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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4575/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 20 marzo 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano Ottavi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Terracina in via Roma n. 104;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Forte ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia (LT), Via XX Settembre, civico 7;
PARTE CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
CP_2
PARTE CONVENUTA -contumace
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 18 marzo 2025 e parte convenuta come da note scritte in data 19 marzo 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 6 agosto 2019 deduceva: Parte_1
a) in data 8 novembre 2011 alle ore 14,00 circa, si verificava un sinistro stradale, in
Latina (LT) in Via Don Morosini, nei pressi del Mercato Coperto, che vedeva coinvolto il motociclo Piaggio Scarabeo tg. DK30210 privo di copertura assicurativa di sua proprietà condotto da con a bordo in qualità di trasportato Controparte_3
il medesimo ed il veicolo BMW X5 tg. DH432YG di proprietà e Parte_1 condotto da assicurato per la RCA con la compagnia di CP_2 [...]
; CP_1
b) nel mentre il ciclomotore circolava su Via Don Morosini a velocità moderata e consona allo stato dei luoghi ed alla segnaletica esistente, il conducente del mezzo
BMW X5 tg. DH432YG, nell'uscire in retromarcia da un accesso privato, lo urtava facendolo inevitabilmente rovinare a terra con esclusiva responsabilità quindi del conducente dell'autovettura BMW X5 tg. DH432YG. Al momento del sinistro, le parti provvedevano alla sottoscrizione del modulo CID;
c) a seguito del sinistro, il motociclo di sua proprietà subiva danni materiali, liquidati dalla compagnia convenuta come da assegno n° 0220537712-05 di €. 1.800,00 omnia di cui €. 300,00 per onorari tratto su Banca Generali. Altresì, a seguito del sinistro il sig. conducente del motociclo Piaggio Scarabeo tg. DK30210, Controparte_3
subiva lesioni fisiche, liquidate dalla compagnia come da assegno n°0220608243 di
€. 5.200,00 tratto su Banca Generali privo di onorari legali e accettato in acconto sul maggior avere. In seguito, la controversia veniva transatta con ulteriore assegno n. 0230026049 di €.3.000,00 di cui €.1.000,00 per onorari legali tratto su Banca Generali accettato a totale definizione del danno fisico. A seguito del sinistro, il sig. subiva altresì lesioni fisiche per le quali era costretto a recarsi Parte_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Latina “ICOT” i cui sanitari diagnosticavano “ Distorsione e distrazione legamento crociato del ginocchio dx, distorsione e distrazione di altro sito della caviglia dx, distorsione e distrazione lombare” con prognosi di giorni clinici 20 e in seguito si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche e controlli e come evidenziato dai certificati medici in atti riportava danni di carattere non patrimoniale, riassumibili in 10% di invalidità permanente, 40 gg di ITA al 100%, 40 gg. di ITP al 50%;
d) a seguito delle lesioni riportate dal sinistro per cui era causa aveva Parte_1 cessato le connesse occasioni di socializzazione e dal giorno del sinistro soffriva di disturbi del sonno e attacchi di ansia che gli provocavano continui risvegli notturni;
e) il danno biologico calcolato secondo la Tabella danni macropermanenti, ai sensi dell'art. 138 D.lgs n. 209/2005, aggiornato con Decreto del 17/07/2017 portava ad una valutazione, comprensiva delle spese mediche sostenute, della invalidità temporanea e del danno morale, come seguiva: 36 anni Percentuale di invalidità permanente 10% Giorni di invalidità temporanea totale 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40 Danno risarcibile € 23.046,00 Aumento personalizzato (max 49%) € 34.339,00 Invalidità temporanea totale € 3.920,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.960,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.880,00 Spese mediche €1.195,42 Totale Generale: € 30.121,42;
f) inoltrava a mezzo raccomandata lettera di messa in mora del 16/12/2011 e del
10/04/2013 alla Compagnia di assicurazioni senza sortire l'effetto CP_4 sperato posto che la stessa compagnia valutava il danno fisico subito dall'attore in €
4.300,00 senza corrispondere onorari legali stragiudiziali qualificati in via equitativa in € 860,00 e con assegno n. 2001192010-12 tratto sulla Banca Generali di Roma corrispondeva al sig. la sopracitata somma accettata in acconto sul Parte_1
maggior avere;
g) di avere promosso tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, con lettera di negoziazione assistita del 26/05/2015 inviata a mezzo pec alla in data Controparte_5 08/07/2015, la quale non sortiva però l'esito sperato posto che la suddetta compagnia non inoltrava alcuna risposta all'istanza di negoziazione assistita;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, accertata la responsabilità del sinistro, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni fisici subiti dal sig. Parte_1 per un importo pari ad €. 37.114,42, pari alla differenza tra il danno effettivamente subito e
[...] quanto gia trattenuto in acconto, oltre al pagamento delle spese legali pari ad € 860,00, oltre interessi di legge, o nell'altra minore o maggiore somma ritenuta equa e di giustizia sino all'integrale soddisfo, con espresso contenimento nella competenza per valore del giudice adito.
Vittoria di spese ed onorari in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 16 dicembre 2019 si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo:
a) la mancata contestazione della responsabilità di quale proprietario CP_2
e conducente dell'autoveicolo BMW con targa DH 432 YG, nella determinazione dell'occorso incidente, infatti , all'esito degli accertamenti Controparte_1
peritali, provvedeva ante causam, in data 18/09/2012 ad inviare offerta di €
4.300,00 per il risarcimento dei danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall' attore, la controversia concerneva il maggior indennizzo preteso dovuto da controparte rispetto alla detta offerta, accettata in acconto;
b) l'infondatezza dell' istanza attorea di indennizzo, quantificata in ben € 37.114,42, perché basata su una documentazione medico – sanitaria e di spesa, priva di qualsiasi efficacia probatoria, specificamente in ordine al nesso eziologico tra quel che era in essa esposto e l'incidente. Sottoposto l'attore, infatti a visita medica fiduciaria dalla Dr.ssa questa riconosceva sussistere per Persona_1
l'attore una I. T. P al 75%. di giorni 10, una I. T. P. al 50% di ulteriori giorni 15, una I.
P.\D. B. del 3,5% e spese mediche documentate e congrue per € 951,42. Erano fantasiose le richieste avverse di un periodo di malattia di ottanta giorni e di una invalidità permanente del 10%, a fronte di una diagnosi espressa al Pronto Soccorso dell'Ospedale ICOT di “Distorsione e distrazione legamento crociato ginocchio dx.
Distorsione e distrazione di altro sito della caviglia dx. Distorsione e distrazione lombare” con prognosi di 20 giorni s. c., Parimenti infondata era la richiesta di risarcibilità di conseguenze lesive costituenti mero danno iatrogeno, mancava la prova del 'danno psichico' dall'attore descritto come “disturbi del sonno e attacchi d'ansia” e nulla era inoltre dovuto per “danno morale”, non configurato né configurabile nel caso di specie, tanto meno se disgiunto dal mero danno biologico ed inoltre insussistenti erano le condizioni previste dall'art. 139 D. Lgs. 209/05 per la c. d. personalizzazione del risarcimento;
c) la dichiarazione di non accettare il contraddittorio su documentazione medico- sanitaria e di spesa non conosciuta nella fase stragiudiziale e non oggetto di trattativa;
d) l'infondatezza dell'istanza relativa al rimborso delle spese mediche, ove non era descritto con precisione il trattamento effettuato e/o questo non era stato eseguito in strutture pubbliche, convenzionate o autorizzate e/o non siano correlate a idonea prescrizione medica;
e) l'interruzione della mora corrente in danno della convenuta Compagnia in virtù dell'invio dell'offerta seguito dalla ricezione dell'assegno risarcitorio, né valeva ad impedire questo effetto la comunicazione di accettazione in acconto, non integrando la stessa gli estremi del legittimo rifiuto. Parimenti non dovuta era l'istata rivalutazione monetaria, non sussistendo il relativo danno né le condizioni di legge per la sua liquidazione;
f) la non debenza delle spese legali stragiudiziali perché aveva Controparte_1
messo a disposizione di come per legge, l'assistenza tecnica (visita Parte_1 fiduciaria e pagamento risarcimento riconosciuto) che l'aveva poi portata alla liquidazione dell'indennizzo risultato dovuto, sicché la necessità dell'intervento legale era eventualmente maturata soltanto dopo la conclusione della fase stragiudiziale;
Concludeva pertanto chiedendo: “Ritenuta equa, congrua e satisfattiva l'offerta e percetta somma di € 4.300,00 corrisposta all'odierno attore a titolo di risarcimento di tutti i danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza ed a causa del sinistro de quo, rigettarsi la domanda avversa di maggior preteso indennizzo siccome infondata - anche per l'istato cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, nonostante il noto divieto - e, comunque, non provata. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'avversa istanza, detrarsi dallo statuendo indennizzo l'importo di € 4.300,00 già liquidato da a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento di tutti i danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, da questo
[...] subiti in conseguenza e a causa del sinistro de quo, previa sua necessaria rivalutazione dalla data del pagamento (18/09/2012). Con il favore delle spese di lite. In via istruttoria, riservati ulteriori mezzi e produzioni anche all'esito di eventuali avverse variazioni di domanda e/o di richieste ai sensi dell'art. 183, co. 6, C. P. C., di cui si fa sin d'ora istanza: a) produce relazione medica di parte
a firma Dr.ssa b) produce atto di offerta;
c) chiede prova contraria sui capi Persona_1 avversi, ove ammissibili, con i medesimi testi indicati da controparte e riserva l'articolazione di prova diretta in concedendo termine ex art. 183, co. 6, C. P. C., che sin d'ora si chiede;
d) si oppone, comunque, sin d'ora all'ammissione dei capitoli '4', perché contenente giudizi e valutazioni non demandabili ad un teste, e '5', perché relativo a fatti e circostanze da provarsi documentalmente, nonché '1' e '2' articolati sul quantum, perché documentali. e) si oppone all'ammissione della C. T.
U. medico - legale ex adverso richiesta, non essendo la stessa un mezzo istruttorio nella disponibilità della parte e non potendo sopperire ad eventuali carenze probatorie il cui onere incombe in via esclusiva su parte richiedente ai sensi dell'art. 2697 C. C., pena, in difetto, la violazione dell'art. 111 Cost. In ogni caso si oppone alla sua ammissione prima che la causa sia istruita in punto di responsabilità. In ipotesi di sua ammissione, indica quale consulente di parte la
Dr.ssa con studio in Latina, alla Via Eugenio di Savoia, civico 24” Persona_1
All'udienza del 17 dicembre 2019 parte attrice si riportava integralmente alla domanda chiedendone l'accoglimento; esibiva originale di notifica nei confronti di CP_2
già in atti, che depositava in forma cartacea. Impugnava poi la comparsa di costituzione delle Generali deducendo l'infondatezza delle esposte deduzioni ed eccezioni. Parte convenuta, si riportava integralmente alla comparsa di costituzione depositata unitamente al fascicolo di parte il 16.12.2019 e alle conclusioni svolte chiedendone l'accoglimento.
Impugnava l'avverso atto di citazione deducendo l'infondatezza delle esposte deduzioni e domande;
rappresentava infine che per mero errore materiale aveva indicato la consulenza di parte a firma della dott.ssa anziché a firma del Dott. materiale Per_1 Per_2 esecutore della consulenza. Le parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. Il Giudice rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del Sig. assegnava alle parti i termini di cui all'articolo 183, 6° CP_2 comma c.p.c. (30+30+20) e rinviava all'udienza del 18 giugno 2020, per la discussione sulle istanze istruttorie avanzate.
Con memorie ex art.183 comma 6 primo termine del 15 gennaio 2020 parte attrice precisava sul rimborso delle spese mediche, che nelle fatture allegate emergeva chiaramente la descrizione delle prestazioni. Inoltre, in merito all'interruzione della mora in danno della Convenuta, l'accettazione in acconto operata aveva lo scopo di contestare la congruità dell'offerta inoltrata dalla compagnia medesima. Per quanto concerneva le spese legali stragiudiziali risultava palesemente dagli atti come l'attore si fosse rivolto immediatamente ad un legale per la dovuta assistenza già nell'immediatezza del sinistro.
Con memorie ex art.183 comma 6 terzo termine del 6 marzo 2020 parte attrice In merito alle richieste istruttorie formulate dalla convenuta si opponeva all'acquisizione di tutta la documentazione prodotta ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta perché in mera copia fotostatica e quindi non conforme all'originale, oltre che irrilevante nel caso di specie, soprattutto ai fini del decidere l'oggetto del presente giudizio. Oltre a ciò in ordine alla non contestazione in punto di responsabilità da parte della convenuta compagnia chiedeva di darne atto ai sensi dell'art. 115 cpc. , rilevava la genericità della prova contraria in quanto in ordine alla prova contraria diretta, parte convenuta non aveva indicato un teste che potesse rispondere ai capitoli di prova formulati da parte attrice;
mentre in ordine alla prova contraria indiretta parte convenuta non aveva formulato capitoli ad hoc volti a dimostrare fatti incompatibili con quelli rappresentati da parte attrice
Con memorie ex art.183 comma 6 terzo termine del 6 marzo 2020 parte convenuta ribadiva l'opposizione all'ammissione della prova in punto di responsabilità, non essendo questa in contestazione. In denegata ipotesi di sua ammissione, si opponeva alla prova per interpello richiesta dall'attore con il convenuto non sussistendone i CP_2
presupposti di legge, dovendo vertere l'interrogatorio su diritti indisponibili per il dichiarante - atteso che l'obbligazione risarcitoria era a carico del solo Assicuratore - ed essendo dunque inammissibile ai sensi degli artt. 2733 e 2731 C. C., sicché le dichiarazioni eventualmente rese ovvero la sua eventuale mancata risposta non potevano opporsi a
. Si opponeva, altresì, all'ammissione dei capitoli numeri '4' e '6', Controparte_1
perché contenenti giudizi e valutazioni non demandabili ad un teste ed il '4' anche perché suggestivo, '5' e '7', perché relativi a fatti e circostanze da provarsi documentalmente ed il
'5', anche perché concernente circostanza appresa non per constatazione diretta, ma de relato, nonché dei capitoli '1' e '2' articolati nell'atto di citazione sul quantum, perché documentali. Chiedeva inoltre prova contraria sui capi avversi, ove ammissibili, con i medesimi testimoni indicati dall'attore Con note di trattazione del 15 giugno 2020 parte convenuta si riportava alle memorie ex art. 183, co. 6, C. P. C. ed in ordine alla terza memoria depositata dall'attore in data
6/03/2020, censurava l'utilizzo del terzo termine da parte del per Parte_1 controdeduzioni, che andavano svolte nei primi due termini, in luogo della mera articolazione di prova contraria, come prescritto per Legge, evidenziandone dunque l'inammissibilità e chiedendone sotto tale aspetto e lo stralcio dagli atti di causa. Con specifico riferimento, poi, alle eccezioni e alle opposizioni formulate da controparte nella terza memoria, rilevava l'assoluta tardività ai sensi dell'art. 215 C. P. C. della contestazione della documentazione prodotta da in copia fotostatica all'atto della Controparte_1
costituzione, perché non rilevata alla prima udienza utile o nella prima risposta successiva alla produzione, ovvero, nel caso di specie, all'udienza del 17/12/2019, essendo avvenuta la costituzione il giorno prima, 16/12/2019, con conseguente suo tacito riconoscimento.
Trattavasi, peraltro, di documentazione rilevante, perché attinente alla valutazione del danno e alla formulazione della correlativa offerta risarcitoria non negata da parte attrice.
Per quel che concerneva la prova contraria richiesta, essa era stata formulata correttamente sui capitoli di parte attrice, con indicazione degli stessi avversi testimoni.
Con ordinanza del 18 giugno 2020 il Giudice, viste le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 depositate dalle parti e le note di trattazione scritta depositate da parte attrice in data 9 giugno 2020 e da parte convenuta in data 15 giugno 2020; provvedendo in ordine alle istanze istruttorie articolate dalle parti;
ritenuto di non ammettere le prove articolate da parte attrice in ordine all'an della responsabilità trattandosi di aspetto della controversia pacifico tra le parti come rilevato dalla stessa convenuta fosse nell'atto di citazione sia nella memoria istruttoria secondo termine;
ritenuto di ammettere CTU medico legale come richiesto da parte attrice con il seguente incarico: A) Descriva il CTU le lesioni patite da nel sinistro per cui è causa ed accerti il nesso di Parte_1
causalità con il medesimo;
B) Determini la durata della inabilità temporanea assoluta e relativa;
C) Accerti quindi se in conseguenza delle lesioni patite si sia verificata una menomazione permanente all'integrità psicofisica del soggetto (c.d. Danno Biologico o danno alla salute) e in caso affermativo ne determini l'entità avendo cura di precisare se lo stato del Periziando sia suscettibile di miglioramento nel quale vanno compresi in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone). In tale valore percentuale va compreso anche l'eventuale danno all'integrità fisionomica (da descriversi separatamente), alla sfera sessuale ed alla vita di relazione. Precisi il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
D) Dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il Periziando alleghi di svolgere, le quali, per frequenza e caratteristiche intrinseche, esulino dalle normali attività esistenziali;
E) Dica se, tenuto conto del lavoro svolto dal
Periziando, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro, etc…, i postumi possano incidere in concreto sulla specifica attività lavorativa, precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso – salva la mera incidenza sulla cenestesi lavorativa, da ricomprendere nella valutazione di cui al punto C;
F) Ove il Periziando non lavorasse al momento del sinistro, dica se i postumi impediscano del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ovvero quali siano i settori di attività preclusi;
G) Dica se ed in che percentuale il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc;
precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi;
H) Valuti se le spese di cura sostenute dal Periziando in conseguenza del danno patito siano state necessarie, utili o superflue, determinandone l'entità; determini le spese future da sostenere”. Nominava il dott. medico ortopedico e rinviava all'udienza del 27 ottobre 2020 per Persona_3
il conferimento dell'incarico.
All'udienza del 27 ottobre 2020 il Giudice dato atto, dopo aver fatto presente al consulente l'importanza delle funzioni che era chiamato ad adempiere: gli conferiva l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 18 giugno 2020, gli concedeva l'acconto di € 600,00 che poneva provvisoriamente a carico di parte attrice, dava atto che il consulente tecnico dichiarava che le operazioni peritali avevano inizio il giorno 18 novembre 2020, assegnava ad esso il termine sino al 18 febbraio 2021 per trasmettere alle parti costituite la bozza di relazione scritta tramite posta elettronica certificata;
dava alle parti termine sino al 18 marzo 2021 per rimettere, al CTU, le proprie eventuali osservazioni;
assegnava al CTU termine sino al 18 aprile 2021 per depositare la relazione di consulenza tecnica;
lo autorizzava ad avvalersi di mezzo proprio, di ausiliari ed ad accedere presso istituti pubblici o privati al fine di acquisire, anche in originale ove non acquisibili in copia, documentazione utile all'esperimento dell'incarico; autorizzava le parti alla nomina di CTP con termine sino al giorno antecedente la data d'inizio delle operazioni peritali, con nota da depositare, in via telematica, al fascicolo d'ufficio; parte convenuta nominava proprio CTP la dottoressa Il Giudice Persona_1
disponeva che il CTU desse conto della presenza dei CTP alle operazioni peritali avendo cura di redigere apposito verbale nel quale raccogliere le domande e le eccezioni di natura tecnica che dovevano essere esplicitate dai CTP prima di dare inizio alle indagini peritali;
autorizzava il CTU al ritiro dei fascicoli delle parti e rinviava all'udienza del 27 maggio
2021 per definitivo esame della CTU
Con relazione finale del 28 marzo 2021 il Ctu indicava che il sig. di anni Parte_1
45, a seguito dell'incidente stradale del g. 08/11/2011, riportava lesioni di natura traumatica, riferibili cronologicamente, dinamicamente e clinicamente al sinistro de quo.
Esse erano consistite in - distorsione ginocchio destro e collo-piede destro con lievi limitazioni funzionali Le lesioni di cui sopra avevano ingenerato il seguente danno - I.T.T.: gg. 20 (venti) - I.T.P. (mediamente valutabili al 50%): gg. 15 (quindici) - danno biologico permanente: 4% (quattro per cento) Gli esiti di carattere permanente rilevati non incidevano sulla capacità lavorativa specifica esercitata dal sig. Le spese Parte_1 mediche sostenute ammontavano a € 951,42 Le stesse erano state necessarie e congrue e non erano previste spese mediche future. Non si riconoscevano le spese relative alla relazione di parte (€ 244,00) in quanto spese a finalità medico – legale e non spese sanitarie. Ogni altro riferimento di spesa era demandato al Giudice che opportunamente valutava se da rimborsare secondo dispositivo di legge.
Con note di trattazione del 21 maggio 2021 parte attrice ribadiva quanto dedotto e chiedeva che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione del 21 maggio 2021 parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di e/o la sua improcedibilità per carenza di legittimazione Parte_1
ad agire nel predetto, stante il divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo derivante da un'assicurazione contro i danni ciò in quanto da consultazione della banca dati pubblica del Casellario Centrale Infortuni successiva al conferimento dell'incarico al C. M.
U. nominato, era emerso che aveva già ottenuto per lo stesso sinistro Parte_1 dell'8/11/2011, oltre al risarcimento del danno da parte della convenuta per la somma di €
4.300,00 - ritenuta dall'attore incongrua ed alla base del giudizio de quo anche pagamenti da parte di e di per “Assicurazione Controparte_6 Controparte_7 facoltativa”, avvenuti successivamente alla definizione del danno ad opera di
[...]
(18/09/2012) e, rispettivamente, in date 31/05/2013 e 5/08/2015, sicché CP_1 null'altro poteva pretendere, visto il divieto suddetto. Ciò posto chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni
Con note di trattazione del 3 gennaio 2023 parte attrice contestava il ritardo dell'eccezione, sollevata in ritardo e solo all'ultima udienza del 27/05/2021, circa l'asserita inammissibilità/improcedibilità della domanda proposta dal Sig. per divieto di Parte_1
cumulo tra risarcimento e indennizzo, poiché infondata in fatto e diritto, contestando anche la documentazione allegata - ovvero n.3 schede di infortunio estratte dal Casellario
Centrale Infortuni - in quanto, non trattandosi di documentazione sopravvenuta, risultava proposta fuori il termine istruttorio previsto dall'art. 183, comma VI, c.p.c. ragion per la quale si richiedeva lo stralcio e la non valutazione ai fini del decidere. Tra l'altro le suddette schede di infortunio - non erano prova di alcun cumulo tra risarcimento e indennizzo in quanto non dimostravano che il Sig. avesse ricevuto somme da Parte_1
altre assicurazioni per il medesimo infortunio, circostanza che doveva dimostrare parte convenuta ma che nulla risultava agli atti in tal senso. Inoltre, nelle suddette schede di infortunio, i danni fisici per i quali sarebbero state elargite somme da altre assicurazioni risultavano diverse rispetto a quelle emerse dalla CTU del Dott. , Persona_3 espletata all'interno del giudizio, ragion per la quale qualora fosse vero il Sig. Parte_1
avesse percepito somme anche da altre assicurazioni potevano ben riferirsi a due diversi infortuni.
Con note di trattazione del 4 gennaio 2023 parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, accertata la percezione da parte di per lo stesso sinistro dell'8/11/2011 sia Parte_1
del risarcimento del danno da parte della scrivente Compagnia per la somma di € 4.300,00
- ritenuta da controparte incongrua ed alla base del presente giudizio di accertamento del maggior preteso - che di pagamenti da parte di e di Controparte_6 [...]
per “Assicurazione facoltativa”, avvenuti, rispettivamente, in date Controparte_7
31/05/2013 e 5/08/2015 ovvero successivamente alla definizione del danno ad opera di dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea e/o la sua improcedibilità per carenza di legittimazione ad agire nel predetto, stante il divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo derivante da un'assicurazione contro i danni (Cass. SS. UU. 5119/2002). In via subordinata, nel merito e con salvezza di gravame, ritenuta equa, congrua e satisfattiva l'offerta e percetta somma di € 4.300,00 corrisposta all'odierno attore a titolo di risarcimento di tutti i danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza ed a causa del sinistro de quo, rigettare la domanda avversa di maggior preteso indennizzo siccome infondata - anche per l'istato cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, nonostante il noto divieto - e, comunque, non provata. In via più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'avversa istanza, detrarre dallo statuendo indennizzo l'importo di € 4.300,00 già liquidato da Controparte_1
a a titolo di risarcimento di tutti i danni personali, patrimoniali e non
[...] Parte_1 patrimoniali, da questo subiti in conseguenza e a causa del sinistro de quo, previa sua necessaria rivalutazione dalla data del pagamento (18/09/2012). Con vittoria di spese e competenze di causa, la cui liquidazione si affida all'equo apprezzamento dell'adito
Giudice”. Chiedeva altresì la concessione dei termini di cui all'art. 190 C. P. C.
Con ordinanza del 23 gennaio 2024 il Giudice a seguito di un rinvio, letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 18 gennaio 2024 e da parte convenuta in data 22 gennaio 2024 considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 marzo 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note di trattazione del 18 marzo 2025 parte attrice ribadiva quanto dedotto.
Con note di trattazione del 19 marzo 2025 parte convenuta ribadiva le conclusioni del 4 novembre 2023 e previo stralcio dagli atti di causa delle note di trattazione scritta attoree del 3/01/2023 da “In particolare…” (secondo capoverso di pagina 1) a “…due diversi infortuni” (fine secondo capoverso di pagina 2), di quelle del 18/01/2024 da “In particolare…” (secondo capoverso di pagina 1) a “…due diversi infortuni” (fine terzo capoverso di pagina 2) nonché di quelle del 18/03/2025 da “…Quanto alla contestazione…” (secondo capoverso di pagina 1) a “…due diversi infortuni…” (fine del quarto capoverso di pagina 2), perché vere e proprie controdeduzioni inammissibili nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter C. P. C. destinate ex lege alla sola enunciazione delle “istanze e conclusioni”.
Con ordinanza del 20 marzo 2025 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni lette le note di udienza depositate dalle parti assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 e assumeva la causa in decisione. Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 16 maggio 2025 così concludendo: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, accertata la responsabilità del sinistro, condannare
i convenuti in solido al risarcimento dei danni fisici subiti dal Sig. per un importo Parte_1 pari ad €.4.371,66, pari alla differenza tra il danno effettivamente subito e quanto già trattenuto in acconto, oltre al pagamento delle spese legali stragiudiziali pari ad €.860,00, oltre interessi di legge,
o nell'altra minore o maggiore somma ritenuta equa e di giustizia sino all'integrale soddisfo.
Vittoria di spese ed onorari in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario come da allegata nota spese”.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 6 giugno 2025 ribadendo le conclusioni già rassegnate.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 19 maggio 2019 così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, e previo stralcio dagli atti di causa delle note di trattazione scritta attoree del 3/01/2023 da “In particolare…” (secondo capoverso di pagina 1) a “…due diversi infortuni” (fine secondo capoverso di pagina 2), di quelle del 18/01/2024 da “In particolare…” (secondo capoverso di pagina 1) a “…due diversi infortuni”
(fine terzo capoverso di pagina 2) nonché di quelle del 18/03/2025 da “…Quanto alla contestazione…” (secondo capoverso di pagina 1) a “…due diversi infortuni…” (fine del quarto capoverso di pagina 2), perché vere e proprie controdeduzioni inammissibili nelle note di trattazione scritta destinate ex lege alla sola enunciazione delle “istanze e conclusioni”, in via preliminare , trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, accertata la percezione da parte di per lo stesso sinistro dell'8/11/2011 sia del risarcimento del Parte_1 danno da parte della scrivente Compagnia per la somma di € 4.300,00 - ritenuta da controparte incongrua ed alla base del presente giudizio di accertamento del maggior preteso - che di pagamenti da parte di e di per “Assicurazione facoltativa”, Controparte_6 Controparte_7 avvenuti, rispettivamente, in date 31/05/2013 e 5/08/2015 ovvero successivamente alla definizione del danno ad opera di (18/09/2012), dichiarare l'inammissibilità della domanda Controparte_1 attorea e/o la sua improcedibilità per carenza di legittimazione ad agire nel predetto, stante il divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo derivante da un'assicurazione contro i danni (Cass. SS.
UU. N.ro 12565/2018; Cass. SS. UU. N.ro 5119/2002). In via subordinata, nel merito e con salvezza di gravame, ritenuta equa, congrua e satisfattiva l'offerta e percetta somma di € 4.300,00 corrisposta all'odierno attore a titolo di risarcimento di tutti i danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza ed a causa del sinistro de quo, previa sua doverosa ed opportuna rivalutazione dalla data del pagamento (18/09/2012), rigettare la domanda avversa di maggior preteso indennizzo siccome infondata - anche per l'istato cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, nonostante il noto divieto - e, comunque, non provata. In via più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'avversa istanza, detrarre dallo statuendo indennizzo l'importo di € 4.300,00 già liquidato da a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento di tutti i danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, da questo subiti in conseguenza e a causa del sinistro de quo, previa sua necessaria rivalutazione dalla data del pagamento (18/09/2012). Con vittoria di spese e competenze di causa, la cui liquidazione si affida all'equo apprezzamento dell'adito Giudice (V., per tutte, Cass. N.ro 1357/2018; Cass. N.ro
2977/1981 e Cass. N.ro 3149/1988: Giurisprudenza consolidata)”
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 9 giugno 2025 riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di quanto appresso precisato e pertanto deve essere accolta.
Preliminarmente sull'eccezione sollevata con note di trattazione scritta del 21/05/2021 dalla convenuta di inammissibilità della domanda attorea e/o della sua improcedibilità per carenza di legittimazione dell'attore ad agire nel giudizio, stante il divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo, si evidenzia la presentazione tardiva della documentazione allegata atteso che nel processo civile sono previsti termini perentori per le articolazioni istruttorie delle parti. La previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
Com'è noto, il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni assertive, dirette alla definizione del thema decidendum, mentre le cosiddette “preclusioni istruttorie”, ovvero la perdita definitiva della possibilità di richiedere mezzi istruttori in causa, maturano con lo spirare del termine per il deposito della seconda memoria di cui all'art. 183,VI comma c.p.c.. Questo termine è concesso per dare modo alla parte di decidere quali prove richiedere solo dopo aver avuto completa conoscenza delle difese avversarie ed aver visionato altresì quelle precisazioni e/o modifiche delle domande iniziali che sono consentite in sede di prima memoria scritta. Le istanze istruttorie formulate dalle parti, ma anche i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, non possono pertanto avere ad oggetto fatti storici principali che non rientrino già nei confini del thema decidendum cristallizzato a conclusione della prima fase processuale.
Dunque in virtù delle considerazioni suesposte l'eccezione della convenuta è inammissibile giacché per la documentazione allegata alle note del 21/05/2021 e volta ad evidenziare il cumulo tra risarcimento e indennizzo, è maturata la decadenza non essendo essa sopravvenuta e quindi non può essere considerata in quanto risulta essere in violazione del regime delle preclusioni processuali di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
Venendo ora all'esame del merito la ricostruzione attorea del sinistro risulta confermata non solo dal Verbale di intervento del 118 del giorno dell'occorso ma anche dal modello
CAI sottoscritto dalle parti la cui efficacia probatoria viene determinata sulla base dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione a controversie soggette ratione temporis alla disciplina della materia delle assicurazioni private antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 209/2005, che all'art. 143 comma 2 stabilisce espressamente che “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. Trattasi di una presunzione legale "juris tantum" attribuita dalla legge al modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, che può essere vinta dalla prova contraria fornita dall'assicurazione con ogni mezzo, di cui la più recente giurisprudenza ha fatto applicazione sia nell'ambito dell'azione ex art. 144 che in quella spiegata ai sensi dell'art. 149 del medesimo decreto
(cfr. Cass. civ. 27-09-2017, n. 22453, e 05-02-2018, n. 2670). In merito tuttavia è pacifico tra le parti l'attribuzione della responsabilità del sinistro al convenuto da ricondurre all'art.154 c.d.S per il quale il conducente, nel compiere la manovra in retromarcia, deve prestare una particolare attenzione rispetto alle manovre che svolge normalmente durante la guida ordinaria e, nel fare la retromarcia, deve dare precedenza ad altri veicoli provenienti da tergo. Pertanto, se il veicolo in retromarcia produce un sinistro, la responsabilità si presume perché si presume il mancato rispetto delle prescrizioni gravanti sul conducente in retromarcia. E infatti, costituisce principio pacifico che, in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia vada eseguita con estrema cautela, lentamente, e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un veicolo, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada;
in tal senso, si precisa in giurisprudenza che “la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose
o a persone” (Cass. 3367/2015). Nel caso in esame, non vi è dubbio dunque che, nell' esecuzione della manovra di retromarcia il conducente dell'autovettura coinvolta, il quale nel modulo CAI dichiara di non aver visto il motociclo attoreo, abbia violato anche le specifiche regole di condotta dettate dal Codice della Strada le quali prevedono che i conducenti, nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, debbano dare la precedenza ai veicoli già circolanti.
Per quanto concerne invece l'eccezione sollevata dalla convenuta di infondatezza della pretesa attorea degli interessi e della rivalutazione monetaria, non sussistendo il relativo danno né le condizioni di legge per la sua liquidazione si precisa che come indicato dalle norme codicistiche in materia di assicurazioni: “In tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. Tale effetto deriva anche in virtù del costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, con particolare riguardo a quelle contenute negli artt. 1905 e 1908 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 395 del 11/01/2007, Rv.
594444).
Nelle obbligazioni di valore, la rivalutazione è dovuta come effetto della natura stessa del credito di valore, che è di per sé sottratto al rischio della svalutazione perché il suo importo in moneta deve essere determinato al momento della liquidazione, in corrispondenza ad un valore economico reale. La condotta dell'assicuratore non ha alcuna rilevanza: la quantificazione del valore del bene (determinato) dedotto in polizza va necessariamente attualizzato rispetto al momento della liquidazione (Corte di Cassazione,
Sezione 3 civile Sentenza 2 aprile 2014, n. 7697). Se l'indennizzo viene maggiorato di rivalutazione ed interessi è, dunque, perché oggetto della prestazione non è un'obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico.
Inoltre ove l'assicuratore dovesse essere in ritardo, dopo l'aestimatio rei, sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori o, in alternativa, del maggior danno ex art. 1224 c.c. in quanto solo in quel momento l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta. Sul punto si precisa che l'assicurato in quanto autore di un fatto illecito, è tenuto al pagamento degli interessi (compensativi) di mora dal giorno dell'illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, interessi che costituiscono una delle voci del risarcimento spettante al terzo. L'assicuratore ha l'obbligo di tenere indenne l'assicurato “del medesimo risarcimento” dovuto dall'assicurato al terzo danneggiato: sia a titolo di capitale, sia a titolo di interessi. Pertanto, gli interessi dovuti dall'assicurato al terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1219 c.c., sono ipso facto dovuti anche dall'assicuratore e vanno calcolati col saggio e sul capitale stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995
Nel caso di specie parte convenuta deduce l'interruzione della mora conseguente all'invio dell'offerta e alla ricezione dell'assegno risarcitorio da parte del ricorrente e sostiene che l'interruzione non fosse stata impedita dalla comunicazione di accettazione in acconto di parte ricorrente, non integrando quest'ultima gli estremi del legittimo rifiuto.
In realtà si evidenzia che l'accettazione in acconto di un'offerta assicurativa del danneggiato che riceve un assegno quale anticipo sul risarcimento si realizza nel caso in cui non si raggiunge un accordo con l'assicurazione, se il danneggiato non risponde all'offerta oppure se accetta l'offerta con riserva al fine di ottenere un anticipo sul risarcimento e per rilanciare la trattativa con l'assicurazione.
Nel caso de quo come evidenziato da parte attrice l'accettazione in acconto avveniva con contestazione della non congruità dell'offerta ai sensi di legge per il complessivo danno fisico subito a seguito del sinistro di cui causa e ciò rappresenta un mancato raggiungimento di un accordo con la compagnia assicurativa e di conseguenza una non accettazione dell'offerta. Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra l'eccezione di parte convenuta è infondata.
Infine, per quel che concerne l'eccezione sollevata dalla convenuta di non debenza delle spese legali stragiudiziali in linea generale, va osservato che la risarcibilità delle spese per l'assistenza in via stragiudiziale è stato risolto in senso positivo, in termini generali, da una decisione in sede di nomofilachia (cfr. Cass., SS.UU., n. 16990/2017), la quale, enucleando anche i limiti e le modalità processuali della richiesta, ha espresso il principio secondo cui
“Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” e ancora la giurisprudenza di legittimità aggiunge che: “Nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito”
(Cass. Civ., sez. VI, 02.02.2018, n. 2644).
Ciò premesso, posta la astratta risarcibilità di quanto sostenuto a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale, deve esaminarsi se, nel caso specifico, le stesse siano concretamente risarcibili sulla base dei principi sopra esposti.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti a dimostrazione della necessaria attività stragiudiziale svolta dal difensore dell'attore causalmente collegata all'illecito vi sono la raccomandata di costituzione in mora del 16 dicembre 2011 e successiva lettera di interruzione del termine di prescrizione del 10 Aprile 2013 redatti dal procuratore e i diversi fax da questo inviati quali quello del 6 maggio 2013 di accettazione in acconto del danno fisico subito dal signor e dal sig. , quello del 7 Parte_1 Controparte_3
novembre 2013 di accettazione della definizione del danno fisico del sig. , Controparte_3
ed infine di quello del 9 Marzo 2012 di accettazione e definizione del danno materiale del signor . Parte_1
Dunque in conseguenza di quanto sovraesposto l'eccezione della convenuta di non debenza delle spese di assistenza legale stragiudiziale deve essere respinta. Venendo invece alla liquidazione equitativa dei danni patiti, dovranno applicarsi le tabelle milanesi, attualmente vigenti (2024) tenendo conto che il danno non patrimoniale da lesione della salute ha natura unitaria ed il relativo risarcimento deve essere liquidato in una somma omnicomprensiva di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla danneggiata
(estetico, dinamico-relazionale, morale ecc.) che non costituiscono voci di danno autonomamente risarcibili ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. Sez.Un. n. 26972/08). Per come successivamente precisato dalla giurisprudenza, il grado percentuale di invalidità permanente è già espressione di tutti i pregiudizi (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali) indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale e la misura del risarcimento può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (in tal senso Cass. n. 23469/2018).
Non risulta dedotta e provata, nemmeno per presunzioni, l'esistenza, oltre al danno dinamico-relazionale (danno biologico), dell'ulteriore pregiudizio in termini di sofferenza interiore (danno morale), pertanto, nella liquidazione dovrà considerarsi la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale (Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024). Alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento può essere riconosciuta atteso che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) sono già considerate nel grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale, e non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
inoltre, non sono state allegate dal danneggiato circostanze specifiche che rendono il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. 23778/2014; Cass. n. 27482/2018). Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, non avendo il CTU ravvisato alcuna incidenza dei postumi sull'attività lavorativa specifica.
Riguardo invece agli esborsi concernenti le spese mediche conseguenti al sinistro, il CTU riferisce che esse ammontano a € 951,42 e che sono necessarie e congrue. Non sono previste spese mediche future e non si riconoscono le spese relative alla relazione di parte (
€ 244,00 ) in quanto spese a finalità medico – legale e non spese sanitarie.
Per quanto detto, si perviene al seguente calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 947,30
Danno biologico permanente € 4.285,59
Invalidità temporanea totale € 1.104,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30
Spese mediche € 951,42
Totale danno biologico temporaneo € 1.519,10
TOTALE GENERALE € 6.756,11
L'importo di € 6.756,11 viene devalutato alla data dell'evento lesivo e rivalutato con
Interessi (ISTAT indice Foi) per un totale di € 7.779,18. Da tale somma va detratto l'importo di euro 4.300,00 ricevuto dall'attore in acconto sul maggior avere.
La soccombenza di parte convenuta nel merito della domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media. Le spese della CTU, vengono poste anch'esse definitivamente a carico di parte convenuta che deve rifonderle a parte attrice la quale le aveva anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 3.479,18 già rivalutata, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento, definitivamente a carico di parte convenuta che deve pertanto rifonderle a parte attrice la quale le aveva anticipate.
Lì 14 giugno 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava