Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
7685 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n.7685/21 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con ordinanza in data 24 giugno 2021 emessa nell'originaria causa n.7873/2020 R.G. promossa dalla società contro i signori , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
(deceduto nelle more) e nelle forme dell'allora rito sommario di cognizione, questo Persona_2
giudice disponeva la separazione da detto procedimento della causa relativa alle domande riconvenzionali svolte dai resistenti contro la società ricorrente disponendo altresì la conversione del rito e l'udienza ex art.183 cpc;
rilevato che da detto provvedimento deriva quindi la presente causa n.7685/2021 RG il cui oggetto è limitato appunto alle domande riconvenzionali svolte dai signori , , Controparte_1 Controparte_2
(deceduto nelle more) e contro la società Persona_1 Persona_2 Parte_1
1
“vista la sentenza del Tribunale di Brescia n.307/2013 del 23.1.2013 (confermata poi dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione) che ha dichiarato ex artt.2901 cc e 66 LF inefficace nei confronti del fallimento l'atto di compravendita stipulato in data 21.12.2001 notaio n.15700 rep. n. 2438 racc. tra Per_3
IA AD SR (poi fallita) da un lato e , , e Controparte_1 Persona_1 Persona_2
dall'altro, atto costituito da tre distinte vendite, il tutto come meglio indicato in atti e nelle Controparte_2
citate sentenze cui si rimanda;
rilevato che a seguito dell'omologa del concordato fallimentare proposto dalla società nella Parte_1
posizione del fallimento è subentrata la società ricorrente, come si deduce agevolmente dal tenore della proposta di concordato omologata dal Tribunale (cfr. decreto di omologa 25.3.2015) anche in relazione al subentro nelle cause pendenti;
ritenuto perciò che è pacifico il diritto della società ricorrente di ottenere il rilascio degli immobili in questione in quanto fondato su titolo giudiziale passato in giudicato;
rilevato che con la prima domanda riconvenzionale i resistenti chiedono quindi di essere ammessi al passivo fallimentare ai sensi dell'art.70 LF riconoscendo loro la percentuale prevista dal concordato per i creditori chirografari, somma però che è oggetto di contestazione da parte dell'assuntore del concordato in relazione al quantum per la differenza tra quanto indicato in atti a titolo di prezzo e quanto sarebbe stato effettivamente pagato;
ritenuto che detta contestazione per cui la causa dovrà essere istruita e che giustifica la separazione della relativa domanda, non è impeditiva alla consegna ed al rilascio degli immobili in questione come si può dedurre proprio dal tenore letterale della norma dell'art.70 LF comma 2 secondo cui “colui che per effetto della revoca… ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare…” per cui l'uso del primo verbo al passato e del secondo al presente significa che prima uno restituisce ciò che ha ricevuto illegittimamente e poi viene ammesso al passivo;
2 ritenuto perciò che l'adempimento da parte dell'assuntore delle obbligazioni assunte con il concordato, nel caso di specie il pagamento al chirografo dell'accertando credito dei resistenti, non è condizione per il riconoscimento del diritto di proprietà e del conseguente diritto ad ottenere l'immissione in possesso dei beni, come sostengono i resistenti, in quanto detti diritti sono già stati accertati nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria, cui in questa sede si tratta solo di dare esecuzione;
rilevato quanto alla seconda riconvenzionale relativa alle spese per le opere di finitura che essa è oggetto di contestazione anche sull' an atteso quanto accertato in sede di revocatoria e dovrà essere comunque provata per il quantum e non giustifica all'evidenza l'eccepito diritto di ritenzione ex art.1152 cc proprio perché trattandosi di revocatoria ordinaria accertata con sentenza passata in giudicato non si piò presumere la buona fede degli acquirenti, attuali possessori;
ritenuto perciò che la domanda di rilascio va senz'altro accolta e per il carattere decisorio della presente statuizione vanno liquidate anche le spese di questo procedimento che per il principio della soccombenza sono poste a carico dei resistenti e si liquidano come in dispositivo tenuto conto che trattasi di procedimento ex art.702bis cpc e prendendo come riferimento i compensi previsti per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza;
P.Q.M.
il Tribunale in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria o diversa domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dispone la separazione della causa relativa alle domande riconvenzionali proposte da , Controparte_1
, e contro la società dalla causa di cui alla Persona_1 Persona_2 Controparte_2 Parte_1
domanda formulata nel ricorso ex art.702bis cpc dalla dalla società
contro
Parte_1 [...]
, , e;
CP_1 Persona_1 Persona_2 Controparte_2
b) dispone per queste domande la conversione del rito e fissa udienza ex art.183 cpc al 10 febbraio 2022 ore
12,00;
c) in accoglimento della domanda formulata dalla società condanna , Parte_1 Controparte_1
, e a rilasciare a favore della società utte le Persona_1 Persona_2 Controparte_2 Parte_1
3 porzioni immobiliari di cui all'atto di compravendita stipulato in data 21.12.2001 notaio Per_3
n.15700 rep. n. 2438 racc. tra IA AD SR (poi fallita) da un lato e , Controparte_1
, e dall'altro, atto costituito da tre distinte vendite, Persona_1 Persona_2 Controparte_2
come meglio indicato in atti”; oltre la condanna dei resistenti al rimborso delle spese legali a favore della società ricorrente;
rilevato quindi che in questa causa il giudice istruttore, con ordinanza 10 agosto 2022, invitava le parti a precisare le conclusioni osservando quanto alla domanda riconvenzionale relativa al prezzo delle compravendite che si doveva tener conto degli effetti del giudicato derivanti dalla sentenza, ormai definitiva, che aveva accolto la domanda di revocatoria mentre relativamente alle pretese migliorie, a fronte delle specifiche eccezioni di parte attrice relative alla mancata prova dei pagamenti delle predette migliorie (con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 985, 1150 e 2041 cc), le prove orali dedotte dai convenuti relative ai miglioramenti eseguiti -e non al pagamento del prezzo- risultavano irrilevanti, così come risultava conseguentemente inammissibile la richiesta CTU per accertare dette migliorie per il carattere chiaramente esplorativo in assenza di altri elementi di prova;
rilevato che nelle more, su istanza dei convenuti e nel contraddittorio delle parti, il giudice istruttore emetteva in data 5 ottobre 2022 un'altra ordinanza, anch'essa ampiamente motivata, del seguente tenore:
“vista l'istanza ex art.186bis cpc, ed in subordine ex art.186ter cpc, formulata dai signori , Controparte_1
e ; Controparte_2 Persona_2
vista l'istanza di sequestro liberatorio formulato dalla società Parte_1
visti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza del Tribunale di Brescia n.307/2013 del 23.1.2013 (confermata dalla Corte d'Appello e dalla
Corte di Cassazione) che ha dichiarato ex artt.2901 cc e 66 LF inefficace nei confronti del fallimento l'atto di compravendita stipulato in data 21.12.2001 notaio n.15700 rep. n. 2438 racc. tra IA Per_3
AD SR (poi fallita) da un lato e , , e Controparte_1 Persona_1 Persona_2 Controparte_3
4
[...] dall'altro, atto costituito da tre distinte vendite, il tutto come meglio indicato in atti e nelle citate sentenze cui si rimanda;
vista la propria ordinanza ex art.702ter cpc del 24.6.2021 nel procedimento n.7873/2020 R.G. che ha condannato i predetti a rilasciare gli immobili in questione a favore della società quale assuntore del Parte_1
fallimento e ad esso succeduto nell'azione revocatoria de qua;
rilevato che i predetti nella propria istanza danno atto che la società è stata immessa nel possesso degli Pt_1
immobili in questione per cui chiedono che ai sensi dell'art.70 LF comma 2 di essere ammessi al passivo fallimentare riconoscendo loro la percentuale prevista dal concordato fallimentare per i creditori chirografari;
rilevato che la contestazione relativa al quantum da parte dell'assuntore riguarda la differenza tra quanto indicato in atti a titolo di prezzo e quanto sarebbe stato dai predetti acquirenti effettivamente pagato;
rilevato che nella loro istanza i signori , e chiedono che a Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
questo punto sia emessa ordinanza/ingiunzione perlomeno per le somme che non sono oggetto di discussione ammontanti complessivamente ad euro 746.280,22 per cui, con riferimento alla percentuale concordataria pagata ai creditori chirografari pari al 66,27%, gli importi ammonterebbero ad euro 138.955,93 a favore di
, euro 231.022,79 a favore di ed euro 124.581,17 a favore di;
Persona_2 Controparte_2 Controparte_1
rilevato che controparte ha chiesto il sequestro liberatorio delle somme in questione contestando l'entità del credito, l'identità del creditore con riferimento alla ipotizzata solidarietà attiva tra i creditori e deducendo la pendenza di una causa risarcitoria per responsabilità degli amministratori nei confronti di Controparte_1
di valore ben superiore rispetto al credito da essa vantato in questa causa nei confronti di Parte_1
ritenuto che, secondo le stesse deduzioni della società il credito in oggetto dei signori , Pt_1 Controparte_1
e deve ritenersi certo posto che esso è l'importo che il Tribunale ha accertato Controparte_2 Persona_2
come effettivamente da essi pagato rispetto a quello pattuito e sulla cui base il Tribunale ha poi accolto per sproporzione la domanda revocatoria fatta propria dall'assuntore del concordato;
rilevato che, a seguito della restituzione degli immobili, gli istanti hanno senz'altro acquisito il diritto ad essere riconosciuti come creditori chirografari per le somme che è stato accertato che essi hanno versato alla società poi
5 fallita e conseguentemente l'assuntore del concordato è tenuto al relativo pagamento nella percentuale fallimentare, secondo le chiare disposizioni della legge, dovendosi ritenere palesemente illegittima ogni contraria interpretazione o applicazione;
ritenuto di conseguenza che detto credito, a seguito della restituzione degli immobili, deve essere pagato nella percentuale concordataria agli istanti ciascuno per la parte indicata, così superando la questione controversa della solidarietà attiva e sussistono pertanto le condizioni previste dall'art.186ter cpc per l'emissione della relativa ingiunzione;
rilevato quanto alla posizione di che essendo pendente l'azione risarcitoria di responsabilità Controparte_1
degli amministratori per un importo maggiore (attesa la natura solidale della responsabilità degli amministratori) si giustifica la richiesta di sequestro liberatorio perlomeno sino all'esaurimento di questo grado del processo;
ritenuto pertanto che l'istanza di ingiunzione ex art.186ter cpc (esclusa l'ordinanza ex art.186bis cpc per l'evidente contestazione di controparte) può essere accolta solo nei confronti dei signori e Controparte_2
disponendo di conseguenza anche la liquidazione delle spese come espressamente previsto dalla Persona_2
norma;
ritenuto quanto a che va invece disposto il sequestro liberatorio della somma ad essa dovuta Controparte_1
con le modalità di seguito indicate;
P.Q.M.
- visto l'art.186ter cpc, ingiunge alla società di pagare a la somma di euro 138.955,93 Parte_1 Persona_2
e a la somma di euro 231.022,79 con gli interessi legali dal 14 giugno 2022, data della Controparte_2
notifica dell'istanza fino al saldo, oltre alle spese fino a questa fase del procedimento che si liquidano in euro
11.000,00 per compensi professionali ed euro 843,00 per spese e anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese,
IVA e CPA come per legge;
- la presente ordinanza-ingiunzione ex art.186ter cpc è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.642 cpc;
6 - autorizza la società a procedere al sequestro liberatorio della somma di euro 124.581,17 dovuta a Parte_1
mediante deposito di fideiussione bancaria di pari importo, rilasciata da primario istituto di Controparte_1
credito, vincolata all'ordine di questo giudice”;
rilevato che successivamente le parti precisavano le conclusioni e quindi, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione;
rilevato che parte attrice, società dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove Parte_1
domande degli attori in riconvenzionale o sulla irrituale modificazione di domande da costoro formulate, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. disporsi la riunione della presente causa e di quella distinta con il n. 1405 /22 R.G. pendente avanti il Tribunale di Brescia.
2. revocarsi per quanto possa occorrere la ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. datata 5.10.22 nella parte in cui essa ha ingiunto il pagamento delle somme in detto provvedimento indicate in favore di e di Persona_2 CP_2
3. respingersi ogni domanda di merito formulata in causa nei confronti di 4. rigettarsi ogni
[...] Pt_1
richiesta istruttoria formulata dagli attori in riconvenzionale.
5. condannarsi e Persona_2 CP_2
in via fra loro solidale, a restituire a la somma di euro 396.440,81, oltre interessi dal
[...] Pt_1
28.10.22, versati cumulativamente da a e (secondo le indicazioni Pt_1 Persona_2 Controparte_2
da esse impartite) con bonifico disposto da BTL su Che Banca in esecuzione dell'ordinanza 5.10.22; in via subordinata condannarsi e in via fra loro disgiunta, a versare detto Persona_2 Controparte_2
importo complessivo determinato, per ciascuno di essi, in via proporzionale rispetto alle somme indicate, per ciascuno di essi, nell'ordinanza 5.10.22, condannarsi e Controparte_2 Persona_2 CP_1
alla rifusione delle spese di causa;
[...]
rilevato che a loro volta i convenuti , e chiedono Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
l'accoglimento delle seguenti domande, nel merito: 1) accertata l'obbligazione di quale Parte_1
assuntore a corrispondere ai convenuti la percentuale riconosciuta ai creditori chirografari (66,27%) del prezzo di acquisto e pertanto la somma di € 1.437.474,50 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, maggiorata degli interessi dalla data della domanda al saldo, condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ai convenuti in solido fra loro o pro quota a ciascuno in ragione del prezzo di ciascuna vendita, la percentuale concordataria riconosciuta ai creditori
7 chirografari e pari al 66,27% del prezzo di acquisto e pertanto la somma di € 1.437.474,50 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, maggiorata degli interessi dalla data della domanda al saldo. 2) accertato che successivamente all'acquisto sono state eseguite dagli acquirenti Parte_2
finiture, addizioni e migliorie che hanno determinato un incremento di valore dei beni rispetto al momento dell'acquisto pari ad € 1.900.000,00 o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa
(da ripartirsi sulle singole unità immobiliari come da perizia dell'arch. in atti) accertato che i Per_4
sigg.ri hanno diritto ex art. 1150 c.c. e/o 2040 c.c. al pagamento del maggior valore dei Parte_2
beni o della spesa sostenuta, accertato altresì che è legittimata passiva anche quale assuntore ex art. Pt_1
124 e ss L.F., condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere Parte_1
detto importo maggiorato di interessi dalla data della domanda a , Controparte_2 Persona_2
(anche quali eredi di e in via fra loro solidale o pro quota in relazione Persona_1 Controparte_1
all'incremento di valore dei beni da ciascuno acquistati;
in via subordinata nella denegata ipotesi che il giudice non ritenga sussistere i presupposti per la domanda ex artt. 1150 e/o 2040 c.c. di cui al punto 2) delle conclusioni che precede, accertato che al trasferimento prodottosi per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria e dell'omologa del concordato, consegue un ingiustificato arricchimento di Pt_1
, condannare la stessa al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. che si quantifica in €
[...]
1.400.000,00 o nel diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa, da attribuirsi in solido o alternativamente quanto ad € 450.000,00 a per le unità immobiliari di cui alla terza Persona_2
vendita e all'appartamento al piano II con le rispettive pertinenze;
quanto ad € 280.000,00 a CP_2
per le unità di cui alla I vendita e quanto ad € 670.000,00 a per l'appartamento
[...] Controparte_1
al piano primo e le relative pertinenze. - In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di lite. In via istruttoria: si chiede venga disposta CTU…”;
ciò premesso, va preliminarmente osservato che non trova giustificazione l'istanza di parte attrice per la riunione di questa causa alla causa n. 1405 /22 R.G. posto che questa causa è già stata posta in decisione, mentre per quella è stata fissata solo l'udienza di precisazione delle conclusioni;
8 rilevato nel merito che, a seguito dell'emissione della citata ordinanza/ingiunzione ex art.186ter cpc in corso di causa, ora in sede di decisione finale va preliminarmente stabilito se essa vada o meno confermata;
ritenuto a questo riguardo che la predetta ordinanza alle cui motivazioni si rimanda, non può che essere confermata, posto che per il resto i mezzi istruttori dedotti dai convenuti non sono stati ammessi e quindi non è intervenuto alcun fatto nuovo tale da giustificare una modifica di quanto a suo tempo disposto;
ritenuto che ciò è assorbente rispetto alle altre questioni dedotte in causa sia da parte attrice che da parte convenuta;
ritenuto pertanto che il credito dei signori , e così Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
determinato ai sensi dell'art.70 secondo comma della legge fallimentare nel testo applicabile al caso di specie, deve ritenersi provato posto che esso è l'importo che il Tribunale, con sentenza passata in giudicato, ha accertato come effettivamente da essi pagato rispetto a quello pattuito e sulla cui base il
Tribunale ha poi accolto per sproporzione la domanda revocatoria fatta propria dall'assuntore del concordato;
ritenuto pertanto che, a seguito della restituzione degli immobili, gli istanti hanno senz'altro acquisito il diritto ad essere riconosciuti come creditori chirografari per le somme che è stato accertato che essi hanno versato alla società poi fallita e conseguentemente l'assuntore del concordato è tenuto al relativo pagamento nella percentuale fallimentare, secondo le chiare disposizioni della legge, dovendosi ritenere all'evidenza infondata ogni contraria interpretazione o applicazione della normativa;
ritenuto di conseguenza che detto credito, a seguito della restituzione degli immobili, deve essere pagato nella percentuale concordataria dall'assuntore ai convenuti, ciascuno per la propria parte come da essi stessi indicato, così superando la questione controversa della solidarietà attiva;
ritenuto quanto alla posizione di che sussistono ancora le ragioni per la conferma del Controparte_1
sequestro liberatorio nei suoi confronti attesa la pendenza dell'azione risarcitoria nei suoi confronti;
9 ritenuto pertanto che va integralmente confermata l'ordinanza/ingiunzione ex art.186ter cpc datata 5 ottobre 2022 a suo tempo emessa da questo giudice, compresa la liquidazione delle spese fino a quella fase del giudizio, rigettando tutte le altre domande e/o eccezioni svolte da entrambe le parti;
ritenuto infine quanto alle spese del giudizio relative alla fase successiva del processo rispetto alla citata ordinanza che, considerate le domande e le eccezioni svolte dalle parti di cui alle conclusioni sopra indicate, vi è all'evidenza soccombenza reciproca e quindi le relative spese sono integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) conferma l'ordinanza ex art.186ter cpc datata 5 ottobre 2022, compresa la liquidazione delle spese fino a quella fase del giudizio;
b) spese compensate per il resto.
Così deciso in Brescia il 23 maggio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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