Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n.5896/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. MARZOCCA MARCO -c.f. , nonché dell'avv. C.F._1
MARZOCCA RUGGIERO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 28/01/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 26/07/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
2 In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
nonché di quelli previsti dalla legge n.104/1992 per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.5 e 6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dall'anamnesi, dalla certificazione allegata agli atti, da quanto emerso nel corso della visita peritale e da quanto evidenziato dagli esami strumentali e di laboratorio, si evince che il ricorrente è affetto invece da:
Cardiopatia ischemica sottoposta a rivascolarizzazione miocardica
(III classe NHYA). Leucemia linfatica cronica (in remissione) in
3 follow up. Bpco di media gravità. Incontinenza urinaria. Disturbo endoreattivo. RGE con ernia Jatale. Artrite psoriasica"
CONCLUSIONI il Sig. è affetto da: Parte_1
1) Cardiopatia ischemica sottoposta a rivascolarizzazione miocardica (III classe NHYA).
2) Leucemia linfatica cronica (in remissione) in follow up.
3) Bpco di media gravità.
4) Incontinenza urinaria
5) Disturbo endoreattiva
6) Artrite psoriasica
7) RGE con ernia Jatale
Dalla certificazione allegata agli atti, si evince che il ricorrente non è stato visitato dalla Commissione CIC, pertanto ricorre.
Pertanto, il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica il ricorrente dichiara che il medesimo è affetto dalle infermità denunciate.
Tali infermità sono tali da rendere il sig. Parte_1 portatore di handicap e con riconoscimento della legge 104/92 art. 3 comma 1 e con il 95%.
Il sig. dalla documentazione allegata al Parte_1 fascicolo e dall'esame obiettivo somministrato e dai dati anamnestici raccolti, evidenzia che è non essendo stato visitato dalla Commissione CIC ricorre per vedersi riconosciuti i benefici di legge.
Il sig. nel 2017 è stato affetto da Leucemia Parte_1 linfatica cronica dell'adulto a cui ha fatto seguito un ciclo di
Chemioterapia per 6 mesi, con remissione della patologia senza alcuna terapia successiva, eseguendo controlli periodici in follow up. Nel 2021 a seguito di rettorraggia esegue una colonscopia con polipectomia e EGDS con rilevamento di una ernia jatale con reflusso gastroesofageo. Riferisce incontinenza urinaria ma non indossa pannoloni, né vi è alcuna prescrizione di ausili da parte della ASL, che eroga gratuitamente tali presidi. Il sig. Parte_2
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[...] da anni viene visitato da specialista Reumatologo con diagnosi di artrite psoriasica che interessa alcune articolazioni in special modo le mani e le parti acrali. Da diversi anni in trattamento con antidepressivi per una depressione successiva alla comparsa delle patologie, che al momento sembra stabile, non mostrando segni di compulsivi o di personalità evidenti, in trattamento con
Brintellix. Ad un controllo pneumologico con spirometria evidenzia una Bpco di grado medio, non specificando la terapia assunta. Da sottolineare che il paziente è stato trattato con PTCA per una cardiopatia ischemica (anche se manca la documentazione della rivascolarizzazione).
L'esame obiettivo, la documentazione allegata e l'anamnesi raccolta evidenziano che il sig. sia persona Parte_1 invalida ultrasessantacinquenne, con delle limitazioni, in grado di eseguire sia le performance basali che specifiche, autonomamente senza l'aiuto di terzi.
PERTANTO Si SPECIFICA CHE IL SIG. VIENE DAL Parte_1
SOTTOSCRITTO IN QUALITA' DI CTU, RICONOSCIUTO Parte_3
PORTATORE DI HANDICAP Al SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 05.02.1992
N.104, RICONOSCENDO ALLO STESSO L'ART.3, COMMA 1, LEGGE 104/92, E
RICONOSCIMENTO DI INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE CON IL 95%,
QUINDI SENZA ACCOMPAGNAMENTO, DALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA…».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dello CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
5 In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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