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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 835/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marco In Lamis - . Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8832 IMU 2015
contro
Comune di San Marco In Lamis - . Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 36-2025-2028 IMU
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marco In Lamis - . Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8832 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 802/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come atto depositato si depositava alla competente Corte Tributaria Provinciale ricorso avverso ingiunzione di pagamento relativa ad avviso di pagamento per tributi locali non versati.
Egli chiede annullarsi la predetta ingiunzione perchè non preceduta da regolare notifica dell'avviso di accertamento con conseguente estinzione dell'imposta.
Si costituiscono il Comune di San Marco In Lamis ed Andreana Tributi srl che richiedono il rigetto del ricorso ed allegano copia della notifica dei pregressi avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Questo Giudice fa rilevare come dalla documentazione prodotta dalla società concessionaria resistente la ingiunzione impugnata risulti preceduta da regolare avviso di accertamento che appare compiutamente e tempestivamente notificati in data antecedente all'emissione delle stesse, come da relative relate sottoscritte ed avviso di ricevimento;
la consegna dell'atto propedeutico appare essere quindi regolare e tempestiva essendone attestata la consegna presso il recapito all'indirizzo corretto del destinatario a mezzo posta ordinaria;
. Entrambi gli avvisi sono stati regolarmente e tempestivamente notificati con consegna perfezionata per compiuta giacenza e senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
La notifica degli atti è così intervenuta a mezzo posta ordinaria, secondo modalità semplificate consentite all'amministrazione NA . Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme che disciplinano la consegna a mezzo del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, (ex plurimis Cass.
n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014.
Cosicchè se, come nel caso di specie, l'ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione c.d. semplificata, alla relativa spedizione si applicano le disposizioni che regolamentano il servizio postale ordinario.
Tanto premesso si deve rilevare come rispetto alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge gli avvisi di accertamento presupposti che si assumono come detto non notificati al contribuente stesso, risulta correttamente assolto l'onere dell'imponente di fornire in giudizio prova contraria circa la definitività e tempestività della pretesa stessa.
Ebbene nel caso di specie rispetto alle contestazioni riferite dal ricorrente di non avere ricevuto la notifica dell'avviso, è dato riscontrare per le ragioni sopra esposte, la regolare prova contraria fornita da parte dell'ente convenuto costituitosi ed emittente l'ingiunzione impugnata, che difatti allega prova completa della regolare e tempestiva procedura di notifica di ciascun avviso emesso e richiamato nell'atto impugnato.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere respinto avendo l'ente che ha emesso gli atti ingiuntivi impugnati correttamente operato richiedendo il pagamento delle imposte dovute.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Foggia, 31/10/2025
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 835/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marco In Lamis - . Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8832 IMU 2015
contro
Comune di San Marco In Lamis - . Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 36-2025-2028 IMU
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marco In Lamis - . Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8832 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 802/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come atto depositato si depositava alla competente Corte Tributaria Provinciale ricorso avverso ingiunzione di pagamento relativa ad avviso di pagamento per tributi locali non versati.
Egli chiede annullarsi la predetta ingiunzione perchè non preceduta da regolare notifica dell'avviso di accertamento con conseguente estinzione dell'imposta.
Si costituiscono il Comune di San Marco In Lamis ed Andreana Tributi srl che richiedono il rigetto del ricorso ed allegano copia della notifica dei pregressi avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Questo Giudice fa rilevare come dalla documentazione prodotta dalla società concessionaria resistente la ingiunzione impugnata risulti preceduta da regolare avviso di accertamento che appare compiutamente e tempestivamente notificati in data antecedente all'emissione delle stesse, come da relative relate sottoscritte ed avviso di ricevimento;
la consegna dell'atto propedeutico appare essere quindi regolare e tempestiva essendone attestata la consegna presso il recapito all'indirizzo corretto del destinatario a mezzo posta ordinaria;
. Entrambi gli avvisi sono stati regolarmente e tempestivamente notificati con consegna perfezionata per compiuta giacenza e senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
La notifica degli atti è così intervenuta a mezzo posta ordinaria, secondo modalità semplificate consentite all'amministrazione NA . Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme che disciplinano la consegna a mezzo del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, (ex plurimis Cass.
n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014.
Cosicchè se, come nel caso di specie, l'ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione c.d. semplificata, alla relativa spedizione si applicano le disposizioni che regolamentano il servizio postale ordinario.
Tanto premesso si deve rilevare come rispetto alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge gli avvisi di accertamento presupposti che si assumono come detto non notificati al contribuente stesso, risulta correttamente assolto l'onere dell'imponente di fornire in giudizio prova contraria circa la definitività e tempestività della pretesa stessa.
Ebbene nel caso di specie rispetto alle contestazioni riferite dal ricorrente di non avere ricevuto la notifica dell'avviso, è dato riscontrare per le ragioni sopra esposte, la regolare prova contraria fornita da parte dell'ente convenuto costituitosi ed emittente l'ingiunzione impugnata, che difatti allega prova completa della regolare e tempestiva procedura di notifica di ciascun avviso emesso e richiamato nell'atto impugnato.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere respinto avendo l'ente che ha emesso gli atti ingiuntivi impugnati correttamente operato richiedendo il pagamento delle imposte dovute.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Foggia, 31/10/2025