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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 657/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.657/2025 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale di Savona in data 16.06.2025 n.378 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.Vittorio Manduca del Foro di Parte_1
Savona per mandato in atti - APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'Avv.Alessandra De Frar del Controparte_1
Foro di Imperia per mandato in atti - APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “Voglia la Corte di Appello di Genova Ill.ma, contrariis reiectis, preso atto della declaratoria ex art. 9 comma 5 L. 488/99 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in riforma della sentenza impugnata nei limiti esposti:
- in via principale, respingere la richiesta di riconoscimento di un contributo economico in favore del figlio maggiorenne, Sig. , anche in ordine Persona_1 alla richiesta di contributo per le spese straordinarie per le causali di cui in premessa e per l'effetto condannare la Sig.ra alla restituzione Controparte_1 degli importi a titolo di mantenimento e spese straordinarie versati in esecuzione del provvedimento, emesso in via provvisoria, in data 20/12/2024 ed in esecuzione della sentenza impugnata;
- in ogni caso, condannare la parte appellata alla refusione delle spese di lite, oltre gli oneri fiscali e previdenziali di legge e con sentenza esecutiva ed oltre il contributo unificato del secondo grado del giudizio.
PER L'APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
1) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare inammissibile l'appello del sig. ai sensi Parte_1 dell'art.342 c.p.c.
2) NEL MERITO:
Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello del sig.
e per l'effetto respingere l'appello proposto dal sig. Parte_1 Pt_1
e confermare integralmente la sentenza n. 378/2025 del Tribunale di
[...]
Savona di cui al procedimento R.g. 1543/2024 del Tribunale di Savona.
3) Respingere, in ogni caso, tutte le domande avverse.
4) Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Savona con la sentenza oggetto di impugnazione pronunciava la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del figlio. Osservava che il figlio , pur essendo prossimo Per_1 al compimento dei ventisette anni, era afflitto da patologie di natura mentale e psichiatrica che, se pure non determinavano una sua vera e propria incapacità lavorativa, tuttavia influivano sulla sua possibilità concreta di trovare un lavoro e sui tempi di reperimento di una stabile attività lavorativa, contribuendo pertanto a spostare in avanti il momento di cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale. Osserva Parte_1 in principio che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni, oggettive ed esterne, che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Il figlio adulto, per il principio di autoresponsabilità, deve provare rigorosamente le circostanze, oggettive, che rendono giustificato il suo mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa, e che vertono sul fatto di avere curato, con ogni possibile impegno e compatibilmente con le proprie condizioni di salute, la sua preparazione professionale o tecnica e di essersi attivato nella ricerca di un lavoro. Nella fattispecie, le condizioni di salute di , sicuramente gestibili, non sono tali da incidere sulla sua Per_1 capacità lavorativa, siccome in effetti non risulta invalido e nessun ente pubblico o privato ha mai certificato la sua inabilità totale o parziale al lavoro.
L'appello è infondato. La appellata ha provato che il figlio si è impegnato – e si sta impegnando tuttora – nella sua formazione professionale e nella ricerca di un lavoro, e che ha sostenuto anche dei periodi di prova, sia pure con scarso successo, a causa anche delle sue problematiche di salute. A fronte di ciò, considerata la documentazione medica in atti, proveniente anche da enti pubblici, attestante la sussistenza di problematiche psichiatriche e neurologiche, e la relazione del Centro di Salute Mentale che lo segue, deve ritenersi che il mancato inserimento lavorativo di non sia imputabile a Per_1 sua mancanza di volontà, ma almeno alle sue condizioni di salute, dovendo ritenersi irrilevante il fatto che tali problematiche non siano state approfondite al fine di ottenere un sussidio previdenziale o di avviare una misura di tutela.
Intanto, il padre deve continuare a contribuire al suo mantenimento, avvertendosi che deve comunque darsi ulteriormente da fare per il Per_1 reperimento di una stabile attività lavorativa, non potendo l'obbligo del padre durare a tempo indeterminato, ma potendo essere revocato nel caso in cui dovesse ancora protrarsi la situazione in atto.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – compensa interamente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa le spese. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.657/2025 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale di Savona in data 16.06.2025 n.378 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.Vittorio Manduca del Foro di Parte_1
Savona per mandato in atti - APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'Avv.Alessandra De Frar del Controparte_1
Foro di Imperia per mandato in atti - APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “Voglia la Corte di Appello di Genova Ill.ma, contrariis reiectis, preso atto della declaratoria ex art. 9 comma 5 L. 488/99 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in riforma della sentenza impugnata nei limiti esposti:
- in via principale, respingere la richiesta di riconoscimento di un contributo economico in favore del figlio maggiorenne, Sig. , anche in ordine Persona_1 alla richiesta di contributo per le spese straordinarie per le causali di cui in premessa e per l'effetto condannare la Sig.ra alla restituzione Controparte_1 degli importi a titolo di mantenimento e spese straordinarie versati in esecuzione del provvedimento, emesso in via provvisoria, in data 20/12/2024 ed in esecuzione della sentenza impugnata;
- in ogni caso, condannare la parte appellata alla refusione delle spese di lite, oltre gli oneri fiscali e previdenziali di legge e con sentenza esecutiva ed oltre il contributo unificato del secondo grado del giudizio.
PER L'APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
1) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare inammissibile l'appello del sig. ai sensi Parte_1 dell'art.342 c.p.c.
2) NEL MERITO:
Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello del sig.
e per l'effetto respingere l'appello proposto dal sig. Parte_1 Pt_1
e confermare integralmente la sentenza n. 378/2025 del Tribunale di
[...]
Savona di cui al procedimento R.g. 1543/2024 del Tribunale di Savona.
3) Respingere, in ogni caso, tutte le domande avverse.
4) Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Savona con la sentenza oggetto di impugnazione pronunciava la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del figlio. Osservava che il figlio , pur essendo prossimo Per_1 al compimento dei ventisette anni, era afflitto da patologie di natura mentale e psichiatrica che, se pure non determinavano una sua vera e propria incapacità lavorativa, tuttavia influivano sulla sua possibilità concreta di trovare un lavoro e sui tempi di reperimento di una stabile attività lavorativa, contribuendo pertanto a spostare in avanti il momento di cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale. Osserva Parte_1 in principio che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni, oggettive ed esterne, che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Il figlio adulto, per il principio di autoresponsabilità, deve provare rigorosamente le circostanze, oggettive, che rendono giustificato il suo mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa, e che vertono sul fatto di avere curato, con ogni possibile impegno e compatibilmente con le proprie condizioni di salute, la sua preparazione professionale o tecnica e di essersi attivato nella ricerca di un lavoro. Nella fattispecie, le condizioni di salute di , sicuramente gestibili, non sono tali da incidere sulla sua Per_1 capacità lavorativa, siccome in effetti non risulta invalido e nessun ente pubblico o privato ha mai certificato la sua inabilità totale o parziale al lavoro.
L'appello è infondato. La appellata ha provato che il figlio si è impegnato – e si sta impegnando tuttora – nella sua formazione professionale e nella ricerca di un lavoro, e che ha sostenuto anche dei periodi di prova, sia pure con scarso successo, a causa anche delle sue problematiche di salute. A fronte di ciò, considerata la documentazione medica in atti, proveniente anche da enti pubblici, attestante la sussistenza di problematiche psichiatriche e neurologiche, e la relazione del Centro di Salute Mentale che lo segue, deve ritenersi che il mancato inserimento lavorativo di non sia imputabile a Per_1 sua mancanza di volontà, ma almeno alle sue condizioni di salute, dovendo ritenersi irrilevante il fatto che tali problematiche non siano state approfondite al fine di ottenere un sussidio previdenziale o di avviare una misura di tutela.
Intanto, il padre deve continuare a contribuire al suo mantenimento, avvertendosi che deve comunque darsi ulteriormente da fare per il Per_1 reperimento di una stabile attività lavorativa, non potendo l'obbligo del padre durare a tempo indeterminato, ma potendo essere revocato nel caso in cui dovesse ancora protrarsi la situazione in atto.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – compensa interamente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa le spese. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE