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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 10 giugno
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5991/2024 R.G., avente ad oggetto ”Usucapione” e vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zompì, Parte_1
- Attore -
Contro
e rappresentate e Controparte_1 Controparte_2 difese dall'Avv. Valentina Corsano,
- Convenute - nonchè
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e
[...] Controparte_12 Controparte_13 CP_14
contumaci.
[...]
- Altri convenuti -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 10.09.2024, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio gli odierni convenuti, per ivi sentire accogliere le seguenti
1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del bene immobile, sito in
Taviano alla via San Martino, censito in Catasto al foglio 22, particella 307, di mq. 32, da parte del sig. ; 2\ ordinare alla Conservatoria dei Parte_1
Pubblici Registri lmmobiliari di prowedere alla consequenziale trascrizione della proprietà del suddetto bene immobile in favore del sig. ; 3) con Parte_1
vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Con distinte comparse di costituzione e risposta depositate, rispettivamente in data 7.12.2024 e 13.12.2024, si costituivano e Controparte_2 [...]
le quali, univocamente, concludevano chiedendo, in via principale, CP_1
di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto, acquisto per intervenuta usucapione, della proprietà del bene immobile, sito in Taviano alla via
San Martino, censito in catasto al foglio 22, particella 307, di mq. 32, da parte del sig. . Parte_1
All'odierna udienza veniva dichiarata la contumacia di , Controparte_10
, , , Controparte_6 Controparte_15 Controparte_12 Controparte_9
, , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_11 Controparte_13 [...]
, , e . CP_5 Controparte_14 Controparte_4 Controparte_3
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale;
quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, a seguito di trattazione scritta.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta in quanto Parte_1
fondata.
Appare opportuno, in primis, esporre brevemente i fatti da cui ha tratto origine il presente giudizio.
L'odierno attore deduceva che, ancor prima di lui, il suo dante causa, ing.
, aveva posseduto da tempo immemorabile un vano sito in Persona_1
Taviano alla via San Martino, riportato in Catasto al foglio 22, part.lla 307, di mq.
32; precisamente, il suddetto immobile era stato utilizzato, dapprima, dall'lng.
come archivio del proprio studio di ingegneria e, successivamente Persona_1
alla sua morte, avvenuta il 29.03.1993, dall'attore, , il quale l'ha Parte_1
2 sempre utilizzalo e posseduto, unitamente agli altri vani, contraddistinti in Catasto al foglio22, particella 303, 304 e 305, come legittimo proprietario.
Il esponeva, inoltre, che recentemente, attraverso una visura Pt_1
catastale, eseguita in prospettiva della futura vendita di tutti i beni immobili di cui sopra, veniva a conoscenza del fatto che un vano, precisamente, quello contraddistinto in Catasto al foglio 22. particella 307 d mq 32, risultava intestato a
, deceduta il 13.08.1953, la quale, coniugata con Persona_2 CP_11
, ha avuto 8 figli, alcuni dei quali deceduti con eredi.
[...]
Quindi, l'attore asserva che il vano in questione, formalmente ancora intestato alla , fosse da tempo immemorabile e in modo continuativo, da Per_2
lui posseduto con la consapevolezza di essere il legittimo proprietario e senza che nessuno, né in via stragiudiziale, né giudizialmente, avesse mai reclamato il diritto di proprietà sul bene in questione.
Difatti, lo stesso e, prima di lui, il defunto padre ing. , Pt_1 Persona_1
hanno esercitato il potere di fatto sulla res con la consapevolezza di essere i proprietari del bene e, quindi, compiendo attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, per oltre venti anni.
, nel corso del presente giudizio, ha depositato in atti: Parte_1
dichiarazioni di assenso alla domanda di usucapione, comunicate per il tramite dell'avv. LEZZI Sandro, dei sig.ri Controparte_11 Controparte_12
Con
Controparte_14 CP_13 Controparte_5 [...]
CP_6 Controparte_16 Controparte_7
e - dichiarazione di assenso alla Controparte_3 Controparte_4 domanda di usucapione, comunicate per il tramite dell'avv. RAINÒ Maurizio, del sig. dichiarazione di assenso alla domanda di Controparte_9 usucapione, comunicata per il tramite dell'avv. VALENTE Angelo, della sig.ra
(cfr. docc. in atti). Controparte_10
Con le note del 29.05.2025, le convenute costituite, rappresentavano che, nelle more del presente giudizio, si era raggiunto un accordo tra le parti circa la lite insorta ed all'udienza del 04.03.2025, e Controparte_1 CP_2
aderivano alla domanda attorea, a fronte della rinuncia alla condanna
[...]
alle spese da parte del nei confronti di tutti i convenuti che avessero aderito Pt_1
3 all'accertamento per usucapione della proprietà dell'immobile oggetto di causa in capo all'attore.
Pertanto, alla luce dell'intervenuto assenso di tutti i convenuti, può, senza ombra di dubbio, ritenersi accertato che l'attore abbia utilizzato uti dominus il vano per cui è causa, per un periodo di tempo superiore ai vent'anni, in maniera pubblica, pacifica e continua.
In materia di usucapione giova richiamare i seguenti consolidati principii giurisprudenziali: “In tema di "possesso", l'"animus possidendi" - da presumersi
"iuris tantum" in presenza del "corpus possessionis" - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto: ai fini dell'usucapione, l'"animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri” (Cass. civ., sez. II, 26-04-2002, n. 6079); ancora, “un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario …, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia del titolare” (Cass. Civ. n. 18392/06).
Stante la mancata opposizione da parte dei convenuti, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1. accoglie la domanda attorea;
2. per l'effetto, dichiara l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., in favore di dell'immobile, sito in Parte_1
4 Taviano alla via San Martino, censito in Catasto al foglio 22, particella
307, di mq. 32;
3. Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce e, comunque,
a tutti i competenti Uffici di eseguire le trascrizioni, annotazioni e volture di legge, con esonero per essi da ogni responsabilità.
4. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
5. dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Lecce, 10 giugno 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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