legge e di contratto;
• la dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
Assumevano gli intimanti di aver stipulato in data 29.03.2021 con la un Controparte_3
contratto di locazione relativo dell'immobile commerciale sito in Pantelleria, alla Via Borgo censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Pantelleria al foglio 3, p.lla 1150 sub. 3, e che la Soc. conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni e spese accessorie per euro 3.326,72
(tremilatrecentoventisei//72).
2 Con memoria depositata il giorno 14.01.2025 si costituiva in giudizio la Soc. intimata, la quale si opponeva alla convalida di sfratto, sul presupposto che il proprio inadempimento fosse, invero,
dipeso da “transitorie condizioni di difficoltà” dovute “al periodo invernale” che avrebbe reso l'attività
commerciale meno produttiva ed evidenziando come, a suo dire, il ridetto inadempimento non potesse ritenersi grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto. All'udienza del 15 gennaio
2025 parte locatrice dava atto della persistenza della morosità, da quantificarsi, a quel momento, in euro 4.593,32 (quattromilacinquecentoentonovantatre/32), avendo la conduttrice omesso, altresì, il pagamento del canone di gennaio 2025.
Disposto il mutamento del rito, è stato concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito ed altresì termine perentorio alle parti, sino a 20 giorni prima dell'udienza del 7.05.2025 per l'intimante,
e sino a 10 giorni prima per l'intimata, per integrare i rispettivi atti introduttivi mediante deposito di memorie integrative
I signori e MO hanno attivato il procedimento di mediazione che non ha avuto esito CP_1
positivo e hanno depositato memoria evidenziando l'assoluta infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni ex adverso addotte, nonché la temerarietà dell'opposizione spiegata, chiedendo:
respingere l'opposizione avversaria giacché infondata in fatto e in diritto;
dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 29.03.2021 e registrato a Pantelleria in data 06.04.2021 per inadempimento della conduttrice;
condannare la in persona del legale rappn.te pro tempore, al Controparte_3
pagamento in favore dei Sigg.ri e dei canoni di CP_1 Controparte_2
locazione dovuti e quant'altro dovuto per oneri accessori di legge e di contratto, a partire da settembre 2024 fino ad oggi, per la complessiva somma di Euro 8.393,12
(ottomilatrecentonovantatre/12) per canoni scaduti relativi al mese di ottobre (parziale),
3 novembre e dicembre 2024, nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile 2025, oneri accessori di legge e di contratto che successivamente verranno a scadere sino all'esecuzione dello sfratto,
degli interessi legali dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento;
condannare, altresì, la in persona del legale rappn.te pro tempore ai Controparte_3
sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., ovvero in subordine ai sensi del comma 3, art. 12–bis, D.lgs
28/2010, al pagamento in favore delle parti conduttrici di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese sia per la fase sommaria che per quella di merito, con richiesta di aumento dei compensi legali, sia ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis DM 55/2014, che ex art. 8 DM 55/2014.
Non si è invece costituita Controparte_3
La causa dunque è stata assunta in decisione in data odierna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito le domande formulate da parte attrice sono fondate e meritano pieno accoglimento.
Le deduzioni da essa formulate in memoria infatti risultano tutte condivisibili.
Quanto alla gravità dell'inadempimento occorre rilevare che al momento della costituzione in giudizio, la conduttrice aveva omesso il pagamento del canone di locazione relativo a n. 4 mensilità e non aveva mai corrisposto l'aumento ISTAT. A ciò si aggiunga:
-che, come anche dedotto nell'atto di intimazione di sfratto per morosità e mai contestato da CP_3
essa a partire dal terzo trimestre del 2023 aveva sempre ritardato il pagamento dei canoni -così
[...]
contravvenendo anche all'art. 5 del Contratto di locazione- in assenza di qualsivoglia causa impeditiva o giustificativa del ritardo;
4 -che la ripetuta società ha pure omesso il pagamento dei canoni successivi alla instaurazione del procedimento di sfratto:
-che è rimasta pertanto morosa nel pagamento del residuo di sette mensilità (residuo ottobre 2024,
novembre e dicembre 2024 e periodo da gennaio a maggio 2025) oltre che degli oneri accessori di registrazione del contratto per euro 260,72 e dell'aumento istat.
Orbene, premesso che le circostanze sopra specificate (mancato pagamento delle dette mensilità e continui ritardi nei pagamenti effettuati prima della morosità) sono, invero, già di per sé tali da integrare il requisito della gravità dell'inadempimento espressamente richiesto dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, occorre specificare in ogni caso l'inadempimento della è tale CP_3
da incidere in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale.
La a tale titolo va dunque condannata al pagamento dei seguenti importi: CP_3
E 666,00 per residuo canone mese di ottobre 2024
E 2.400 per canoni non pagati mesi di novembre e dicembre 2024
E 6.000 per canoni non pagati mesi da gennaio a maggio 2025
oltre alle spese di registrazione del contratto maturate (e che matureranno) sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile; oltre (a titolo di indennità) ai canoni che matureranno sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile; oltre all'aumento istat dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
oltre agli interessi legali dal dì del dovuto a quello del soddisfo.
Quanto alla temerarietà della proposta opposizione occorre precisare che CP_3
- non ha in alcun modo provato la dedotta “non gravità dell'inadempimento”;
5 - non ha provveduto a sanare la morosità (per cui aveva chiesto, seppure irritualmente, termine di grazia);
- non ha pagato i canoni successivi alla intimazione di sfratto;
- non ha partecipato all'incontro fissato per la mediazione;
- non si è costituita nel presente giudizio;
Tali condotte unitamente considerate integrano i requisiti chiesti per la condanna della CP_3
ex art. 96 cpc 1° comma (cfr. Cass. 25176/2018) poiché dimostrano la natura meramente dilatoria e strumentale della proposta opposizione.
La lite temeraria viene disciplinata dall'art. 96 c.p.c., che così prevede: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. …In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. L'articolo de quo, contempla la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio. In particolare, il primo comma, che qui ci interessa, disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento cognitorio. A tale proposito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17485/2011 ha stabilito che
“all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta infatti l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune
6 esperienza”. Inoltre, relativamente all'entità del danno sofferto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., il pregiudizio può desumersi oltre che da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio,
ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2).
Essa società va pertanto condannata a tale titolo al pagamento di E 1.813,20 (20% di E 9.066, importo come sopra specificato), oltre che al pagamento della somma di E 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano nella media in complessivi E 5.077,00
(di cui € 919 per Fase Studio, € 777 per Fase introduttiva, € 1.680 per Fase Trattazione ed € 1.701 per
Fase Decisoria), oltre le spese per E 532,79 (di cui per c.u. e marca da bollo iscrizione a ruolo proc.
sommario: E 76,00, per c.u. e marca da bollo iscrizione a ruolo presente giudizio: E 264,00, per spese del procedimento di mediazione: E 192,79, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa accoglie le domande formulate da parte attrice e per l'effetto:
-dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 29.03.2021 e registrato a
Pantelleria in data 06.04.2021 per inadempimento della conduttrice;
-condanna la in persona del legale rappn.te pro tempore, al pagamento in Controparte_3
favore dei Sigg.ri e della somma di Euro 9.066,00 (di cui E CP_1 Controparte_2
666,00 per residuo canone mese di ottobre 2024, E 2.400 per canoni non pagati mesi di novembre e dicembre 2024, E 6.000 per canoni non pagati mesi da gennaio a maggio 2025), oltre alle spese di registrazione del contratto maturate (e che matureranno) sino alla data di effettivo rilascio
7 dell'immobile; oltre (a titolo di indennità) ai canoni che matureranno sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile; oltre all'aumento istat dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
oltre agli interessi legali dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
-condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1 cpc, la in persona Controparte_3
del legale rappn.te pro tempore, al pagamento in favore dei Sigg.ri e CP_1 Controparte_2
della somma di Euro 1.813,20;
[...]
-condanna la in persona del legale rappn.te pro tempore, al pagamento della Controparte_3
somma di Euro 1.000 in favore della casa delle ammende;
-condanna la in persona del legale rappn.te pro tempore, al pagamento in CP_3 CP_3
favore dei Sigg.ri e della somma di Euro E 5.077,00 quali CP_1 Controparte_2
spese de compensi di lite (di cui € 919 per Fase Studio, € 777 per Fase introduttiva, € 1.680 per Fase
Trattazione ed € 1.701 per Fase Decisoria), oltre le spese per E 532,79 (di cui per c.u. e marca da bollo iscrizione a ruolo proc. sommario: E 76,00, per c.u. e marca da bollo iscrizione a ruolo presente giudizio: E 264,00, per spese del procedimento di mediazione: E 192,79, oltre cassa, IVA (ove dovuta)
e 15% rimborso forfetizzato.
Così deciso in Marsala, 07/05/2025
IL GIUDICE dott.ssa Rosita Cosentino
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