TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3371/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
IC (KR) il 09/04/1956, residente a [...]7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell''avv. Parte_2
(C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza
[...] C.F._2 di mandato in atti
E
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._3 il 16/03/1958, residente in [...]18, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_2
(C.F. ), che la rappresenta e difende in forza
[...] C.F._2 di mandato in atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in GENOVA il
24/02/1977 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente (Comune di Genova, anno 1977, Atto n.138, Parte I, Ufficio,
1) così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) Dall'unione coniugale in data 03 marzo 1979 è nata una figlia Persona_1
(c. f. ), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
C.F._4
c) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del
04/12/2001, omologato in data 06/12/2001 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il
24/02/1977 dai Signori
, C. F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
IC (KR) il 09/04/1956
e
, C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
16/03/1958,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I ricorrenti dichiarano che tutte le condizioni di cui al verbale di separazione personale omologato in data 04.12.2001 da Codesto Ill.mo Tribunale, nessuna esclusa, sono state integralmente onorate e rispettate dai coniugi;
2) il Sig. si impegna a corrispondere alla Signora Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 100,00 CP_1
(cento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, salvo diverso accordo tra le parti a decorrere dal giugno 2026;
3) I coniugi dichiarano di non avere ulteriori reciproche pretese di natura patrimoniale e si danno atto di aver già definito in maniera bonaria ogni altra situazione patrimoniale pendente tra loro e dichiarano altresì di nulla avere a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione connesso con il cessato rapporto coniugale.
4) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 5) Le spese legali del presente giudizio sono poste a carico del Sig. Parte_1
[...]
Nulla a provvedere sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Anno 1977, Numero 138, Parte I,
Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4