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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8664/2024,
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rocco Palazzo e Biagio Sole, per procura in atti;
OPPONENTE
E
CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Germana Spedicato e Mirca Spedicato, per procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2025 la causa è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.12.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1695/2024, emesso il 21.10.2024 dal Tribunale di Lecce, con cui la aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione per il pagamento di € 15.322,52, CP_1 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo della fattura n. 1 del
28.9.2022 quale corrispettivo per l'attività espletata a seguito di conferimento di incarico dell'11.4.2022. In particolare, l'opponente eccepiva, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., l'incompetenza per territorio del
Giudice adito in favore del Tribunale di NE, sulla base della clausola contrattuale, denominata “Foro delle controversie”, contenuta nel conferimento di incarico dell'11.4.2022, che prevedeva: “Qualsiasi controversia, che dovesse sorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente incarico, sarà devoluta in via esclusiva e non concorrente al Tribunale di NE, quale Foro del luogo ove insiste l'immobile oggetto degli interventi sui quali richiedere il beneficio”. Sotto altro profilo, poi, contestava l'inadempimento della società opposta.
Pertanto, l'opponente concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di NE, con revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
La i costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate da CP_1 parte opponente ed insistendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata con ordinanza del 27.10.2025 la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevata l'opportunità di decidere in merito alla questione preliminare del difetto di competenza di quest'Ufficio, la causa era discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.11.2025 e trattenuta in decisione.
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L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito è fondata per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, emerge con adeguata chiarezza come effettivamente le parti, sulla base della clausola denominata
“Foro delle controversie”, del conferimento di incarico dell'11.4.2022, abbiano espressamente convenuto che per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione o all'esecuzione dell'incarico, sarebbe stato competente in via esclusiva il Foro di NE, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.
È dunque evidente come sia stato previsto, ex artt. 28 e 29 c.p.c., per accordo tra le parti, un foro espressamente qualificato come esclusivo, non suscettibile di concorrere con altri fori facoltativi, difatti, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti (Cas. Civ, Sez. III,
2 ordinanza 18 dicembre 2024, n. 33203).
Orbene, si deve rilevare come nella presente fattispecie il credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione trovi fondamento nell'accordo di conferimento di incarico stipulato dalle parti in data 11.4.2022 e la presente controversia ruoti intorno alla corretta esecuzione dello stesso incarico professionale -presupposto della pretesa creditoria allegato dalla stessa CP_1 contestato invece dall'opponente-, cosicché si deve ritenere che l'eccezione di incompetenza risulti fondata.
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di
NE e, conformemente alla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, alla dichiarazione di incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo consegue anche la declaratoria di invalidità dello stesso (Cas. Civ. Sez. VI – II, ordinanza 21 agosto
2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 11 luglio 2006, n. 15694).
Per quanto concerne, poi, le spese di lite, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo si ritiene che le stesse debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico della nell'importo liquidato in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce, in favore del Tribunale di
NE e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1695/2024, emesso il
21.10.2024 dal Tribunale di Lecce;
2) fissa in mesi tre, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice competente;
3) condanna la l pagamento in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 145,50 ed € 1.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 25 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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