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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2023 ed iscritta al n. 460 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefania Sironi e Alessandro Bongiovanni del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori in Monza, Via Manzoni n. 46, giusta procura agli atti telematici
ATTORE
contro
- (P.Iva ), rappresentata e difesa dal proc. domm. avv. Antonino Controparte_1 P.IVA_1
Geronimo La Russa del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18
CONVENUTA
e contro
- (c.f. , residente in [...] Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO/CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “IN VIA PRELIMINARE–ISTANZA PER ASSEGNAZIONE PROVVISIONALE
pagina 1 di 12 - per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che con la missiva del 13 gennaio 2021 Controparte_1
ha riconosciuto la sussistenza del diritto risarcitorio in capo al signor Parte_1
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che, in virtù del verbale di incidente stradale dei Carabinieri
di Olginate e del decreto penale di condanna emesso a carico del sig. in data 9 giugno 2020, sussistono Controparte_2
gravi elementi di responsabilità a carico del conducente dell'autovettura, che consentono di superare la presunzione di cui
all'art. 2054, comma II c.c.;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che nella medesima missiva del 13 gennaio 2021
[...]
ha pure riconosciuto un danno in capo al sig. nella seguente misura: danno biologico CP_1 Parte_1
13%, inabilità temporanea totale per 11 giorni, inabilità temporanea parziale per 30 giorni al 75%, per 30 giorni al 50%
e per 60 giorni al 25%, liquidato solo parzialmente;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che dalla relazione medicolegale dei Dott. Persona_1
e Dott. (già consulente tecnico dell'intestato Tribunale) redatta in data 12 luglio 2021 risulta
[...] Persona_2
che il sig. abbia subito un danno biologico del 22-23% con inabilità temporanea totale per 11 giorni, Parte_1
inabilità temporanea parziale per 120 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per 30 giorni al 25%, e che tale relazione,
trasmessa a in data 05/10/2021, non è stata oggetto di alcuna contestazione;
Controparte_1
- rilevato che ai sensi dell'art. 5 L. 102/2006 il danneggiato che non si trovi in stato di bisogno ha diritto ad ottenere una
provvisionale ovvero che sia a lui assegnata con ordinanza immediatamente esecutiva una somma di denaro da imputarsi
in percentuale alla liquidazione definitiva del danno;
- assegnare in favore del sig. a titolo di provvisionale, a carico di e del sig. Parte_1 Controparte_1
in via tra loro solidale l'importo di € 56.023,30, ovvero una somma pari al 50% del danno ancora da Controparte_2
liquidarsi in favore dell'attore, (euro 112.046,60.=, pari alla differenza fra il danno complessivo di euro 150.146,60.= ed
euro 38.100,00 liquidati con assegno pagato da trattenuto a titolo di acconto), ed in ogni caso si chiede al CP_1
giudice adito di liquidare, a titolo di provvisionale, una somma non inferiore ad € 14.119,50, pari alla differenza fra il
danno di € 52.219,50 riconosciuto dalla stessa Compagnia assicuratrice in favore del sig. e il minore importo di Parte_1
€ 38.100,00 ad oggi corrisposto in suo favore.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 2 di 12 - per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che il sig. è responsabile in via esclusiva Controparte_2
del sinistro del 15 settembre 2019 in occasione del quale il sig. ha riportato le lesioni oggetto della Parte_1
presente domanda di risarcimento;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 142ter e 144
delCodice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), il danneggiato ha diritto ad agire in via diretta anche nei
confronti della Compagnia assicuratrice, oltreché nei confronti del responsabile civile, e che questa è tenuta al
risarcimento nei limiti in cui sussiste la responsabilità civile del conducente;
- accertato e dichiarato che il danno non patrimoniale subito dal sig. ha comportato una rilevante Parte_1
menomazione, accertata e stimata nella relazione medico-legale dei Dott. e Dott. Persona_1 Persona_2
(già consulente tecnico dell'intestato Tribunale) redatta in data 12 luglio 2021, dalla quale risulta che il sig. Parte_1
ha subito un danno biologico del 22-23% con inabilità temporanea totale per 11 giorni, inabilità temporanea
[...]
parziale per 120 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per 30 giorni al 25%;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che per effetto del sinistro occorso per fatto e colpa esclusiva
del signore il signore ha accusato deficit mentali e motori tanto da impedire allo Controparte_2 Parte_1
stesso lo svolgimento delle proprie precedenti mansioni e che per tale motivo è stato trasferito dal reparto
macchine da taglio al reparto magazzino;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che a causa del trasferimento ad un reparto non usurante il
signore ha perso la possibilità di avere scatti di carriera ormai maturati per l'età raggiunta e per gli Parte_1
anni di lavoro eseguito ed il diritto al beneficio della pensione anticipata per lavoro usurante, e che si trova ora con il
forzato demansionamento;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che l'entità del danno subito dal sig. in Parte_1
base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ammonta a complessivi € 150.146,60.= (pari a: danno biologico
risarcibile: € 60.643,00 + danno biologico temporaneo: € 20.636,50 + incremento per sofferenza: € 23.651,00 (39%) +
personalizzazione del danno: € 21.831,00 (36%) + danno da perdita di chanche: € 20.000,00 + costo per la relazione
medico-legale di parte: € 3.050,00 + spese mediche: € 335,10;
- condannare il sig. e in via tra loro solidale, al pagamento di complessivi € Controparte_2 Controparte_1
112.046,60.= pari alla differenza fra tutto quanto dovuto e l'importo di € 38.100,00 già versato da Controparte_1
ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
pagina 3 di 12 - per tutti i motivi indicati nella sezione IV del presente Atto, condannare, ai sensi dell'art. 2043 e/o dell'art. 96 c.p.c., la
a risarcire in favore del signore il danno da quantificarsi, anche in via equitativa ai Controparte_3 Parte_1
sensi dell'art. 1226 c.c., in euro 10.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione sino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Precisa come da memoria 183 comma 6 n. 2.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: CP_1
In via preliminare e/o nel merito:
1) Dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta dall'attore in via provvisionale, nei confronti di
e del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto e per carenza dei presupposti di Controparte_1 Controparte_2
legge.
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare congrua e satisfattiva la somma di € 31.800,00 corrisposta da al sig. Controparte_1
per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con il rigetto di ogni altra pretesa Parte_1
avversaria perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
In via subordinata:
4) Nel denegato e non creduto caso di riconoscimento di ulteriori somme in favore dell'attore, ai sensi di giustizia,
compensare integralmente le spese di lite, vista l'offerta già formulata e corrisposta dalla convenuta.
5) Chiede il rigetto dell'istanza di condanna ex art 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 17.2.2023, ha esposto che il Parte_1
15.9.2019 alle ore 11.15, mentre procedeva a bordo della propria bicicletta in Calco, Via Nazionale in prossimità del civico 46, veniva urtato dall'autovettura Alfa Romeo targata CR081BR di proprietà e condotta da caduto al suolo, batteva violentemente la testa perdendo i sensi. Veniva Controparte_2
pagina 4 di 12 trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lecco dove riceveva al cure del caso e veniva dimesso il 26.9.2019 con diagnosi di “trauma cranico da incidente stradale, focolaio lacerocontusivotemporo-
polare bilaterale, ESA silviana sinistra, falda ematica subdurale temporale bilaterale, frattura
composta del terzo medio-anteriore dello zigomo di destra con emoseno mascellare associato, microfrattura della parete mediale della cavità orbitaria di destra” e prescrizioni di terapia farmacologica, esami strumentali, controlli e visite specialistiche.
A fronte delle richieste risarcitorie inoltrate in data 28.10.2019a Controparte_1
assicuratrice del mezzo, la compagnia incaricava il proprio perito di effettuare la visita medica del da tale esame, veniva riconosciuto all'attore un danno biologico permanente compreso tra il Parte_1
13% e il 18%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea. L'assicurazione corrispondeva all'attore la somma di euro 38.100,00, che il non riconosceva satisfattiva: si sottoponeva a perizia di Parte_1
parte, dalla quale emergeva un danno biologico del 22-23%, oltre all'invalidità temporanea.
Il ha inoltre sostenuto di aver patito, in conseguenza del sinistro, stati di panico e Parte_1
perdita di memoria, tali da giustificare una personalizzazione del danno. In aggiunta, ha puntualizzato di essere stato demansionato nel lavoro, non essendo più idoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa per come prestata prima dell'incidente: tale mutamento di attività ha comportato la perdita della possibilità di accedere alla pensione anticipata per svolgimento di lavoro usurante, alla quale avrebbe invece avuto accesso se avesse continuato a prestare la propria opera nelle modalità ante sinistro. Pertanto, l'attore ha ritenuto configurabile anche un danno da perdita di chance.
Da ultimo, ha allegato le spese sostenute per le visite mediche e per la redazione della perizia di parte: somme delle quali ha chiesto il ristoro.
Conseguentemente, trattenuta la somma liquidata dall'assicurazione a titolo di acconto, l'attore ha chiesto in via preliminare l'assegnazione di una provvisionale e, nel merito, la condanna solidale dell'autore del danno e della compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale per un importo non inferiore ad euro 112.046,60 (di cui euro 335,10 per spese mediche sostenute, euro 20.636,50 per danno biologico temporaneo, euro 60.643,00 per danno biologico permanente, euro 21.831,00 per personalizzazione del danno, euro 20.000,00 per perdita di chanche,
euro 23.651,00 per danno morale ed euro 3.050,00 per relazione medico-legale di parte, per un totale di pagina 5 di 12 euro 150.146,60 e con detrazione dell'acconto di euro 38.100,00), oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
della compagnia assicurativa.
2. - Si è costituita in giudizio la quale non ha contestato il verificarsi del Controparte_1
sinistro e la dinamica descritta dall'attore, ma ha invece confutato la quantificazione dei danni richiesti.
In particolare, l'assicurazione si è riportata alla perizia svolta dal proprio consulente e alla quantificazione nella misura del 13% del danno biologico. Quanto alla personalizzazione e alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, la convenuta ha eccepito la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento di tali voci di danno. Con
riferimento, invece, al danno patrimoniale, ha rilevato di avere già risarcito ante causam le spese mediche sostenute dall'attore per euro 325,00 e ha contestato la congruità delle ulteriori somme richieste per la redazione della perizia di parte, nonché la debenza delle stesse. Pertanto, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree e l'accertamento della satisfattività della dazione di euro 38.100,00.
3. - L'atto di citazione è stato regolarmente notificato in data 17.2.2023 a Controparte_2
che non si è costituito: ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
4. - Alla prima udienza del 27.6.2023 il Giudice ha ritenuto che l'importo di euro 38.100,00, già ricevuto dall'attore e da questi trattenuto a titolo di acconto, non giustificasse la concessione di una provvisionale. La causa è quindi stata istruita mediante ingresso di C.T.U. medico-legale affidata al dott. il quale ha depositato la perizia in data 23.2.2024 nonché successivi chiarimenti Persona_3
in data 9.4.2024.
Fallito ogni tentativo di composizione della vertenza, all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
5. - Deve preliminarmente ribadirsi come l'an debeatur non sia stato oggetto di contestazione: espressamente, infatti, nella propria comparsa di costituzione, ha dichiarato che “non Controparte_1
contesta il verificarsi e la dinamica del sinistro”, tant'è che l'assicurazione ha già corrisposto la somma di euro 38.100,00 (doc. 13 dell'attore) al Peraltro, la dinamica del sinistro e la Parte_1
sussistenza del nesso causale tra la condotta di e i danni occorsi all'attore ben si Controparte_2
possono ricavare dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla relazione dei pagina 6 di 12 Carabinieri (doc. 1 dell'attore) ed agli atti del procedimento penale a carico del convenuto contumace
(doc. 2 dell'attore).
6. - Si discute, quindi, del quantum debeatur.
Per la valutazione dell'ammontare del risarcimento deve prendersi le mosse dalla C.T.U. medico-legale redatta dal dott. e successivi chiarimenti: l'indagine peritale risulta, Persona_3
infatti, ben motivata, chiara e condotta secondo una metodologia corretta, di modo che non vi sono ragioni per discostarsene.
6.1 - Procedendo così al vaglio delle singole voci di danno richieste dall'attore, il ha Parte_1
chiesto il risarcimento del danno biologico subito, comprensivo della componente morale e con applicazione della c.d. personalizzazione.
