Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025, ha emesso ex art.429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7601/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]
128 (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1
allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Venera Russo
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Parte_2 P.IVA_2
via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Daniela Cannavò
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente, con ricorso depositato il 30.07.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29320229019727010000 notificata a mezzo pec in data 25/07/2024, limitatamente al sottostante seguente avviso di addebito n.59320180007913853000, anch'esso oggetto di impugnazione. Ha eccepito: l'illegittimità della intimazione di pagamento per l'omessa o comunque irregolare notifica dell'avviso di addebito;
la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito perfezionatasi anche successivamente alla sua notifica;
l'illegittimità, con riferimento all'avviso di
29320229019727010000.
Si è costituito, con memorie depositate il 31.01.2025, l' il quale ha, eccepito: la regolare e valida CP_1 notifica dell'avviso di addebito impugnato;
il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente. Ha, inoltre, eccepito: l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 comma 5°, D.Lgs. n. 46/1999, e la conseguente inammissibilità di ogni eccezione afferente al merito della pretesa contributiva ivi compresa l'eccezione di prescrizione. Ha, infine contestato l'eccezione di prescrizione. Ha concluso chiedendo: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; ancora in via CP_1 preliminare, in subordine, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione per tardività della stessa;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto,
l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento impugnata e i sottostanti avvisi di addebito e, per l'effetto, confermare integralmente tutti gli atti impugnati, ribadendone l'esecutività.
Con espressa riserva di procedere nei confronti dell' in separato Controparte_2 giudizio o con l'apposita azione di discarico per la tutela dei diritti di credito dell'Istituto.
Con memoria depositata il 21.10.2024, si è costituita che ha Parte_2
preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto proposto oltre il termine prescritto, stante la notifica dell'avviso di addebito. Ha, quindi dedotto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione perfezionatasi anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito. Ha, comunque rappresentato che nessuna responsabilità le può essere ascritta nel caso di omessa e/o irregolare notifica dell'atto rientrando dette attività nella competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ne ha dedotto l'infondatezza dovendosi tenere conto, ai fini del computo dei termini di prescrizione, della sospensione dei termini di prescrizione stabilita dalla normativa emergenziale Covid – 19. Ha concluso chiedendo: ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza del termine di impugnazione;
in via subordinata, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dall' Parte_2
per il recupero coattivo del credito de quo e, in coerenza, dichiarare con qualunque
[...]
formula che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad un'eventuale condanna alle spese, che andrà, posta esclusivamente a carico dell'ente Impositore.
All'odierna udienza, le parti costituite presenti, hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti e chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione. _______________ CP_
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di mancanza di interesse ad agire formulata dall' Si osserva che nel caso in esame, la domanda è stata proposta a seguito di una intimazione di pagamento notificata il 25.07.2024, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale. Nella specie, pertanto, non vertendosi nella ipotesi di “diretta impugnazione” del ruolo esattoriale, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti. Lo stesso ha, infatti, eccepito, in ricorso, anche la prescrizione successiva.
Ciò posto al fine di qualificare l'azione promossa occorre precisare che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs.
46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama
C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica del titolo, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (come l'eccepita prescrizione), proponendo cosi una opposizione all'iscrizione a ruolo;
che motivi che attengono alla regolarità formale del titolo (illegittimità degli interessi di mora e sanzioni calcolati) e della procedura di riscossione (omessa notifica dell'avviso di addebito, quale atto prodromico). L'azione promossa va, quindi, qualificata quale opposizione agli atti esecutivi.
Infine, parte ricorrente ha eccepito fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica dell'avviso di addebito (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Quanto all'opposizione all'iscrizione a ruolo, gli Enti resistenti hanno eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. L'eccezione è fondata.
CP_ L' ha prodotto, l'avviso di ricevimento (doc.2 e 3 fasc. dal quale è dato Controparte_3 evincere la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 18.01.2019. La notifica è stata effettuata direttamente dall'Ente impositore a mezzo raccomandata ordinaria cosiddetta notifica semplificata e l'atto risulta consegnato alla ricorrente, all'indirizzo di quest'ultima.
Stante la valida e regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato, l'opposizione all'iscrizione a ruolo, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso, 30.07.2024, deve ritenersi tardivamente proposto e quindi inammissibile. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5,
D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione. In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Del pari inammissibile, in quanto tardiva stante la notifica dell'avviso di addebito è l'eccezione di illegittimità degli interessi di mora e sanzioni scaturenti dalla tardiva iscrizione a ruolo.
Infondata stante la regolare notifica dell'avviso di addebito è l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dello stesso, quale atto presupposto
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva e cioè perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Parte ricorrente, come detto, ha, anche, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Egli ha, infatti, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica dell'avviso di addebito, quali la prescrizione del credito, perfezionatasi successivamente alla sua notifica. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento e nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie non ricorrono
Si osserva, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito (18.01.2919 che il termine naturale di scadenza della prescrizione è il 18.01.2024. Orbene, ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale, siccome sopra individuato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229019727010000
(25/07/2024), oggetto di impugnazione, i crediti contributi portati dall'avviso di addebito non erano prescritti e sono pertanto dovuti.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
3 Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere agli Enti opposti le spese di giudizio che si liquidano in favore di ognuno nella somma di euro 800,00, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al
15%.
Catania 24 marzo 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi