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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera IO - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 167 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Garofalo ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Nocera IO alla via Barbarulo n. 106; parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Tortora ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Angri alla via Murelle n. 115; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera IO interventore ex lege
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio civile Parte_1 CP_1 CP_1 in data 10.12.2022 e che, dalla unione coniugale, era nato il figlio in data 09.02.2023. Per_1
Esponevano, inoltre, che il Tribunale di Nocera IO aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 33/2024 - pubblicata in data 07.06.2024 - a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale e che, da quella data, l'unione coniugale non era stata più ripristinata. Pertanto, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 01.04.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 33/2024 e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato, nei modi e termini di cui al ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo tribunale in data 23.01.2024, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi del figlio minore Per_1
Va precisato tuttavia che, con le note rispettivamente depositate in data 27.03.2025 e
31.03.2025, le parti hanno concordato che le visite tra il padre ed il minore avverranno con cadenza mensile nel carcere ove il genitore è detenuto nonché tramite videochiamate.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1 in data 10.12.2022 in Nocera IO (atto n. 47, parte I del registro degli
[...] atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2022);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e
125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
23.01.2024 (e come successivamente modificato in data 27.03.2025 e 31.03.2025), da intendersi qui per integralmente richiamato per relationem;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera IO, nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire