Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08530/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8530 del 2024, proposto da NA AR TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Nasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
Ottemperanza sentenza TAR Roma n. 1374/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. CI AN IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 1374/2023 resa da questo Tribunale, notificata e passata in giudicato, che aveva condannato parte resistente al risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo nella assunzione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.
Nel corso del giudizio le parti davano atto dell’esistenza di trattative, volte a definire il quantum risarcitorio
Da ultimo, in data 20.2.2026, l’Amministrazione resistente rappresentava l’avvenuta esecuzione della sentenza in epigrafe richiamata, vista l’avvenuta liquidazione della somma a titolo risarcitorio, insistendo affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali, “ come concordato con il difensore della ricorrente all’esito della corrispondenza allegata ” (memoria del 20.2.2026 e allegato 2).
Pervenuta alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che le circostanze rappresentate dal Ministero resistente giustifichino la pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l’Ufficio provveduto alla esecuzione del giudicato (si veda nota sopra riportata, prodotta in atti).
Il giudicato risulta, quindi, eseguito seppur successivamente alla proposizione del presente ricorso.
Quanto alle spese di lite, vista la richiesta di parte resistente alla quale la ricorrente non si è opposta, le stesse sono oggetto di integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE MA, Presidente
AR Rosaria Oliva, Referendario
CI AN IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI AN IR | LE MA |
IL SEGRETARIO