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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 417 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Gioiosa Ionica (RC), alla via Madama Lena n. 37, presso lo studio degli Avv.ti
Gabriella Agostini e Michele Malavenda, che lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
- concessionario del servizio riscossione entrate patrimoniali Controparte_1
del comune di Locri, P. iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Caivano (Na), alla via Gramsci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
- 1 - c.f. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Locri (RC), alla via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e il proponendo Controparte_1 Controparte_2
opposizione avverso l'accertamento esecutivo n. 2022/4272 del 14.11.2022 notificato il 06.02.2023, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro
10.026,49, a titolo di canoni idrici relativi all'anno 2017 e spese procedurali.
L'attore, alla base dell'opposizione, ha eccepito: - la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale;
- l'inesistenza del contratto di fornitura in forma scritta;
- la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 46/99, attesa la mancanza di un titolo avente efficacia esecutiva legittimante la riscossione della tariffa tramite ruolo;
- il difetto della legittimazione attiva in capo alla stante Controparte_1
l'attribuzione a quest'ultima del potere di procedere alla riscossione dei soli tributi;
-
l'infondatezza della pretesa creditoria per inesistenza dei consumi fatturati. Ciò eccepito, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare
l'inesistenza, illegittimità e/o nullità dell'accertamento esecutivo opposto, e di ogni eventuale atto precedente, per tutti i motivi di cui delle premesse;
dichiarare prescritte le pretese relative ai canoni idrici portati dall''atto opposto;
dichiarare non dovute le pretese per inesistenza dei consumi richiesti;
dichiarare l'illegittimità della procedura di recupero del credito relativo ai canoni idrici per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999; dichiarare l'inesistenza del contratto di somministrazione in forma scritta;
dichiarare la carenza di legittimazione attiva della condannare le parti resistenti al pagamento, delle spese e competenze di CP_1
giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c..”.
- 2 - Con decreto del 23.05.2023, emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del è Controparte_2
stata dichiarata la contumacia di quest'ultimo, mentre è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di con fissazione Controparte_1
della nuova udienza di comparizione delle parti per il 06.11.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.07.2023, si è costituito in giudizio la quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
concessionario in riferimento a motivi di opposizione riguardanti vizi propri dell'accertamento esecutivo e ha dedotto la legittimità del proprio operato, il mancato decorso del termine prescrizionale, la sussistenza di un valido rapporto contrattuale alla base della pretesa e la correttezza dei consumi fatturati e la sussistenza di un valido titolo esecutivo e della propria legittimazione attiva, essendo concessionario responsabile alla riscossione del L'ente riscossore, pertanto, ha Controparte_2
chiesto con le proprie conclusioni di: “rigettare la domanda nei confronti del concessionario considerato che non vi sono vizi formali dell'atto impugnato;
dichiarare comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa ovvero su vizi degli atti presupposti;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda: nel caso in cui
l'illegittimità della pretesa sia da ascrivere all'Ente impositore, per vizi relativi all'attività dell'Ente precedente alla trasmissione del carico;
tenere indenne il concessionario da eventuale condanna alle spese di lite, posta la totale carenza di responsabilità dello stesso nella procedura presupposta (attività di esclusiva competenza dell'Ente); nella denegata ipotesi di condanna solidale: accogliere la domanda di manleva nei confronti del per tutte le spese sostenute CP_2
per il presente giudizio nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio”.
Con decreto del giorno 01.08.2024, preso atto della regolarità della notifica nei confronti di e della costituzione di quest'ultima, in assenza di Controparte_1
questioni rilevabili d'ufficio da sottoporre al contraddittorio delle parti, il Giudice ha confermato l'udienza di comparizione delle parti già fissata per il 06.11.2023, con decorrenza da quest'ultima dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2023, si è costituito in giudizio il il quale ha dedotto l'esistenza di un valido contratto di fornitura, Controparte_2
- 3 - l'invio della fatturazione all'opponente con l'analitica indicazione dei consumi,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. L'ente comunale, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente condannare l'attore al pagamento della somma pretesa dall'Ente; in subordine, ove dovessero essere ritenute accoglibili le richieste avanzate da parte attrice, si chiede la compensazione delle spese nei riguardi del dal momento Controparte_2
che nessuna responsabilità può essere accertata nei propri riguardi vista la circostanza, già ampliamente spiegata sopra che il servizio per il recupero delle somme era stato affidato esclusivamente alla con vittoria di spese diritti ed onorario da distrarsi ex art. 93 CP_1
c.p.c.”.
All'esito della prima udienza, preso atto della costituzione del Controparte_2
il Tribunale ha revocato la dichiarazione di contumacia del convenuto ente comunale e, rilevata la natura documentale dell'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio all'udienza di rimessione in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Successivamente, con ordinanza del 31.01.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
§ 2. Giova preliminarmente osservare, in ordine all'oggetto del giudizio, che l'art. 1, c. 792, della L. n. 160 del 2019, ha introdotto la fattispecie dell'avviso di accertamento con efficacia esecutiva per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali di alcune categorie di enti, tra cui i Comuni, sulla scorta di quanto già previsto per i tributi erariali. Il Legislatore ha così attribuito natura impoesattiva all'avviso de quo, il quale - decorso il termine stabilito dalla legge - diviene titolo esecutivo senza la necessità di notificare ulteriori atti, quali la cartella di pagamento
(ove per le attività di riscossione sia competente l' ) Controparte_3
o l'ingiunzione fiscale (nel caso in cui alla riscossione provveda direttamente l'ente o il concessionario della riscossione, come nel caso di specie).
Nel caso in esame, l'accertamento esecutivo riguarda la debenza del canone idrico da parte dell'opponente, per cui non viene in rilievo un tributo, ma un'entrata patrimoniale consistente nel corrispettivo spettante al in esecuzione del CP_2
contratto di fornitura idrica concluso con , ovverosia di un Parte_1
- 4 - negozio di durata (di natura privatistica) ricondotto dalla giurisprudenza al contratto di somministrazione (cfr. Cass. sent. 26354/2013).
Il citato art. 1, c. 792, L. n. 160 del 2019, in merito alle entrate patrimoniali, prevede che l'avviso deve contenere l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e indicare, ai fini dell'impugnazione, l'applicazione dell'art. 32 del D. Lgs. n.
150 del 2011, che a sua volta prevede l'applicazione del rito ordinario di cognizione all'opposizione avverso le ingiunzioni per il pagamento delle entrate patrimoniali, di cui all'art. 3 del Testo Unico approvato con R.D. n. 610 del 1939. La citata disposizione (art. 1, c. 792, L. n. 160 del 2019) prevede inoltre che gli avvisi di accertamento “acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639”.
L'avviso di accertamento esecutivo, pertanto, ha lo stesso valore dell'ingiunzione fiscale (o della cartella di pagamento), quale atto strumentale alla riscossione coattiva dei crediti dell'ente pubblico, per cui possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. A seguito dell'opposizione si instaura un giudizio diretto all'accertamento dell'inesistenza del credito dell'amministrazione.
§ 2.1 Fatte tali premesse, va in via preliminare osservato che sussiste la legittimazione passiva dell'ente concessionario, atteso che (come chiarito dalla Corte di legittimità, seppur in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, parificabile al caso in esame attesa la medesima natura di atto strumentale alla riscossione dell'avviso di accertamento esecutivo e della cartella di pagamento) «in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis
- 5 - causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio» (cfr. Cass.
Civ., Sez. 5, n. 30792 del 02.12.2024).
§ 2.2 Ancora in via preliminare, va osservato che il i è costituito Controparte_2
in giudizio soltanto in data 03.11.2024, per cui la sua costituzione è intervenuta tardivamente. In merito, giova ricordare che «in tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile» (cfr.
Cass. Sez. 2, 03/01/2024, n. 108); ed ancora che «le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata
a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci» (Cass. Sez. 3, 26/06/2018, n. 16800). Nel caso in esame, l'ente convenuto non ha avanzato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. né ha addotto motivi legittimanti la stessa, per cui, tenuto conto che la costituzione è intervenuta quando erano ormai decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. ovverosia quando erano già maturate le preclusioni processuali assertive e probatorie, ne consegue che la produzione offerta unitamente alla comparsa di costituzione da parte del deve essere considerata Controparte_2
tamquam non esset.
§ 3. Ciò premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
- 6 - La presente pronuncia viene adottata in applicabilità del principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.
Come ricostruito in premessa, con l'opposizione all'accertamento esecutivo si instaura un giudizio diretto all'accertamento negativo della sussistenza del credito dell'amministrazione, per cui spetta a quest'ultima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di cui si afferma titolare e che intende far valere.
In applicazione dei principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio, infatti, il creditore (che nel caso di specie ricopre la veste del convenuto) che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il relativo termine di scadenza, nonché
l'adempimento della propria obbligazione, che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi altresì alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (che nel caso in esame assume la posizione dell'attore opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento della propria obbligazione oppure dalla dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento (Cass., S.U., sentenza n. 13533/2001, conf. Cass. n. 982/2002;
n. 8615/2006; 26953/2008; n. 936/2010).
Nel caso in esame, alla base della pretesa oggetto di opposizione vi è il pagamento del canone idrico relativo all'anno 2017 per il servizio erogato dal Controparte_2
a favore di . L'opponente ha dedotto, tra i vari motivi di Parte_1
opposizione, l'inesistenza di un valido contratto di somministrazione tra le parti. Sulla natura contrattuale del rapporto alla base dell'erogazione del servizio idrico, giova richiamare la nota pronuncia della Corte di Costituzionale n. 335 del 2008, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: l'inestricabile
- 7 - connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”.
Ciò posto, sebbene il contratto di somministrazione sia a forma libera, anche se di durata ultranovennale, si deve evidenziare che ove si tratti di contratti di somministrazione conclusi con la P.A. vige un regime peculiare e la forma scritta è richiesta ad substantiam.
Il fondamento di tale deroga si rinviene nell'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923. La
Corte di legittimità, in una recente pronuncia a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che «la ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n. 26826;
Cass., 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015,
n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684)» (Cass. Sez. Unite, Sentenza
n. 9775 del 25.03.2022).
La necessità della forma scritta, del resto, è stata affermata dai Giudici della Corte di Cassazione anche con peculiare riferimento al contratto rilevante nel presente giudizio, ovverosia al contratto di somministrazione per la fornitura idrica (cfr. Cass.
Sez. 3, n. 1549 del 23.01.2018 per cui «il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione
- 8 - della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici»).
Orbene, nel caso in esame, il contratto di somministrazione stipulato in forma scritta con non è stato acquisito in giudizio nel rispetto delle Parte_1
preclusioni processuali per cui non può ritenersi provata l'esistenza di un valido contratto di somministrazione, con la conseguenza che la pretesa creditoria del non può dirsi fondata. Controparte_2
§ 4. In relazione alle spese di lite, occorre tener conto che la Corte di Cassazione ha precisato che «in tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede;
nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altro, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore» (cfr. Cass. civile sez. III, 19/05/2017, n.12612; conf.
Sez. L - , Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020) e che «nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Sez. 3 - , Sentenza
n. 15390 del 13/06/2018).
Da tali principi consegue che anche quando l'impugnazione sia riconducibile a un vizio riguardante l'attività dell'Ente impositore, l'Esattore deve rispondere delle
- 9 - spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio della causalità, che informa quello della soccombenza, atteso che la controversia trae origine dalla notificazione di un atto da parte del concessionario e tenuto conto della generale legittimazione passiva dell'Esattore, per come già evidenziato, nelle controversie aventi a oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato.
Le spese di lite, dunque, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico del e della e a favore Controparte_2 Controparte_1
dell'opponente; esse si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro € 5.200,01 a 26.000,00 applicando i valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e della natura documentale dell'istruttoria della causa.
Occorre tenere presente però che, sin dall'atto di costituzione tempestivamente depositato, la ha richiesto di essere tenuta indenne da qualsiasi Controparte_1
pregiudizio potesse derivarle dall'eventuale accoglimento delle doglianze del ricorrente, chiedendo che il sia condannato a manlevarla “per tutte le spese CP_2
sostenute per il presente giudizio nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio”.
Deve considerarsi in merito che «in tema di esecuzione cd. esattoriale, quando
l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la nozione di "spese esecutive" per le quali sussiste il diritto del concessionario del servizio di riscossione ad essere manlevato dall'ente medesimo non va interpretata restrittivamente, dovendosi includere non solo le spese sostenute per l'azione esecutiva in senso stretto, ma anche quelle necessarie per resistere in giudizio alle opposizioni proposte dal debitore o da terzi, comprese quelle relative alla remunerazione dei propri legali»
(cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 6092 del 04.03.2020) per cui, atteso che l'accoglimento dell'opposizione non deriva dall'operato dall'ente della riscossione, la domanda di manleva va accolta, con conseguente condanna del a Controparte_2
tenere indenne la tanto delle spese di lite dalla stessa sostenute, Controparte_1
quanto in ordine alla condanna in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
- 10 -
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1
del ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione Controparte_2
disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'accertamento esecutivo n.
2022/4272 del 14.11.2022;
2. condanna il e la in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1
liquidano in complessivi euro 2.802,50 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro
2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% sul compenso, Iva e
C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Gabriella Agostini e
Michele Malavenda, che si sono dichiarati anticipatari;
3. dichiara il tenuto a manlevare per le Controparte_2 Controparte_1
somme che quest'ultima andrà eventualmente a corrispondere a favore di a titolo di spese e competenze di lite come sopra Parte_1
liquidate;
4. condanna il al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1
delle spese e competenze di lite, che liquidano in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri, il 24 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 417 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Gioiosa Ionica (RC), alla via Madama Lena n. 37, presso lo studio degli Avv.ti
Gabriella Agostini e Michele Malavenda, che lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
- concessionario del servizio riscossione entrate patrimoniali Controparte_1
del comune di Locri, P. iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Caivano (Na), alla via Gramsci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
- 1 - c.f. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Locri (RC), alla via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e il proponendo Controparte_1 Controparte_2
opposizione avverso l'accertamento esecutivo n. 2022/4272 del 14.11.2022 notificato il 06.02.2023, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro
10.026,49, a titolo di canoni idrici relativi all'anno 2017 e spese procedurali.
L'attore, alla base dell'opposizione, ha eccepito: - la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale;
- l'inesistenza del contratto di fornitura in forma scritta;
- la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 46/99, attesa la mancanza di un titolo avente efficacia esecutiva legittimante la riscossione della tariffa tramite ruolo;
- il difetto della legittimazione attiva in capo alla stante Controparte_1
l'attribuzione a quest'ultima del potere di procedere alla riscossione dei soli tributi;
-
l'infondatezza della pretesa creditoria per inesistenza dei consumi fatturati. Ciò eccepito, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare
l'inesistenza, illegittimità e/o nullità dell'accertamento esecutivo opposto, e di ogni eventuale atto precedente, per tutti i motivi di cui delle premesse;
dichiarare prescritte le pretese relative ai canoni idrici portati dall''atto opposto;
dichiarare non dovute le pretese per inesistenza dei consumi richiesti;
dichiarare l'illegittimità della procedura di recupero del credito relativo ai canoni idrici per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999; dichiarare l'inesistenza del contratto di somministrazione in forma scritta;
dichiarare la carenza di legittimazione attiva della condannare le parti resistenti al pagamento, delle spese e competenze di CP_1
giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c..”.
- 2 - Con decreto del 23.05.2023, emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del è Controparte_2
stata dichiarata la contumacia di quest'ultimo, mentre è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di con fissazione Controparte_1
della nuova udienza di comparizione delle parti per il 06.11.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.07.2023, si è costituito in giudizio la quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
concessionario in riferimento a motivi di opposizione riguardanti vizi propri dell'accertamento esecutivo e ha dedotto la legittimità del proprio operato, il mancato decorso del termine prescrizionale, la sussistenza di un valido rapporto contrattuale alla base della pretesa e la correttezza dei consumi fatturati e la sussistenza di un valido titolo esecutivo e della propria legittimazione attiva, essendo concessionario responsabile alla riscossione del L'ente riscossore, pertanto, ha Controparte_2
chiesto con le proprie conclusioni di: “rigettare la domanda nei confronti del concessionario considerato che non vi sono vizi formali dell'atto impugnato;
dichiarare comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa ovvero su vizi degli atti presupposti;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda: nel caso in cui
l'illegittimità della pretesa sia da ascrivere all'Ente impositore, per vizi relativi all'attività dell'Ente precedente alla trasmissione del carico;
tenere indenne il concessionario da eventuale condanna alle spese di lite, posta la totale carenza di responsabilità dello stesso nella procedura presupposta (attività di esclusiva competenza dell'Ente); nella denegata ipotesi di condanna solidale: accogliere la domanda di manleva nei confronti del per tutte le spese sostenute CP_2
per il presente giudizio nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio”.
Con decreto del giorno 01.08.2024, preso atto della regolarità della notifica nei confronti di e della costituzione di quest'ultima, in assenza di Controparte_1
questioni rilevabili d'ufficio da sottoporre al contraddittorio delle parti, il Giudice ha confermato l'udienza di comparizione delle parti già fissata per il 06.11.2023, con decorrenza da quest'ultima dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2023, si è costituito in giudizio il il quale ha dedotto l'esistenza di un valido contratto di fornitura, Controparte_2
- 3 - l'invio della fatturazione all'opponente con l'analitica indicazione dei consumi,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. L'ente comunale, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente condannare l'attore al pagamento della somma pretesa dall'Ente; in subordine, ove dovessero essere ritenute accoglibili le richieste avanzate da parte attrice, si chiede la compensazione delle spese nei riguardi del dal momento Controparte_2
che nessuna responsabilità può essere accertata nei propri riguardi vista la circostanza, già ampliamente spiegata sopra che il servizio per il recupero delle somme era stato affidato esclusivamente alla con vittoria di spese diritti ed onorario da distrarsi ex art. 93 CP_1
c.p.c.”.
All'esito della prima udienza, preso atto della costituzione del Controparte_2
il Tribunale ha revocato la dichiarazione di contumacia del convenuto ente comunale e, rilevata la natura documentale dell'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio all'udienza di rimessione in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Successivamente, con ordinanza del 31.01.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
§ 2. Giova preliminarmente osservare, in ordine all'oggetto del giudizio, che l'art. 1, c. 792, della L. n. 160 del 2019, ha introdotto la fattispecie dell'avviso di accertamento con efficacia esecutiva per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali di alcune categorie di enti, tra cui i Comuni, sulla scorta di quanto già previsto per i tributi erariali. Il Legislatore ha così attribuito natura impoesattiva all'avviso de quo, il quale - decorso il termine stabilito dalla legge - diviene titolo esecutivo senza la necessità di notificare ulteriori atti, quali la cartella di pagamento
(ove per le attività di riscossione sia competente l' ) Controparte_3
o l'ingiunzione fiscale (nel caso in cui alla riscossione provveda direttamente l'ente o il concessionario della riscossione, come nel caso di specie).
Nel caso in esame, l'accertamento esecutivo riguarda la debenza del canone idrico da parte dell'opponente, per cui non viene in rilievo un tributo, ma un'entrata patrimoniale consistente nel corrispettivo spettante al in esecuzione del CP_2
contratto di fornitura idrica concluso con , ovverosia di un Parte_1
- 4 - negozio di durata (di natura privatistica) ricondotto dalla giurisprudenza al contratto di somministrazione (cfr. Cass. sent. 26354/2013).
Il citato art. 1, c. 792, L. n. 160 del 2019, in merito alle entrate patrimoniali, prevede che l'avviso deve contenere l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e indicare, ai fini dell'impugnazione, l'applicazione dell'art. 32 del D. Lgs. n.
150 del 2011, che a sua volta prevede l'applicazione del rito ordinario di cognizione all'opposizione avverso le ingiunzioni per il pagamento delle entrate patrimoniali, di cui all'art. 3 del Testo Unico approvato con R.D. n. 610 del 1939. La citata disposizione (art. 1, c. 792, L. n. 160 del 2019) prevede inoltre che gli avvisi di accertamento “acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639”.
L'avviso di accertamento esecutivo, pertanto, ha lo stesso valore dell'ingiunzione fiscale (o della cartella di pagamento), quale atto strumentale alla riscossione coattiva dei crediti dell'ente pubblico, per cui possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. A seguito dell'opposizione si instaura un giudizio diretto all'accertamento dell'inesistenza del credito dell'amministrazione.
§ 2.1 Fatte tali premesse, va in via preliminare osservato che sussiste la legittimazione passiva dell'ente concessionario, atteso che (come chiarito dalla Corte di legittimità, seppur in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, parificabile al caso in esame attesa la medesima natura di atto strumentale alla riscossione dell'avviso di accertamento esecutivo e della cartella di pagamento) «in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis
- 5 - causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio» (cfr. Cass.
Civ., Sez. 5, n. 30792 del 02.12.2024).
§ 2.2 Ancora in via preliminare, va osservato che il i è costituito Controparte_2
in giudizio soltanto in data 03.11.2024, per cui la sua costituzione è intervenuta tardivamente. In merito, giova ricordare che «in tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile» (cfr.
Cass. Sez. 2, 03/01/2024, n. 108); ed ancora che «le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata
a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci» (Cass. Sez. 3, 26/06/2018, n. 16800). Nel caso in esame, l'ente convenuto non ha avanzato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. né ha addotto motivi legittimanti la stessa, per cui, tenuto conto che la costituzione è intervenuta quando erano ormai decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. ovverosia quando erano già maturate le preclusioni processuali assertive e probatorie, ne consegue che la produzione offerta unitamente alla comparsa di costituzione da parte del deve essere considerata Controparte_2
tamquam non esset.
§ 3. Ciò premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
- 6 - La presente pronuncia viene adottata in applicabilità del principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.
Come ricostruito in premessa, con l'opposizione all'accertamento esecutivo si instaura un giudizio diretto all'accertamento negativo della sussistenza del credito dell'amministrazione, per cui spetta a quest'ultima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di cui si afferma titolare e che intende far valere.
In applicazione dei principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio, infatti, il creditore (che nel caso di specie ricopre la veste del convenuto) che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il relativo termine di scadenza, nonché
l'adempimento della propria obbligazione, che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi altresì alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (che nel caso in esame assume la posizione dell'attore opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento della propria obbligazione oppure dalla dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento (Cass., S.U., sentenza n. 13533/2001, conf. Cass. n. 982/2002;
n. 8615/2006; 26953/2008; n. 936/2010).
Nel caso in esame, alla base della pretesa oggetto di opposizione vi è il pagamento del canone idrico relativo all'anno 2017 per il servizio erogato dal Controparte_2
a favore di . L'opponente ha dedotto, tra i vari motivi di Parte_1
opposizione, l'inesistenza di un valido contratto di somministrazione tra le parti. Sulla natura contrattuale del rapporto alla base dell'erogazione del servizio idrico, giova richiamare la nota pronuncia della Corte di Costituzionale n. 335 del 2008, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: l'inestricabile
- 7 - connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”.
Ciò posto, sebbene il contratto di somministrazione sia a forma libera, anche se di durata ultranovennale, si deve evidenziare che ove si tratti di contratti di somministrazione conclusi con la P.A. vige un regime peculiare e la forma scritta è richiesta ad substantiam.
Il fondamento di tale deroga si rinviene nell'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923. La
Corte di legittimità, in una recente pronuncia a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che «la ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n. 26826;
Cass., 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015,
n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684)» (Cass. Sez. Unite, Sentenza
n. 9775 del 25.03.2022).
La necessità della forma scritta, del resto, è stata affermata dai Giudici della Corte di Cassazione anche con peculiare riferimento al contratto rilevante nel presente giudizio, ovverosia al contratto di somministrazione per la fornitura idrica (cfr. Cass.
Sez. 3, n. 1549 del 23.01.2018 per cui «il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione
- 8 - della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici»).
Orbene, nel caso in esame, il contratto di somministrazione stipulato in forma scritta con non è stato acquisito in giudizio nel rispetto delle Parte_1
preclusioni processuali per cui non può ritenersi provata l'esistenza di un valido contratto di somministrazione, con la conseguenza che la pretesa creditoria del non può dirsi fondata. Controparte_2
§ 4. In relazione alle spese di lite, occorre tener conto che la Corte di Cassazione ha precisato che «in tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede;
nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altro, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore» (cfr. Cass. civile sez. III, 19/05/2017, n.12612; conf.
Sez. L - , Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020) e che «nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Sez. 3 - , Sentenza
n. 15390 del 13/06/2018).
Da tali principi consegue che anche quando l'impugnazione sia riconducibile a un vizio riguardante l'attività dell'Ente impositore, l'Esattore deve rispondere delle
- 9 - spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio della causalità, che informa quello della soccombenza, atteso che la controversia trae origine dalla notificazione di un atto da parte del concessionario e tenuto conto della generale legittimazione passiva dell'Esattore, per come già evidenziato, nelle controversie aventi a oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato.
Le spese di lite, dunque, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico del e della e a favore Controparte_2 Controparte_1
dell'opponente; esse si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro € 5.200,01 a 26.000,00 applicando i valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e della natura documentale dell'istruttoria della causa.
Occorre tenere presente però che, sin dall'atto di costituzione tempestivamente depositato, la ha richiesto di essere tenuta indenne da qualsiasi Controparte_1
pregiudizio potesse derivarle dall'eventuale accoglimento delle doglianze del ricorrente, chiedendo che il sia condannato a manlevarla “per tutte le spese CP_2
sostenute per il presente giudizio nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio”.
Deve considerarsi in merito che «in tema di esecuzione cd. esattoriale, quando
l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la nozione di "spese esecutive" per le quali sussiste il diritto del concessionario del servizio di riscossione ad essere manlevato dall'ente medesimo non va interpretata restrittivamente, dovendosi includere non solo le spese sostenute per l'azione esecutiva in senso stretto, ma anche quelle necessarie per resistere in giudizio alle opposizioni proposte dal debitore o da terzi, comprese quelle relative alla remunerazione dei propri legali»
(cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 6092 del 04.03.2020) per cui, atteso che l'accoglimento dell'opposizione non deriva dall'operato dall'ente della riscossione, la domanda di manleva va accolta, con conseguente condanna del a Controparte_2
tenere indenne la tanto delle spese di lite dalla stessa sostenute, Controparte_1
quanto in ordine alla condanna in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1
del ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione Controparte_2
disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'accertamento esecutivo n.
2022/4272 del 14.11.2022;
2. condanna il e la in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1
liquidano in complessivi euro 2.802,50 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro
2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% sul compenso, Iva e
C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Gabriella Agostini e
Michele Malavenda, che si sono dichiarati anticipatari;
3. dichiara il tenuto a manlevare per le Controparte_2 Controparte_1
somme che quest'ultima andrà eventualmente a corrispondere a favore di a titolo di spese e competenze di lite come sopra Parte_1
liquidate;
4. condanna il al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1
delle spese e competenze di lite, che liquidano in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri, il 24 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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