Art. 6.
Gli insegnanti ciechi che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica per ciechi, nonche' gli insegnanti ciechi elementari in servizio nelle scuole elementari statali per ciechi possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603 , se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge e dal presente articolo.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente il Ministro per la pubblica istruzione compilera' due graduatorie nazionali per tutte le materie di insegnamento, da utilizzarsi in ordine successivo e comprendenti rispettivamente, la prima, gli aspiranti forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, e la seconda, gli aspiranti forniti di abilitazione per le materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi.
Gli aspiranti saranno collocati nell'ordine del punteggio complessivo risultante dalla somma della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell' articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603 . Il servizio prestato nelle scuole per vedenti sara' valutato per meta'. In caso di parita' di punteggio la precedenza sara' determinata dalla qualifica della specializzazione e, sussidiariamente, dalla eta'.
Gli aspiranti abilitati che all'entrata in vigore della presente legge non siano forniti di specializzazione allo insegnamento nelle scuole per ciechi saranno ugualmente collocati nelle rispettive graduatorie, successivamente agli aspiranti specializzati, e saranno assunti nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi a condizione che presentino il titolo medesimo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista svolgera' un apposito corso di specializzazione riservato agli insegnanti ciechi abilitati aspiranti all'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi ai sensi del presente articolo.
Gli insegnanti forniti dei requisiti di servizio di cui al primo comma, i quali siano in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano o a cattedra dichiarata corrispondente e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, saranno inclusi in una graduatoria nazionale separata e successiva rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi. Ai soli fini della applicazione del presente comma il titolo di specializzazione e' riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione e sara' valutato come abilitazione conseguita con il punteggio minimo.
Gli insegnanti ciechi che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica per ciechi, nonche' gli insegnanti ciechi elementari in servizio nelle scuole elementari statali per ciechi possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603 , se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge e dal presente articolo.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente il Ministro per la pubblica istruzione compilera' due graduatorie nazionali per tutte le materie di insegnamento, da utilizzarsi in ordine successivo e comprendenti rispettivamente, la prima, gli aspiranti forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, e la seconda, gli aspiranti forniti di abilitazione per le materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi.
Gli aspiranti saranno collocati nell'ordine del punteggio complessivo risultante dalla somma della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell' articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603 . Il servizio prestato nelle scuole per vedenti sara' valutato per meta'. In caso di parita' di punteggio la precedenza sara' determinata dalla qualifica della specializzazione e, sussidiariamente, dalla eta'.
Gli aspiranti abilitati che all'entrata in vigore della presente legge non siano forniti di specializzazione allo insegnamento nelle scuole per ciechi saranno ugualmente collocati nelle rispettive graduatorie, successivamente agli aspiranti specializzati, e saranno assunti nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi a condizione che presentino il titolo medesimo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista svolgera' un apposito corso di specializzazione riservato agli insegnanti ciechi abilitati aspiranti all'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi ai sensi del presente articolo.
Gli insegnanti forniti dei requisiti di servizio di cui al primo comma, i quali siano in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano o a cattedra dichiarata corrispondente e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, saranno inclusi in una graduatoria nazionale separata e successiva rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi. Ai soli fini della applicazione del presente comma il titolo di specializzazione e' riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione e sara' valutato come abilitazione conseguita con il punteggio minimo.