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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. magistrati
Presidente Dott.ssa Marta Ienzi
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. V.G. 14103/2024 proposta da Parte 1 C.F. C.F. 1
avv. MARIA LETIZIA SPASARI da Controparte_1 C.F. C.F. 2
avv. ANNA RUSSO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25 depositate il 08.09.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: "1. i
Parte_1 e Controparte 1 si coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2. i Sig.ri ritengono economicamente autonomi e conseguentemente ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
3. la casa familiare sita in Roma, viale Bruno Buozzi n. 109, di proprietà del sig.
Parte 1 viene assegnata alla sig.ra Controparte_1 con quanto in essa contenuto per continuarvi a vivere con i figli Persona 1 e Persona 2 di anni 12, e Persona 3 di anni و 10, tutti minorenni;
4. il sig. Parte 1 si è già allontanato dalla casa familiare, con il consenso della moglie a seguito della sottoscrizione del ricorso, asportando tutti i suoi effetti e alcuni beni personali in accordo con la moglie e trasferendo il proprio domicilio in via Ettore Petrolini n. 28 a
Roma;
5. i figli minori vengono affidati Persona 1 Persona 2 e Persona 3
congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto per l'ordinaria amministrazione della responsabilità genitoriale quando i figli staranno con ciascun genitore, con collocamento prevalente con la madre presso la casa familiare;
le decisioni di maggiore importanza per i figli minori quali, ad esempio, quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla loro residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6. il padre terrà con sé i tre figli minori Persona_1 Persona 2 e Persona 3 nel rispetto delle esigenze dei minori e delle
,
,
esigenze lavorative dei genitori, secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo:
Frequentazione ordinaria: il padre potrà vedere e tenere con sè i tre figli minori, secondo le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche, salvo un diverso accordo con la madre e sempre previo congruo preavviso alla stessa, per due week end al mese alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, compreso i pernottamenti, dall'uscita dalla scuola e con accompagnamento a scuola;
durante la settimana a seconda del fine settimana con il padre, alternativamente, dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina, compreso il pernottamento, e la settimana successiva dal martedì pomeriggio al giovedì mattina, compresi i pernottamenti, con prelievo ed accompagnamento a scuola. Festività Natale/Capodanno e Pasqua: i figli potranno trascorrere le festività natalizie in continuità con le abitudini familiari, dalla mattina della Vigilia di Natale fino alla mattina di Natale con il padre e dal pranzo di Natale fino al 26/12 con la madre, e poi dal 27/12 al 1/01 gennaio e dal
2/01 al 7/01, alternando di anno in anno il Capodanno e l'Epifania, salvo diversi accordi, con ciascuno dei genitori. Per le vacanze pasquali i figli staranno ad anni alterni con ciascun genitore dal giovedì santo al martedì dopo Pasqua, salvo diversi accordi. Vacanze estive: durante le vacanze scolastiche estive i figli staranno alternativamente con entrambi i genitori per 15 giorni ciascuno nei mesi di luglio e di agosto. Le vacanze saranno da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo dei genitori. Vacanze scolastiche invernali: i tre figli minori staranno con ciascun genitore ad anni alterni per la settimana bianca, come da abitudine familiare, così alternando anche i ponti del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 29 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre. Compleanni, festa del papà e della mamma: i tre figli minori indipendentemente dalla frequentazione ordinaria trascorreranno con il padre o con la madre il giorno della festa del papà e della mamma ed i rispettivi compleanni, mentre entrambi i genitori trascorreranno o festeggeranno insieme il compleanno di ciascun figlio, ove possibile. I genitori si impegnano a fornirsi tempestivamente e reciprocamente i recapiti delle località fuori dal comune di residenza quando hanno con sé i figli minori, con l'obbligo di comunicazione reciproca del recapito e dell'indirizzo in cui i minori saranno condotti;
7. il signor verserà alla sig.ra CP_1 Parte 1
[...] l'importo complessivo di € 3.300/00 (tremilatrecento/00), a titolo di contributo al mantenimento mensile ordinario dei tre figli Persona 1 Persona 2 e Persona 3 tutti minori, e precisamente € 1.100,00 (millecento/00) per ciascun figlio, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, mediante bonifico bancario entro il giorno 05 di ciascun mese, con aggiornamento annuale ISTAT come per legge;
8. il padre continuerà a provvedere nella misura del 100% al pagamento delle spese straordinarie scolastiche (compresa la mensa ed il dopo scuola, come attualmente, in deroga rispetto al Protocollo infra citato) mediche e ludiche riguardanti i tre figli minori mediante anticipazione o rimborso, concordate e/o obbligatorie, come da Protocollo del
Tribunale di Roma/COA di Roma sul mantenimento della prole a cui ci si rimanda da intendersi parte integrante del presente atto, sottoscritto e noto ad entrambi i genitori che si allega;
9. il padre, in deroga al Protocollo del Tribunale di Roma /COA di Roma a cui si rimanda, continuerà a sostenere per intero ed in via esclusiva le spese per le utenze, condominio/riscaldamento, Ta.Ri. che riguardano la casa familiare sita in Roma, viale Bruno Buozzi n. 109 dove risiedono i figli in via prevalente;
10. il sig. Parte 1 in deroga al Protocollo del Tribunale di Roma /COA di Roma a cui si rimanda,
continuerà a sostenere le spese della colf/baby sitter, già presente nella gestione familiare, che supporterà entrambi i genitori seguendo i figli minori nelle loro rispettive due abitazioni e secondo gli accordi che verranno raggiunti di volta in volta;
eventuali costi straordinari saranno a carico esclusivo del genitore che ne usufruirà in base ad accordo diretto con la persona di servizio;
11. il sig. Parte 1 continuerà a pagare il premio assicurativo della polizza sanitaria per i figli con copertura fino al divorzio anche per la moglie;
12. il sig. Parte 1 si riserva, di anno in anno, la decisione di mettere a disposizione dei tre figli Persona 1 Persona 2 e Persona 3
assieme alla madre sig.ra Controparte_1 la propria abitazione sita in Porto Ercole, affinché la stessa vi soggiorni esclusivamente con i tre figli durante il mese di luglio, dal lunedì al giovedì pomeriggio/sera, allorquando si allontanerà, affinché i figli continueranno a soggiornarvi assieme al padre, dal giovedì pomeriggio alla domenica sera/lunedì mattina. Tale decisione verrà comunicata dal sig. Pt 1 alla sig.ra CP 1 entro il mese di febbraio di ogni anno;
solo in caso di indisponibilità dell'abitazione sita in Porto Ercole, per autonoma e discrezionale decisione del sig.
Pt 1 quest'ultimo verserà, entro il 10 giugno del relativo anno, alla sig.ra CP_1 la somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di contributo forfettario per le vacanze dei figli con la madre;
13. i genitori, nel rispetto dei figli, assumono vicendevolmente l'impegno a non introdurre eventuali nuovi partner nel nucleo familiare per i prossimi due anni decorrenti dall'omologazione delle condizioni di separazione e che, successivamente, ogni eventuale inserimento sarà graduale a tutela dell'interesse superiore dei minori e dovranno essere concordate le ricadute di natura economica in caso di eventuali nuove convivenze;
14. i genitori si impegnano a garantire il rapporto dei figli con i nonni materni, nell'interesse e per la serenità dei minori;
15. le parti stabiliscono che le detrazioni e deduzioni fiscali saranno riconosciuti nella misura del 100% in capo al padre e l'assegno unico per i figli sarà richiesto dalla madre;
16. i genitori Parte 1 e Controparte_1 esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento
, Persona_2 e Persona 3 "ei equipollente per sé e per i figli minori Persona 1
procuratori hanno concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
Parte 11) omologa la separazione personale dei coniugi nato a Roma il 24.10.1974, e
Controparte 1 nata a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Asciano (Si) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 12, parte 2,
serie A);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 09.09.25;
4) spese all'esito.
5)
Così deciso in Roma il 10/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. magistrati
Presidente Dott.ssa Marta Ienzi
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. V.G. 14103/2024 proposta da Parte 1 C.F. C.F. 1
avv. MARIA LETIZIA SPASARI da Controparte_1 C.F. C.F. 2
avv. ANNA RUSSO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25 depositate il 08.09.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: "1. i
Parte_1 e Controparte 1 si coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2. i Sig.ri ritengono economicamente autonomi e conseguentemente ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
3. la casa familiare sita in Roma, viale Bruno Buozzi n. 109, di proprietà del sig.
Parte 1 viene assegnata alla sig.ra Controparte_1 con quanto in essa contenuto per continuarvi a vivere con i figli Persona 1 e Persona 2 di anni 12, e Persona 3 di anni و 10, tutti minorenni;
4. il sig. Parte 1 si è già allontanato dalla casa familiare, con il consenso della moglie a seguito della sottoscrizione del ricorso, asportando tutti i suoi effetti e alcuni beni personali in accordo con la moglie e trasferendo il proprio domicilio in via Ettore Petrolini n. 28 a
Roma;
5. i figli minori vengono affidati Persona 1 Persona 2 e Persona 3
congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto per l'ordinaria amministrazione della responsabilità genitoriale quando i figli staranno con ciascun genitore, con collocamento prevalente con la madre presso la casa familiare;
le decisioni di maggiore importanza per i figli minori quali, ad esempio, quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla loro residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6. il padre terrà con sé i tre figli minori Persona_1 Persona 2 e Persona 3 nel rispetto delle esigenze dei minori e delle
,
,
esigenze lavorative dei genitori, secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo:
Frequentazione ordinaria: il padre potrà vedere e tenere con sè i tre figli minori, secondo le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche, salvo un diverso accordo con la madre e sempre previo congruo preavviso alla stessa, per due week end al mese alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, compreso i pernottamenti, dall'uscita dalla scuola e con accompagnamento a scuola;
durante la settimana a seconda del fine settimana con il padre, alternativamente, dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina, compreso il pernottamento, e la settimana successiva dal martedì pomeriggio al giovedì mattina, compresi i pernottamenti, con prelievo ed accompagnamento a scuola. Festività Natale/Capodanno e Pasqua: i figli potranno trascorrere le festività natalizie in continuità con le abitudini familiari, dalla mattina della Vigilia di Natale fino alla mattina di Natale con il padre e dal pranzo di Natale fino al 26/12 con la madre, e poi dal 27/12 al 1/01 gennaio e dal
2/01 al 7/01, alternando di anno in anno il Capodanno e l'Epifania, salvo diversi accordi, con ciascuno dei genitori. Per le vacanze pasquali i figli staranno ad anni alterni con ciascun genitore dal giovedì santo al martedì dopo Pasqua, salvo diversi accordi. Vacanze estive: durante le vacanze scolastiche estive i figli staranno alternativamente con entrambi i genitori per 15 giorni ciascuno nei mesi di luglio e di agosto. Le vacanze saranno da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo dei genitori. Vacanze scolastiche invernali: i tre figli minori staranno con ciascun genitore ad anni alterni per la settimana bianca, come da abitudine familiare, così alternando anche i ponti del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 29 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre. Compleanni, festa del papà e della mamma: i tre figli minori indipendentemente dalla frequentazione ordinaria trascorreranno con il padre o con la madre il giorno della festa del papà e della mamma ed i rispettivi compleanni, mentre entrambi i genitori trascorreranno o festeggeranno insieme il compleanno di ciascun figlio, ove possibile. I genitori si impegnano a fornirsi tempestivamente e reciprocamente i recapiti delle località fuori dal comune di residenza quando hanno con sé i figli minori, con l'obbligo di comunicazione reciproca del recapito e dell'indirizzo in cui i minori saranno condotti;
7. il signor verserà alla sig.ra CP_1 Parte 1
[...] l'importo complessivo di € 3.300/00 (tremilatrecento/00), a titolo di contributo al mantenimento mensile ordinario dei tre figli Persona 1 Persona 2 e Persona 3 tutti minori, e precisamente € 1.100,00 (millecento/00) per ciascun figlio, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, mediante bonifico bancario entro il giorno 05 di ciascun mese, con aggiornamento annuale ISTAT come per legge;
8. il padre continuerà a provvedere nella misura del 100% al pagamento delle spese straordinarie scolastiche (compresa la mensa ed il dopo scuola, come attualmente, in deroga rispetto al Protocollo infra citato) mediche e ludiche riguardanti i tre figli minori mediante anticipazione o rimborso, concordate e/o obbligatorie, come da Protocollo del
Tribunale di Roma/COA di Roma sul mantenimento della prole a cui ci si rimanda da intendersi parte integrante del presente atto, sottoscritto e noto ad entrambi i genitori che si allega;
9. il padre, in deroga al Protocollo del Tribunale di Roma /COA di Roma a cui si rimanda, continuerà a sostenere per intero ed in via esclusiva le spese per le utenze, condominio/riscaldamento, Ta.Ri. che riguardano la casa familiare sita in Roma, viale Bruno Buozzi n. 109 dove risiedono i figli in via prevalente;
10. il sig. Parte 1 in deroga al Protocollo del Tribunale di Roma /COA di Roma a cui si rimanda,
continuerà a sostenere le spese della colf/baby sitter, già presente nella gestione familiare, che supporterà entrambi i genitori seguendo i figli minori nelle loro rispettive due abitazioni e secondo gli accordi che verranno raggiunti di volta in volta;
eventuali costi straordinari saranno a carico esclusivo del genitore che ne usufruirà in base ad accordo diretto con la persona di servizio;
11. il sig. Parte 1 continuerà a pagare il premio assicurativo della polizza sanitaria per i figli con copertura fino al divorzio anche per la moglie;
12. il sig. Parte 1 si riserva, di anno in anno, la decisione di mettere a disposizione dei tre figli Persona 1 Persona 2 e Persona 3
assieme alla madre sig.ra Controparte_1 la propria abitazione sita in Porto Ercole, affinché la stessa vi soggiorni esclusivamente con i tre figli durante il mese di luglio, dal lunedì al giovedì pomeriggio/sera, allorquando si allontanerà, affinché i figli continueranno a soggiornarvi assieme al padre, dal giovedì pomeriggio alla domenica sera/lunedì mattina. Tale decisione verrà comunicata dal sig. Pt 1 alla sig.ra CP 1 entro il mese di febbraio di ogni anno;
solo in caso di indisponibilità dell'abitazione sita in Porto Ercole, per autonoma e discrezionale decisione del sig.
Pt 1 quest'ultimo verserà, entro il 10 giugno del relativo anno, alla sig.ra CP_1 la somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di contributo forfettario per le vacanze dei figli con la madre;
13. i genitori, nel rispetto dei figli, assumono vicendevolmente l'impegno a non introdurre eventuali nuovi partner nel nucleo familiare per i prossimi due anni decorrenti dall'omologazione delle condizioni di separazione e che, successivamente, ogni eventuale inserimento sarà graduale a tutela dell'interesse superiore dei minori e dovranno essere concordate le ricadute di natura economica in caso di eventuali nuove convivenze;
14. i genitori si impegnano a garantire il rapporto dei figli con i nonni materni, nell'interesse e per la serenità dei minori;
15. le parti stabiliscono che le detrazioni e deduzioni fiscali saranno riconosciuti nella misura del 100% in capo al padre e l'assegno unico per i figli sarà richiesto dalla madre;
16. i genitori Parte 1 e Controparte_1 esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento
, Persona_2 e Persona 3 "ei equipollente per sé e per i figli minori Persona 1
procuratori hanno concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
Parte 11) omologa la separazione personale dei coniugi nato a Roma il 24.10.1974, e
Controparte 1 nata a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Asciano (Si) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 12, parte 2,
serie A);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 09.09.25;
4) spese all'esito.
5)
Così deciso in Roma il 10/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi