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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8340/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8340/2024 tra Parte_1 OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 17 ottobre 2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:
Per 'avv. FREGOLA LUCIANO Parte_1 Per l'avv. MORAMARCO NA Controparte_1 Tutti i difensori e le parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che nel luogo di collegamento non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati I partecipanti concordano sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa, sulla necessità di tenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza, sull'opportunità che sia il Giudice a disciplinare l'uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti. I procuratori delle parti dichiarano di avere effettivamente partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente L'avv. FREGOLA si riporta alle conclusioni già rassegante nell'atto di citazione in opposizione rilevando la vessatorietà delle clausole indicate e quindi la nullità delle stesse, insiste perché venga disposta la ctu contabile per verificare l'entità del credito e se sono stati superati i tassi soglia;
L'avv. MORAMARCO si riporta integralmente al contenuto della comparsa di risposta ed alle conclusioni ivi rassegnate di cui chiede l'accogli e sulla richiesta di rinvio non si oppone e si rimette a giustizia
Il Giudice
Terminata la discussione delle parti le autorizza a lasciare la stanza virtuale e si ritira in camera di consiglio. Uscitone ad ore 16.30 dà lettura alla sentenza ex art. 281 sexies allegata al verbale d'udienza in assenza delle parti.
dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8340/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FREGOLA LUCIANO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 BOLOGNA presso il difensore avv. FREGOLA LUCIANO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORAMARCO Controparte_1 P.IVA_1 NA elettivamente domiciliato in VIA CIRO GIOVINAZZI TARANTO presso il difensore avv. MORAMARCO NA OPPOSTO
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1.
a.
Con atto di citazione ritualmente notificato, - previa rimessione in termini, a mezzo Parte_1 provvedimento del G.E., in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali, nazionali ed europei, resi in materia consumeristica - ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 4837/2018 (R.G. 10403/2018), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 12/09/2018, su ricorso di
[...]
quale procuratrice di per l'importo, in linea Parte_2 Controparte_1 capitale, di €. 15977,07 oltre interessi legali e spese di procedura, asseritamente dovuto, quale saldo debitore, relativamente alla linea di credito di cui al contratto di finanziamento, concluso con l'allora IN AN SP in data 23 febbraio 2004 .
A fondamento della promossa opposizione, l'opponente ha dedotto la propria qualifica di consumatore all'epoca dell'erogazione del finanziamento e, per l'effetto, l'abusività e/o vessatorietà delle clausole di cui al contratto sottoscritto quali l'Art. II-7 facoltà di variazione del tasso;
- Art. III-6 penale per il ritardato pagamento;
- Art. III-7 decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, contestando il quantum ingiunto perché determinato da illecita applicazione di tassi di interesse ultra soglia e dall'applicazione di penali eccessive, oltre gli interessi oltre la soglia legale. Inoltre contesta l'illegittimità della condizione contenuta nel contratto che prevedeva l'utilizzo di una carta di credito pagina 2 di 5 la cui attivazione interveniva con il “primo utilizzo” e rimborsabile con rate pari ad almeno il 5% dell'esposizione massima, al tasso del 16,49% oltre al contratto di finanziamento.
b. Si costituiva parte opposta eccependo l'infondatezza della domanda c. Non veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.4837/2018 e veniva disposta la mediazione con esito negativo.
Non veniva svolta alcuna istruttoria stante la natura documentale della causa e la natura esplorativa della ctu contabile richiesta dall'opponente; era fissata in data odierna udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc
2.L'opposizione non è accolta.
a.
Nel caso in esame, è documentale che ha stipulato il 23 febbraio 2004 con la Parte_1 IN AN SP un contratto di finanziamento con l'indicazione dell'importo da restituire mediante il pagamento , di n. 72 rate di € 432,50 ciascuna, per la somma complessiva da restituire di € 31140,00, con la pattuizione del TAN del 11,95% e del TAEG pari al 12,91% includendovi il costo delle polizze assicurative e del tasso di mora ( doc.3) ; credito che a seguito di cessioni in blocco è pervenuto all'opposto. b.La natura della presente controversia rende opportuno rilevare che nella sentenza citata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione , con riferimento all'obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, hanno precisato che il controllo d'ufficio deve riguardare le clausole 'rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione', ossia quelle che 'abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore'.
Come affermato dalla Suprema Corte pronunciatasi a SS.UU. con sentenza n. 9479/23 ' il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale'.
Il potere è pertanto circoscritto esclusivamente ai rilievi inerenti i profili di abusività non oggetto di precedente vaglio.
La presente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo poteva quindi essere proposta 'esclusivamente per fare accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione', mentre le altre questioni sono coperte da giudicato, esplicito e implicito.
Sul punto, deve osservarsi che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola.
Dal momento che le clausole vessatorie sono species del più ampio genus delle condizioni generali del contratto, è poi onere dell'attore provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale idonea a far valere la nullità della clausola (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.03.2014, n. 5952) e dunque le circostanze per le quali le stesse devono ritenersi 'di importo manifestamente eccessivo' o comportanti un 'significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto'.
3.
Nel caso di specie parte opponente si è limitata a lamentare genericamente la vessatorietà delle clausole contrattuali.
pagina 3 di 5 a.Precisamente la nullità Art. II-7 facoltà di IN di variare il tasso applicato, spese di gestione e costo della copertura assicurativa in corso di ammortamento;
Art. III-6 penale per il ritardato pagamento e Art. III-7 decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto
Atteso che la giurisprudenza maggioritaria, conferma il carattere tassativo della previsione del codice di rito ex art. 1341 c.c., sicché alle ipotesi normativamente previste non possano aggiungersene altre per via in interpretazione analogica. Giova all'uopo richiamare l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. civ. n. 18550 del 30/06/2021). La decadenza dal beneficio del termine, in quanto oggetto di clausola che richiama una fattispecie normativa, non è qualificabile come vessatoria né abusiva.
b.
Nel caso di specie, invece, nulla in ordine alla manifesta eccessività è stato provato da parte opponente avendo censurato genericamente la vessatorietà delle clausole. D'altro canto, dalla disamina del contratto in atti, non si rinvengono profili di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio trattandosi, nella specie, di condizioni e costi che legittimamente le parti possono pattiziamente inserire in contratto, come da disciplina codicistica, e che non appaiono determinati in misura eccessiva.
A ciò si aggiunga che il contratto di finanziamento oggetto dell'odierna pretesa creditoria è stato espressamente sottoscritto dall'opponente
A tale riguardo la Corte di cassazione ha statuito quanto segue:” La doglianza incentrata sulla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione è infondata, risultando, nella specie, la clausola correttamente richiamata, in conformità al principio affermato da Cass. n. 22984/2015, secondo cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” c.
Nel caso di specie, dal contratto in atti contenente si evince come talune delle condizioni generali di contratto siano state specificamente approvate mediante doppia sottoscrizione e come tali clausole siano state riportate con l'indicazione non solo dell'articolo di riferimento, ma anche con la descrizione benché sintetica del contenuto delle stesse. Inoltre, il sottoscrittore ha espressamente dichiarato di avere ricevuto copia integrale delle informazioni di base sul credito ai consumatori e dell allegato contratto. ' Non è, quindi, riscontrabile alcun deficit informativo dell'opponente in ordine al contenuto del contratto, che, al contrario, ha posto la controparte in condizione di prendere visione delle condizioni generali del finanziamento, che sono state debitamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Dall'applicazione di questo principio al caso di specie discende il rigetto dell'opposizione, perché l'attore si è limitato a sostenere la vessatorietà delle clausole su indicate dei contratti, senza prospettare in alcun modo le conseguenze di essa rispetto alla pretesa in concreto fatta valere dalla convenuta, in quanto l'attore ha riportato il testo delle clausole suindicate e ha sostenuto, in modo del tutto generico, che le stesse “ hanno natura decisamente vessatoria in quanto malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore uno specifico squilibrio dei diritti ed obblighi del contratto “
d.
pagina 4 di 5 L'opponente avrebbe dovuto prospettare in che modo le clausole contestate (relative agli interessi e alle spese) avessero inciso concretamente sulla pretesa creditoria, creando uno squilibrio ingiustificato e come ciò si riflette sull'importo richiesto
A tal fine la richiesta ctu contabile non può essere utilizzata come strumento esplorativo per sopperire alla carenza probatoria della parte che agisce in giudizio. (Corte di Cass. Ord. Sez. 1 n. 12142/2025
In assenza di tale allegazione e prova, il giudice non può che rigettare la domanda.
4.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
5.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 aggiornati, con riferimento al quantum , tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, in ragione della limitata istruttoria e della oralità della discussione con contestualità della decisione vengono applicati i minimi previsti per le fasi nello scaglione da 5201,00 euro a 26.000,00 euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 4837/2018; Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Bologna 17 ottobre 2025 Dott.ssa Patrizia Bellettati
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8340/2024 tra Parte_1 OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 17 ottobre 2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:
Per 'avv. FREGOLA LUCIANO Parte_1 Per l'avv. MORAMARCO NA Controparte_1 Tutti i difensori e le parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che nel luogo di collegamento non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati I partecipanti concordano sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa, sulla necessità di tenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza, sull'opportunità che sia il Giudice a disciplinare l'uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti. I procuratori delle parti dichiarano di avere effettivamente partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente L'avv. FREGOLA si riporta alle conclusioni già rassegante nell'atto di citazione in opposizione rilevando la vessatorietà delle clausole indicate e quindi la nullità delle stesse, insiste perché venga disposta la ctu contabile per verificare l'entità del credito e se sono stati superati i tassi soglia;
L'avv. MORAMARCO si riporta integralmente al contenuto della comparsa di risposta ed alle conclusioni ivi rassegnate di cui chiede l'accogli e sulla richiesta di rinvio non si oppone e si rimette a giustizia
Il Giudice
Terminata la discussione delle parti le autorizza a lasciare la stanza virtuale e si ritira in camera di consiglio. Uscitone ad ore 16.30 dà lettura alla sentenza ex art. 281 sexies allegata al verbale d'udienza in assenza delle parti.
dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8340/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FREGOLA LUCIANO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 BOLOGNA presso il difensore avv. FREGOLA LUCIANO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORAMARCO Controparte_1 P.IVA_1 NA elettivamente domiciliato in VIA CIRO GIOVINAZZI TARANTO presso il difensore avv. MORAMARCO NA OPPOSTO
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1.
a.
Con atto di citazione ritualmente notificato, - previa rimessione in termini, a mezzo Parte_1 provvedimento del G.E., in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali, nazionali ed europei, resi in materia consumeristica - ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 4837/2018 (R.G. 10403/2018), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 12/09/2018, su ricorso di
[...]
quale procuratrice di per l'importo, in linea Parte_2 Controparte_1 capitale, di €. 15977,07 oltre interessi legali e spese di procedura, asseritamente dovuto, quale saldo debitore, relativamente alla linea di credito di cui al contratto di finanziamento, concluso con l'allora IN AN SP in data 23 febbraio 2004 .
A fondamento della promossa opposizione, l'opponente ha dedotto la propria qualifica di consumatore all'epoca dell'erogazione del finanziamento e, per l'effetto, l'abusività e/o vessatorietà delle clausole di cui al contratto sottoscritto quali l'Art. II-7 facoltà di variazione del tasso;
- Art. III-6 penale per il ritardato pagamento;
- Art. III-7 decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, contestando il quantum ingiunto perché determinato da illecita applicazione di tassi di interesse ultra soglia e dall'applicazione di penali eccessive, oltre gli interessi oltre la soglia legale. Inoltre contesta l'illegittimità della condizione contenuta nel contratto che prevedeva l'utilizzo di una carta di credito pagina 2 di 5 la cui attivazione interveniva con il “primo utilizzo” e rimborsabile con rate pari ad almeno il 5% dell'esposizione massima, al tasso del 16,49% oltre al contratto di finanziamento.
b. Si costituiva parte opposta eccependo l'infondatezza della domanda c. Non veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.4837/2018 e veniva disposta la mediazione con esito negativo.
Non veniva svolta alcuna istruttoria stante la natura documentale della causa e la natura esplorativa della ctu contabile richiesta dall'opponente; era fissata in data odierna udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc
2.L'opposizione non è accolta.
a.
Nel caso in esame, è documentale che ha stipulato il 23 febbraio 2004 con la Parte_1 IN AN SP un contratto di finanziamento con l'indicazione dell'importo da restituire mediante il pagamento , di n. 72 rate di € 432,50 ciascuna, per la somma complessiva da restituire di € 31140,00, con la pattuizione del TAN del 11,95% e del TAEG pari al 12,91% includendovi il costo delle polizze assicurative e del tasso di mora ( doc.3) ; credito che a seguito di cessioni in blocco è pervenuto all'opposto. b.La natura della presente controversia rende opportuno rilevare che nella sentenza citata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione , con riferimento all'obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, hanno precisato che il controllo d'ufficio deve riguardare le clausole 'rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione', ossia quelle che 'abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore'.
Come affermato dalla Suprema Corte pronunciatasi a SS.UU. con sentenza n. 9479/23 ' il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale'.
Il potere è pertanto circoscritto esclusivamente ai rilievi inerenti i profili di abusività non oggetto di precedente vaglio.
La presente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo poteva quindi essere proposta 'esclusivamente per fare accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione', mentre le altre questioni sono coperte da giudicato, esplicito e implicito.
Sul punto, deve osservarsi che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola.
Dal momento che le clausole vessatorie sono species del più ampio genus delle condizioni generali del contratto, è poi onere dell'attore provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale idonea a far valere la nullità della clausola (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.03.2014, n. 5952) e dunque le circostanze per le quali le stesse devono ritenersi 'di importo manifestamente eccessivo' o comportanti un 'significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto'.
3.
Nel caso di specie parte opponente si è limitata a lamentare genericamente la vessatorietà delle clausole contrattuali.
pagina 3 di 5 a.Precisamente la nullità Art. II-7 facoltà di IN di variare il tasso applicato, spese di gestione e costo della copertura assicurativa in corso di ammortamento;
Art. III-6 penale per il ritardato pagamento e Art. III-7 decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto
Atteso che la giurisprudenza maggioritaria, conferma il carattere tassativo della previsione del codice di rito ex art. 1341 c.c., sicché alle ipotesi normativamente previste non possano aggiungersene altre per via in interpretazione analogica. Giova all'uopo richiamare l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. civ. n. 18550 del 30/06/2021). La decadenza dal beneficio del termine, in quanto oggetto di clausola che richiama una fattispecie normativa, non è qualificabile come vessatoria né abusiva.
b.
Nel caso di specie, invece, nulla in ordine alla manifesta eccessività è stato provato da parte opponente avendo censurato genericamente la vessatorietà delle clausole. D'altro canto, dalla disamina del contratto in atti, non si rinvengono profili di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio trattandosi, nella specie, di condizioni e costi che legittimamente le parti possono pattiziamente inserire in contratto, come da disciplina codicistica, e che non appaiono determinati in misura eccessiva.
A ciò si aggiunga che il contratto di finanziamento oggetto dell'odierna pretesa creditoria è stato espressamente sottoscritto dall'opponente
A tale riguardo la Corte di cassazione ha statuito quanto segue:” La doglianza incentrata sulla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione è infondata, risultando, nella specie, la clausola correttamente richiamata, in conformità al principio affermato da Cass. n. 22984/2015, secondo cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” c.
Nel caso di specie, dal contratto in atti contenente si evince come talune delle condizioni generali di contratto siano state specificamente approvate mediante doppia sottoscrizione e come tali clausole siano state riportate con l'indicazione non solo dell'articolo di riferimento, ma anche con la descrizione benché sintetica del contenuto delle stesse. Inoltre, il sottoscrittore ha espressamente dichiarato di avere ricevuto copia integrale delle informazioni di base sul credito ai consumatori e dell allegato contratto. ' Non è, quindi, riscontrabile alcun deficit informativo dell'opponente in ordine al contenuto del contratto, che, al contrario, ha posto la controparte in condizione di prendere visione delle condizioni generali del finanziamento, che sono state debitamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Dall'applicazione di questo principio al caso di specie discende il rigetto dell'opposizione, perché l'attore si è limitato a sostenere la vessatorietà delle clausole su indicate dei contratti, senza prospettare in alcun modo le conseguenze di essa rispetto alla pretesa in concreto fatta valere dalla convenuta, in quanto l'attore ha riportato il testo delle clausole suindicate e ha sostenuto, in modo del tutto generico, che le stesse “ hanno natura decisamente vessatoria in quanto malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore uno specifico squilibrio dei diritti ed obblighi del contratto “
d.
pagina 4 di 5 L'opponente avrebbe dovuto prospettare in che modo le clausole contestate (relative agli interessi e alle spese) avessero inciso concretamente sulla pretesa creditoria, creando uno squilibrio ingiustificato e come ciò si riflette sull'importo richiesto
A tal fine la richiesta ctu contabile non può essere utilizzata come strumento esplorativo per sopperire alla carenza probatoria della parte che agisce in giudizio. (Corte di Cass. Ord. Sez. 1 n. 12142/2025
In assenza di tale allegazione e prova, il giudice non può che rigettare la domanda.
4.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
5.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 aggiornati, con riferimento al quantum , tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, in ragione della limitata istruttoria e della oralità della discussione con contestualità della decisione vengono applicati i minimi previsti per le fasi nello scaglione da 5201,00 euro a 26.000,00 euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 4837/2018; Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Bologna 17 ottobre 2025 Dott.ssa Patrizia Bellettati
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