Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 855/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 07/04/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. SACCO MICHELA e per il Parte_1 resistente l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA. CP_1
L'avv. SACCO discute la causa richiamando il ricorso introduttivo;
afferma che l'istruttoria ha confermato la prospettazione attorea;
afferma, quindi, che il suo assistito al momento della visita di controllo non era assente, ma era addormentato a causa l'assunzione del medicinale prescritto;
afferma, quindi, che la mancata risposta del al controllo è giustificata;
ribadisce le contestazioni del provvedimento Pt_1 amministrativo;
contesta la produzione dell' in quanto tardiva;
precisa le conclusioni CP_1 chiedendo l'accertamento del diritto del suo assistito all'indennità di malattia senza sanzioni;
chiede l'accoglimento del ricorso con condanna dell' alle spese. CP_1
L'avv. PISANU discute a sua volta evidenziando come il provvedimento amministrativo non possa essere impugnato avanti al giudice ordinario;
esclude comunque che vi siano profili di nullità nei provvedimenti dell' ; richiama le difese svolte e conclude come CP_2 in memoria;
in via di subordine chiede la compensazione delle spese, essendo stato comunque obbligato ad assumere il provvedimento contestato. CP_1
L'avv. SACCO replica brevemente affermando come non sia stato dimostrato che il medico dell' si sia recato fino al campanello dell'abitazione del ricorrente;
ribadisce CP_1 che la delibera del Comitato è stata firmata da soggetto deceduto. CP_1
1
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 16.10 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 07/04/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 855/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. SACCO MICHELA, che lo Parte_1
rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso ricorrente e
- , elettiv. dom. presso l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, che lo CP_1
rappresenta e difende, in forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti e nell'odierno verbale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024 ha chiamato in causa Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il giorno
13/06/2024 il sig. era presente nella propria abitazione sita in Savona Via Boito Parte_1
1/16 e non deve pertanto esser considerato assente ingiustificato durante la visita fiscale di controllo effettuata dal medico dell' alle ore 17.20; Accertare e dichiarare che la delibera CP_1 dell' n. 242444 del 10/07/2024 è nulla e/o annullabile per le motivazioni di cui in narrativa CP_1
Per l'effetto annullare il provvedimento sanzionatorio emesso dall' in data 17/06/2024; CP_1
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il ricorrente, in particolare, ha impugnato il provvedimento sanzionatorio emesso dall' in data 17/06/2024 per assenza alla visita medica del 13/06/2024 affermando che, in CP_1
realtà, il giorno del controllo della malattia era in casa, ma profondamente addormentato a causa dell'assunzione di farmaci, e non aveva sentito quando il medico incaricato dall'Istituto aveva suonato il campanello.
Sotto diverso profilo, il ricorrente ha eccepito la nullità della delibera del Comitato
Provinciale n. 242444 del 10.7.2024 in quanto sottoscritta digitalmente dal presidente CP_1
deceduto in data anteriore a quella della delibera stessa. Persona_1
si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la CP_1
reiezione.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dal ricorrente.
Nel corso dell'odierna udienza la difesa attorea ha chiesto l'accoglimento del ricorso, precisando che era oggetto di domanda l'accertamento del diritto del a percepire Pt_1
l'indennità di malattia senza sanzioni, mentre la difesa dell' ha concluso come in memoria CP_1
chiedendo, in via di subordine, la compensazione delle spese di lite.
Occorre in primo luogo rilevare come, al di là della formulazione delle conclusioni del ricorso introduttivo, un complessivo esame dell'atto consente di affermare che il “bene della vita” oggetto di domanda è l'accertamento dell'insussistenza delle circostanze (assenza del a visita di controllo) poste da alla base dell'applicazione delle trattenute di cui al Pt_1 CP_1
provvedimento 17.6.2024.
4 Nel merito, il ricorrente non ha contestato che il giorno 13.6.2024 il medico incaricato da per effettuare il controllo dello stato di malattia si sia effettivamente recato presso la sua CP_1
abitazione sita in Savona via Boito n. 1/16 ed abbia suonato il campanello senza ottenere risposta
(come da “notifica per i lavoratori risultati assenti” prodotta in atti), ma ha affermato che quel giorno lui in realtà non era assente, ma profondamente addormentato.
Non è, in sostanza, contestato che il medico incaricato dall' il 13.6.2024 abbia CP_1
eseguito l'accesso al domicilio del d abbia compiuto la sua ricerca con esito negativo;
il Pt_1
ricorrente ha, tuttavia, dedotto un suo incolpevole impedimento a far eseguire il controllo.
In proposito, peraltro, si rileva come secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il certificato redatto da un medico incaricato da del controllo CP_1
della sussistenza delle malattie del lavoratore, sia atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza
(Cass. n. 5000/99; Cass. n. 6045/00).
Il ricorrente, come detto, ha affermato di non aver sentito suonare il citofono in quanto profondamente addormentato: la circostanza ha trovato adeguata conferma all'esito dell'istruttoria orale, dal momento che le due testimoni escusse hanno riferito di essere rientrate in casa pochi minuti dopo il tentativo di accesso del medico di controllo e di avervi trovato il ricorrente addormentato.
Si ritiene che, ai fini della decadenza dal trattamento di malattia, possano essere equiparate al mancato rispetto delle fasce di reperibilità solo quelle condotte del lavoratore gravemente colpevoli che abbiano di fatto ostacolato l'accesso del medico competente.
La Suprema Corte ha, poi, affermato che l'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia “non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all'interno delle pareti domestiche” (Cass. n. 22484/22).
Nel caso in esame si ritiene che l'essersi il ricorrente addormentato, peraltro dopo l'assunzione di un farmaco antinfiammatorio prescrittogli dal medico curante, non costituisca
5 una condotta colpevole, in contrasto con la normale diligenza da osservare ai fini della reperibilità.
Pare, infatti, eccessivo porre a carico del lavoratore ammalato, qualora solo in casa, il divieto di riposare nelle fasce orarie in cui è possibile l'accesso del medico per il controllo.
La visita eseguita dal medico incaricato da il giorno successivo al tentato accesso CP_1
ha, poi, confermato lo stato di malattia del lavoratore.
In accoglimento della domanda attorea, come oggi precisata in udienza, deve quindi essere accertata dell'insussistenza delle circostanze (assenza del ROSSI a visita di controllo) poste da alla base dell'applicazione delle trattenute di cui al provvedimento 17.6.2024, CP_1
conseguentemente illegittimo.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere integralmente compensate: il mancato esito positivo della vista del medico di controllo non è, infatti, addebitabile ad e la CP_1
prospettazione attorea ha trovato adeguato riscontro solo all'esito dell'istruttoria esperita nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
In accoglimento del ricorso, accerta che il ricorrente non può essere Parte_1
considerato assente ingiustificato durante la visita fiscale di controllo effettuata dal medico incaricato da il 13.6.2024 e conseguentemente dichiara l'illegittimità del provvedimento CP_1
sanzionatorio emesso dall'Istituto il 17.6.2024.
Compensa le spese di lite.
Savona, 7.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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