Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 09/12/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 69/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
dr. LU LL Presidente dr.ssa Maria Luisa ROMANO Consigliere dr. CC TI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di conto riuniti iscritti ai nn. 9086 e 9087 del Registro di Segreteria, promossi nei confronti dell’economo del Comune di Maschito, Sig. De LU Antonio, per i conti giudiziali 20585, 21841 e 21833, relativi agli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.
Viste le relazioni unificate n. 268/2024-269/2024 e n. 268-269/2024/Bis, depositate in data 19/09/2024 e 15/10/2025, dal Magistrato istruttore designato per l’esame dei conti giudiziali;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
udito, nella pubblica udienza del 18 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Andrea Luberti;
premesso in
FATTO
Con relazione unificata n. 268/2024-269/2024, depositata in data 19/09/2024, il Magistrato istruttore, nel riferire sui conti giudiziali 20585, 21841 e 21833, relativi agli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, resi a seguito di decreti per resa di conto e rispettivamente depositati presso la segreteria della Sezione giurisdizionale in data 08/10/2021, in data 11/11/2022 e in data 20/10/2022, constatato preliminarmente che l’agente contabile, Sig. De LU Antonio, risultava, come da documentazione agli atti, deceduto il 23/4/2024, e quindi in data successiva al deposito dei conti, evidenziava, tra l’altro, che, in contrasto con il regime di anticipazione economale, le determine di liquidazione delle spese erano state talvolta assunte o pagate all’economo nell’esercizio successivo a quello di riferimento, così come nell’esercizio successivo erano state emesse le reversali di restituzione dell’anticipazione, da ciò derivando una gestione che non si era chiusa quasi mai in pareggio, con conseguente formazione di residui.
Il Magistrato istruttore, premesse alcune annotazioni introduttive in ordine all’aspetto generale della gestione economale per i singoli conti, rilevava profili di criticità, non superati dei chiarimenti forniti dal Responsabile del settore finanziario, relativamente alle spese, di seguito indicate per ciascun conto, che sono risultate prive di scontrino, fattura e documentazione giustificativa, e non sono apparse attinenti ai fini istituzionali e/o di funzionamento degli Uffici:
· conto n. 20585 (esercizio 2019) - buono 27/2019, con oggetto BALLETTE ACQUA PER TORNEO REGIONALE CALCIO A5, dell’importo di € 47,95; buono 74/2019 con oggetto ACQUISTO N. 400 MODELLI MVV VENDEMMIA 2019, dell’importo di € 240,00; buono 96/2019, con oggetto FIORI FESTA DR. CASTELLANO, dell’importo di € 30;
· conto n. 21841 (esercizio 2020) - buono 73/2020, con oggetto TARGA RENES ADELINA, dell’importo di € 40,00; buono 75/2020 con oggetto FIORI SIGNORA RENES, dell’importo di € 30,00; buoni 98/2020 e 99/2020, con oggetto BOTTIGLIE VINO, degli importi di € 64,00 e di € 80,00;
· conto n. 21833 (esercizio 2021) - buono 13/2021, con oggetto MANIFESTI FUNEBRI, dell’importo di € 70,00; buono 15/2021 con oggetto MANIFESTI FUNEBRI FUNERALI RE (mentre nella risposta alla nota istruttoria sono indicate SPESE MINUTE CARTOLIBRERIA AREA AMMINISTRATIVA), dell’importo di € 15,00; buoni n.61/2021 e n.62/2021, con oggetto BOTTIGLIE VINO, degli importi di € 81,00 e di € 81,00.
Nella relazione del Magistrato istruttore, conseguentemente, si riteneva che, in assenza di documentazione giustificativa relativa ai predetti buoni e in presenza di una spesa che non appariva pertinente con le necessarie previste finalità, gli importi di € 317,95, per l’esercizio 2019, di € 214,00, per l’esercizio 2020, e di € 247,00, per l’esercizio 2021, dovessero restare a carico dell’agente contabile che non aveva fornito la prova necessaria per consentire il discarico.
Il Magistrato istruttore, pertanto, ritenendo le predette gestioni irregolari per l’importo complessivo di € 778,95, chiedeva, previa fissazione dell’udienza di discussione del giudizio, che il Collegio volesse dichiarare l’irregolarità dei predetti conti giudiziali, rimettendo al Collegio stesso ogni decisione in ordine alla trasmissibilità del debito agli eredi con ogni consequenziale condanna dei medesimi.
Con due memorie depositate il 20/11/2024 la Procura concludeva chiedendo che fosse dichiarata l’irregolarità dei predetti conti giudiziali, «…rimettendo all’Organo Giudicante la valutazione circa la trasmissibilità del debito dell’agente defunto agli eredi, in considerazione dell’incertezza riguardo al loro effettivo arricchimento».
Con ordinanza inserita nel processo verbale dell’udienza del 3/12/2024, constatata la tardiva notificazione da parte del comune di Maschito del decreto di fissazione udienza (e la mancanza, nelle relazioni di notificazione, dell’espressa menzione dell’avvenuta consegna di copia della relazione del giudice designato), il Collegio fissava nuovo termine per la necessaria rinnovazione.
Con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 25/3/2025 il Collegio, rilevato che i due giudizi si fondavano sulla medesima “relazione unificata” n. 268/2004-269/2004, disponeva la riunione dei giudizi medesimi per identità di oggetto; inoltre, rilevato che, dalla documentazione restituita dall’amministrazione comunale, risultava che le suindicate notificazioni erano state regolarmente effettuate a mezzo pec al solo erede US De LU, che non si era costituito né era comparso, dichiarava la contumacia di quest’ultimo e disponeva che la Procura provvedesse a notificare agli altri eredi dell’agente contabile risultanti dal certificato di stato di famiglia, ovvero a LL IN e a De LU RI, la relazione del giudice designato, il decreto di fissazione di udienza, il verbale del 3/12/2024 e la stessa ordinanza entro il termine di 30 giorni, autorizzando la richiesta notifica a mezzo delle forze di polizia ai sensi dell’art. 42 c.g.c.; in data 8 aprile 2025 la Guardia di Finanza di Matera provvedeva al deposito dei verbali di notificazione.
Con ordinanza n. 11/2025, il Collegio – osservando come, per identità di ratio e in adesione a pregressa giurisprudenza di questa Sezione, sia applicabile anche nel giudizio di conto l’art. 1, comma 1, L. 20/1994 (nella parte in cui limita la trasmissibilità dell’obbligazione di responsabilità agli eredi, circoscrivendola alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi) – riteneva necessario che venissero risolti i profili di criticità emersi in fase istruttoria in ordine alle voci di spesa, analiticamente indicate nell’esposizione in fatto, cui si rinvia, prive di scontrino, fattura e documentazione giustificativa (senza considerare le voci di spesa di cui manca la prova della loro attinenza ai fini istituzionali o di funzionamento degli Uffici), per il complessivo importo € 778,95, spese di cui non risultava la prova e che pertanto avrebbero dovuto rimanere a carico dell’agente contabile e, di conseguenza, dei relativi eredi e rimetteva gli atti al Magistrato designato al fine del completamento dell’istruttoria, ed anche ai fini dell’accertamento della legittimazione passiva degli eredi.
Conseguentemente, in data 15/10/2025 veniva depositata Relazione Unificata n. 268-269/2024/Bis del Magistrato istruttore, dalla quale si evince, tra l’altro, che, con la documentazione depositata in data 23/09/2025 dalla Guardia di Finanza (delegata con provvedimento prot.n. SG_BAS-0001148 del 04/09/2025), erano stati trasmessi tutti gli ordinativi di pagamento richiesti, ed ivi specificati, i quali, «…firmati solo dall’economo, riportano lo stesso importo e la stessa causale dei buoni indicati sul conto giudiziale e, sono tutti accompagnati dallo scontrino fiscale, ricevuta e/o dalla fattura, quale documentazione giustificativa che consente il puntale riscontro della gestione economale ad eccezione dell’ordinativo n.96/2019, per il quale manca agli atti il corrispondente scontrino, relativo alla spesa FIORI FESTA DR. CASTELLANO, dell’importo di € 30,00».
Tanto premesso – ritenendo, in adesione a pregressa giurisprudenza della Sezione, che la disposizione di cui all’art. 1, comma 1, L. 20/1994 si applichi anche alla successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile – con la predetta relazione:
- si evidenziava che «…l’indimostrata sussistenza del necessario requisito dell’arricchimento degli eredi (atteso l’importo minimo del presunto ammanco), non consente di affermare una loro successione nell’obbligazione dell’agente contabile…»;
- «… stante la carenza di legittimazione passiva degli eredi, non potendosi procedere alla pronunzia in merito alla regolarità della gestione ed all’eventuale addebito…» si chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità dei conti giudiziali n. 20585, n. 21841 e n. 21833.
All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso del P.M., quest’ultimo concordava con le richieste del Magistrato Relatore esplicitate in Relazione. Quindi il giudizio passava in decisione.
DIRITTO
Il Collegio condivide la prospettata carenza di legittimazione passiva degli eredi derivante dall’indimostrato illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
Con l’approfondimento istruttorio eseguito per il tramite della Guardia di finanza, infatti, sono stati acquisiti, relativamente ai conti in esame, tutti gli ordinativi di pagamento richiesti verificandosi che tali ordinativi riportano stesso importo e medesima causale dei buoni e, soprattutto, sono tutti accompagnati da scontrino fiscale, ricevuta e/o fattura comprovanti la spesa, ad eccezione di un ordinativo dell’importo di € 30,00, rimasto privo di documentazione di spesa. Nella predetta relazione, in definitiva, si è pervenuti alla condivisibile conclusione «… che la irregolarità manifestata dall’assenza dello scontrino e/o fattura attiene ad un importo minimo di € 30 e che potrebbe trattarsi di uno scusabile errore nella rendicontazione dell’attività svolta».
Tanto premesso, in adesione a pregressa giurisprudenza (cfr., in particolare, le sentenze di questa Sezione n. 46/2020 e n. 112/2024), ribadisce il Collegio che – pur nella specialità della disciplina sostanziale e processuale dell’obbligazione di conto rispetto all’obbligazione da responsabilità amministrativa in senso stretto – la sopra citata generale disposizione di cui all’art. 1, comma 1, L. 20/1994, debba trovare applicazione anche con riferimento alla successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile, per identità di ratio.
Di conseguenza, possono configurarsi i presupposti per la trasmissione del debito solo qualora vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi;
Orbene, nella fattispecie sono stati convenuti in giudizio gli eredi, ma l’indimostrata sussistenza del necessario requisito del loro arricchimento (non presumibile, atteso l’importo minimo dell’ammanco), non consente al Collegio di affermare una loro successione nell’obbligazione dell’agente contabile: di conseguenza, venendo a mancare la legittimazione passiva degli eredi convenuti, il presente giudizio va dichiarato improcedibile (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Lazio, sent. n. 540/2022, e C.d.c., Sez. Giur. Toscana, sent. n. 272/2017), senza che possa procedersi alla pronunzia in merito alla regolarità della gestione ed all’eventuale addebito.
Resta fermo, peraltro, che - essendo sopravvenuta la morte dell’agente contabile a conto già presentato ed esaminato dal magistrato e non potendo il giudizio proseguire nei confronti degli eredi - il giudizio sul conto debba comunque trovare compimento, ai fini della regolarità delle scritture dell’Ente.
La mancanza di inerenza ai fini istituzionali e/o di funzionamento dell’ente, per i condivisibili motivi esposti nelle relazioni unificate 268/2024-269/2024, con riferimento a spese dell’importo complessivo di € 778,95 (di cui € 30,00 anche senza documentazione comprovante la spesa), rimaste ingiustificate, comporta, quindi, una declaratoria di irregolarità senza addebito agli eredi e la necessità che l’amministrazione provveda alle necessarie conseguenti rettifiche delle scritture contabili.
L’esito del giudizio e la mancata costituzione degli eredi non consentono la pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando
· dichiara improcedibili i giudizi di conto iscritti ai nn. 9086-9087 del registro di segreteria nei confronti degli eredi;
· dichiara irregolari i conti e manda all’amministrazione per le rettifiche del caso, nei sensi di cui in premessa;
· nulla per le spese.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 18 novembre - 4 dicembre 2025.
L’estensore Il Presidente f.to digitalmente f.to digitalmente
(CC TI) (LU LL)
Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2025 Il Segretario del Collegio f.to digitalmente dott.ssa Angela MICELE