Art. 3.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1951-52 la spesa di L. 40.140.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche', in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 , ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 754 , e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 , nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240 , nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 10 aprile 1947, n. 261 , e 21 ottobre 1947, n. 1377 , e nella legge 25 giugno 1949, n. 409 :
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, nonche' degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse;
b) alla riparazione di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti e alla ricostruzione di propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ;
e) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1951-52 la spesa di L. 40.140.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche', in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 , ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 754 , e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 , nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240 , nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 10 aprile 1947, n. 261 , e 21 ottobre 1947, n. 1377 , e nella legge 25 giugno 1949, n. 409 :
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, nonche' degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse;
b) alla riparazione di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti e alla ricostruzione di propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ;
e) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.