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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dott.ssa Sonia C. N. Di Gesu Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 11244/2024 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nato a [...] il [...] ( ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. TIRRO'
ANTONINO ( ), presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
C.F._2
Ricorrente
CONTRO
rappr. e dif. come in atti dall'Avv. MAGRA MARIA CATENA LETIZIA ( C.F._4
presso il cui studio è domiciliata
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/03/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 49 c.p.c. il 30/10/2024, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da
[...]
, con contestuale domanda di divorzio al maturare dei presupposti Controparte_1
di legge.
Esponeva che il matrimonio, celebrato il 27/05/2010 a Motta Sant'Anastasia e dal quale non sono nati figli, era entrato irrimediabilmente in crisi.
Si costituiva parte resistente, aderendo alla domanda di separazione ed alle condizioni così come avanzate in seno al ricorso introduttivo.
Quindi, all'udienza del 17/03/2025, confermava la volontà di volersi separare Pt_1
mentre non compariva essendosi trasferita fuori regione;
le parti concordemente CP_1
chiedevano di convertire il rito da contenzioso in consensuale, insistendo congiuntamente nella pronuncia dello scioglimento del suddetto matrimonio.
Inoltre, nei rispettivi atti, entrambe le parti chiedevano, a seguito del decorso del termine ex art.3 L.898/1970 nonché del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – ex art. 473 bis – 49 c.p.c., la dichiarazione di divorzio.
Quindi il Giudice relatore, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Il P.M. nulla opponeva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti in seno al verbale d'udienza del 17/03/2025 chiedevano la conversione del rito da giudiziale in consensuale, insistendo nella domanda di separazione e dichiarando di non avere altre domande su cui provvedere.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il
[...]
comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione personale tra gli odierni ricorrenti, previo mutamento del rito da giudiziale in consensuale. Il PM ha espresso parere favorevole.
Quanto alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, previa conversione del rito da giudiziale in consensuale, non definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
La separazione personale dei i coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva.
Ordina che sia trasmessa a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto - atto. N. 6 P I - anno 2010, ai sensi del DPR 396/2000.
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
28.03.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
MARIACONCETTA GENNARO SONIA C.N. DI GESU