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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - 2° COLLEGIO
R.G. 2636/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2636 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12 dicembre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Irnerio n° 67, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Furio Quadrani, che l0 rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E
Condominio Via Giuseppe Palombini n. 30 in Roma, in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n° 50, presso lo Studio Legale degli Avv.ti Stefano Cella e Alessandra Cantamerli, che l0 rappresentano e difendono come da procura in atti
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14430/2020,
R.G. n. 1096/2018
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 14430/2020 che - a definizione del giudizio RG n. 1096/2018 promosso dallo stesso nei confronti del in Controparte_1
Roma ed avente ad oggetto risarcimento danni - aveva respinto la domanda attorea compensando le spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “accogliere integralmente le conclusioni trascritte del 1° grado, da intendersi qui riportate
e trascritte, e che di seguito si riproducono: Punto 1: il Giudice di prime cure non rispettando i termini per la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. non consentiva al le indispensabili precisazioni: in via principale, nel Pt_1 merito: accertare e dichiarare la nullità illegittimità ed invalidità della procedura esecutiva presso terzi incardinata ai danni dell'opponente, poiché riguardante crediti non dovuti per i motivi tutti rappresentati nel preambolo, con contestuale declaratoria di nullità di tutta la procedura coatta di recupero del credito azionata. Punto 2 -il pagava tempestivamente quanto Pt_1 ingiunto e precettato in data 12.7.2016; a) L'Amministratore senza delega dell'assemblea firmava illegittimamente il Contratto dei lavori NON Urgenti e
pag. 2/7 di grossa entità economica contenente lavori dei Sottobalconi privati non autorizzati;
b) il condominio in violazione dell'art. 1130 c.c. che al comma 7 dispone, tra l'altro, che “Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita“, provvedeva a pignorare il c/c dello stesso
. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate “ ; c)-il Pt_1 pignoramento avveniva in data 15 agosto 2016 dopo oltre 35 giorni dal pagamento, l'amministratore verificava il c/c dopo ben 42 giorni;
Punto 3 -il Contr conto corrente del presso la veniva bloccato per oltre 4 mesi con Pt_1 grave danno economico ed all'immagine dello stesso in quanto tale fatto Contr incideva sia sul rapporto di fiducia avuta per anni con la che anche sulla sua reputazione in quanto il blocco del c.c. del in tutte le filiali della Pt_1
Contr in Italia ed all'estero e l'iscrizione al CRIF come cattivo pagatore gli ha impedito anche ogni richiesta di finanziamento, con un danno che potremmo quantificare in €. 20.000,00. in ogni caso: condannare parte opposta al risarcimento ex art. 2043 e/o 2059 c.c. ed ex 96 c.p.c. di tutti i danni
(patrimoniali e non), conseguenti l'illegittimo pignoramento delle somme giacenti su c/c bancario intestato all'opponente, aventi peraltro natura alimentare. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Si costituiva l'appellato Condominio così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, premessa ogni declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado presso il Tribunale di Roma, per i motivi sopra esposti, nel merito: ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e, conseguentemente, rigettare l'appello promosso dal sig. in Parte_1 quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e compenso professionale oltre IVA, CAP e Spese Generali in misura pari al 15% come per legge” .
All'udienza collegiale del 12 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante: “ impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice non rispettava i termini per la memoria di replica ex art. 190
c.p.c. che sarebbero dovuti scadere il 3.11.2020”, ciò con evidente compromissione del diritto di difesa del , che non avrebbe potuto Pt_1 replicare alla comparsa conclusionale di controparte in quanto la sentenza veniva pubblicata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Dal riesame degli atti di causa si rileva agevolmente che la sentenza gravata veniva pubblicata in data 21 ottobre 2020, in data antecedente la scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica: infatti la causa veniva trattenuta in decisione in data 15 luglio 2020 con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche, che scadevano in data 5 novembre 2020, con conseguente nullità della sentenza, come sancito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, secondo cui: “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza
d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cassazione civile sez. un., 25/11/2021, n.36596).
pag. 4/7 Per i suesposti motivi, la Corte accerta e dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 14430/2020, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento
R.G. n. 1096/2018.
Non sussistendo i presupposti per la rimessione della causa al giudice di primo grado, in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e
354 c.p.c., la Corte procede alla decisione nel merito.
Dal riesame degli atti di causa, si rileva che il pignoramento presso terzi, Contr azionato dal Condominio odierno appellato sul conto corrente presso la appare di tutta evidenza illegittimo, poiché lo stesso veniva notificato il 15 agosto 2016, dopo oltre un mese dal pagamento da parte del debitore della sorta ingiunta, intervenuto in data 12 luglio 2016
Il Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, ben avrebbe potuto e dovuto in quel lasso di tempo contabilizzare la somma ricevuta e prenderne atto ai fini della interruzione della procedura esecutiva che si intendeva intraprendere.
La domanda risarcitoria avanzata dal nel primo grado di giudizio, e Pt_1 precisamente la richiesta di “condanna della parte opposta al risarcimento ex art. 2043 e/o 2059 c.c. ed ex 96 c.p.c. di tutti i danni (patrimoniali e non), conseguenti l'illegittimo pignoramento delle somme giacenti su c/c bancario intestato all'opponente, aventi peraltro natura alimentare” appare meritevole di accoglimento limitatamente al ristoro dell'importo pari al tasso legale di interessi maturato dalla somma di €. 8.591,67 pignorata presso la Banca
Nazionale del Lavoro in danno di , nel periodo dei quattro Parte_1 mesi di durata del pignoramento, intervenuto in data 3 agosto 2016 e fino al 11 novembre 2016, mentre è destituita del benchè minimo riscontro probatorio la generica richiesta dei danni patrimoniali ed esistenziali che l'odierno appellante deduce di aver subìto, non avendo questi ottemperato all'onus probandi in merito al nesso eziologico tra l'evento - costituito dall'illegittimo pignoramento pag. 5/7 - ed il danno lamentato, che non viene neppure specificato, ma unicamente asserito in maniera generica.
Neppure sussistono i presupposti per configurare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite,: “esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Cassazione SSUU n. 31030 del 27/11/2019).
Per i motivi suesposti, la Corte accoglie parzialmente la domanda di primo grado proposta da e condanna il Condominio Via Giuseppe Parte_1
Palombini n. 30 in Roma, al solo ristoro dell'importo pari al tasso legale di interessi, maturato dalla somma di €. 8.591,67 pignorata presso la Banca
Nazionale del Lavoro in danno di , nel periodo dei quattro Parte_1 mesi di durata del pignoramento, intervenuto in data 3 agosto 2016 e fino al 11 novembre 2016.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione del parziale accoglimento della domanda avanzata da , vengono compensate per la metà, Parte_1 con conseguente condanna del Condominio appellato al pagamento in favore di del residuo 50% delle stesse per il doppio grado di giudizio, Parte_1 come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti pag. 6/7 (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), esclusa la fase istruttoria.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 14430/2020, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n. 1096/2018;
2. in parziale accoglimento della domanda di primo grado proposta da nei confronti del Condominio Via Giuseppe Parte_1
Palombini n. 30 in Roma condanna il Condominio Via Giuseppe
Palombini n. 30 in Roma al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo pari al tasso legale di interessi maturato dalla
[...] somma di €. 8.591,67 a decorrere dal 3 agosto 2016 e fino al 11 novembre 2016;
3. compensa per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il Condominio Via Giuseppe Palombini n. 30 in Roma al pagamento in favore di del residuo 50% delle Parte_1 stesse, liquidate per l'intero per il primo grado in € 3.397,00 oltre accessori di legge e per l'appello in € 5.809,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - 2° COLLEGIO
R.G. 2636/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2636 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12 dicembre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Irnerio n° 67, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Furio Quadrani, che l0 rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E
Condominio Via Giuseppe Palombini n. 30 in Roma, in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n° 50, presso lo Studio Legale degli Avv.ti Stefano Cella e Alessandra Cantamerli, che l0 rappresentano e difendono come da procura in atti
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14430/2020,
R.G. n. 1096/2018
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 14430/2020 che - a definizione del giudizio RG n. 1096/2018 promosso dallo stesso nei confronti del in Controparte_1
Roma ed avente ad oggetto risarcimento danni - aveva respinto la domanda attorea compensando le spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “accogliere integralmente le conclusioni trascritte del 1° grado, da intendersi qui riportate
e trascritte, e che di seguito si riproducono: Punto 1: il Giudice di prime cure non rispettando i termini per la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. non consentiva al le indispensabili precisazioni: in via principale, nel Pt_1 merito: accertare e dichiarare la nullità illegittimità ed invalidità della procedura esecutiva presso terzi incardinata ai danni dell'opponente, poiché riguardante crediti non dovuti per i motivi tutti rappresentati nel preambolo, con contestuale declaratoria di nullità di tutta la procedura coatta di recupero del credito azionata. Punto 2 -il pagava tempestivamente quanto Pt_1 ingiunto e precettato in data 12.7.2016; a) L'Amministratore senza delega dell'assemblea firmava illegittimamente il Contratto dei lavori NON Urgenti e
pag. 2/7 di grossa entità economica contenente lavori dei Sottobalconi privati non autorizzati;
b) il condominio in violazione dell'art. 1130 c.c. che al comma 7 dispone, tra l'altro, che “Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita“, provvedeva a pignorare il c/c dello stesso
. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate “ ; c)-il Pt_1 pignoramento avveniva in data 15 agosto 2016 dopo oltre 35 giorni dal pagamento, l'amministratore verificava il c/c dopo ben 42 giorni;
Punto 3 -il Contr conto corrente del presso la veniva bloccato per oltre 4 mesi con Pt_1 grave danno economico ed all'immagine dello stesso in quanto tale fatto Contr incideva sia sul rapporto di fiducia avuta per anni con la che anche sulla sua reputazione in quanto il blocco del c.c. del in tutte le filiali della Pt_1
Contr in Italia ed all'estero e l'iscrizione al CRIF come cattivo pagatore gli ha impedito anche ogni richiesta di finanziamento, con un danno che potremmo quantificare in €. 20.000,00. in ogni caso: condannare parte opposta al risarcimento ex art. 2043 e/o 2059 c.c. ed ex 96 c.p.c. di tutti i danni
(patrimoniali e non), conseguenti l'illegittimo pignoramento delle somme giacenti su c/c bancario intestato all'opponente, aventi peraltro natura alimentare. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Si costituiva l'appellato Condominio così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, premessa ogni declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado presso il Tribunale di Roma, per i motivi sopra esposti, nel merito: ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e, conseguentemente, rigettare l'appello promosso dal sig. in Parte_1 quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e compenso professionale oltre IVA, CAP e Spese Generali in misura pari al 15% come per legge” .
All'udienza collegiale del 12 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante: “ impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice non rispettava i termini per la memoria di replica ex art. 190
c.p.c. che sarebbero dovuti scadere il 3.11.2020”, ciò con evidente compromissione del diritto di difesa del , che non avrebbe potuto Pt_1 replicare alla comparsa conclusionale di controparte in quanto la sentenza veniva pubblicata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Dal riesame degli atti di causa si rileva agevolmente che la sentenza gravata veniva pubblicata in data 21 ottobre 2020, in data antecedente la scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica: infatti la causa veniva trattenuta in decisione in data 15 luglio 2020 con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche, che scadevano in data 5 novembre 2020, con conseguente nullità della sentenza, come sancito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, secondo cui: “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza
d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cassazione civile sez. un., 25/11/2021, n.36596).
pag. 4/7 Per i suesposti motivi, la Corte accerta e dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 14430/2020, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento
R.G. n. 1096/2018.
Non sussistendo i presupposti per la rimessione della causa al giudice di primo grado, in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e
354 c.p.c., la Corte procede alla decisione nel merito.
Dal riesame degli atti di causa, si rileva che il pignoramento presso terzi, Contr azionato dal Condominio odierno appellato sul conto corrente presso la appare di tutta evidenza illegittimo, poiché lo stesso veniva notificato il 15 agosto 2016, dopo oltre un mese dal pagamento da parte del debitore della sorta ingiunta, intervenuto in data 12 luglio 2016
Il Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, ben avrebbe potuto e dovuto in quel lasso di tempo contabilizzare la somma ricevuta e prenderne atto ai fini della interruzione della procedura esecutiva che si intendeva intraprendere.
La domanda risarcitoria avanzata dal nel primo grado di giudizio, e Pt_1 precisamente la richiesta di “condanna della parte opposta al risarcimento ex art. 2043 e/o 2059 c.c. ed ex 96 c.p.c. di tutti i danni (patrimoniali e non), conseguenti l'illegittimo pignoramento delle somme giacenti su c/c bancario intestato all'opponente, aventi peraltro natura alimentare” appare meritevole di accoglimento limitatamente al ristoro dell'importo pari al tasso legale di interessi maturato dalla somma di €. 8.591,67 pignorata presso la Banca
Nazionale del Lavoro in danno di , nel periodo dei quattro Parte_1 mesi di durata del pignoramento, intervenuto in data 3 agosto 2016 e fino al 11 novembre 2016, mentre è destituita del benchè minimo riscontro probatorio la generica richiesta dei danni patrimoniali ed esistenziali che l'odierno appellante deduce di aver subìto, non avendo questi ottemperato all'onus probandi in merito al nesso eziologico tra l'evento - costituito dall'illegittimo pignoramento pag. 5/7 - ed il danno lamentato, che non viene neppure specificato, ma unicamente asserito in maniera generica.
Neppure sussistono i presupposti per configurare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite,: “esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Cassazione SSUU n. 31030 del 27/11/2019).
Per i motivi suesposti, la Corte accoglie parzialmente la domanda di primo grado proposta da e condanna il Condominio Via Giuseppe Parte_1
Palombini n. 30 in Roma, al solo ristoro dell'importo pari al tasso legale di interessi, maturato dalla somma di €. 8.591,67 pignorata presso la Banca
Nazionale del Lavoro in danno di , nel periodo dei quattro Parte_1 mesi di durata del pignoramento, intervenuto in data 3 agosto 2016 e fino al 11 novembre 2016.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione del parziale accoglimento della domanda avanzata da , vengono compensate per la metà, Parte_1 con conseguente condanna del Condominio appellato al pagamento in favore di del residuo 50% delle stesse per il doppio grado di giudizio, Parte_1 come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti pag. 6/7 (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), esclusa la fase istruttoria.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 14430/2020, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n. 1096/2018;
2. in parziale accoglimento della domanda di primo grado proposta da nei confronti del Condominio Via Giuseppe Parte_1
Palombini n. 30 in Roma condanna il Condominio Via Giuseppe
Palombini n. 30 in Roma al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo pari al tasso legale di interessi maturato dalla
[...] somma di €. 8.591,67 a decorrere dal 3 agosto 2016 e fino al 11 novembre 2016;
3. compensa per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il Condominio Via Giuseppe Palombini n. 30 in Roma al pagamento in favore di del residuo 50% delle Parte_1 stesse, liquidate per l'intero per il primo grado in € 3.397,00 oltre accessori di legge e per l'appello in € 5.809,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
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