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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/09/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
09.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 3382/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Roberto Pasqua e Gabriele Pasqua
Ricorrente
E
, ON Di IR (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Costa
Resistente
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa e differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della , ON di IR, sin dall'anno 1997, dapprima Controparte_1
senza un regolare contratto di lavoro, con mansioni di aiuto marinaio e, a far data dall'anno
1999, con contratto part time a 4 ore lavorative, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, sempre part time, a far data dall'1.03.2001, con qualifica di addetto impianti sportivi di 5° Livello, CCNL Impianti Sportivi Confcommercio Impresa Italia, con orario lavorativo sulla base di tre turni (8.00/14.00 – 14.00/22.00 – 22.00/06.00) per 40 ore settimanali;
- che il rapporto di lavoro negli ultimi dieci anni era stato caratterizzato da atteggiamenti denigratori di sufficienza ed arroganza, subiti dallo stesso da parte dei soci e dei componenti del direttivo della Lega Navale, nonché da richieste di esecuzioni di mansioni e di lavori senza il rispetto dei doveri di sicurezza sul lavoro e minacce di licenziamento in caso di resistenza;
- che, nell'anno 2019, in seguito ad una conciliazione Parte svoltasi in sede sindacale tra la e un altro dipendente (tale PI CO, il quale aveva impugnato giudizialmente il licenziamento intimato richiedendo contestualmente il pagamento di differenze retributive), la resistente aveva convocato tutti i dipendenti, incluso
1 il , per informarli che avrebbero dovuto firmare una conciliazione per rinuncia alla Pt_1
quattordicesima mensilità a fronte del pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo transattivo e che, in caso di mancata sottoscrizione, sarebbero stati licenziati;
- di essersi, dunque, visto costretto a firmare e ad accettare quel verbale già redatto e predisposto dal conciliatore sindacale e senza alcuna preventiva lettura, intimorito per la minaccia di perdere il posto di lavoro, come era successo qualche mese prima allo PI;
- che, nella primavera del 2021, un socio della ON della , si rivolgeva al CP_1 Persona_1 Pt_1
affinché svuotasse la propria imbarcazione, rimessata presso il Circolo della Lega Navale, dall'acqua accumulatasi nel corso dei mesi invernali e, con l'occasione, chiedeva al di pulire la barca, di verificare il funzionamento dell'impianto elettrico e del Pt_1
motore, fermo da alcuni anni, nonché di smontare i sedili al fine di consentire allo stesso Per_
di portarli dal tappezziere una volta rientrato in Sicilia;
- di aver effettuato gli interventi richiesti, mediante anche la collaborazione del meccanico di cantiere SC (il quale, in genere, si occupava della manutenzione dei motori delle barche dei soci e che gli aveva consigliato di procedere a sbloccare il motore previo cambio dell'olio) e di aver richiesto Per_ all' , nel giugno 2022, in occasione della sua presenza presso il Circolo, il pagamento di un acconto di € 150,00 per il lavoro svolto (svuotamento e pulizia barca, smontaggio dei sedili, smontaggio batterie, smontaggio leva acceleratore) documentato da messaggi whatsapp e da relative foto e per il lavoro da svolgere (rimontaggio sedili una volta
Per_ ritappezzati); - che l' contestava l'esecuzione dei lavori e si rifiutava di pagare, presentando denuncia dei fatti alla la quale contestava al ricorrente di aver CP_1
richiesto fraudolentemente al socio una somma di denaro e, in data 24.06.22, comunicava al
Per_
il licenziamento per giusta causa, nonostante il ricorrente e l' avessero Pt_1 chiarito la situazione e nonostante quest'ultimo, capendo che la era CP_1 intenzionata a licenziare il , avesse scritto un'ulteriore lettera alla resistente Pt_1
spiegando che tra lui e il era stata chiarita la vicenda e che, pertanto, chiedeva che Pt_1
non venisse fatta alcuna sanzione disciplinare a carico del ricorrente;
- di aver impugnato, in data 07.07.2022, il predetto licenziamento ritenendolo illegittimo poiché privo di giusta causa in quanto fondato su fatti insussistenti e/o irrilevanti e richiedendo il pagamento di differenze retributive maturate durante l'intercorso rapporto, nonché il TFR;
- che, tuttavia, la società resistente rispondeva confermando la giusta causa del licenziamento e negando ogni richiesta di differenze retributive specificando che, in data 4.12.2019, il lavoratore aveva sottoscritto un verbale di conciliazione.
2 In diritto, il ricorrente deduceva: - l'illegittimità del licenziamento per insussistenza e/o erroneità e/o irrilevanza dei fatti contestati e, comunque, per sproporzione della sanzione, in quanto il fatto contestato era irrilevante ai fini disciplinari, perché non collegato allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in quanto non vi era stata alcuna richiesta fraudolenta di denaro, bensì una legittima richiesta di un esiguo compenso per delle attività svolte in favore di un socio che ne aveva fatto richiesta;
- il proprio diritto, stante l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, all'indennità sostitutiva del preavviso;
- la nullità del verbale di conciliazione in sede sindacale del 04.12.2019 per vizio del consenso, per aver la resistente estorto la firma della conciliazione e, dunque, la rinuncia ad un proprio diritto
(pagamento della quattordicesima mensilità dietro pagamento di € 2.000,00), con la minaccia del licenziamento;
- la nullità della conciliazione, in ogni caso, perché il Pt_1
non aveva conferito mandato ad alcun rappresentante sindacale per essere assistito nella conciliazione, atteso che: il verbale era stato sottoscritto in assenza dell'assistenza di un rappresentante sindacale a cui il lavoratore avrebbe dovuto conferire il mandato;
il verbale di conciliazione non conteneva nel testo il nome della sigla sindacale, il nome del conciliatore e l'indicazione del relativo potere a conciliare, né era leggibile la firma del conciliatore all'ultima pagina;
l'oggetto della conciliazione era indeterminato o indeterminabile poiché mancava la quantificazione dei crediti cui il lavoratore rinunciava a fronte della percezione delle somme indicate, escludendo quindi un'effettiva volontà e consapevolezza, da parte del lavoratore, di privarsi di propri diritti, richiesta ai fini della validità dell'atto di disposizione;
- la somma corrisposta con la conciliazione era palesemente insufficiente a soddisfare le
Quattordicesime non pagate per 18 anni;
al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione non sussisteva una reale lite da transigere e quindi una pretesa contrastata dal lavoratore, requisito essenziale di validità della transazione;
- di aver, pertanto, diritto, in ragione della nullità della conciliazione al pagamento delle 14^ mensilità mai corrisposte nonché agli scatti di anzianità maturati.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: a) “accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto contestato posto a fondamento dell'impugnato licenziamento per giusta causa o comunque la sua sproporzionatezza e dichiarare conseguentemente il licenziamento illegittimo condannando la resistente, ai sensi dell'art. 8 della L. 604/66, a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.337,12, come desumibile dall'ultima busta paga, avuto riguardo all'anzianità di servizio del lavoratore (21 anni) nonché al comportamento e alle condizioni
3 delle parti, ai sensi dell'art. 8 L. 604/66”; b) “per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, condannando la resistente al pagamento della somma di € 2.313,90 o di quella somma maggiore o minore che potrà essere meglio determinata da un CTU, con interessi e rivalutazione monetaria”; c) “previa dichiarazione di nullità del verbale di conciliazione del 04.12.2019, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la 14^ mensilità sin dal 2001, condannando la resistente al pagamento, a tale titolo, della somma di € 26.651,32, oltre interessi per € 2.977,80, rivalutazione per € 10.615,14, per un totale di € 40.244,26, o comunque di quella maggiore
o minore che potrà meglio essere determinata da un CTU, con interessi legali e rivalutazione monetaria”; d) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire tutte le maggiorazioni contrattuali previste dai CCNL succedutisi nel tempo sin dal 2004, e condannando la resistente al pagamento della somma che verrà determinata da un CTU, con interessi legali e rivalutazione monetaria”; e) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFR con l'inclusione delle voci retributive della Quattordicesima
e delle maggiorazioni contrattuali e scatti di anzianità, condannando la resistente al pagamento della somma che verrà determinata da un CTU a titolo di integrazione TFR, con interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la società , sezione Controparte_1
di IR (in persona del legale rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che non era veritiero quanto asserito dal ricorrente in punto di fatto e, in particolare, la ricostruzione di quanto accaduto durante la sua attività lavorativa alle dipendenze della resistente, rilevando, altresì, che comunque la narrazione fornita dal ricorrente nelle prime quattro pagine del ricorso non aveva alcun rilievo ai fini del giudizio, dato che le domande formulate nel medesimo erano volte a fare dichiarare illegittimo un licenziamento e, a fronte della declaratoria di nullità dell'accordo conciliativo raggiunto in sede sindacale il 4 dicembre 2019, ad ottenere il pagamento di quattordicesima mensilità e di scatti di anzianità che non gli erano dovuti;
- che il licenziamento irrogato nei confronti del lavoratore era legittimo in quanto lo stesso, avendo chiesto al socio della di CP_1
IR il pagamento di un importo pari a € 160,00, asserendo che tale cifra era Persona_1
stata da lui anticipata per lavori eseguiti dal meccanico SC sulla barca del socio, pur consapevole del fatto che ciò non era mai avvenuto, aveva tentato di porre in essere una truffa in danno del socio, con conseguente irrimediabile lesione del rapporto fiduciario con la datrice di lavoro, nonostante lo stesso avesse chiarito la questione col socio;
- che la LNI
4 aveva operato correttamente e aveva legittimamente adottato un licenziamento per giusta causa nei confronti di un lavoratore con il quale, alla luce di quanto accaduto e degli episodi verificatisi in passato che lo aveva visto protagonista di importanti mancanze e negligenze
(cfr. all. 7, 8, 9 e 10 alla memoria difensiva), era ormai venuta meno la fiducia e, pertanto, attesa la legittimità del licenziamento, nessuna indennità sostitutiva del preavviso era dovuta al ricorrente;
- che, ove il giudice ritenesse illegittimo il licenziamento irrogato nei confronti di , l'odierna resistente dichiarava di non voler riassumere il lavoratore, essendo al Pt_1 più tenuta a versare allo stesso un'indennità pari ad un importo compreso fra un minimo di
2,5 e un massimo di 6 mensilità e non le paventate 14^ mensilità chieste in seno al ricorso, ciò in quanto l'odierna resistente al momento del licenziamento impiegava tre dipendenti compreso il;
- con riferimento alla eccepita nullità del verbale di conciliazione del Pt_1
4.12.2019, che il ricorrente era ormai decaduto dalla possibilità di impugnare l'accordo di conciliazione redatto in sede sindacale, dovendo quest'ultimo essere eventualmente impugnato, ai sensi dell'art. 2113 c.c. “a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima” e che tale termine era spirato in data 27.12.2022
(sei mesi dal licenziamento comunicato il 27.07.2022), mentre il ricorso era stato depositato in data 31.12.2022; - che, in ogni caso, contestava che il fosse stato costretto con Pt_1
la minaccia del licenziamento a sottoscrivere il verbale di conciliazione con il quale, a fronte del pagamento di un importo pari a € 2.016,00, il suddetto aveva rinunciato a qualsiasi pretesa, domanda e azione nei confronti della , sezione di IR, Controparte_1
derivante dal rapporto di lavoro instaurato con la medesima;
- che il consenso alla sottoscrizione del verbale di conciliazione non era stato estorto ed il lavoratore era stato assistito dal rappresentante sindacale dell' che aveva provveduto a redigere l'intesa e CP_2 che nell'accordo erano espressamente indicate le voci retributive alle quali il lavoratore rinunciava a fronte del pagamento della somma da parte del datore di lavoro;
- che, anche ove il verbale di conciliazione venisse ritenuto nullo, le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva erano state regolarmente corrisposte al ricorrente e i conteggi effettuati dal consulente del lavoro allegati al ricorso erano palesemente errati, anche perché non era stato detratto l'importo pari a € 2.016,00 ricevuto al momento della sottoscrizione della conciliazione.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025.
5 *******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <<, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, giova in primo luogo sottolineare che la fattispecie odierna verte essenzialmente sulla risoluzione di due questione di diritto, e cioè accertare se sussista la giusta causa del licenziamento intimato con nota del 24.06.2022 (ricevuta il 27.06.2022) al dalla Pt_1
- ON di IR, per aver lo stesso chiesto un compenso pari a € Controparte_1
Parte 150,00/160,00 ad un socio della per dei lavori effettuati sull'imbarcazione di quest'ultimo, il quale aveva disconosciuto di averli mai richiesti e ne aveva denunciato il fatto alla stessa, nonché l'accertamento della nullità del verbale di CP_1
conciliazione sindacale firmato dal lavoratore, con ampia rinuncia a diritti retributivi, lavorativi e risarcitori passati e futuri, avendo dedotto il ricorrente che il suo consenso sarebbe stato ottenuto con minaccia di licenziamento.
Tanto premesso, occorre anzitutto soffermarsi sulla valutazione della sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento;
difatti, nella fattispecie odierna l'evento contestato che ha dato origine al licenziamento non è direttamente correlato allo svolgimento dell'attività lavorativa, bensì ad un fatto commesso al di fuori delle mansioni svolte dal ricorrente e fuori dall'orario lavorativo ma all'interno del luogo di lavoro.
Il ricorrente (assunto quale operaio addetto agli impianti sportivi) ha, infatti, dedotto che nel
Parte Per_ giugno 2022 era stato contattato da un socio della tale ing. (non residente a
IR) per l'effettuazione di lavori di manutenzione sulla propria imbarcazione al fine di renderla fruibile al suo arrivo a IR e che il ricorrente, fuori dall'orario di lavoro e fuori dalle proprie mansioni, aveva effettuato i lavori richiesti (svuotamento e pulizia barca, smontaggio dei sedili, smontaggio batterie, smontaggio leva acceleratore), rivolgendosi ad un collega meccanico, tale SC, per la messa in funzione del motore, senza però che questi effettuasse alcun intervento sul motore, perché non necessario;
deduceva ancora il ricorrente che, all'arrivo del socio, richiedeva allo stesso il pagamento di una somma pari a €
6 150,00 quale corrispettivo per i lavori effettuati, somme ritenute non dovute dal socio, il Parte quale denunciava l'accaduto alla la quale, ritenendo fraudolento il comportamento del lavoratore, comminava allo stesso il licenziamento per giusta causa, ritenendo irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario nei confronti del dipendente.
Orbene, affinché un fatto commesso al di fuori dell'ambito lavorativo possa giustificare un licenziamento, è necessario che tale fatto sia così grave da minare la fiducia del datore di lavoro nella correttezza futura del dipendente. Tali fatti possono riguardare la commissione di reati o comportamenti disdicevoli, quali condotte che danneggiano l'immagine dell'azienda o che violano i principi di correttezza e lealtà, anche fatti commessi prima dell'assunzione, se scoperti successivamente.
Essendo, però, il licenziamento per giusta causa la forma più grave di licenziamento, con risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso, il datore di lavoro deve valutare attentamente la situazione e assicurarsi che la giusta causa sia effettivamente sussistente.
Ciò posto, ai fini della valutazione sulla legittimità del licenziamento, il Giudice deve tenere conto della gravità del fatto, il quale deve essere oggettivamente grave e tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, del rapporto con l'attività lavorativa e, dunque, se il fatto, pur non essendo direttamente legato al lavoro, abbia comunque leso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e le mansioni del lavoratore, in quanto un comportamento grave potrebbe avere un peso diverso a seconda delle mansioni svolte dal dipendente e dell'ambiente lavorativo. Parte Nella fattispecie odierna, seppur il fatto sia avvenuto tra un dipendente e un socio della invero, l'evento, svoltosi fuori dall'orario lavorativo, risulta totalmente estraneo alle mansioni svolte dal nell'esercizio della propria attività lavorativa, il quale ha agito Pt_1 il qualità di manutentore “privato”, seppur nell'ambito dell'associazione; inoltre, l'evento dapprima denunciato dallo stesso socio con nota dell'8.06.2022, nella quale lo stesso riferiva che “…riporto il comportamento scorretto del dipendente che, senza Parte_1
alcun incarico attribuito dal sottoscritto, simulava lavori di manutenzione al motore…istallato sul mio scafo…effettuati a suo dire dal signor , lavori Controparte_3
mai effettuati come confermato dal signor SC stesso per un importo di euro 160,00 da lui anticipati. Ritengo che questo comportamento del marinaio non sia consono ad un Part dipendente della ltre che un tentativo di truffa nei confronti di un socio …” è stato poi dallo stesso ridimensionato, a seguito di chiarimenti con lo stesso , con nota del Pt_1
24.06.2022, ove lo stesso ha dichiarato “…di aver accettato le scuse fornitemi dal signor
7 ed ascoltate le motivazioni umane gravi e personali da questo addotte a Pt_1
giustificazione del suo comportamento, per quanto grave, desidero che l'episodio sia chiuso senza ulteriori azioni nei confronti del dipendente stesso”.
Orbene, posto che l'evento “denunciato” atteneva alla richiesta di un corrispettivo per lavori effettuati dal sull'imbarcazione del socio fuori dall'attività lavorativa e, Pt_1
comunque, attestati fotograficamente dal (il quale aveva inviato le fotografie al Pt_1
socio stesso a conferma della stessa esecuzione), posto altresì che il disguido sorto tra il dipendente e il socio era stato chiarito, come dichiarato dal socio stesso nella nota del
24.06.2022, e che la richiesta di “compenso” per i lavori effettuati attiene al pagamento di una somma esigua, non si rilevano profili di gravità tale da giustificare un licenziamento per giusta causa, non potendosi ravvisare l'ipotesi contestata di “richiesta fraudolenta di denaro”; oltretutto, va rilevato che l'evento così come rappresentato e accertato, seppur possa apparire poco cristallino, non giustifica una compromissione irrimediabile della fiducia del datore di lavoro nella correttezza futura del dipendente, in quanto evento unico e non associato, né nella lettera di contestazioni del 09.06.2022 né nella lettera di licenziamento del 24.06.2022, ad altre contestazioni passate richiamate in ricorso dalla resistente.
Ad ogni buon conto, al fine di accertare l'esistenza o meno della giusta causa del licenziamento intimato dalla di IR al Tropeano, questo Giudice, con CP_4 ordinanza all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24.05.2023 ha accolto le istanze istruttorie della parti ed in particolare la prova per testi articolata dalle parti nei propri scritti difensivi.
All'esito dell'istruttoria, per quel che attiene la domanda principale del ricorso, i testi delle parti, escussi a prova diretta sugli articolati da 5 al 13 di cui al ricorso introduttivo, nonché Parte sull'articolato n. 2 di cui alla memoria di costituzione della non hanno invero fornito elementi ulteriori e specifici rispetto a quanto già dedotto dalle parti nei propri scritti difensivi.
Infatti, i primi due testi escussi di parte ricorrente, (socio della Testimone_1 [...]
Parte
dal 2019) e PI CO (ex dipendente della hanno entrambi Controparte_1
dichiarato di non sapere nulla sulle circostanze rappresentate, mentre il terzo teste Tes_2
ha dichiarato di sapere che “…SO doveva effettuare dei lavori nella sua barca
[...]
perché aveva chiesto a me di fare i lavori che stagionalmente si fanno nelle barche. Io non
Per_ ho fatto nulla perché non ne avevo il tempo. Non so se ha chiesto a di fare Pt_1 dei lavori sulla sua barca.” e che nulla sapeva in ordine alle circostanze rappresentate negli
8 articolati da 7 a 13, aggiungendo solo di ricordare “…di avere visto sulla barca di Pt_1
Per_
ma non so cosa stesse facendo”.
Di contro, i testi di parte resistente escussi sulle circostanze inerenti al licenziamento, Tes_3
e , hanno parzialmente confermato l'evento contestato al
[...] Testimone_4
senza, tuttavia, fornire elementi precisi e concordati idonei a supportare la tesi Pt_1
difensiva di parte resistente, anzi fornendo una rappresentazione dei fatti poco chiara e talvolta contraddittoria rispetto alla documentazione prodotta in atti dalle parti, nonché contestata da parte ricorrente e non diversamente provata. Parte In particolare il primo teste , socio della presidente in carica della stessa Tes_3 all'epoca dei fatti (da aprile 2021 a fine 2022, inizio 2023) sull'art. 2 di cui alla memoria di costituzione, inerente appunto il licenziamento del , ha dichiarato che “Io quando Pt_1
ero presidente della sezione, nel 2022 ho ricevuto una lettera protocollata alla segreteria della sezione dal socio con la quale quest'ultimo mi informava della Persona_1 circostanza che il marinaio gli richiedeva compensi, di cui non ricordo l'importo Pt_1
ma circa sopra i 100 euro, per lavori mai svolti sulla sua imbarcazione e sollecitava un
Per_ provvedimento nei confronti di . Ho convocato per maggiori chiarimenti Pt_1 sull'accaduto e successivamente e separatamente ho convocato il quale in Pt_1
Per_ quell'occasione mi ha confermato di avere chiesto a soldi per lavori fatti sulla barca Per_ di da un'altra persona, non ricordo se questa persona fosse SC. In questo Per_ incontro mi confermò di non avere ricevuto alcun incarico da per riparare Pt_1
Per_ Per_ l'imbarcazione e di avere chiarito con . In presenza del telefonai a Pt_1
chiedendogli se avesse risolto la questione con sì da poter ignorare la richiesta di Pt_1 intervento ma lo stesso mi insisteva affinché prendessi provvedimenti per l'accaduto.”; tale Per_ dichiarazione contrasta, evidentemente, con quanto dichiarato dal socio , nella nota scritta di pugno del 24.06.2022, con la quale precisava “desidero che l'episodio sia chiuso senza ulteriori azioni nei confronti del dipendente stesso”. Parte Il secondo teste di parte resistente, , socio della che aveva Testimone_4
“denunciato” il comportamento tenuto dal , sentito a prova diretta sull'art. 2 di cui Pt_1 alla memoria, ha riferito che “Io l'8 giugno 2022 ho protocollato una lettera alla segreteria della lega con la quale informavo la lega che il dipendente mi aveva richiesto la Pt_1
somma di euro 160, 00 per lavori asseritamene fatti da SC sulla mia barca, somma che sosteneva di avere anticipato a SC, meccanico esterno alla Lega. Pt_1
Preciso che nessun lavoro è stato eseguito sulla mia barca da né da SC. Pt_1
9 Non so se durante un incontro avvenuto presso la sede di IR Tropeano ha confermato la circostanza”.
Anche dalle dichiarazioni dei testi escussi di parte resistente, dunque, non sono emersi elementi ulteriori che possano provare l'intento fraudolento del rilevante ai fini Pt_1
disciplinari né una gravità tale da poter giustificare un licenziamento per giusta causa, emergendo piuttosto una rappresentazione farraginosa e imprecisa dell'evento, anche in contrasto con la documentazione prodotta in atti dal ricorrente e non contestata nella sua genuinità dalla resistente.
Per tutte le superiori considerazioni, il licenziamento intimato appare sproporzionato rispetto alla contestazione mossa nei confronti del dipendente (attinente a fatti non direttamente correlati allo svolgimento delle proprie mansioni), anche in ragione dell'anzianità di servizio dello stesso e dell'unicità dell'evento contestato (non potendosi evocare a sostegno della legittimità del licenziamento contestazioni passate che non siano state richiamate nella lettera di contestazione né di licenziamento).
Il licenziamento deve, dunque, essere dichiarato illegittimo e il ricorrente ha diritto alla tutela obbligatoria prevista dall'art. 8 della Legge 604/1966, così come sostituito dall'art. 2 della Legge 108/1990; tuttavia, stante la dichiarazione della resistente di non voler riassumere il lavoratore, la stessa deve essere condannata al pagamento dell'indennità risarcitoria, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del dipendente, non potendosi accordare la richiesta risarcitoria avanzata dal di risarcimento pari a 14 Pt_1 mensilità, stante la natura e le dimensioni dell'impresa resistente.
Quanto alla domanda di accertamento della nullità del verbale di conciliazione del 4.12.2019 per vizi del consenso (oltre che altri vizi di nullità) e del conseguente diritto del ricorrente a percepire la 14^ mensilità sin dall'anno 2001, nonché le maggiorazioni contrattuali previste dai CCNL succedutisi nel tempo sin dal 2004, giova osservare quanto segue.
Il ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'impugnativa di licenziamento con contestuale richiesta da parte di pagamento di differenze retributive a vario titolo un ex dipendente, la
Parte
– la quale nel frattempo aveva definito bonariamente la controversia mediante un accordo transattivo –, al fine di tutelarsi da azioni future dei dipendenti, aveva convocato tutti i lavoratori per sottoporre agli stessi la firma di un verbale di conciliazione sindacale, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.016,00 a titolo di transazione generale e novativa, a fronte della loro rinuncia nei confronti di ON di IR, a CP_1
qualsiasi pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per nessuna ragione e/o causale nei confronti di CP_1
10 Il ricorrente ha altresì dedotto che, in quella sede, l'allora Presidente pro tempore aveva esortato i dipendenti a firmare la conciliazione “invitandoli in caso contrario 'alla porta' ” e che il consenso alla sottoscrizione sarebbe stato “estorto” con la minaccia del licenziamento, dunque, con vizi del consenso.
Inoltre, il ricorrente ha eccepito la nullità del verbale di conciliazione anche per i seguenti motivi: per mancata assistenza di un rappresentante sindacale di propria fiducia;
per mancata indicazione nel verbale di conciliazione del nome della sigla sindacale, del nome del conciliatore e del relativo potere a conciliare, nonché per illeggibilità della firma del conciliatore all'ultima pagina;
per oggetto indeterminato o indeterminabile per mancanza della quantificazione dei crediti in rinuncia, con esclusione quindi di un'effettiva volontà e consapevolezza, da parte del lavoratore, richiesta ai fini della validità dell'atto di disposizione;
per insufficienza della somma corrisposta con la conciliazione (€ 2.016,00) rispetto alle spettanze maturate e non pagate per 18 anni;
per inesistenza, al momento della sottoscrizione, di una reale lite da transigere e, quindi, di una pretesa contrastata dal lavoratore, requisito essenziale di validità della transazione;
per non aver svolto la
Parte conciliazione in sede protetta ma presso la sede della
Di contro, la resistente ha eccepito preliminarmente la decadenza dalla possibilità di impugnare l'accordo di conciliazione redatto in sede sindacale in data 04.12.2019 per decorso del termine previsto dall'articolo 2113 c.c., secondo il quale “L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”, evidenziando che, avendo il ricorrente impugnato il verbale di conciliazione solo al momento della proposizione del ricorso (in data 31.12.2022) ed avendo egli ricevuto la comunicazione del licenziamento in data 27.06.2022 (lettera del 24.06.2022), il termine semestrale per impugnare la conciliazione sarebbe spirato in data 27.12.2022.
Parte La ha contestato, inoltre, l'asserito ottenimento forzato del consenso del dipendente, precisando che il lavoratore era stato assistito dal rappresentante sindacale dell' , il CP_2 quale aveva provveduto a redigere l'intesa nella quale erano espressamente indicate le voci retributive alle quali il lavoratore avrebbe rinunciato a fronte del pagamento della somma da parte del datore di lavoro;
la resistente ha contestato, altresì, i conteggi prodotti in allegato al ricorso nonché la mancata detrazione delle somme già riscosse all'atto della conciliazione dalle somme dedotte in pagamento.
11 Ciò posto, deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del verbale di conciliazione, in quanto l'impugnazione per vizi del consenso soggiace al termine quinquennale di prescrizione e non a quello semestrale dedotto dalla resistente.
Ciò premesso, la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Difatti, seppur non vi sia la prova della minaccia di licenziamento, tuttavia, dal tenore del verbale di conciliazione emerge l'assenza di un reale contenzioso tra le parti che abbia determinato la necessità di addivenire ad una conciliazione sindacale e, dunque, emerge la volontà “unilaterale” dell'associazione di tutelarsi da eventuali future pretese dei lavoratori.
Inoltre, sempre ai fini della valutazione della genuinità o meno del consenso prestato dal lavoratore, non può non rilevarsi che la conciliazione non si è svolta in sede protetta (sede giudiziale, Lavoro, sede sindacale o collegi di conciliazione ed Controparte_5
arbitrato) bensì presso la sede aziendale (non rientrante tra le sedi considerate dal legislatore
“protette” per difetto di neutralità anche se alla presenza del rappresentante sindacale) e tale circostanza, associata alla mancanza di un oggetto da transigere e alla mancata assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore, non consentono di accertare la consapevolezza e genuinità del consenso del lavoratore, rendendo in tal modo nulla la conciliazione.
Oltretutto, le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, , sentito a prova Testimone_2 diretta sugli articolati 1, 2 e 3 di cui al ricorso introduttivo (“Siamo stati convocati tutti dipendenti, me compreso. Ci hanno proposto di firmare una conciliazione per la quattordicesima passata e non pagata, a fronte del pagamento di euro 200,00 (rectius €
2.000) … No, non è vero che il legale rappresentante della Lega abbia detto che, se non firmavamo, saremmo stati licenziati. Siamo stati convocati io e DO. Ci Pt_1
hanno proposto di prendere subito questa somma firmando la conciliazione per rinuncia ma non eravamo obbligati a firmare”), sebbene non confermino la minaccia, tuttavia celano una poca consapevolezza delle motivazioni poste alla base della conciliazione.
Giova, altresì, rilevare che i rilievi mossi dal ricorrente in ordine ai vari vizi di nullità del verbale di conciliazione sono fondati e forniscono un ulteriore supporto alla fondatezza dell'eccezione di vizio del consenso.
In particolare, non risulta indicato specificamente il motivo che ha portato le parti alla conciliazione, essendo solo trascritto che “sono sorti tra le parti questioni afferenti la determinazione della retribuzione”, ma senza indicazione precisa delle effettive controversie eventualmente in atto, la cui esistenza è stata fermamente contestata dal ricorrente e non diversamente riscontrata neanche all'esito dell'istruttoria; inoltre, la transazione appare
12 oltremodo sproporzionata in quanto, a fronte della corresponsione di € 2.016,00 a titolo di Parte transazione generale e novativa versata dalla ai singoli lavoratori convocati, gli stessi hanno rinunciato “ad ogni pretesa e/o azione correlata e/o afferente il rapporto di lavoro. In particolare, il Lavoratore rinunzia nei confronti della – sezione di IR a CP_1
qualsiasi pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per nessuna ragione e/o causale nei confronti della – CP_1
ON di IR, anche se qui non espressamente richiamata, contrattuale, extracontrattuale e risarcitorio, anche in relazione al trattamento retributivo e fiscale applicato dalla – ON di IR al proprio rapporto di lavoro, CP_1
rinunciando ad ogni diritto e/o richiesta, in denaro e/o in natura, per capitale, interessi, rivalutazione e/o accessori, per retribuzioni di ogni tipo, compensi e maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, notturno, domenicale, mensilità aggiuntive, ferie e festività non godute, permessi retribuiti, riduzioni d'orario, premi di produzione, bonus, indennità a qualunque titolo, premi e gratifiche di qualunque genere, incidenze di istituti legali e contrattuali su altri istituti legali e contrattuali ( es. TFR, 13esima, 14esima, ferie, festività e premi), diarie, trasferte, rimborsi spese, risarcimento del danno di qualsivoglia natura, ivi compresi quello alla professionalità, e/o alla salute, alla immagine, biologico e
/o contributivo e/o previdenziale e/o pensionistico e quant'altro, inclusi risarcimenti ex artt.
2087 e 2116 c.c.”, rinuncia talmente ampia da non risultare prevedibile né quantificabile, con conseguente, inevitabile, inconsapevolezza (o non totale consapevolezza) delle rinunce effettuate dal lavoratori firmatari.
Per tali motivi, la domanda deve essere accolta e il verbale di conciliazione del 4.12.2019 deve essere dichiarato nullo.
Conseguentemente deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire le somme rivendicate a titolo di indennità di mancato preavviso, quattordicesima mensilità, scatti di anzianità e adeguamento del TFR.
La resistente ha però contestato, in subordine, la correttezza dei conteggi prodotti da parte ricorrente in allegato al ricorso;
pertanto, questo Giudice, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.01.2024, ritenuta la necessità di disporre CTU contabile, ha nominato la d.ssa al fine di accertare l'importo delle somme Persona_2
spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive dovute per: a) indennità sostitutiva del preavviso;
b) quattordicesima mensilità; c) maggiorazioni contrattuali e scatti di anzianità;
d) ricalcolo del TFR, autorizzando la stessa ad acquisire tutta la documentazione ritenuta utile (in particolare mediante esibizione della resistente e successiva acquisizione agli atti
13 del giudizio, della seguente documentazione: - prospetto di calcolo del TFR ancora da liquidare;
- buste paga mancanti, meglio descritte alle pagine nn.17 e 18 del ricorso).
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, in data 03.09.2024 ha depositato l'elaborato peritale completo dei conteggi analitici e differenziati delle differenze retributive spettanti al ricorrente per il periodo lavorativo dall'01.03.2001 (data di assunzione) al 24.06.2022 (data di cessazione rapporto), in applicazione di quanto previsto per il V° livello retributivo del
CCNL Impianti Sportivi Confcommercio, vigente nel periodo per cui è causa, e sulla base delle buste paga in atti;
tali conclusioni risultano pienamente condivisibili – anche alla luce delle osservazioni di parte resistente e della risposta della consulente - in quanto frutto di attento studio della vicenda e dettagliata analisi della documentazione contabile prodotta dalle parti.
In particolare, il CTU ha ritenuto dovute al ricorrente differenze retributive lorde pari a €
37.846,73 di cui € 3.471,37 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (spettante in ragione della dichiarata illegittimità del licenziamento), 26.600,24 a titolo di 14^ mensilità, €
3.495,30 per maggiorazioni contrattuali, € 1.482,39 per scatti di anzianità e € 2.797,43 per differenze sul TFR;
deve, tuttavia, darsi positivo riscontro all'eccezione sollevata da parte resistente sulla necessità di detrarre dalle superiori somme dovute l'importo pari a €
2.016,00 già corrisposto, a titolo retributivo, in occasione della firma del verbale di conciliazione del 04.12.2019, oggi dichiarato nullo;
pertanto, le differenze effettivamente spettanti a risultano essere pari a € 35.830,73. Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e le domande del ricorrente devono essere accolte;
dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento per Parte giusta causa intimato dalla l in dalla 24.06.2022 e il diritto del ricorrente al Pt_1 pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 del Legge 604/66, nonché la nullità del verbale di conciliazione firmato in data 04.12.2019 per vizi del consenso e il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive a titolo di indennità sostitutiva del preavviso,
14^ mensilità, maggiorazioni contrattuali, scatti di anzianità e TFR, per come accertate con
Parte CTU;
conseguentemente la ON di IR (in persona del legale rappresentante pro tempore), avendo dichiarato di non essere disposta alla riassunzione del lavoratore, deve essere condannata al pagamento in favore di dell'indennità risarcitoria ex Parte_1 art. 8 del Legge 604/66, come modificata dall'art. 2 della Legge 108/1990, in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al pagamento della somma complessiva di € 35.830,73 a titolo di differenze retributive (già detratta la somma pari a €
2.016,00 corrisposta in occasione della firma del verbale di conciliazione), il tutto oltre la
14 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura e complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché dell'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore degli avv.ti Roberto Pasqua e Gabriele
Pasqua dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU (liquidate come da separato decreto di liquidazione del 17.09.2024) vengono poste definitivamente a carico della - ON di IR. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla di IR (in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore) a in data 24.06.2022, con conseguente diritto Parte_1 del lavoratore alla tutela obbligatoria prevista dall'art. 8 della Legge 604/1966, così come sostituito dall'art. 2 della Legge 108/1990;
2) dichiara, altresì, la nullità del verbale di conciliazione sindacale firmato in data
04.12.2019 dal ricorrente e dalla LNI - ON di IR, per vizio del consenso;
3) dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive a titolo indennità sostitutiva del preavviso, 14^ mensilità, maggiorazioni contrattuali, scatti di anzianità e TFR maturate a far data dalla data di assunzione fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con detrazione delle somme già percepite in occasione della firma del verbale di conciliazione del 04.12.2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo;
4) per l'effetto, condanna la - ON di IR (in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore di Parte_1 dell'indennità risarcitoria ex art. 8 della Legge 604/1966, così come sostituito dall'art. 2 della Legge 108/1990, in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché delle differenze retributive maturate, come accertate con CTU e detratte le somme già percepite, pari ad € 35.830,73 lordi, il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo;
15 5) condanna la - ON di IR (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 6.259,00 – di cui Euro 259,00 per spese e Euro
6.000,00 per compensi professionali – oltre accessori di legge;
6) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 17.09.2024, definitivamente a carico della ON di IR (in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore).
IR, 03.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
16
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
09.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 3382/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Roberto Pasqua e Gabriele Pasqua
Ricorrente
E
, ON Di IR (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Costa
Resistente
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa e differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della , ON di IR, sin dall'anno 1997, dapprima Controparte_1
senza un regolare contratto di lavoro, con mansioni di aiuto marinaio e, a far data dall'anno
1999, con contratto part time a 4 ore lavorative, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, sempre part time, a far data dall'1.03.2001, con qualifica di addetto impianti sportivi di 5° Livello, CCNL Impianti Sportivi Confcommercio Impresa Italia, con orario lavorativo sulla base di tre turni (8.00/14.00 – 14.00/22.00 – 22.00/06.00) per 40 ore settimanali;
- che il rapporto di lavoro negli ultimi dieci anni era stato caratterizzato da atteggiamenti denigratori di sufficienza ed arroganza, subiti dallo stesso da parte dei soci e dei componenti del direttivo della Lega Navale, nonché da richieste di esecuzioni di mansioni e di lavori senza il rispetto dei doveri di sicurezza sul lavoro e minacce di licenziamento in caso di resistenza;
- che, nell'anno 2019, in seguito ad una conciliazione Parte svoltasi in sede sindacale tra la e un altro dipendente (tale PI CO, il quale aveva impugnato giudizialmente il licenziamento intimato richiedendo contestualmente il pagamento di differenze retributive), la resistente aveva convocato tutti i dipendenti, incluso
1 il , per informarli che avrebbero dovuto firmare una conciliazione per rinuncia alla Pt_1
quattordicesima mensilità a fronte del pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo transattivo e che, in caso di mancata sottoscrizione, sarebbero stati licenziati;
- di essersi, dunque, visto costretto a firmare e ad accettare quel verbale già redatto e predisposto dal conciliatore sindacale e senza alcuna preventiva lettura, intimorito per la minaccia di perdere il posto di lavoro, come era successo qualche mese prima allo PI;
- che, nella primavera del 2021, un socio della ON della , si rivolgeva al CP_1 Persona_1 Pt_1
affinché svuotasse la propria imbarcazione, rimessata presso il Circolo della Lega Navale, dall'acqua accumulatasi nel corso dei mesi invernali e, con l'occasione, chiedeva al di pulire la barca, di verificare il funzionamento dell'impianto elettrico e del Pt_1
motore, fermo da alcuni anni, nonché di smontare i sedili al fine di consentire allo stesso Per_
di portarli dal tappezziere una volta rientrato in Sicilia;
- di aver effettuato gli interventi richiesti, mediante anche la collaborazione del meccanico di cantiere SC (il quale, in genere, si occupava della manutenzione dei motori delle barche dei soci e che gli aveva consigliato di procedere a sbloccare il motore previo cambio dell'olio) e di aver richiesto Per_ all' , nel giugno 2022, in occasione della sua presenza presso il Circolo, il pagamento di un acconto di € 150,00 per il lavoro svolto (svuotamento e pulizia barca, smontaggio dei sedili, smontaggio batterie, smontaggio leva acceleratore) documentato da messaggi whatsapp e da relative foto e per il lavoro da svolgere (rimontaggio sedili una volta
Per_ ritappezzati); - che l' contestava l'esecuzione dei lavori e si rifiutava di pagare, presentando denuncia dei fatti alla la quale contestava al ricorrente di aver CP_1
richiesto fraudolentemente al socio una somma di denaro e, in data 24.06.22, comunicava al
Per_
il licenziamento per giusta causa, nonostante il ricorrente e l' avessero Pt_1 chiarito la situazione e nonostante quest'ultimo, capendo che la era CP_1 intenzionata a licenziare il , avesse scritto un'ulteriore lettera alla resistente Pt_1
spiegando che tra lui e il era stata chiarita la vicenda e che, pertanto, chiedeva che Pt_1
non venisse fatta alcuna sanzione disciplinare a carico del ricorrente;
- di aver impugnato, in data 07.07.2022, il predetto licenziamento ritenendolo illegittimo poiché privo di giusta causa in quanto fondato su fatti insussistenti e/o irrilevanti e richiedendo il pagamento di differenze retributive maturate durante l'intercorso rapporto, nonché il TFR;
- che, tuttavia, la società resistente rispondeva confermando la giusta causa del licenziamento e negando ogni richiesta di differenze retributive specificando che, in data 4.12.2019, il lavoratore aveva sottoscritto un verbale di conciliazione.
2 In diritto, il ricorrente deduceva: - l'illegittimità del licenziamento per insussistenza e/o erroneità e/o irrilevanza dei fatti contestati e, comunque, per sproporzione della sanzione, in quanto il fatto contestato era irrilevante ai fini disciplinari, perché non collegato allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in quanto non vi era stata alcuna richiesta fraudolenta di denaro, bensì una legittima richiesta di un esiguo compenso per delle attività svolte in favore di un socio che ne aveva fatto richiesta;
- il proprio diritto, stante l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, all'indennità sostitutiva del preavviso;
- la nullità del verbale di conciliazione in sede sindacale del 04.12.2019 per vizio del consenso, per aver la resistente estorto la firma della conciliazione e, dunque, la rinuncia ad un proprio diritto
(pagamento della quattordicesima mensilità dietro pagamento di € 2.000,00), con la minaccia del licenziamento;
- la nullità della conciliazione, in ogni caso, perché il Pt_1
non aveva conferito mandato ad alcun rappresentante sindacale per essere assistito nella conciliazione, atteso che: il verbale era stato sottoscritto in assenza dell'assistenza di un rappresentante sindacale a cui il lavoratore avrebbe dovuto conferire il mandato;
il verbale di conciliazione non conteneva nel testo il nome della sigla sindacale, il nome del conciliatore e l'indicazione del relativo potere a conciliare, né era leggibile la firma del conciliatore all'ultima pagina;
l'oggetto della conciliazione era indeterminato o indeterminabile poiché mancava la quantificazione dei crediti cui il lavoratore rinunciava a fronte della percezione delle somme indicate, escludendo quindi un'effettiva volontà e consapevolezza, da parte del lavoratore, di privarsi di propri diritti, richiesta ai fini della validità dell'atto di disposizione;
- la somma corrisposta con la conciliazione era palesemente insufficiente a soddisfare le
Quattordicesime non pagate per 18 anni;
al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione non sussisteva una reale lite da transigere e quindi una pretesa contrastata dal lavoratore, requisito essenziale di validità della transazione;
- di aver, pertanto, diritto, in ragione della nullità della conciliazione al pagamento delle 14^ mensilità mai corrisposte nonché agli scatti di anzianità maturati.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: a) “accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto contestato posto a fondamento dell'impugnato licenziamento per giusta causa o comunque la sua sproporzionatezza e dichiarare conseguentemente il licenziamento illegittimo condannando la resistente, ai sensi dell'art. 8 della L. 604/66, a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.337,12, come desumibile dall'ultima busta paga, avuto riguardo all'anzianità di servizio del lavoratore (21 anni) nonché al comportamento e alle condizioni
3 delle parti, ai sensi dell'art. 8 L. 604/66”; b) “per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, condannando la resistente al pagamento della somma di € 2.313,90 o di quella somma maggiore o minore che potrà essere meglio determinata da un CTU, con interessi e rivalutazione monetaria”; c) “previa dichiarazione di nullità del verbale di conciliazione del 04.12.2019, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la 14^ mensilità sin dal 2001, condannando la resistente al pagamento, a tale titolo, della somma di € 26.651,32, oltre interessi per € 2.977,80, rivalutazione per € 10.615,14, per un totale di € 40.244,26, o comunque di quella maggiore
o minore che potrà meglio essere determinata da un CTU, con interessi legali e rivalutazione monetaria”; d) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire tutte le maggiorazioni contrattuali previste dai CCNL succedutisi nel tempo sin dal 2004, e condannando la resistente al pagamento della somma che verrà determinata da un CTU, con interessi legali e rivalutazione monetaria”; e) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFR con l'inclusione delle voci retributive della Quattordicesima
e delle maggiorazioni contrattuali e scatti di anzianità, condannando la resistente al pagamento della somma che verrà determinata da un CTU a titolo di integrazione TFR, con interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la società , sezione Controparte_1
di IR (in persona del legale rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che non era veritiero quanto asserito dal ricorrente in punto di fatto e, in particolare, la ricostruzione di quanto accaduto durante la sua attività lavorativa alle dipendenze della resistente, rilevando, altresì, che comunque la narrazione fornita dal ricorrente nelle prime quattro pagine del ricorso non aveva alcun rilievo ai fini del giudizio, dato che le domande formulate nel medesimo erano volte a fare dichiarare illegittimo un licenziamento e, a fronte della declaratoria di nullità dell'accordo conciliativo raggiunto in sede sindacale il 4 dicembre 2019, ad ottenere il pagamento di quattordicesima mensilità e di scatti di anzianità che non gli erano dovuti;
- che il licenziamento irrogato nei confronti del lavoratore era legittimo in quanto lo stesso, avendo chiesto al socio della di CP_1
IR il pagamento di un importo pari a € 160,00, asserendo che tale cifra era Persona_1
stata da lui anticipata per lavori eseguiti dal meccanico SC sulla barca del socio, pur consapevole del fatto che ciò non era mai avvenuto, aveva tentato di porre in essere una truffa in danno del socio, con conseguente irrimediabile lesione del rapporto fiduciario con la datrice di lavoro, nonostante lo stesso avesse chiarito la questione col socio;
- che la LNI
4 aveva operato correttamente e aveva legittimamente adottato un licenziamento per giusta causa nei confronti di un lavoratore con il quale, alla luce di quanto accaduto e degli episodi verificatisi in passato che lo aveva visto protagonista di importanti mancanze e negligenze
(cfr. all. 7, 8, 9 e 10 alla memoria difensiva), era ormai venuta meno la fiducia e, pertanto, attesa la legittimità del licenziamento, nessuna indennità sostitutiva del preavviso era dovuta al ricorrente;
- che, ove il giudice ritenesse illegittimo il licenziamento irrogato nei confronti di , l'odierna resistente dichiarava di non voler riassumere il lavoratore, essendo al Pt_1 più tenuta a versare allo stesso un'indennità pari ad un importo compreso fra un minimo di
2,5 e un massimo di 6 mensilità e non le paventate 14^ mensilità chieste in seno al ricorso, ciò in quanto l'odierna resistente al momento del licenziamento impiegava tre dipendenti compreso il;
- con riferimento alla eccepita nullità del verbale di conciliazione del Pt_1
4.12.2019, che il ricorrente era ormai decaduto dalla possibilità di impugnare l'accordo di conciliazione redatto in sede sindacale, dovendo quest'ultimo essere eventualmente impugnato, ai sensi dell'art. 2113 c.c. “a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima” e che tale termine era spirato in data 27.12.2022
(sei mesi dal licenziamento comunicato il 27.07.2022), mentre il ricorso era stato depositato in data 31.12.2022; - che, in ogni caso, contestava che il fosse stato costretto con Pt_1
la minaccia del licenziamento a sottoscrivere il verbale di conciliazione con il quale, a fronte del pagamento di un importo pari a € 2.016,00, il suddetto aveva rinunciato a qualsiasi pretesa, domanda e azione nei confronti della , sezione di IR, Controparte_1
derivante dal rapporto di lavoro instaurato con la medesima;
- che il consenso alla sottoscrizione del verbale di conciliazione non era stato estorto ed il lavoratore era stato assistito dal rappresentante sindacale dell' che aveva provveduto a redigere l'intesa e CP_2 che nell'accordo erano espressamente indicate le voci retributive alle quali il lavoratore rinunciava a fronte del pagamento della somma da parte del datore di lavoro;
- che, anche ove il verbale di conciliazione venisse ritenuto nullo, le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva erano state regolarmente corrisposte al ricorrente e i conteggi effettuati dal consulente del lavoro allegati al ricorso erano palesemente errati, anche perché non era stato detratto l'importo pari a € 2.016,00 ricevuto al momento della sottoscrizione della conciliazione.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025.
5 *******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <<, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, giova in primo luogo sottolineare che la fattispecie odierna verte essenzialmente sulla risoluzione di due questione di diritto, e cioè accertare se sussista la giusta causa del licenziamento intimato con nota del 24.06.2022 (ricevuta il 27.06.2022) al dalla Pt_1
- ON di IR, per aver lo stesso chiesto un compenso pari a € Controparte_1
Parte 150,00/160,00 ad un socio della per dei lavori effettuati sull'imbarcazione di quest'ultimo, il quale aveva disconosciuto di averli mai richiesti e ne aveva denunciato il fatto alla stessa, nonché l'accertamento della nullità del verbale di CP_1
conciliazione sindacale firmato dal lavoratore, con ampia rinuncia a diritti retributivi, lavorativi e risarcitori passati e futuri, avendo dedotto il ricorrente che il suo consenso sarebbe stato ottenuto con minaccia di licenziamento.
Tanto premesso, occorre anzitutto soffermarsi sulla valutazione della sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento;
difatti, nella fattispecie odierna l'evento contestato che ha dato origine al licenziamento non è direttamente correlato allo svolgimento dell'attività lavorativa, bensì ad un fatto commesso al di fuori delle mansioni svolte dal ricorrente e fuori dall'orario lavorativo ma all'interno del luogo di lavoro.
Il ricorrente (assunto quale operaio addetto agli impianti sportivi) ha, infatti, dedotto che nel
Parte Per_ giugno 2022 era stato contattato da un socio della tale ing. (non residente a
IR) per l'effettuazione di lavori di manutenzione sulla propria imbarcazione al fine di renderla fruibile al suo arrivo a IR e che il ricorrente, fuori dall'orario di lavoro e fuori dalle proprie mansioni, aveva effettuato i lavori richiesti (svuotamento e pulizia barca, smontaggio dei sedili, smontaggio batterie, smontaggio leva acceleratore), rivolgendosi ad un collega meccanico, tale SC, per la messa in funzione del motore, senza però che questi effettuasse alcun intervento sul motore, perché non necessario;
deduceva ancora il ricorrente che, all'arrivo del socio, richiedeva allo stesso il pagamento di una somma pari a €
6 150,00 quale corrispettivo per i lavori effettuati, somme ritenute non dovute dal socio, il Parte quale denunciava l'accaduto alla la quale, ritenendo fraudolento il comportamento del lavoratore, comminava allo stesso il licenziamento per giusta causa, ritenendo irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario nei confronti del dipendente.
Orbene, affinché un fatto commesso al di fuori dell'ambito lavorativo possa giustificare un licenziamento, è necessario che tale fatto sia così grave da minare la fiducia del datore di lavoro nella correttezza futura del dipendente. Tali fatti possono riguardare la commissione di reati o comportamenti disdicevoli, quali condotte che danneggiano l'immagine dell'azienda o che violano i principi di correttezza e lealtà, anche fatti commessi prima dell'assunzione, se scoperti successivamente.
Essendo, però, il licenziamento per giusta causa la forma più grave di licenziamento, con risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso, il datore di lavoro deve valutare attentamente la situazione e assicurarsi che la giusta causa sia effettivamente sussistente.
Ciò posto, ai fini della valutazione sulla legittimità del licenziamento, il Giudice deve tenere conto della gravità del fatto, il quale deve essere oggettivamente grave e tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, del rapporto con l'attività lavorativa e, dunque, se il fatto, pur non essendo direttamente legato al lavoro, abbia comunque leso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e le mansioni del lavoratore, in quanto un comportamento grave potrebbe avere un peso diverso a seconda delle mansioni svolte dal dipendente e dell'ambiente lavorativo. Parte Nella fattispecie odierna, seppur il fatto sia avvenuto tra un dipendente e un socio della invero, l'evento, svoltosi fuori dall'orario lavorativo, risulta totalmente estraneo alle mansioni svolte dal nell'esercizio della propria attività lavorativa, il quale ha agito Pt_1 il qualità di manutentore “privato”, seppur nell'ambito dell'associazione; inoltre, l'evento dapprima denunciato dallo stesso socio con nota dell'8.06.2022, nella quale lo stesso riferiva che “…riporto il comportamento scorretto del dipendente che, senza Parte_1
alcun incarico attribuito dal sottoscritto, simulava lavori di manutenzione al motore…istallato sul mio scafo…effettuati a suo dire dal signor , lavori Controparte_3
mai effettuati come confermato dal signor SC stesso per un importo di euro 160,00 da lui anticipati. Ritengo che questo comportamento del marinaio non sia consono ad un Part dipendente della ltre che un tentativo di truffa nei confronti di un socio …” è stato poi dallo stesso ridimensionato, a seguito di chiarimenti con lo stesso , con nota del Pt_1
24.06.2022, ove lo stesso ha dichiarato “…di aver accettato le scuse fornitemi dal signor
7 ed ascoltate le motivazioni umane gravi e personali da questo addotte a Pt_1
giustificazione del suo comportamento, per quanto grave, desidero che l'episodio sia chiuso senza ulteriori azioni nei confronti del dipendente stesso”.
Orbene, posto che l'evento “denunciato” atteneva alla richiesta di un corrispettivo per lavori effettuati dal sull'imbarcazione del socio fuori dall'attività lavorativa e, Pt_1
comunque, attestati fotograficamente dal (il quale aveva inviato le fotografie al Pt_1
socio stesso a conferma della stessa esecuzione), posto altresì che il disguido sorto tra il dipendente e il socio era stato chiarito, come dichiarato dal socio stesso nella nota del
24.06.2022, e che la richiesta di “compenso” per i lavori effettuati attiene al pagamento di una somma esigua, non si rilevano profili di gravità tale da giustificare un licenziamento per giusta causa, non potendosi ravvisare l'ipotesi contestata di “richiesta fraudolenta di denaro”; oltretutto, va rilevato che l'evento così come rappresentato e accertato, seppur possa apparire poco cristallino, non giustifica una compromissione irrimediabile della fiducia del datore di lavoro nella correttezza futura del dipendente, in quanto evento unico e non associato, né nella lettera di contestazioni del 09.06.2022 né nella lettera di licenziamento del 24.06.2022, ad altre contestazioni passate richiamate in ricorso dalla resistente.
Ad ogni buon conto, al fine di accertare l'esistenza o meno della giusta causa del licenziamento intimato dalla di IR al Tropeano, questo Giudice, con CP_4 ordinanza all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24.05.2023 ha accolto le istanze istruttorie della parti ed in particolare la prova per testi articolata dalle parti nei propri scritti difensivi.
All'esito dell'istruttoria, per quel che attiene la domanda principale del ricorso, i testi delle parti, escussi a prova diretta sugli articolati da 5 al 13 di cui al ricorso introduttivo, nonché Parte sull'articolato n. 2 di cui alla memoria di costituzione della non hanno invero fornito elementi ulteriori e specifici rispetto a quanto già dedotto dalle parti nei propri scritti difensivi.
Infatti, i primi due testi escussi di parte ricorrente, (socio della Testimone_1 [...]
Parte
dal 2019) e PI CO (ex dipendente della hanno entrambi Controparte_1
dichiarato di non sapere nulla sulle circostanze rappresentate, mentre il terzo teste Tes_2
ha dichiarato di sapere che “…SO doveva effettuare dei lavori nella sua barca
[...]
perché aveva chiesto a me di fare i lavori che stagionalmente si fanno nelle barche. Io non
Per_ ho fatto nulla perché non ne avevo il tempo. Non so se ha chiesto a di fare Pt_1 dei lavori sulla sua barca.” e che nulla sapeva in ordine alle circostanze rappresentate negli
8 articolati da 7 a 13, aggiungendo solo di ricordare “…di avere visto sulla barca di Pt_1
Per_
ma non so cosa stesse facendo”.
Di contro, i testi di parte resistente escussi sulle circostanze inerenti al licenziamento, Tes_3
e , hanno parzialmente confermato l'evento contestato al
[...] Testimone_4
senza, tuttavia, fornire elementi precisi e concordati idonei a supportare la tesi Pt_1
difensiva di parte resistente, anzi fornendo una rappresentazione dei fatti poco chiara e talvolta contraddittoria rispetto alla documentazione prodotta in atti dalle parti, nonché contestata da parte ricorrente e non diversamente provata. Parte In particolare il primo teste , socio della presidente in carica della stessa Tes_3 all'epoca dei fatti (da aprile 2021 a fine 2022, inizio 2023) sull'art. 2 di cui alla memoria di costituzione, inerente appunto il licenziamento del , ha dichiarato che “Io quando Pt_1
ero presidente della sezione, nel 2022 ho ricevuto una lettera protocollata alla segreteria della sezione dal socio con la quale quest'ultimo mi informava della Persona_1 circostanza che il marinaio gli richiedeva compensi, di cui non ricordo l'importo Pt_1
ma circa sopra i 100 euro, per lavori mai svolti sulla sua imbarcazione e sollecitava un
Per_ provvedimento nei confronti di . Ho convocato per maggiori chiarimenti Pt_1 sull'accaduto e successivamente e separatamente ho convocato il quale in Pt_1
Per_ quell'occasione mi ha confermato di avere chiesto a soldi per lavori fatti sulla barca Per_ di da un'altra persona, non ricordo se questa persona fosse SC. In questo Per_ incontro mi confermò di non avere ricevuto alcun incarico da per riparare Pt_1
Per_ Per_ l'imbarcazione e di avere chiarito con . In presenza del telefonai a Pt_1
chiedendogli se avesse risolto la questione con sì da poter ignorare la richiesta di Pt_1 intervento ma lo stesso mi insisteva affinché prendessi provvedimenti per l'accaduto.”; tale Per_ dichiarazione contrasta, evidentemente, con quanto dichiarato dal socio , nella nota scritta di pugno del 24.06.2022, con la quale precisava “desidero che l'episodio sia chiuso senza ulteriori azioni nei confronti del dipendente stesso”. Parte Il secondo teste di parte resistente, , socio della che aveva Testimone_4
“denunciato” il comportamento tenuto dal , sentito a prova diretta sull'art. 2 di cui Pt_1 alla memoria, ha riferito che “Io l'8 giugno 2022 ho protocollato una lettera alla segreteria della lega con la quale informavo la lega che il dipendente mi aveva richiesto la Pt_1
somma di euro 160, 00 per lavori asseritamene fatti da SC sulla mia barca, somma che sosteneva di avere anticipato a SC, meccanico esterno alla Lega. Pt_1
Preciso che nessun lavoro è stato eseguito sulla mia barca da né da SC. Pt_1
9 Non so se durante un incontro avvenuto presso la sede di IR Tropeano ha confermato la circostanza”.
Anche dalle dichiarazioni dei testi escussi di parte resistente, dunque, non sono emersi elementi ulteriori che possano provare l'intento fraudolento del rilevante ai fini Pt_1
disciplinari né una gravità tale da poter giustificare un licenziamento per giusta causa, emergendo piuttosto una rappresentazione farraginosa e imprecisa dell'evento, anche in contrasto con la documentazione prodotta in atti dal ricorrente e non contestata nella sua genuinità dalla resistente.
Per tutte le superiori considerazioni, il licenziamento intimato appare sproporzionato rispetto alla contestazione mossa nei confronti del dipendente (attinente a fatti non direttamente correlati allo svolgimento delle proprie mansioni), anche in ragione dell'anzianità di servizio dello stesso e dell'unicità dell'evento contestato (non potendosi evocare a sostegno della legittimità del licenziamento contestazioni passate che non siano state richiamate nella lettera di contestazione né di licenziamento).
Il licenziamento deve, dunque, essere dichiarato illegittimo e il ricorrente ha diritto alla tutela obbligatoria prevista dall'art. 8 della Legge 604/1966, così come sostituito dall'art. 2 della Legge 108/1990; tuttavia, stante la dichiarazione della resistente di non voler riassumere il lavoratore, la stessa deve essere condannata al pagamento dell'indennità risarcitoria, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del dipendente, non potendosi accordare la richiesta risarcitoria avanzata dal di risarcimento pari a 14 Pt_1 mensilità, stante la natura e le dimensioni dell'impresa resistente.
Quanto alla domanda di accertamento della nullità del verbale di conciliazione del 4.12.2019 per vizi del consenso (oltre che altri vizi di nullità) e del conseguente diritto del ricorrente a percepire la 14^ mensilità sin dall'anno 2001, nonché le maggiorazioni contrattuali previste dai CCNL succedutisi nel tempo sin dal 2004, giova osservare quanto segue.
Il ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'impugnativa di licenziamento con contestuale richiesta da parte di pagamento di differenze retributive a vario titolo un ex dipendente, la
Parte
– la quale nel frattempo aveva definito bonariamente la controversia mediante un accordo transattivo –, al fine di tutelarsi da azioni future dei dipendenti, aveva convocato tutti i lavoratori per sottoporre agli stessi la firma di un verbale di conciliazione sindacale, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.016,00 a titolo di transazione generale e novativa, a fronte della loro rinuncia nei confronti di ON di IR, a CP_1
qualsiasi pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per nessuna ragione e/o causale nei confronti di CP_1
10 Il ricorrente ha altresì dedotto che, in quella sede, l'allora Presidente pro tempore aveva esortato i dipendenti a firmare la conciliazione “invitandoli in caso contrario 'alla porta' ” e che il consenso alla sottoscrizione sarebbe stato “estorto” con la minaccia del licenziamento, dunque, con vizi del consenso.
Inoltre, il ricorrente ha eccepito la nullità del verbale di conciliazione anche per i seguenti motivi: per mancata assistenza di un rappresentante sindacale di propria fiducia;
per mancata indicazione nel verbale di conciliazione del nome della sigla sindacale, del nome del conciliatore e del relativo potere a conciliare, nonché per illeggibilità della firma del conciliatore all'ultima pagina;
per oggetto indeterminato o indeterminabile per mancanza della quantificazione dei crediti in rinuncia, con esclusione quindi di un'effettiva volontà e consapevolezza, da parte del lavoratore, richiesta ai fini della validità dell'atto di disposizione;
per insufficienza della somma corrisposta con la conciliazione (€ 2.016,00) rispetto alle spettanze maturate e non pagate per 18 anni;
per inesistenza, al momento della sottoscrizione, di una reale lite da transigere e, quindi, di una pretesa contrastata dal lavoratore, requisito essenziale di validità della transazione;
per non aver svolto la
Parte conciliazione in sede protetta ma presso la sede della
Di contro, la resistente ha eccepito preliminarmente la decadenza dalla possibilità di impugnare l'accordo di conciliazione redatto in sede sindacale in data 04.12.2019 per decorso del termine previsto dall'articolo 2113 c.c., secondo il quale “L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”, evidenziando che, avendo il ricorrente impugnato il verbale di conciliazione solo al momento della proposizione del ricorso (in data 31.12.2022) ed avendo egli ricevuto la comunicazione del licenziamento in data 27.06.2022 (lettera del 24.06.2022), il termine semestrale per impugnare la conciliazione sarebbe spirato in data 27.12.2022.
Parte La ha contestato, inoltre, l'asserito ottenimento forzato del consenso del dipendente, precisando che il lavoratore era stato assistito dal rappresentante sindacale dell' , il CP_2 quale aveva provveduto a redigere l'intesa nella quale erano espressamente indicate le voci retributive alle quali il lavoratore avrebbe rinunciato a fronte del pagamento della somma da parte del datore di lavoro;
la resistente ha contestato, altresì, i conteggi prodotti in allegato al ricorso nonché la mancata detrazione delle somme già riscosse all'atto della conciliazione dalle somme dedotte in pagamento.
11 Ciò posto, deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del verbale di conciliazione, in quanto l'impugnazione per vizi del consenso soggiace al termine quinquennale di prescrizione e non a quello semestrale dedotto dalla resistente.