La C.T.U., dopo attenta disamina della cartella clinica e delle risultanze delle visite di controllo alle quali si è sottoposto l'attore (doc. 3 dell'attore) ed effettuata accurata visita sulla persona dell'attore, ha riscontrato un danno biologico del 17%, derivante dai “postumi di trauma cranico commotivo con emorragia cerebrale” – che hanno comportato un “deficit di attenzione che non necessita di alcun trattamento riabilitativo” e una “cefalea temporo-parietale dx a cadenza settimanale” - e dai “postumi di frattura massiccio facciale” (cfr. pag. 6 chiarimenti CTU).
Va senz'altro riconosciuta anche la componente morale del danno, avendo l'attore dato prova delle conseguenze patite, diverse dalla dimensione dinamico-relazionale: tali menomazioni risultano connesse alla tipologia dei traumi subiti ed alla conseguente inabilità per il periodo successivo all'evento, nonché al persistere del deficit di attenzione e memoria riscontrati dal C.T.U..
Sono invece da escludere ulteriori danni che – sebbene asseritamente presenti subito dopo l'incidente – non risultano ad oggi ancora sussistenti, quali la riduzione dell'olfatto (che lo stesso ha negato a precisa domanda del C.T.U. in sede di visita) e l'alterazione della vita coniugale Parte_1
(non riscontrata in perizia e rimessa dall'attore alla prova per testi sul capitolo 42, che non è però sufficiente a fondare un giudizio di nesso di causalità fra le lesioni patite dal sinistro e l'interruzione dell'intimità con la moglie).
E' riscontrata l'invalidità temporanea nei periodi di 11 giorni al 100%, 60 giorni al 75%, 30
giorni al 50% e 30 giorni al 25% (pag. 9 della perizia).
pagina 7 di 12 6.2 - Quanto alla personalizzazione del danno richiesta dall'attore, la C.T.U., nell'escludere una menomazione incidente sulla capacità lavorativa specifica, ha però riscontrato “una significativa rilevanza sulla cenestesi lavorativa del periziato, con evidente maggior usura lavorativa” (pag. 9 della perizia). Dalla narrazione dell'attore – non contestata, quanto ai fatti storici, dall'assicurazione – a seguito dell'incidente il sarebbe stato impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa prestata Parte_1
prima del sinistro a causa dei postumi permanenti, tanto che il medico del lavoro gli ha prescritto di
“non effettuare attività che comportano elevati ritmi richiedenti eccessiva concentrazione ed esposizione a livelli di rumore superiori al valore inferiore di azione” (doc. 19 dell'attore). Senza
dubbio i danni riscontrati incidono in maniera specifica e personale nella sfera di vita quotidiana dell'attore, giustificando così il riconoscimento della personalizzazione del danno.
Con riguardo, invece, ad altre ripercussioni sulla vita personale che l'attore ha lamentato – quali sbalzi dell'umore, ira immotivata, apatia, ansia, insonnia, episodi di pianto, astenia, momenti di panico,
incapacità alla concentrazione e conseguente disinteresse per programmi televisivi, cronaca ed eventi sportivi – non appare necessario darne dimostrazione a mezzo prova testimoniale (come richiesto dall'attore con i capitoli da 37 a 41), poiché si tratta di manifestazioni di quella patologia che già è
ricompresa nel danno biologico al 17% e non già di elementi ulteriori da valorizzare in sede di personalizzazione del danno.
In ogni caso, poi, esse attengono a valutazioni specialistiche, che, per un verso, non possono essere demandate a testimoni e, per altro verso, non risultano sorrette da apposita documentazione medico-clinica: come ha rilevato anche il CTU, infatti, non risultano depositati referti o diagnosi idonei a comprovare tali circostanze.
Pertanto, la c.d. personalizzazione deve essere riconosciuta nella misura del 25% poiché, tenuto conto delle allegazioni e delle emergenze processuali, non si ritiene che le specifiche ripercussioni sulla quotidianità del abbiano carattere di gravità tale da portare al riconoscimento della massima Parte_1
percentuale di personalizzazione, in quanto l'unico aspetto che risulta compromesso è quello lavorativo, mentre nulla è stato provato con riferimento ad altri ambiti della vita quotidiana, specie come conseguenze non già ricomprese nella componente del danno biologico.
pagina 8 di 12 6.3 - Il ha richiesto il ristoro del danno da perdita di chance, sostenendo di aver perso Parte_1
la possibilità di accedere alla pensione anticipata a causa del cambio di mansioni. Ma tale circostanza è stata solo allegata e non già adeguatamente provata, nulla avendo l'attore depositato per attestare la situazione precedente al sinistro e per dimostrare che le diverse mansioni alle quali è stato adibito gli abbiano impedito di accedere al pensionamento anticipato.
7. - Tanto chiarito, si può procedere alla liquidazione del danno.
Il danno biologico riscontrato in capo all'attore va risarcito facendo applicazione del c.d.
metodo tabellare a punto di invalidità, riferito alle tabelle di liquidazione in uso a questo Tribunale e mutuate da quelle elaborate da Tribunale e Corte d'Appello di Milano, da tempo additate come criterio di riferimento per l'intero ambito nazionale dalla stessa Corte di Legittimità (a partire da Cass. 7.6.2011
n. 12408; successivamente: Cass. 16.7.2024 n. 19506; Cass. 16.5.2024 n. 13701; Cass.
4.4.2024 n.
8880; Cass. 22.3.2024 n. 7892; Cass. 26.1.2024 n. 2539; Cass. 25.1.2024 n. 2433; Cass.
3.10.2023 n.
27901; Cass. 22.2.2023 n. 5474; Cass. 17.2.2023 n. 5119; Cass. 16.12.2022 n. 37009; Cass. 23.6.2022
n. 20292; Cass. 17.5.2022 n. 15733; Cass.
8.3.2021 n. 7597; Cass. 10.11.2020 n. 25164; Cass.
20.10.2020 n. 22859; Cass.
9.6.2020 n. 10924; Cass 6.5.2020 n. 8532; Cass.
5.5.2020 n. 8468; Cass.
19.12.2019 n. 33770; Cass. 22.1.2019 n. 1553; Cass.
8.11.2018 n. 28496; Cass. 28.6.2018 n. 17018;
Cass. 15.5.2018 n. 11754; Cass. 21.11.2017 n. 27562; Cass. 14.11.2017 n. 26805; Cass. 11.7.2017 n.
17061; Cass. 18.5.2017 n. 12470; Cass. 20.4.2017 n. 9950; Cass.
7.9.2016 n. 17678; Cass. 16.6.2016 n.
12397). E' noto come con il D.P.R. 13.1.2025 n. 12 è stata data attuazione all'art. 138 del Codice delle
Assicurazioni Private mediante l'introduzione della Tabella Unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra 10 e 100 punti, ma per espressa previsione legislativa (art. 5) le disposizioni si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della entrata in vigore del
5.3.2025.
Ebbene, considerata la percentuale del 17% determinata definitivamente dal C.T.U. nei chiarimenti a titolo di invalidità permanente;
tenuto conto del periodo di ricovero ospedaliero e del successivo tempo di riabilitazione resosi necessario per la ripresa ordinaria delle attività di vita;
ritenuta certamente ricorrente anche una componente di sofferenza soggettiva, connessa alla tipologia dei traumi subiti ed alla conseguente inabilità per il periodo successivo all'evento; tenuto conto che al pagina 9 di 12 momento dell'incidente (15.9.2019) l'attore (nato l'[...]) aveva 54 anni, il danno biologico va risarcito nella somma attualizzata di euro 57.350,00 [valore a punto di euro 3.450,98 + 33% per danno morale x 0,735 demoltiplicatore per la fascia di età dei 54 anni x 17 percentuale d'invalidità]. Su tale importo deve essere poi riconosciuta la personalizzazione nella misura del 25%, per ulteriori euro
10.341,00, così per complessivi euro 71.687,50.
Quanto all'invalidità temporanea, totale e parziale, considerate le lesioni subite, gli esiti invalidanti, la loro natura e le limitazioni psicofisiche che ne sono derivate, tenuta presente altresì l'età dell'infortunato, l'ambiente sociale in cui vive e la sua vita di relazione, pare opportuno ancora una volta fare riferimento ai parametri indicati dalle tabelle milanesi (euro 84,00 per componenti per danno biologico/dinamico-relazionale + euro 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile). Si liquida, pertanto, la somma di euro 1.265,00 per invalidità temporanea totale [euro
115,00 al giorno x 11 giorni], euro 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 75% [euro 86,25 al giorno x 60 giorni], euro 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50% [euro 57,50 al giorno x 30
giorni] ed euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25% [euro 28,75 al giorno x 30 giorni].
Le spese mediche sostenute e documentate risultano congrue e necessarie, sicché vanno riconosciute nell'importo di euro 335,10.
Si dimostra invece eccessivo (euro 2.500,00 + oneri di legge) l'esborso per la visita medica di parte presso il dott. (doc. 20 dell'attore), specie se confrontata con i compensi liquidati Persona_2
nel presente giudizio al C.T.U.. La perizia di parte è stata certamente necessaria per avviare la causa, ma l'esborso corretto deve essere limitato alla somma di euro 1.220,00 oneri compresi.
8. - Riassumendo, a va riconosciuto, come risarcimento dei danni fisici e Parte_1
morali subiti nell'incidente del 15.9.2019 e per spese mediche, l'importo globale di euro 82.270,10 attualizzato ad oggi. L'attore ha chiesto di decurtarvi la somma trattenuta come acconto di euro
38.100,00, corrisposta da con assegno del 31.3.2021, ma ha anche preteso di tener conto CP_1
dell'arco temporale decorso dal momento del sinistro a quello dell'effettivo risarcimento (5 anni e mezzo circa).
Occorre allora devalutare l'importo complessivo di euro 82.270,10 alla data del sinistro (euro
69.661,39), quindi rivalutare detto importo sino alla data dell'acconto (euro 70.218,68), operare la pagina 10 di 12 riduzione per effetto dell'acconto ricevuto (euro 32.118,68) ed infine rivalutare tale residuo alla data odierna (euro 37.643,09). Pertanto, l'importo residuo da corrispondere all'attore ammonta ad euro
37.643,09 sul quale decorrono gli interessi al saggio legale dalla sentenza al pagamento effettivo.
9. - Dal momento che l'attore non ha visto riconoscere in perfetta integrità tutte le richieste risarcitorie avanzate, non ricorrono gli estremi per una condanna della Compagnia convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i convenuti vanno condannati solidalmente a rifonderle all'attore nell'importo che si liquida – parametrato al valore della condanna,
con applicazione del D.M. 147/2022 per le cause di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 e nei valori medi per tutte le fasi del giudizio – in euro 8.375,00 (di cui euro 759,00 per anticipazioni ed euro
7.616,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Rientrano inoltre fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che l'attore ha dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 15.10.2024 n. 26729;
Cass. 18.5.2015 n. 10173; Cass.
3.1.2013 n. 84; Cass. 16.6.1990 n. 6056; Cass. 12.12.1985 n. 3897;
Cass. 29.6.1985 n. 3897). È certo che il C.T.P. dott. abbia effettuato le prestazioni di Persona_4
cui danno conto gli elaborati peritali del C.T.U. e le osservazioni allegate alla consulenza d'ufficio.
Tuttavia, le somme versate dall'attore al proprio consulente vanno rifuse se non considerate eccessive:
l'importo di euro 3.754,45 esposto nella notula depositata il 3.3.2025 appare non giustificato nella voce riguardante le vacazioni e va quindi ridotto ad euro 1.361,61 oltre oneri di legge.
Le spese di C.T.U., richieste in euro 600,00 oltre oneri di legge, vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti convenute.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità di in relazione al sinistro occorso in data 15.9.2019 ai danni di Controparte_2
e, per l'effetto, Parte_1
AN
pagina 11 di 12 (c.f. e (P.Iva ), in persona Controparte_2 C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a pagare a , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni patiti nell'anzidetto sinistro e tenuto conto dell'acconto versato, la somma liquidata ad oggi di euro 37.643,09 sulla quale decorrono gli interessi al saggio legale dalla sentenza al pagamento effettivo.
AN
(c.f. e (P.Iva ), in persona Controparte_2 C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese di lite per euro
8.375,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, quelle di C.T.U. per euro 600,00 oltre oneri di lege e quelle di C.T.P. per euro 1.361,61 oltre oneri di legge.
Così deciso in Lecco il 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2023 ed iscritta al n. 460 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefania Sironi e Alessandro Bongiovanni del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori in Monza, Via Manzoni n. 46, giusta procura agli atti telematici
ATTORE
contro
- (P.Iva ), rappresentata e difesa dal proc. domm. avv. Antonino Controparte_1 P.IVA_1
Geronimo La Russa del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18
CONVENUTA
e contro
- (c.f. , residente in [...] Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO/CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “IN VIA PRELIMINARE–ISTANZA PER ASSEGNAZIONE PROVVISIONALE
pagina 1 di 12 - per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che con la missiva del 13 gennaio 2021 Controparte_1
ha riconosciuto la sussistenza del diritto risarcitorio in capo al signor Parte_1
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che, in virtù del verbale di incidente stradale dei Carabinieri
di Olginate e del decreto penale di condanna emesso a carico del sig. in data 9 giugno 2020, sussistono Controparte_2
gravi elementi di responsabilità a carico del conducente dell'autovettura, che consentono di superare la presunzione di cui
all'art. 2054, comma II c.c.;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che nella medesima missiva del 13 gennaio 2021
[...]
ha pure riconosciuto un danno in capo al sig. nella seguente misura: danno biologico CP_1 Parte_1
13%, inabilità temporanea totale per 11 giorni, inabilità temporanea parziale per 30 giorni al 75%, per 30 giorni al 50%
e per 60 giorni al 25%, liquidato solo parzialmente;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che dalla relazione medicolegale dei Dott. Persona_1
e Dott. (già consulente tecnico dell'intestato Tribunale) redatta in data 12 luglio 2021 risulta
[...] Persona_2
che il sig. abbia subito un danno biologico del 22-23% con inabilità temporanea totale per 11 giorni, Parte_1
inabilità temporanea parziale per 120 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per 30 giorni al 25%, e che tale relazione,
trasmessa a in data 05/10/2021, non è stata oggetto di alcuna contestazione;
Controparte_1
- rilevato che ai sensi dell'art. 5 L. 102/2006 il danneggiato che non si trovi in stato di bisogno ha diritto ad ottenere una
provvisionale ovvero che sia a lui assegnata con ordinanza immediatamente esecutiva una somma di denaro da imputarsi
in percentuale alla liquidazione definitiva del danno;
- assegnare in favore del sig. a titolo di provvisionale, a carico di e del sig. Parte_1 Controparte_1
in via tra loro solidale l'importo di € 56.023,30, ovvero una somma pari al 50% del danno ancora da Controparte_2
liquidarsi in favore dell'attore, (euro 112.046,60.=, pari alla differenza fra il danno complessivo di euro 150.146,60.= ed
euro 38.100,00 liquidati con assegno pagato da trattenuto a titolo di acconto), ed in ogni caso si chiede al CP_1
giudice adito di liquidare, a titolo di provvisionale, una somma non inferiore ad € 14.119,50, pari alla differenza fra il
danno di € 52.219,50 riconosciuto dalla stessa Compagnia assicuratrice in favore del sig. e il minore importo di Parte_1
€ 38.100,00 ad oggi corrisposto in suo favore.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 2 di 12 - per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che il sig. è responsabile in via esclusiva Controparte_2
del sinistro del 15 settembre 2019 in occasione del quale il sig. ha riportato le lesioni oggetto della Parte_1
presente domanda di risarcimento;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 142ter e 144
delCodice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), il danneggiato ha diritto ad agire in via diretta anche nei
confronti della Compagnia assicuratrice, oltreché nei confronti del responsabile civile, e che questa è tenuta al
risarcimento nei limiti in cui sussiste la responsabilità civile del conducente;
- accertato e dichiarato che il danno non patrimoniale subito dal sig. ha comportato una rilevante Parte_1
menomazione, accertata e stimata nella relazione medico-legale dei Dott. e Dott. Persona_1 Persona_2
(già consulente tecnico dell'intestato Tribunale) redatta in data 12 luglio 2021, dalla quale risulta che il sig. Parte_1
ha subito un danno biologico del 22-23% con inabilità temporanea totale per 11 giorni, inabilità temporanea
[...]
parziale per 120 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per 30 giorni al 25%;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che per effetto del sinistro occorso per fatto e colpa esclusiva
del signore il signore ha accusato deficit mentali e motori tanto da impedire allo Controparte_2 Parte_1
stesso lo svolgimento delle proprie precedenti mansioni e che per tale motivo è stato trasferito dal reparto
macchine da taglio al reparto magazzino;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che a causa del trasferimento ad un reparto non usurante il
signore ha perso la possibilità di avere scatti di carriera ormai maturati per l'età raggiunta e per gli Parte_1
anni di lavoro eseguito ed il diritto al beneficio della pensione anticipata per lavoro usurante, e che si trova ora con il
forzato demansionamento;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che l'entità del danno subito dal sig. in Parte_1
base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ammonta a complessivi € 150.146,60.= (pari a: danno biologico
risarcibile: € 60.643,00 + danno biologico temporaneo: € 20.636,50 + incremento per sofferenza: € 23.651,00 (39%) +
personalizzazione del danno: € 21.831,00 (36%) + danno da perdita di chanche: € 20.000,00 + costo per la relazione
medico-legale di parte: € 3.050,00 + spese mediche: € 335,10;
- condannare il sig. e in via tra loro solidale, al pagamento di complessivi € Controparte_2 Controparte_1
112.046,60.= pari alla differenza fra tutto quanto dovuto e l'importo di € 38.100,00 già versato da Controparte_1
ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
pagina 3 di 12 - per tutti i motivi indicati nella sezione IV del presente Atto, condannare, ai sensi dell'art. 2043 e/o dell'art. 96 c.p.c., la
a risarcire in favore del signore il danno da quantificarsi, anche in via equitativa ai Controparte_3 Parte_1
sensi dell'art. 1226 c.c., in euro 10.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione sino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Precisa come da memoria 183 comma 6 n. 2.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: CP_1
In via preliminare e/o nel merito:
1) Dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta dall'attore in via provvisionale, nei confronti di
e del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto e per carenza dei presupposti di Controparte_1 Controparte_2
legge.
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare congrua e satisfattiva la somma di € 31.800,00 corrisposta da al sig. Controparte_1
per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con il rigetto di ogni altra pretesa Parte_1
avversaria perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
In via subordinata:
4) Nel denegato e non creduto caso di riconoscimento di ulteriori somme in favore dell'attore, ai sensi di giustizia,
compensare integralmente le spese di lite, vista l'offerta già formulata e corrisposta dalla convenuta.
5) Chiede il rigetto dell'istanza di condanna ex art 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 17.2.2023, ha esposto che il Parte_1
15.9.2019 alle ore 11.15, mentre procedeva a bordo della propria bicicletta in Calco, Via Nazionale in prossimità del civico 46, veniva urtato dall'autovettura Alfa Romeo targata CR081BR di proprietà e condotta da caduto al suolo, batteva violentemente la testa perdendo i sensi. Veniva Controparte_2
pagina 4 di 12 trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lecco dove riceveva al cure del caso e veniva dimesso il 26.9.2019 con diagnosi di “trauma cranico da incidente stradale, focolaio lacerocontusivotemporo-
polare bilaterale, ESA silviana sinistra, falda ematica subdurale temporale bilaterale, frattura
composta del terzo medio-anteriore dello zigomo di destra con emoseno mascellare associato, microfrattura della parete mediale della cavità orbitaria di destra” e prescrizioni di terapia farmacologica, esami strumentali, controlli e visite specialistiche.
A fronte delle richieste risarcitorie inoltrate in data 28.10.2019a Controparte_1
assicuratrice del mezzo, la compagnia incaricava il proprio perito di effettuare la visita medica del da tale esame, veniva riconosciuto all'attore un danno biologico permanente compreso tra il Parte_1
13% e il 18%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea. L'assicurazione corrispondeva all'attore la somma di euro 38.100,00, che il non riconosceva satisfattiva: si sottoponeva a perizia di Parte_1
parte, dalla quale emergeva un danno biologico del 22-23%, oltre all'invalidità temporanea.
Il ha inoltre sostenuto di aver patito, in conseguenza del sinistro, stati di panico e Parte_1
perdita di memoria, tali da giustificare una personalizzazione del danno. In aggiunta, ha puntualizzato di essere stato demansionato nel lavoro, non essendo più idoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa per come prestata prima dell'incidente: tale mutamento di attività ha comportato la perdita della possibilità di accedere alla pensione anticipata per svolgimento di lavoro usurante, alla quale avrebbe invece avuto accesso se avesse continuato a prestare la propria opera nelle modalità ante sinistro. Pertanto, l'attore ha ritenuto configurabile anche un danno da perdita di chance.
Da ultimo, ha allegato le spese sostenute per le visite mediche e per la redazione della perizia di parte: somme delle quali ha chiesto il ristoro.
Conseguentemente, trattenuta la somma liquidata dall'assicurazione a titolo di acconto, l'attore ha chiesto in via preliminare l'assegnazione di una provvisionale e, nel merito, la condanna solidale dell'autore del danno e della compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale per un importo non inferiore ad euro 112.046,60 (di cui euro 335,10 per spese mediche sostenute, euro 20.636,50 per danno biologico temporaneo, euro 60.643,00 per danno biologico permanente, euro 21.831,00 per personalizzazione del danno, euro 20.000,00 per perdita di chanche,
euro 23.651,00 per danno morale ed euro 3.050,00 per relazione medico-legale di parte, per un totale di pagina 5 di 12 euro 150.146,60 e con detrazione dell'acconto di euro 38.100,00), oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
della compagnia assicurativa.
2. - Si è costituita in giudizio la quale non ha contestato il verificarsi del Controparte_1
sinistro e la dinamica descritta dall'attore, ma ha invece confutato la quantificazione dei danni richiesti.
In particolare, l'assicurazione si è riportata alla perizia svolta dal proprio consulente e alla quantificazione nella misura del 13% del danno biologico. Quanto alla personalizzazione e alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, la convenuta ha eccepito la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento di tali voci di danno. Con
riferimento, invece, al danno patrimoniale, ha rilevato di avere già risarcito ante causam le spese mediche sostenute dall'attore per euro 325,00 e ha contestato la congruità delle ulteriori somme richieste per la redazione della perizia di parte, nonché la debenza delle stesse. Pertanto, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree e l'accertamento della satisfattività della dazione di euro 38.100,00.
3. - L'atto di citazione è stato regolarmente notificato in data 17.2.2023 a Controparte_2
che non si è costituito: ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
4. - Alla prima udienza del 27.6.2023 il Giudice ha ritenuto che l'importo di euro 38.100,00, già ricevuto dall'attore e da questi trattenuto a titolo di acconto, non giustificasse la concessione di una provvisionale. La causa è quindi stata istruita mediante ingresso di C.T.U. medico-legale affidata al dott. il quale ha depositato la perizia in data 23.2.2024 nonché successivi chiarimenti Persona_3
in data 9.4.2024.
Fallito ogni tentativo di composizione della vertenza, all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
5. - Deve preliminarmente ribadirsi come l'an debeatur non sia stato oggetto di contestazione: espressamente, infatti, nella propria comparsa di costituzione, ha dichiarato che “non Controparte_1
contesta il verificarsi e la dinamica del sinistro”, tant'è che l'assicurazione ha già corrisposto la somma di euro 38.100,00 (doc. 13 dell'attore) al Peraltro, la dinamica del sinistro e la Parte_1
sussistenza del nesso causale tra la condotta di e i danni occorsi all'attore ben si Controparte_2
possono ricavare dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla relazione dei pagina 6 di 12 Carabinieri (doc. 1 dell'attore) ed agli atti del procedimento penale a carico del convenuto contumace
(doc. 2 dell'attore).
6. - Si discute, quindi, del quantum debeatur.
Per la valutazione dell'ammontare del risarcimento deve prendersi le mosse dalla C.T.U. medico-legale redatta dal dott. e successivi chiarimenti: l'indagine peritale risulta, Persona_3
infatti, ben motivata, chiara e condotta secondo una metodologia corretta, di modo che non vi sono ragioni per discostarsene.
6.1 - Procedendo così al vaglio delle singole voci di danno richieste dall'attore, il ha Parte_1
chiesto il risarcimento del danno biologico subito, comprensivo della componente morale e con applicazione della c.d. personalizzazione.
La C.T.U., dopo attenta disamina della cartella clinica e delle risultanze delle visite di controllo alle quali si è sottoposto l'attore (doc. 3 dell'attore) ed effettuata accurata visita sulla persona dell'attore, ha riscontrato un danno biologico del 17%, derivante dai “postumi di trauma cranico commotivo con emorragia cerebrale” – che hanno comportato un “deficit di attenzione che non necessita di alcun trattamento riabilitativo” e una “cefalea temporo-parietale dx a cadenza settimanale” - e dai “postumi di frattura massiccio facciale” (cfr. pag. 6 chiarimenti CTU).
Va senz'altro riconosciuta anche la componente morale del danno, avendo l'attore dato prova delle conseguenze patite, diverse dalla dimensione dinamico-relazionale: tali menomazioni risultano connesse alla tipologia dei traumi subiti ed alla conseguente inabilità per il periodo successivo all'evento, nonché al persistere del deficit di attenzione e memoria riscontrati dal C.T.U..
Sono invece da escludere ulteriori danni che – sebbene asseritamente presenti subito dopo l'incidente – non risultano ad oggi ancora sussistenti, quali la riduzione dell'olfatto (che lo stesso ha negato a precisa domanda del C.T.U. in sede di visita) e l'alterazione della vita coniugale Parte_1
(non riscontrata in perizia e rimessa dall'attore alla prova per testi sul capitolo 42, che non è però sufficiente a fondare un giudizio di nesso di causalità fra le lesioni patite dal sinistro e l'interruzione dell'intimità con la moglie).
E' riscontrata l'invalidità temporanea nei periodi di 11 giorni al 100%, 60 giorni al 75%, 30
giorni al 50% e 30 giorni al 25% (pag. 9 della perizia).
pagina 7 di 12 6.2 - Quanto alla personalizzazione del danno richiesta dall'attore, la C.T.U., nell'escludere una menomazione incidente sulla capacità lavorativa specifica, ha però riscontrato “una significativa rilevanza sulla cenestesi lavorativa del periziato, con evidente maggior usura lavorativa” (pag. 9 della perizia). Dalla narrazione dell'attore – non contestata, quanto ai fatti storici, dall'assicurazione – a seguito dell'incidente il sarebbe stato impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa prestata Parte_1
prima del sinistro a causa dei postumi permanenti, tanto che il medico del lavoro gli ha prescritto di
“non effettuare attività che comportano elevati ritmi richiedenti eccessiva concentrazione ed esposizione a livelli di rumore superiori al valore inferiore di azione” (doc. 19 dell'attore). Senza
dubbio i danni riscontrati incidono in maniera specifica e personale nella sfera di vita quotidiana dell'attore, giustificando così il riconoscimento della personalizzazione del danno.
Con riguardo, invece, ad altre ripercussioni sulla vita personale che l'attore ha lamentato – quali sbalzi dell'umore, ira immotivata, apatia, ansia, insonnia, episodi di pianto, astenia, momenti di panico,
incapacità alla concentrazione e conseguente disinteresse per programmi televisivi, cronaca ed eventi sportivi – non appare necessario darne dimostrazione a mezzo prova testimoniale (come richiesto dall'attore con i capitoli da 37 a 41), poiché si tratta di manifestazioni di quella patologia che già è
ricompresa nel danno biologico al 17% e non già di elementi ulteriori da valorizzare in sede di personalizzazione del danno.
In ogni caso, poi, esse attengono a valutazioni specialistiche, che, per un verso, non possono essere demandate a testimoni e, per altro verso, non risultano sorrette da apposita documentazione medico-clinica: come ha rilevato anche il CTU, infatti, non risultano depositati referti o diagnosi idonei a comprovare tali circostanze.
Pertanto, la c.d. personalizzazione deve essere riconosciuta nella misura del 25% poiché, tenuto conto delle allegazioni e delle emergenze processuali, non si ritiene che le specifiche ripercussioni sulla quotidianità del abbiano carattere di gravità tale da portare al riconoscimento della massima Parte_1
percentuale di personalizzazione, in quanto l'unico aspetto che risulta compromesso è quello lavorativo, mentre nulla è stato provato con riferimento ad altri ambiti della vita quotidiana, specie come conseguenze non già ricomprese nella componente del danno biologico.
pagina 8 di 12 6.3 - Il ha richiesto il ristoro del danno da perdita di chance, sostenendo di aver perso Parte_1
la possibilità di accedere alla pensione anticipata a causa del cambio di mansioni. Ma tale circostanza è stata solo allegata e non già adeguatamente provata, nulla avendo l'attore depositato per attestare la situazione precedente al sinistro e per dimostrare che le diverse mansioni alle quali è stato adibito gli abbiano impedito di accedere al pensionamento anticipato.
7. - Tanto chiarito, si può procedere alla liquidazione del danno.
Il danno biologico riscontrato in capo all'attore va risarcito facendo applicazione del c.d.
metodo tabellare a punto di invalidità, riferito alle tabelle di liquidazione in uso a questo Tribunale e mutuate da quelle elaborate da Tribunale e Corte d'Appello di Milano, da tempo additate come criterio di riferimento per l'intero ambito nazionale dalla stessa Corte di Legittimità (a partire da Cass. 7.6.2011
n. 12408; successivamente: Cass. 16.7.2024 n. 19506; Cass. 16.5.2024 n. 13701; Cass.
4.4.2024 n.
8880; Cass. 22.3.2024 n. 7892; Cass. 26.1.2024 n. 2539; Cass. 25.1.2024 n. 2433; Cass.
3.10.2023 n.
27901; Cass. 22.2.2023 n. 5474; Cass. 17.2.2023 n. 5119; Cass. 16.12.2022 n. 37009; Cass. 23.6.2022
n. 20292; Cass. 17.5.2022 n. 15733; Cass.
8.3.2021 n. 7597; Cass. 10.11.2020 n. 25164; Cass.
20.10.2020 n. 22859; Cass.
9.6.2020 n. 10924; Cass 6.5.2020 n. 8532; Cass.
5.5.2020 n. 8468; Cass.
19.12.2019 n. 33770; Cass. 22.1.2019 n. 1553; Cass.
8.11.2018 n. 28496; Cass. 28.6.2018 n. 17018;
Cass. 15.5.2018 n. 11754; Cass. 21.11.2017 n. 27562; Cass. 14.11.2017 n. 26805; Cass. 11.7.2017 n.
17061; Cass. 18.5.2017 n. 12470; Cass. 20.4.2017 n. 9950; Cass.
7.9.2016 n. 17678; Cass. 16.6.2016 n.
12397). E' noto come con il D.P.R. 13.1.2025 n. 12 è stata data attuazione all'art. 138 del Codice delle
Assicurazioni Private mediante l'introduzione della Tabella Unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra 10 e 100 punti, ma per espressa previsione legislativa (art. 5) le disposizioni si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della entrata in vigore del
5.3.2025.
Ebbene, considerata la percentuale del 17% determinata definitivamente dal C.T.U. nei chiarimenti a titolo di invalidità permanente;
tenuto conto del periodo di ricovero ospedaliero e del successivo tempo di riabilitazione resosi necessario per la ripresa ordinaria delle attività di vita;
ritenuta certamente ricorrente anche una componente di sofferenza soggettiva, connessa alla tipologia dei traumi subiti ed alla conseguente inabilità per il periodo successivo all'evento; tenuto conto che al pagina 9 di 12 momento dell'incidente (15.9.2019) l'attore (nato l'[...]) aveva 54 anni, il danno biologico va risarcito nella somma attualizzata di euro 57.350,00 [valore a punto di euro 3.450,98 + 33% per danno morale x 0,735 demoltiplicatore per la fascia di età dei 54 anni x 17 percentuale d'invalidità]. Su tale importo deve essere poi riconosciuta la personalizzazione nella misura del 25%, per ulteriori euro
10.341,00, così per complessivi euro 71.687,50.
Quanto all'invalidità temporanea, totale e parziale, considerate le lesioni subite, gli esiti invalidanti, la loro natura e le limitazioni psicofisiche che ne sono derivate, tenuta presente altresì l'età dell'infortunato, l'ambiente sociale in cui vive e la sua vita di relazione, pare opportuno ancora una volta fare riferimento ai parametri indicati dalle tabelle milanesi (euro 84,00 per componenti per danno biologico/dinamico-relazionale + euro 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile). Si liquida, pertanto, la somma di euro 1.265,00 per invalidità temporanea totale [euro
115,00 al giorno x 11 giorni], euro 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 75% [euro 86,25 al giorno x 60 giorni], euro 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50% [euro 57,50 al giorno x 30
giorni] ed euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25% [euro 28,75 al giorno x 30 giorni].
Le spese mediche sostenute e documentate risultano congrue e necessarie, sicché vanno riconosciute nell'importo di euro 335,10.
Si dimostra invece eccessivo (euro 2.500,00 + oneri di legge) l'esborso per la visita medica di parte presso il dott. (doc. 20 dell'attore), specie se confrontata con i compensi liquidati Persona_2
nel presente giudizio al C.T.U.. La perizia di parte è stata certamente necessaria per avviare la causa, ma l'esborso corretto deve essere limitato alla somma di euro 1.220,00 oneri compresi.
8. - Riassumendo, a va riconosciuto, come risarcimento dei danni fisici e Parte_1
morali subiti nell'incidente del 15.9.2019 e per spese mediche, l'importo globale di euro 82.270,10 attualizzato ad oggi. L'attore ha chiesto di decurtarvi la somma trattenuta come acconto di euro
38.100,00, corrisposta da con assegno del 31.3.2021, ma ha anche preteso di tener conto CP_1
dell'arco temporale decorso dal momento del sinistro a quello dell'effettivo risarcimento (5 anni e mezzo circa).
Occorre allora devalutare l'importo complessivo di euro 82.270,10 alla data del sinistro (euro
69.661,39), quindi rivalutare detto importo sino alla data dell'acconto (euro 70.218,68), operare la pagina 10 di 12 riduzione per effetto dell'acconto ricevuto (euro 32.118,68) ed infine rivalutare tale residuo alla data odierna (euro 37.643,09). Pertanto, l'importo residuo da corrispondere all'attore ammonta ad euro
37.643,09 sul quale decorrono gli interessi al saggio legale dalla sentenza al pagamento effettivo.
9. - Dal momento che l'attore non ha visto riconoscere in perfetta integrità tutte le richieste risarcitorie avanzate, non ricorrono gli estremi per una condanna della Compagnia convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i convenuti vanno condannati solidalmente a rifonderle all'attore nell'importo che si liquida – parametrato al valore della condanna,
con applicazione del D.M. 147/2022 per le cause di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 e nei valori medi per tutte le fasi del giudizio – in euro 8.375,00 (di cui euro 759,00 per anticipazioni ed euro
7.616,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Rientrano inoltre fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che l'attore ha dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 15.10.2024 n. 26729;
Cass. 18.5.2015 n. 10173; Cass.
3.1.2013 n. 84; Cass. 16.6.1990 n. 6056; Cass. 12.12.1985 n. 3897;
Cass. 29.6.1985 n. 3897). È certo che il C.T.P. dott. abbia effettuato le prestazioni di Persona_4
cui danno conto gli elaborati peritali del C.T.U. e le osservazioni allegate alla consulenza d'ufficio.
Tuttavia, le somme versate dall'attore al proprio consulente vanno rifuse se non considerate eccessive:
l'importo di euro 3.754,45 esposto nella notula depositata il 3.3.2025 appare non giustificato nella voce riguardante le vacazioni e va quindi ridotto ad euro 1.361,61 oltre oneri di legge.
Le spese di C.T.U., richieste in euro 600,00 oltre oneri di legge, vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti convenute.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità di in relazione al sinistro occorso in data 15.9.2019 ai danni di Controparte_2
e, per l'effetto, Parte_1
AN
pagina 11 di 12 (c.f. e (P.Iva ), in persona Controparte_2 C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a pagare a , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni patiti nell'anzidetto sinistro e tenuto conto dell'acconto versato, la somma liquidata ad oggi di euro 37.643,09 sulla quale decorrono gli interessi al saggio legale dalla sentenza al pagamento effettivo.
AN
(c.f. e (P.Iva ), in persona Controparte_2 C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese di lite per euro
8.375,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, quelle di C.T.U. per euro 600,00 oltre oneri di lege e quelle di C.T.P. per euro 1.361,61 oltre oneri di legge.
Così deciso in Lecco il 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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