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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8150 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42396/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1 MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
- RESISTENTE CONTUMACE-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Conclusioni da atto introduttivo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge
e del caso: NEL MERITO 1. 1.1. accertare l'intervenuta risoluzione del Contratto di locazione operativa n. 259-5539 sub doc. 2 e della scrittura privata del 1.6.2023, giuste le rispettive clausole risolutive espresse (art. 12 e art. 4 u.c.) e, per l'effetto, 1.2. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente (C.F. ) al pagamento dell'importo CP_1 C.F._1 complessivo di Euro 90.192,34, come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi ex art.
1284 c. 4 c.c., o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.3. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale, a proprie cure e spese, prendendo appuntamento con l' di inviando una email a Controparte_2 Pt_1 pagina 1 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA 2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO 3.1. Con Email_1 vittoria delle spese di lite e compensi professionali, tenuto altresì conto della maggiorazione per la redazione telematica del presente atto ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 26 novembre 2024 la parte ricorrente
[...] diva il Tribunale di Milano esponendo: Parte_1
- di aver stipulato con il contratto di locazione di beni mobili per l'attività di yogurteria n. CP_1
259-5539 (DOC. 2) (del novembre 2018) che aveva essa locatrice acquistato presso CP_3 corrispondendo l'importo complessivo di Euro 98.156,95, oltre IVA, così come indicato nella fattura di acquisto (DOC. 3) e consegnato, verso il pagamento di n. 60 canoni di Euro 1.745,23 ciascuno (oltre
IVA), da corrispondersi in via anticipata e (in origine) su base trimestrale, per un totale complessivo di
Euro 104.713,80, oltre IVA;
- che, in data 26.02.2019, a fronte della richiesta del Conduttore, concedeva la variazione della Pt_1 modalità di pagamento dei canoni da 2 trimestrale a mensile, con un conseguente adeguamento dell'1,5% dello stesso, portato ad Euro 1.771,41 mensili oltre IVA (DOC. 5);
- che, con comunicazione del 7.5.2020 (DOC. 6), venendo spontaneamente incontro al Pt_1
Conduttore durante la fase della pandemia, sospendeva momentaneamente le richieste di pagamento dei canoni relativi al 2020, concedendo di saldare i canoni maturati entro il 31.12.2020; che, in virtù di tale contratto, aveva pagato solo n. 17 canoni di locazione mensili, per un CP_1 totale di Euro 30.113,97, oltre IVA, senza provvedere al pagamento delle fatture nn. 1104539, 1135780,
1193186, 830054, 808088, 464040, 737834, 1464461, 13426 e 71592, emesse da a titolo di Pt_1 canoni di locazione per complessivi Euro 21.611,20 IVA inclusa (DOC. 7), interrompendo poi i pagamenti;
che, con lettera del 08.03.2021, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto (art. 12 Condizioni Generali), aveva intimato il pagamento dei canoni scaduti, la restituzione dei beni oggetto del contratto ed il pagamento delle ulteriori somme dovute;
-che, successivamente, e il conduttore stipulavano, in data 7 giugno 2022, una prima scrittura Pt_1 privata di transazione, che prevedeva il pagamento dell'importo complessivo di Euro 57.000,00 in n. 40
pagina 2 di 6 rate mensili consecutive di Euro 1.425,00 ciascuna (DOC. 9);
- che tale accordo era stato solo parzialmente adempiuto dal conduttore che corrispondeva unicamente
Euro 5.700,00 (n. 4 rate su 40), decadendo dunque dal beneficio del termine;
- che, in seguito, in data 1.6.2023, ed il conduttore stipulavano una seconda scrittura privata di Pt_1 transazione, a superamento della precedente (cfr. art. 5, lett. a – doc. 10), che prevedeva il pagamento dell'importo complessivo di Euro 50.406,00 in n. 35 rate mensili consecutive da Euro 1.425,00 l'una dal 5.6.2023 ed un'ultima rata da Euro 531,00 entro il 5.5.2026 (DOC. 10);
- che il conduttore si rendeva inadempiente anche a tale ulteriore accordo, decadendo quindi dal beneficio del termine, posto che corrispondeva solamente n. 15 rate da Euro 1.425,00 l'una (per totali
Euro 21.375,00), con ultimo pagamento effettuato in data 20.8.2024, per poi non corrispondere le rate scadute il 5.9.2024 ed il 5.10.2024;
- che, pertanto, con pec del 9.10.2024, comunicava la risoluzione per inadempimento Pt_1 dell'accordo del 1.6.2023, con decadenza del conduttore dal beneficio del termine (DOC. 11);
- che gli acconti versati dal conduttore, in esecuzione dell'accordo del 7.6.2022 (Euro 5.700,00) e del successivo del 1.6.2023 (Euro 21.375,00), per complessivi Euro 27.075,00, erano andati a coprire l'importo portato dalle fatture originariamente insolute sub doc. 7 (Euro 21.611,20) e, per il residuo di
Euro 5.463,80 (Euro 27.075,00 - 21.611,20 = Euro 5.463,80), la penale;
Chiedeva, quindi, stante l'espressa efficacia non novativa dell'accordo del 1.6.2023 (cfr. art. 4 u.c. – doc. 10), la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di Euro 90.192,34, per penale ed indennizzo, oltre alla restituzione del materiale.
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e all'udienza del CP_1
05.03.2025 veniva dichiarato contumace.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva posta in decisione, dopo la discussione svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281-sexies cpc all'udienza in data 21.10.2025.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che pagina 3 di 6 l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l' inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999,
n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre
1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Dalla documentazione versata in atti emerge che i riscontri probatori sono costituiti:
a) dal contratto di locazione di beni mobili;
b) dalle fatture di acquisto del materiale;
c) dal verbale di consegna dei beni mobili che attesta che gli stessi sono nella disponibilità del conduttore;
d) dalla comunicazione di risoluzione del contratto;
e) dagli accordi transattivi.
Dai documenti in atti risulta, quindi, che la ricorrente ha intimato sia la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 del contratto (clausola risolutiva espressa), nonché il pagamento degli importi pattuiti, ai sensi degli artt. 13 e 14 delle Condizioni Generali, avendo la stessa adempiuto alle obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti, a fronte del dedotto mancato pagamento dei canoni dovuti dalla parte convenuta ed azionabile qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro Parte_1 importo contrattualmente dovuto.
pagina 4 di 6 Quanto alle pretese economiche della parte ricorrente, si osserva che dovuta è la somma di Euro
14.021,71 (oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c.), quale penale per l'inadempimento contrattuale, ex art. 13 comma 2 delle Condizioni Generali di contratto, in ragione della risoluzione anticipata del contratto, pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita», come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione (doc. 8) dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (Euro 58.456,53 : 3 =
Euro 19.485,51) già detratta la somma di Euro 5.463,80 (residuo degli acconti versati dal conduttore in esecuzione degli Accordi del 7.6.2022 e del 1.6.2023),
Quanto all'indennizzo per la mancata restituzione del materiale, l'art.14, comma 4 delle condizioni generali prevede che: “in caso di ritardo nella restituzione … il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla Parte_1 base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale”. Si ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento dell'importo di Euro 76.170,63 (oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c.), come appunto indicato nel ricorso, pari al valore del canone mensile (Euro 1.771,41 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (8.3.2021 – cfr. doc. 8) e quella di redazione del ricorso (26.11.2024), quindi per n. 43 mesi.
Riguardo alle successive modificazioni della domanda di condanna per l'importo di cui all'indennizzo, si tiene conto di quanto indicato nel ricorso, non essendo possibile accogliere le successive richieste di modificazione dell'importo avanzate successivamente a titolo di indennizzo, dovendo ritenersi cristallizzata la richiesta al momento della domanda giudiziale, non essendo consentito, nel presente giudizio ex art.281-decies, precisare o mutare le domande dopo l'atto iniziale, potendosi comunque rinunciare alle domande svolte, non essendo state depositate memorie che siano state autorizzate.
Non avendo provveduto alla riconsegna dei beni oggetto della locazione, la resistente dovrà provvedervi, a proprie cure e spese, prendendo appuntamento con l' di Controparte_2 Pt_1 inviando una mail all'indirizzo: Email_2
Conclusivamente, deve essere condannato al pagamento, in favore di CP_1 [...] della somma totale 90.192,34, di cui euro 14.021,71, a titolo di penale per Parte_1 inadempimento, Euro 76.170,63 per indennizzo per la mancata riconsegna dei beni.
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta l'intervenuta risoluzione del Contratto di locazione operativa n. 259-5539 sub doc. 2 e della scrittura privata del 1.6.2023, giuste le rispettive clausole risolutive espresse (art. 12 e art. 4
u.c.) e, per l'effetto, 1.2. condanna (C.F. ) al pagamento CP_1 C.F._1 dell'importo complessivo di Euro 90.192,34, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
2) condanna a restituire a il materiale di cui al contratto, a CP_1 Parte_1 proprie cure e spese, prendendo appuntamento con l' di inviando una Controparte_2 Pt_1 mail all'indirizzo: Email_3
3) condanna al pagamento, in favore di (ora CP_1 Parte_1 [...]
), delle spese processuali che liquida in € 786 per spese esenti ed € 8433 per compensi, CP_4 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice
RI NU
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42396/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1 MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
- RESISTENTE CONTUMACE-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Conclusioni da atto introduttivo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge
e del caso: NEL MERITO 1. 1.1. accertare l'intervenuta risoluzione del Contratto di locazione operativa n. 259-5539 sub doc. 2 e della scrittura privata del 1.6.2023, giuste le rispettive clausole risolutive espresse (art. 12 e art. 4 u.c.) e, per l'effetto, 1.2. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente (C.F. ) al pagamento dell'importo CP_1 C.F._1 complessivo di Euro 90.192,34, come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi ex art.
1284 c. 4 c.c., o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.3. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale, a proprie cure e spese, prendendo appuntamento con l' di inviando una email a Controparte_2 Pt_1 pagina 1 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA 2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO 3.1. Con Email_1 vittoria delle spese di lite e compensi professionali, tenuto altresì conto della maggiorazione per la redazione telematica del presente atto ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 26 novembre 2024 la parte ricorrente
[...] diva il Tribunale di Milano esponendo: Parte_1
- di aver stipulato con il contratto di locazione di beni mobili per l'attività di yogurteria n. CP_1
259-5539 (DOC. 2) (del novembre 2018) che aveva essa locatrice acquistato presso CP_3 corrispondendo l'importo complessivo di Euro 98.156,95, oltre IVA, così come indicato nella fattura di acquisto (DOC. 3) e consegnato, verso il pagamento di n. 60 canoni di Euro 1.745,23 ciascuno (oltre
IVA), da corrispondersi in via anticipata e (in origine) su base trimestrale, per un totale complessivo di
Euro 104.713,80, oltre IVA;
- che, in data 26.02.2019, a fronte della richiesta del Conduttore, concedeva la variazione della Pt_1 modalità di pagamento dei canoni da 2 trimestrale a mensile, con un conseguente adeguamento dell'1,5% dello stesso, portato ad Euro 1.771,41 mensili oltre IVA (DOC. 5);
- che, con comunicazione del 7.5.2020 (DOC. 6), venendo spontaneamente incontro al Pt_1
Conduttore durante la fase della pandemia, sospendeva momentaneamente le richieste di pagamento dei canoni relativi al 2020, concedendo di saldare i canoni maturati entro il 31.12.2020; che, in virtù di tale contratto, aveva pagato solo n. 17 canoni di locazione mensili, per un CP_1 totale di Euro 30.113,97, oltre IVA, senza provvedere al pagamento delle fatture nn. 1104539, 1135780,
1193186, 830054, 808088, 464040, 737834, 1464461, 13426 e 71592, emesse da a titolo di Pt_1 canoni di locazione per complessivi Euro 21.611,20 IVA inclusa (DOC. 7), interrompendo poi i pagamenti;
che, con lettera del 08.03.2021, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto (art. 12 Condizioni Generali), aveva intimato il pagamento dei canoni scaduti, la restituzione dei beni oggetto del contratto ed il pagamento delle ulteriori somme dovute;
-che, successivamente, e il conduttore stipulavano, in data 7 giugno 2022, una prima scrittura Pt_1 privata di transazione, che prevedeva il pagamento dell'importo complessivo di Euro 57.000,00 in n. 40
pagina 2 di 6 rate mensili consecutive di Euro 1.425,00 ciascuna (DOC. 9);
- che tale accordo era stato solo parzialmente adempiuto dal conduttore che corrispondeva unicamente
Euro 5.700,00 (n. 4 rate su 40), decadendo dunque dal beneficio del termine;
- che, in seguito, in data 1.6.2023, ed il conduttore stipulavano una seconda scrittura privata di Pt_1 transazione, a superamento della precedente (cfr. art. 5, lett. a – doc. 10), che prevedeva il pagamento dell'importo complessivo di Euro 50.406,00 in n. 35 rate mensili consecutive da Euro 1.425,00 l'una dal 5.6.2023 ed un'ultima rata da Euro 531,00 entro il 5.5.2026 (DOC. 10);
- che il conduttore si rendeva inadempiente anche a tale ulteriore accordo, decadendo quindi dal beneficio del termine, posto che corrispondeva solamente n. 15 rate da Euro 1.425,00 l'una (per totali
Euro 21.375,00), con ultimo pagamento effettuato in data 20.8.2024, per poi non corrispondere le rate scadute il 5.9.2024 ed il 5.10.2024;
- che, pertanto, con pec del 9.10.2024, comunicava la risoluzione per inadempimento Pt_1 dell'accordo del 1.6.2023, con decadenza del conduttore dal beneficio del termine (DOC. 11);
- che gli acconti versati dal conduttore, in esecuzione dell'accordo del 7.6.2022 (Euro 5.700,00) e del successivo del 1.6.2023 (Euro 21.375,00), per complessivi Euro 27.075,00, erano andati a coprire l'importo portato dalle fatture originariamente insolute sub doc. 7 (Euro 21.611,20) e, per il residuo di
Euro 5.463,80 (Euro 27.075,00 - 21.611,20 = Euro 5.463,80), la penale;
Chiedeva, quindi, stante l'espressa efficacia non novativa dell'accordo del 1.6.2023 (cfr. art. 4 u.c. – doc. 10), la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di Euro 90.192,34, per penale ed indennizzo, oltre alla restituzione del materiale.
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e all'udienza del CP_1
05.03.2025 veniva dichiarato contumace.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva posta in decisione, dopo la discussione svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281-sexies cpc all'udienza in data 21.10.2025.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che pagina 3 di 6 l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l' inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999,
n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre
1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Dalla documentazione versata in atti emerge che i riscontri probatori sono costituiti:
a) dal contratto di locazione di beni mobili;
b) dalle fatture di acquisto del materiale;
c) dal verbale di consegna dei beni mobili che attesta che gli stessi sono nella disponibilità del conduttore;
d) dalla comunicazione di risoluzione del contratto;
e) dagli accordi transattivi.
Dai documenti in atti risulta, quindi, che la ricorrente ha intimato sia la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 del contratto (clausola risolutiva espressa), nonché il pagamento degli importi pattuiti, ai sensi degli artt. 13 e 14 delle Condizioni Generali, avendo la stessa adempiuto alle obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti, a fronte del dedotto mancato pagamento dei canoni dovuti dalla parte convenuta ed azionabile qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro Parte_1 importo contrattualmente dovuto.
pagina 4 di 6 Quanto alle pretese economiche della parte ricorrente, si osserva che dovuta è la somma di Euro
14.021,71 (oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c.), quale penale per l'inadempimento contrattuale, ex art. 13 comma 2 delle Condizioni Generali di contratto, in ragione della risoluzione anticipata del contratto, pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita», come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione (doc. 8) dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (Euro 58.456,53 : 3 =
Euro 19.485,51) già detratta la somma di Euro 5.463,80 (residuo degli acconti versati dal conduttore in esecuzione degli Accordi del 7.6.2022 e del 1.6.2023),
Quanto all'indennizzo per la mancata restituzione del materiale, l'art.14, comma 4 delle condizioni generali prevede che: “in caso di ritardo nella restituzione … il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla Parte_1 base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale”. Si ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento dell'importo di Euro 76.170,63 (oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c.), come appunto indicato nel ricorso, pari al valore del canone mensile (Euro 1.771,41 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (8.3.2021 – cfr. doc. 8) e quella di redazione del ricorso (26.11.2024), quindi per n. 43 mesi.
Riguardo alle successive modificazioni della domanda di condanna per l'importo di cui all'indennizzo, si tiene conto di quanto indicato nel ricorso, non essendo possibile accogliere le successive richieste di modificazione dell'importo avanzate successivamente a titolo di indennizzo, dovendo ritenersi cristallizzata la richiesta al momento della domanda giudiziale, non essendo consentito, nel presente giudizio ex art.281-decies, precisare o mutare le domande dopo l'atto iniziale, potendosi comunque rinunciare alle domande svolte, non essendo state depositate memorie che siano state autorizzate.
Non avendo provveduto alla riconsegna dei beni oggetto della locazione, la resistente dovrà provvedervi, a proprie cure e spese, prendendo appuntamento con l' di Controparte_2 Pt_1 inviando una mail all'indirizzo: Email_2
Conclusivamente, deve essere condannato al pagamento, in favore di CP_1 [...] della somma totale 90.192,34, di cui euro 14.021,71, a titolo di penale per Parte_1 inadempimento, Euro 76.170,63 per indennizzo per la mancata riconsegna dei beni.
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta l'intervenuta risoluzione del Contratto di locazione operativa n. 259-5539 sub doc. 2 e della scrittura privata del 1.6.2023, giuste le rispettive clausole risolutive espresse (art. 12 e art. 4
u.c.) e, per l'effetto, 1.2. condanna (C.F. ) al pagamento CP_1 C.F._1 dell'importo complessivo di Euro 90.192,34, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
2) condanna a restituire a il materiale di cui al contratto, a CP_1 Parte_1 proprie cure e spese, prendendo appuntamento con l' di inviando una Controparte_2 Pt_1 mail all'indirizzo: Email_3
3) condanna al pagamento, in favore di (ora CP_1 Parte_1 [...]
), delle spese processuali che liquida in € 786 per spese esenti ed € 8433 per compensi, CP_4 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice
RI NU
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