Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/06/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02354/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01830/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, via Stradella, 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato a ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso soggiorno per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Ministero dell'Interno con deposito di documentazione;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1218 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame;
Visto il deposito dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 9/4/2025 di avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare con revoca in autotutela in data 8/4/2025 del provvedimento impugnato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di risiedere in Italia dal 2007 ove ha costituito una famiglia con nascita di figlio affetto da cd. “-OMISSIS-”; il ricorrente lavora dal 2016 percependo un reddito annuo di € 8.000,00. La Questura di -OMISSIS-notificava preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sul presupposto di due precedenti sentenze di condanna ma, sebbene il decreto di espulsione fosse stato sospeso dal Giudice di Pace di -OMISSIS-, è stato adottato l’impugnato decreto di rigetto. Si sono dedotti difetto di istruttoria, violazione di legge ed eccesso di potere.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.
1.2 Con ordinanza del 23/10/2024, n.1218 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché la Questura di -OMISSIS-trascura che i precedenti di parte ricorrente riguardano sentenza di condanna ai sensi dell’art.73, comma 5;
Ritenuto, pertanto,
- di onerare la parte ricorrente della trasmissione alla Questura di -OMISSIS- e -OMISSIS-, all’indirizzo PEC indicato in dispositivo, di tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
- di disporre che la Questura di -OMISSIS-provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a., precisando che la Questura di -OMISSIS-è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la Camera di consiglio del 18 giugno 2025;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie la domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 18 giugno 2025.”
2. Alla Camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 9/4/2025 di avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare con revoca in autotutela in data 8/4/2025 del provvedimento impugnato.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO