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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 9674/2024
Oggi 14/05/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/l'avv.ta Parte_1
FERRANDINO MICHELE
Per , l'avv.to/avv.ta SABBIUNI RENZO CP_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei/delle procuratori/procuratrici delle parti e delle parti presenti. I/Le procuratori/procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Ferrandino precisa le conclusioni come da note autorizzate
L'Avv. Sabbiuni precisa le conclusioni precisa le conclusioni come da note autorizzate. Insiste nelle proprie istanze istruttorie.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 9674/2024 tra le parti:
Parte Attrice: , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. FERRANDINO MICHELE
Parte Convenuta: , , con l'Avv. CP_1 CP_2
SABBIUNI RENZO
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
ha intimato licenza per finita locazione nei confronti di Parte_1 e allegando contratto di locazione uso abitativo 1 ottobre CP_1 CP_2 2007, più volte rinnovato, con scadenza 30 settembre 2027, stipulato in origine con KE IL BE, dante causa dell'intimata e dell'intimato.
Pertanto, chiede che sia accertata la cessazione degli Parte_1 effetti del contratto di locazione 1 ottobre 2007 al 30 settembre 2027 e che CP_1 e siano condannati al rilascio dell'immobile che ne costituisce
[...] CP_2 oggetto a quella data.
e si difendono eccependo di aver usucapito il diritto di CP_1 CP_2 abitazione vitalizio sull'immobile avendone esercitato il potere corrispondente in via di fatto dal 1980.
Pertanto, e chiedono il rigetto della domanda. CP_1 CP_2
2.
La domanda è fondata.
3 Incontroversa la scadenza del contratto al 30 settembre 2027, la tesi di parte intimata poggia su questo assunto: quando tra parte intimante e KE IL BE fu stipulato il contratto di concessione in uso dell'immobile per cui è causa (1 maggio 1982, cioè quando e avevano rispettivamente dieci e otto anni), CP_1 CP_2 mentre la madre usava l'immobile in forza di un titolo, e CP_1 CP_2 inconsapevoli dell'esistenza del rapporto, convivendo con la madre avrebbero esercitato un potere in fatto corrispondente all'uso (o all'abitazione) e avrebbero dunque usucapito il diritto reale minore.
La prova per cui a partire dal 1 maggio 1982 non avrebbero mai saputo dell'esistenza di un titolo in forza del quale la madre KE IL BE esercitasse un diritto (prima reale, poi di credito) sull'immobile non è stata però offerta da e CP_1 [...] (i capitoli di prova orale formulati da parte intimata non vertono su questo CP_2 aspetto).
Si tratta di una prova difficile da offrire, ma l'unica idonea a integrare la fattispecie eccepita da parte intimata (la difficoltà di provare che non sia mai successo, neppure una volta in un arco di tempo così ampio, che la madre abbia fatto cenno al suo rapporto con l'ente intimante, è connessa al fatto che si tratta di una circostanza assai poco verosimile).
3.
Le spese di lite, ivi compresa la fase sommaria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) accerta che il contratto di locazione 1 ottobre 2007 tra le parti cesserà i suoi effetti il 30 settembre 2027;
2) condanna parte intimata a rilasciare a parte intimante l'immobile oggetto del contratto sub 1) il 1 ottobre 2027;
3) condanna parte intimata a rifondere a parte intimante le spese di lite, liquidate in euro 1.576,00 (di cui 76,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 14/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 9674/2024
Oggi 14/05/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/l'avv.ta Parte_1
FERRANDINO MICHELE
Per , l'avv.to/avv.ta SABBIUNI RENZO CP_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei/delle procuratori/procuratrici delle parti e delle parti presenti. I/Le procuratori/procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Ferrandino precisa le conclusioni come da note autorizzate
L'Avv. Sabbiuni precisa le conclusioni precisa le conclusioni come da note autorizzate. Insiste nelle proprie istanze istruttorie.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 9674/2024 tra le parti:
Parte Attrice: , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. FERRANDINO MICHELE
Parte Convenuta: , , con l'Avv. CP_1 CP_2
SABBIUNI RENZO
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
ha intimato licenza per finita locazione nei confronti di Parte_1 e allegando contratto di locazione uso abitativo 1 ottobre CP_1 CP_2 2007, più volte rinnovato, con scadenza 30 settembre 2027, stipulato in origine con KE IL BE, dante causa dell'intimata e dell'intimato.
Pertanto, chiede che sia accertata la cessazione degli Parte_1 effetti del contratto di locazione 1 ottobre 2007 al 30 settembre 2027 e che CP_1 e siano condannati al rilascio dell'immobile che ne costituisce
[...] CP_2 oggetto a quella data.
e si difendono eccependo di aver usucapito il diritto di CP_1 CP_2 abitazione vitalizio sull'immobile avendone esercitato il potere corrispondente in via di fatto dal 1980.
Pertanto, e chiedono il rigetto della domanda. CP_1 CP_2
2.
La domanda è fondata.
3 Incontroversa la scadenza del contratto al 30 settembre 2027, la tesi di parte intimata poggia su questo assunto: quando tra parte intimante e KE IL BE fu stipulato il contratto di concessione in uso dell'immobile per cui è causa (1 maggio 1982, cioè quando e avevano rispettivamente dieci e otto anni), CP_1 CP_2 mentre la madre usava l'immobile in forza di un titolo, e CP_1 CP_2 inconsapevoli dell'esistenza del rapporto, convivendo con la madre avrebbero esercitato un potere in fatto corrispondente all'uso (o all'abitazione) e avrebbero dunque usucapito il diritto reale minore.
La prova per cui a partire dal 1 maggio 1982 non avrebbero mai saputo dell'esistenza di un titolo in forza del quale la madre KE IL BE esercitasse un diritto (prima reale, poi di credito) sull'immobile non è stata però offerta da e CP_1 [...] (i capitoli di prova orale formulati da parte intimata non vertono su questo CP_2 aspetto).
Si tratta di una prova difficile da offrire, ma l'unica idonea a integrare la fattispecie eccepita da parte intimata (la difficoltà di provare che non sia mai successo, neppure una volta in un arco di tempo così ampio, che la madre abbia fatto cenno al suo rapporto con l'ente intimante, è connessa al fatto che si tratta di una circostanza assai poco verosimile).
3.
Le spese di lite, ivi compresa la fase sommaria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) accerta che il contratto di locazione 1 ottobre 2007 tra le parti cesserà i suoi effetti il 30 settembre 2027;
2) condanna parte intimata a rilasciare a parte intimante l'immobile oggetto del contratto sub 1) il 1 ottobre 2027;
3) condanna parte intimata a rifondere a parte intimante le spese di lite, liquidate in euro 1.576,00 (di cui 76,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 14/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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