Decreto cautelare 28 novembre 2025
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2026
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/02/2026, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02718/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14561/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14561 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Abbruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 10723-P del 1 ottobre 2025, pratica n. 20250020483, notificato il 22 ottobre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio emesso dall'Ambasciata Italiana in Islamabad in data 1.10.25 e notificato il 22.10.2025;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che in esito all’accoglimento dell’istanza cautelare la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 e quindi trattenuta in decisione;
d) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) che il provvedimento impugnato si fonda sul rilievo della insufficienza della provvista economica per il sostentamento durante gli studi;
f) che sussistono i presupposti per accogliere il ricorso in relazione ai profili di censura di carattere istruttorio e motivazionale, anche alla luce del disposto dell’ordinanza cautelare rimasta inottemperata (il che rileva ai sensi dell’art. 64, comma 4 c.p.a.), essendo meritevoli di ulteriore approfondimento - previo colloquio e previo esame della documentazione depositata agli atti del presente giudizio – le voci di reddito documentate ai fini del sostentamento degli studi;
g) che in linea di principio, comunque, secondo la giurisprudenza di sezione, è sufficiente la dimostrazione del possesso delle somme per il sostentamento del primo anno di studio, come previsto dalla Circolare Mur 2025/2026 relativa all’immatricolazione degli studenti internazionali, purchè dall’esame del contesto non risulti evidente la precarietà del possesso delle somme;
h) che il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato, previo assorbimento dei profili di censura non esaminati;
i) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il MAECI al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ZI, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
LO RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RO | RA ZI |
IL SEGRETARIO