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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1648/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5335/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 646/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027137090 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027137090 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027137090 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 650/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del Sig. Resistente_1 , dell'intimazione di pagamento n. 07120249027137090000 per un valore di € 34.003,83, notificata il 28/05/2024 [9-11]. Il contribuente eccepiva l'irregolarità della notifica dell'atto, l'omessa notifica delle cartelle sottostanti, la decadenza e la prescrizione dei crediti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 646/02/2025, rigettava integralmente il ricorso, ritenendo le cartelle ritualmente notificate e le pretese tributarie "cristallizzate" [12, 14-16]. Tuttavia,
a seguito di un'istanza di correzione di errore materiale presentata dalla Camera di Commercio (per la mancata indicazione della propria costituzione in giudizio), la Corte di prime cure emetteva l'ordinanza n.
2114/2/2025.
Tale ordinanza, tuttavia, modificava anche il dispositivo della sentenza, disponendo l'accoglimento del ricorso in luogo del rigetto originariamente previsto, nonostante la motivazione della sentenza fosse rimasta invariata nel senso della legittimità dell'operato dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate - DP I di Napoli ha proposto appello principale deducendo il vizio di ultrapetitum e la violazione dei limiti del potere di correzione.
Il Sig. Resistente_1 si è costituito proponendo appello incidentale con il quale ha reiterato le doglianze di primo grado circa l'invalidità della notifica delle cartelle esattoriali e la carenza di prova del perfezionamento delle stesse .
L'AdER si è costituita aderendo alle motivazioni dell'appello principale dell'Ufficio .
In data 6.2.2026, a seguito di pubblica udeunza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
Il procedimento di correzione degli errori materiali, ai sensi della normativa vigente, ha la funzione di eliminare meri difetti di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza poter incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
Nel caso di specie, la Corte di primo grado ha ecceduto tali limiti, operando una vera e propria reformatio in peius che ha trasformato un "rigetto" in un "accoglimento", creando un insanabile contrasto con la motivazione che, invece, giustificava la legittimità della pretesa tributaria.
L'ordinanza di correzione deve pertanto essere annullata nulla nella parte in cui ha alterato il dispositivo della sentenza depositata il 15.1.2025.
L'appello incidentale proposto dal Sig. Resistente_1 è, invece, infondato.
Dagli atti del giudizio di primo grado e dalla motivazione della sentenza n. 646/02/2025 emerge con chiarezza che le cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione sono state ritualmente notificate.
Come rilevato dai giudici di prime cure, la cristallizzazione dei tributi, conseguente alla regolarità delle notifiche e alla mancata impugnazione degli atti successivi (quali precedenti avvisi di intimazione e comunicazioni preventive di ipoteca), rende irricevibili le doglianze attinenti al merito e alla notifica degli atti presupposti Le generiche contestazioni del contribuente circa le modalità di deposito presso la casa comunale non superano le risultanze documentali prodotte dall'agente della riscossione.
In merito alle spese del presente grado di giudizio, la Corte ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti. Tale decisione appare equa e giustificata in considerazione dellasostanziale estraneità dell'appellata (il Sig. Resistente_1) alla generazione della vicenda procedurale che ha imposto il gravame.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia, rigetta l'appello incidentale e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5335/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 646/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027137090 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027137090 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027137090 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 650/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del Sig. Resistente_1 , dell'intimazione di pagamento n. 07120249027137090000 per un valore di € 34.003,83, notificata il 28/05/2024 [9-11]. Il contribuente eccepiva l'irregolarità della notifica dell'atto, l'omessa notifica delle cartelle sottostanti, la decadenza e la prescrizione dei crediti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 646/02/2025, rigettava integralmente il ricorso, ritenendo le cartelle ritualmente notificate e le pretese tributarie "cristallizzate" [12, 14-16]. Tuttavia,
a seguito di un'istanza di correzione di errore materiale presentata dalla Camera di Commercio (per la mancata indicazione della propria costituzione in giudizio), la Corte di prime cure emetteva l'ordinanza n.
2114/2/2025.
Tale ordinanza, tuttavia, modificava anche il dispositivo della sentenza, disponendo l'accoglimento del ricorso in luogo del rigetto originariamente previsto, nonostante la motivazione della sentenza fosse rimasta invariata nel senso della legittimità dell'operato dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate - DP I di Napoli ha proposto appello principale deducendo il vizio di ultrapetitum e la violazione dei limiti del potere di correzione.
Il Sig. Resistente_1 si è costituito proponendo appello incidentale con il quale ha reiterato le doglianze di primo grado circa l'invalidità della notifica delle cartelle esattoriali e la carenza di prova del perfezionamento delle stesse .
L'AdER si è costituita aderendo alle motivazioni dell'appello principale dell'Ufficio .
In data 6.2.2026, a seguito di pubblica udeunza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
Il procedimento di correzione degli errori materiali, ai sensi della normativa vigente, ha la funzione di eliminare meri difetti di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza poter incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
Nel caso di specie, la Corte di primo grado ha ecceduto tali limiti, operando una vera e propria reformatio in peius che ha trasformato un "rigetto" in un "accoglimento", creando un insanabile contrasto con la motivazione che, invece, giustificava la legittimità della pretesa tributaria.
L'ordinanza di correzione deve pertanto essere annullata nulla nella parte in cui ha alterato il dispositivo della sentenza depositata il 15.1.2025.
L'appello incidentale proposto dal Sig. Resistente_1 è, invece, infondato.
Dagli atti del giudizio di primo grado e dalla motivazione della sentenza n. 646/02/2025 emerge con chiarezza che le cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione sono state ritualmente notificate.
Come rilevato dai giudici di prime cure, la cristallizzazione dei tributi, conseguente alla regolarità delle notifiche e alla mancata impugnazione degli atti successivi (quali precedenti avvisi di intimazione e comunicazioni preventive di ipoteca), rende irricevibili le doglianze attinenti al merito e alla notifica degli atti presupposti Le generiche contestazioni del contribuente circa le modalità di deposito presso la casa comunale non superano le risultanze documentali prodotte dall'agente della riscossione.
In merito alle spese del presente grado di giudizio, la Corte ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti. Tale decisione appare equa e giustificata in considerazione dellasostanziale estraneità dell'appellata (il Sig. Resistente_1) alla generazione della vicenda procedurale che ha imposto il gravame.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia, rigetta l'appello incidentale e compensa le spese del giudizio.