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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4408 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2023, avente ad oggetto “separazione personale coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Paglia
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 08/09/2023, - premesso: di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Foggia in data 11/10/2018; che dalla loro Controparte_1 unione era nata la figlia (il 05/06/2017); che, a causa di incompatibilità Persona_1 caratteriale, il resistente aveva abbandonato, nel mese di dicembre 2022, improvvisamente, la casa coniugale, allontanandosi dalla moglie e dalla figlia, facendo loro mancare, da quel momento, il sostegno morale ed economico;
che la ricorrente e la figlia minore vivevano in un immobile diverso da quello adibito in principio a casa coniugale;
che entrambi i coniugi erano disoccupati e vivevano con l'aiuto di familiari ed amici o da quanto percepito dallo svolgimento di prestazioni lavorative occasionali e non regolarizzate;
che, ormai, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti - tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido esclusivo della minore alla ricorrente, con collocamento Persona_1 presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterno e prevedendo un equo assegno a carico del resistente per il mantenimento della figlia da versarsi alla Persona_1 ricorrente, con decorrenza retroattiva dal mese di deposito della domanda, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia.
All'esito della prima udienza del 04/12/2023 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – con ordinanza riservata del 05/12/2023 il Giudice istruttore dichiarava la contumacia del resistente (non costituitosi in giudizio, seppur regolarmente citato), dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione (anche per la contumacia del resistente) e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nei seguenti termini: “• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia minore in via esclusiva alla madre
prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
nello specifico, Parte_1
CP_ l'affidamento esclusivo, allo stato, si impone, atteso che il disinteresse del verso il suo nucleo familiare, come allegato dalla ricorrente, ha trovato, allo stato, conferma e riscontro nel comportamento mostrato dal resistente, il quale non si è costituito nel presente procedimento, tenuto conto che nei procedimenti di famiglia deve essere dato particolare rilievo alla contumacia per la peculiare natura degli stessi in gioco;
da ciò può desumersi, allo stato, CP_ una prognosi di incapacità o inidoneità del ad assumere il compito di curare ed educare la minore, mentre non sembra, allo stato, sussistere un'incapacità o inidoneità genitoriale della;
pertanto, all'affidamento Pt_1 esclusivo della minore alla madre si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultima di prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti della figlia;
in ogni caso, il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della figlia;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa
2 con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore
19:00 alle ore 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di (tenuto conto del dovere inderogabile gravante su Controparte_1 entrambi i genitori di mantenere la prole ex art. 316 bis c.c. ed in ragione della potenziale capacità lavorativa CP_ del avuto riguardo alla sua età e al suo stato di attuale disoccupazione, come allegato dalla ricorrente)
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando a la somma Parte_1 mensile di € 150,00, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia)”.
Con il medesimo provvedimento il Giudice istruttore non ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente e delegava ai Servizi Sociali del Comune di Foggia lo svolgimento di una indagine conoscitiva della situazione familiare nell'interesse della minore.
All'udienza del 28.05.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
– il Giudice, preso atto del deposito della relazione del Servizio Sociale e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 09/05/2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
Sulla domanda di separazione
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere
3 intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
In particolare, le allegazioni della ricorrente, il comportamento del resistente rimasto contumace, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sull'affidamento, collocamento e regime di visita della figlia minore
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al
4 medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Inoltre, la scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tenendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
Dunque, l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (ex multis, Cass. civ.
28244/19).
Ebbene, questo Collegio ritiene che, nel caso in esame, siano emerse valide ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento condiviso, atteso che le allegazioni di parte ricorrente, circa il disinteresse del verso il suo nucleo familiare, hanno trovato conferma e CP_1 riscontro, innanzitutto, nel comportamento disinteressato manifestato dal resistente nel presente procedimento, il quale non si è costituito in giudizio. Ed invero, nei procedimenti di famiglia deve essere dato rilievo alla contumacia per la peculiare natura degli interessi coinvolti.
Peraltro, ulteriore conferma del disinteresse del verso le esigenze della famiglia e della CP_1 figlia minore emerge dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Foggia del 27/03/2024, allorquando si rappresenta che il non si sarebbe presentato al colloquio nonostante CP_1 convocato dal Servizio Sociale.
Nella stessa relazione, inoltre, si rappresenta come il resistente, dopo la nascita della minore, sia divenuto sempre più assente nella vita familiare, fino alla decisione di abbandonare la casa coniugale senza dare alcun preavviso alla moglie, inviando in passato, ogni due o tre mesi,
100,00/150,00 euro per la figlia e sentendola talvolta telefonicamente durante la permanenza in
Romania della bambina con la madre, rendendosi, successivamente, del tutto irreperibile.
Ebbene, si ritiene che tali emergenze istruttorie e processuali siano sintomatiche di un disinteresse del per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelatore di una CP_1 condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
5 In buona sostanza, il disinteresse mostrato dal risulta sicuramente pregiudizievole per la CP_1 crescita della prole, pertanto, tenuto conto delle scelte da affrontarsi nell'interesse della figlia minore, soprattutto scolastiche e sanitarie, deve essere confermato il già disposto affidamento esclusivo di alla madre (al riguardo, nessun elemento indicativo di Persona_1 un'eventuale inidoneità genitoriale è emerso rispetto alla madre la Parte_1 quale ha sempre adeguatamente curato la figlia [cfr. relazione dei Servizi Sociali: “La minore è iscritta e frequenta regolarmente il primo anno della scuola primaria dell'Istituto Dante Alighieri di Foggia. La scuola comunica alla scrivente che non sussistono criticità da segnalare. Nella visita domiciliare sono stati osservati gli ambienti, idonei negli spazi, negli arredi e nell'igiene domestica. La bambina si presenta curata nell'aspetto, serena e solare, aperta al dialogo e alla condivisione dei suoi vissuti scolastici ed extra scolastici”], con collocazione prevalente presso quest'ultima. All'affidamento esclusivo della minore alla madre si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultima di prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti della figlia;
in ogni caso, il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della figlia minore.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, si ritiene opportuno confermare i tempi e le modalità di cui all'ordinanza provvisoria del 05/12/2023 e che, dunque, il padre possa vedere la figlia previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 19:00 alle ore 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Sul mantenimento della figlia minore
Quanto al mantenimento della minore va osservato che, ai sensi dell'art. 316 Persona_1 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche,
l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
6 Il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato che sia lei che il marito sono disoccupati e che si sostengono grazie all'aiuto dei familiari o attraverso lavori saltuari.
Ebbene, non essendo emersi elementi di novità rispetto alla situazione sussistente al momento dell'ordinanza del Giudice istruttore del 05/12/2023, appare equo confermare quanto già disposto al riguardo dal Giudice in ordinanza, al cui importo fissato provvisoriamente ha, peraltro, aderito la ricorrente, ponendo, a carico di (tenuto conto della sua Controparte_1 potenziale capacità lavorativa avuto riguardo della sua età e dell'attuale stato di disoccupazione, come allegato da parte ricorrente e considerate le esigenze della figlia in relazione alla sua età),
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando a Persona_1
entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 150,00, da Parte_1 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia in data 18/03/2016).
Va, infine, riconosciuto alla ricorrente, genitore a cui è stato attributo l'affidamento esclusivo della minore, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono porsi a carico del resistente soccombente e devono essere versate in favore dell'Erario, in considerazione dell'ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta, con riduzione della metà, ai sensi dell'art. 130
T.U.S.G.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
7 - dichiara la separazione personale dei coniugi e in Controparte_1 Parte_1 atti meglio generalizzati, sposatisi in Foggia in data 11/10/2018 (atto n. 112, parte I, anno
2018);
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1 con collocamento stabile presso la stessa e con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior importanza per la minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, fermo restando, in ogni caso, che il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della figlia;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 minore mediante il versamento a entro il giorno 5 Persona_1 Parte_1 di ogni mese, della somma di € 150,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
- riconosce a genitore collocatario prevalente, in regime di affido Parte_1 esclusivo, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale;
- condanna alla refusione delle spese di lite nell'ammontare di € 1.693,50 per Controparte_1 compensi professionali ed € 98,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
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