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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DELL' 11 MARZO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 165/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2022, avente ad oggetto “azione di arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c.”, e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Aldo Currà Aldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in So- riano Calabro (VV), alla Contrada Iacchi;
-attore–
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Diego Brancia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia, alla Via F. Fiorentino n.8;
-convenuta-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note autoriz- zate, con cui le parti si sono riportate alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della se- guente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digita- le”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza dell'11 Marzo 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 165/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2022 e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Aldo Currà Aldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in So- riano Calabro (VV), alla Contrada Iacchi;
-attore–
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Diego Brancia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia, alla Via F. Fiorentino n.8;
-convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da
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nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1.2.2022, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, , rasse- Controparte_1 gnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
ha contratto un finanziamento di euro 25.000,00; accertare e dichiarare che il finan- ziamento è servito per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sito a Vibo Valentia in Via Lacquari;
accertare e dichiarare che l'immobile, ad oggi, è posseduto esclusiva- mente dalla sig.ra ; condannare la sig.ra alla resti- Controparte_1 Controparte_1
tuzione della somma di euro 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare la sig.ra al risarcimento dei danni a favore dell'attore; Controparte_1
condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi del giudizio oltre IVA e
CPA, come per legge da distrarsi;
emettere ogni altro provvedimento di legge e /o di giustizia”.
A fondamento della domanda proposta l'attore esponeva:
- che lo stesso aveva avuto una relazione con la sig.ra per circa Controparte_1
sei anni;
- che nel 2016 aveva acquistato a quest'ultima un immobile sito in Via Lacquari a
Vibo Valentia, in cui successivamente i due erano andati a convivere;
- che l'istante aveva altresì concluso un contratto di finanziamento per l'importo di € 25.000,00 per ristrutturare il suddetto immobile;
- che a distanza di tempo il rapporto di coppia si era interrotto e attualmente, nell'immobile sopramenzionato viveva esclusivamente la sig.ra CP_1
In ragione delle premesse in fatto svolte, l'attore conveniva in giudizio CP_1
per ottenere la condanna della stessa ex art. 2041 c.c. alla restituzione di quanto
[...]
versato in suo favore durante la convivenza e quantificato in euro 25.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12 dicembre 2022, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 27.12.2023 il got, designato in sostituzione della Scrivente, rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte attrice (interrogatorio formale e prova testi) e rinviava in prosieguo. All'udienza 25.9.2024 la Scrivente, nuovamente subentrata sul ruolo civile, confermata la menzionata ordinanza del got, rinviava per la
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discussione ex art. 281 sexies c.p.c. alla presente udienza assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive conclusive.
In via preliminare, è bene ricordare che nell'ambito delle famiglie c.d. di fatto si configura un dovere reciproco di assistenza materiale e morale corrispondente a quello imposto ai coniugi dall'art. 143 c.c. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, invero, le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
Pertanto, in caso di attribuzioni economico patrimoniali eseguite in corso di convivenza more uxorio , è esperibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c., venuta meno la convivenza, nella sola ipotesi in cui le prestazioni effettuate da uno dei conviventi a vantaggio dell'altro esulino dal mero adempimento delle obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza, - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - travalicando i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza (cfr. tra tutte Cassazione n. 11330/2009; n.
14732/2018 secondo cui “le reciproche dazioni in denaro o in lavoro che vanno a vantaggio del complessivo menage familiare trovano il loro fondamento in una obbligazione naturale, ovvero sono erogate nella convinzione, esistente in capo ai partners, di adempiere ad una obbligazione fondata su doveri morali o sociali (e quindi non sono di norma ripetibili), purché esse si mantengano nei limiti di proporzionalità e di adeguatezza, parametrati alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti”).
Nondimeno, in assenza di evidenza in ordine all'esorbitanza della prestazione resa da uno dei conviventi in favore dell'altro rispetto al mero adempimento delle obbligazioni naturali connesse al rapporto di convivenza, che non presuppone pariteticità del contributo medesimo, le erogazioni devono ritenersi assistite dalla presunzione di gratuità e liberalità, ovvero essere ricollegate alla contribuzione nel ménage familiare, derivando da sentimenti di benevolenza, gratitudine e spirito di solidarietà che inducono ai componenti della comunione di tipo familiare a prestarsi assistenza vicendevole o unilaterale sul piano materiale, oltre che spirituale, giustificazione che non viene meno ex post in ragione della cessazione, sia pure per cause ascrivibili in modo esclusivo o prevalente ad una delle parti, del rapporto sentimentale (cfr. Cassazione n. 3713 del
2003; 2392/2020; 11303/2020).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria svolta può ragionevolmente presumersi che entrambe le parti contribuivano alla
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conduzione e al mantenimento del menage familiare tramite una più o meno paritaria ripartizione delle spese. Quanto ai fatti storici posti a fondamento della domanda è pacifico tra le parti - oltre che documentale che - il ha contratto in data Parte_1
22.10.2016 un finanziamento di importo pari a € 25.000, ciò che invece è contestato è che l'intero importo dell'anzidetto finanziamento sia stato diretto ai lavori di ristrutturazione della casa di proprietà della in vista della futura convivenza. CP_1
Invero, ciò che emerge dalla documentazione depositata da parte attrice è che lo stesso abbia contribuito all'acquisto di attrezzature e materiali necessari per la suddetta ristrutturazione e lo si desume, in particolare, dalla fattura n. 6380 di € 1.200, fattura n.
5451 di € 2.000, e fattura n. 6398 di € 1.330,01, per un totale di € 4.530,01. Non vi è, tuttavia, prova che l'intero finanziamento sia stato diretto esclusivamente a tali attività di ristrutturazione.
Ad ogni modo, anche qualora dovesse presumersi che l'attore abbia contratto il finanziamento per l'intero importo di cui si discorre, nondimeno ciò che occorre valutare, ai fini della soluzione del caso di specie, è se tali spostamenti patrimoniali possano considerarsi eseguiti in adempimento dei doveri morali e sociali che informano i rapporti di convivenza e, in caso positivo, se superino i limiti di proporzionalità ed adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi.
Come detto, infatti, è solo in tale ultimo caso che il trasferimento patrimoniale di un convivente more uxorio in favore dell'altro può considerarsi privo di giusta causa e, conseguentemente, giustificare un'azione ex art. 2041 c.c. operando, in caso contrario, la c.d. soluti retentio. Ebbene, si ritiene che gli esborsi che l'attore deduce di aver sostenuto personalmente e a vantaggio dell'ex compagna, fossero finalizzati al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, specialmente se si considera che parte di tali esborsi si riferiscono a mobilio indispensabile per vivere in una casa e di cui, peraltro, lo stesso attore ha beneficiato per l'intero periodo di durata della convivenza.
La semplice cessazione della convivenza non fa venir meno ex post la causa che, a monte, ha giustificato eventuali spostamenti patrimoniali, atteso che dovrebbe emergere
– e nel caso di specie non risulta – l'esorbitanza della prestazione resa dall'attore nei confronti della convenuta. L'attore, peraltro, si è limitato a dedurre che il finanziamento
è stato fatto da lui personalmente senza, tuttavia, preoccuparsi di dimostrare che tali esborsi fossero sproporzionali e non adeguati rispetto alle proprie condizioni economiche e che, pertanto, non potessero trovare alcuna giustificazione nel normale dovere di contribuzione e di ripartizione delle spese all'interno del menage
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familiare. Né a tale lacuna assertiva avrebbe potuto supplire l'articolata prova testi, formulata su circostanze invero neppure contestate tra le parti. In conclusione, si ritiene che gli esborsi effettuati non integrino alcuno sbilancio nei rapporti Parte_1
economici tra i partners tale da integrare una violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e che, dunque, gli spostamenti patrimoniali trovano giustificazione nei doveri sociali e morali posti alla base delle convivenze di fatto. Ne discende il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022; i compensi sono liquidati al minimo tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento da euro 5.201 ad euro 26.000,00) delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate e dell'esiguità dell'istruttoria (prettamente documentale) svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe:
- RIGETTA le domande di parte attrice;
- CONDANNA parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spe- se di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA.
- DISPONE ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite così liquidate in fa- vore del procuratore di parte convenuta che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Vibo Valentia, 15.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematica-
mente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modifi- cato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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