Ciò premesso, la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Difatti, seppur non vi sia la prova della minaccia di licenziamento, tuttavia, dal tenore del verbale di conciliazione emerge l'assenza di un reale contenzioso tra le parti che abbia determinato la necessità di addivenire ad una conciliazione sindacale e, dunque, emerge la volontà “unilaterale” dell'associazione di tutelarsi da eventuali future pretese dei lavoratori.
Inoltre, sempre ai fini della valutazione della genuinità o meno del consenso prestato dal lavoratore, non può non rilevarsi che la conciliazione non si è svolta in sede protetta (sede giudiziale, Lavoro, sede sindacale o collegi di conciliazione ed Controparte_5
arbitrato) bensì presso la sede aziendale (non rientrante tra le sedi considerate dal legislatore
“protette” per difetto di neutralità anche se alla presenza del rappresentante sindacale) e tale circostanza, associata alla mancanza di un oggetto da transigere e alla mancata assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore, non consentono di accertare la consapevolezza e genuinità del consenso del lavoratore, rendendo in tal modo nulla la conciliazione.
Oltretutto, le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, , sentito a prova Testimone_2 diretta sugli articolati 1, 2 e 3 di cui al ricorso introduttivo (“Siamo stati convocati tutti dipendenti, me compreso. Ci hanno proposto di firmare una conciliazione per la quattordicesima passata e non pagata, a fronte del pagamento di euro 200,00 (rectius €
2.000) … No, non è vero che il legale rappresentante della Lega abbia detto che, se non firmavamo, saremmo stati licenziati. Siamo stati convocati io e DO. Ci Pt_1
hanno proposto di prendere subito questa somma firmando la conciliazione per rinuncia ma non eravamo obbligati a firmare”), sebbene non confermino la minaccia, tuttavia celano una poca consapevolezza delle motivazioni poste alla base della conciliazione.
Giova, altresì, rilevare che i rilievi mossi dal ricorrente in ordine ai vari vizi di nullità del verbale di conciliazione sono fondati e forniscono un ulteriore supporto alla fondatezza dell'eccezione di vizio del consenso.
In particolare, non risulta indicato specificamente il motivo che ha portato le parti alla conciliazione, essendo solo trascritto che “sono sorti tra le parti questioni afferenti la determinazione della retribuzione”, ma senza indicazione precisa delle effettive controversie eventualmente in atto, la cui esistenza è stata fermamente contestata dal ricorrente e non diversamente riscontrata neanche all'esito dell'istruttoria; inoltre, la transazione appare
12 oltremodo sproporzionata in quanto, a fronte della corresponsione di € 2.016,00 a titolo di Parte transazione generale e novativa versata dalla ai singoli lavoratori convocati, gli stessi hanno rinunciato “ad ogni pretesa e/o azione correlata e/o afferente il rapporto di lavoro. In particolare, il Lavoratore rinunzia nei confronti della – sezione di IR a CP_1
qualsiasi pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per nessuna ragione e/o causale nei confronti della – CP_1
ON di IR, anche se qui non espressamente richiamata, contrattuale, extracontrattuale e risarcitorio, anche in relazione al trattamento retributivo e fiscale applicato dalla – ON di IR al proprio rapporto di lavoro, CP_1
rinunciando ad ogni diritto e/o richiesta, in denaro e/o in natura, per capitale, interessi, rivalutazione e/o accessori, per retribuzioni di ogni tipo, compensi e maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, notturno, domenicale, mensilità aggiuntive, ferie e festività non godute, permessi retribuiti, riduzioni d'orario, premi di produzione, bonus, indennità a qualunque titolo, premi e gratifiche di qualunque genere, incidenze di istituti legali e contrattuali su altri istituti legali e contrattuali ( es. TFR, 13esima, 14esima, ferie, festività e premi), diarie, trasferte, rimborsi spese, risarcimento del danno di qualsivoglia natura, ivi compresi quello alla professionalità, e/o alla salute, alla immagine, biologico e
/o contributivo e/o previdenziale e/o pensionistico e quant'altro, inclusi risarcimenti ex artt.
2087 e 2116 c.c.”, rinuncia talmente ampia da non risultare prevedibile né quantificabile, con conseguente, inevitabile, inconsapevolezza (o non totale consapevolezza) delle rinunce effettuate dal lavoratori firmatari.
Per tali motivi, la domanda deve essere accolta e il verbale di conciliazione del 4.12.2019 deve essere dichiarato nullo.
Conseguentemente deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire le somme rivendicate a titolo di indennità di mancato preavviso, quattordicesima mensilità, scatti di anzianità e adeguamento del TFR.
La resistente ha però contestato, in subordine, la correttezza dei conteggi prodotti da parte ricorrente in allegato al ricorso;
pertanto, questo Giudice, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.01.2024, ritenuta la necessità di disporre CTU contabile, ha nominato la d.ssa al fine di accertare l'importo delle somme Persona_2
spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive dovute per: a) indennità sostitutiva del preavviso;
b) quattordicesima mensilità; c) maggiorazioni contrattuali e scatti di anzianità;
d) ricalcolo del TFR, autorizzando la stessa ad acquisire tutta la documentazione ritenuta utile (in particolare mediante esibizione della resistente e successiva acquisizione agli atti
13 del giudizio, della seguente documentazione: - prospetto di calcolo del TFR ancora da liquidare;
- buste paga mancanti, meglio descritte alle pagine nn.17 e 18 del ricorso).
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, in data 03.09.2024 ha depositato l'elaborato peritale completo dei conteggi analitici e differenziati delle differenze retributive spettanti al ricorrente per il periodo lavorativo dall'01.03.2001 (data di assunzione) al 24.06.2022 (data di cessazione rapporto), in applicazione di quanto previsto per il V° livello retributivo del
CCNL Impianti Sportivi Confcommercio, vigente nel periodo per cui è causa, e sulla base delle buste paga in atti;
tali conclusioni risultano pienamente condivisibili – anche alla luce delle osservazioni di parte resistente e della risposta della consulente - in quanto frutto di attento studio della vicenda e dettagliata analisi della documentazione contabile prodotta dalle parti.
In particolare, il CTU ha ritenuto dovute al ricorrente differenze retributive lorde pari a €
37.846,73 di cui € 3.471,37 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (spettante in ragione della dichiarata illegittimità del licenziamento), 26.600,24 a titolo di 14^ mensilità, €
3.495,30 per maggiorazioni contrattuali, € 1.482,39 per scatti di anzianità e € 2.797,43 per differenze sul TFR;
deve, tuttavia, darsi positivo riscontro all'eccezione sollevata da parte resistente sulla necessità di detrarre dalle superiori somme dovute l'importo pari a €
2.016,00 già corrisposto, a titolo retributivo, in occasione della firma del verbale di conciliazione del 04.12.2019, oggi dichiarato nullo;
pertanto, le differenze effettivamente spettanti a risultano essere pari a € 35.830,73. Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e le domande del ricorrente devono essere accolte;
dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento per Parte giusta causa intimato dalla l in dalla 24.06.2022 e il diritto del ricorrente al Pt_1 pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 del Legge 604/66, nonché la nullità del verbale di conciliazione firmato in data 04.12.2019 per vizi del consenso e il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive a titolo di indennità sostitutiva del preavviso,
14^ mensilità, maggiorazioni contrattuali, scatti di anzianità e TFR, per come accertate con
Parte CTU;
conseguentemente la ON di IR (in persona del legale rappresentante pro tempore), avendo dichiarato di non essere disposta alla riassunzione del lavoratore, deve essere condannata al pagamento in favore di dell'indennità risarcitoria ex Parte_1 art. 8 del Legge 604/66, come modificata dall'art. 2 della Legge 108/1990, in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al pagamento della somma complessiva di € 35.830,73 a titolo di differenze retributive (già detratta la somma pari a €
2.016,00 corrisposta in occasione della firma del verbale di conciliazione), il tutto oltre la
14 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura e complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché dell'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore degli avv.ti Roberto Pasqua e Gabriele
Pasqua dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU (liquidate come da separato decreto di liquidazione del 17.09.2024) vengono poste definitivamente a carico della - ON di IR. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla di IR (in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore) a in data 24.06.2022, con conseguente diritto Parte_1 del lavoratore alla tutela obbligatoria prevista dall'art. 8 della Legge 604/1966, così come sostituito dall'art. 2 della Legge 108/1990;
2) dichiara, altresì, la nullità del verbale di conciliazione sindacale firmato in data
04.12.2019 dal ricorrente e dalla LNI - ON di IR, per vizio del consenso;
3) dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive a titolo indennità sostitutiva del preavviso, 14^ mensilità, maggiorazioni contrattuali, scatti di anzianità e TFR maturate a far data dalla data di assunzione fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con detrazione delle somme già percepite in occasione della firma del verbale di conciliazione del 04.12.2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo;
4) per l'effetto, condanna la - ON di IR (in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore di Parte_1 dell'indennità risarcitoria ex art. 8 della Legge 604/1966, così come sostituito dall'art. 2 della Legge 108/1990, in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché delle differenze retributive maturate, come accertate con CTU e detratte le somme già percepite, pari ad € 35.830,73 lordi, il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo;
15 5) condanna la - ON di IR (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 6.259,00 – di cui Euro 259,00 per spese e Euro
6.000,00 per compensi professionali – oltre accessori di legge;
6) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 17.09.2024, definitivamente a carico della ON di IR (in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore).
IR, 03.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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