Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2107/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1 Parte_1
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta contumace
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione ex art 84 e 170 D.P.R., 30/05/2002 n° 115
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 28.01.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi degli artt.84 e 170 del Parte_1
T.U. 30 maggio 2003, n.115, nella qualità di procuratore di (parte ammessa al Controparte_2 gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento del
12.01.2023) nell'ambito dell'attività svolta nel proc. n. 600/2023 R.G.E., ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali, emesso da questo Tribunale in data del 9 settembre 2024; che, a sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto che, con il predetto decreto l'istanza di liquidazione era stata rigettata l'istanza sulla base della mancata applicazione delle norme del
TUSG e dell'erronea applicazione, da parte del G.E., degli artt.310, 632 e 510 c.p.c. in forza dei
d'assegnare in via satisfattiva o in conto e che nel caso di specie le dichiarazioni rese dai terzi pignorati avevano tutte contenuto negativo.” ritenuto che, le norme del TUSG non subordinano il pagamento dei compensi del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato al verificarsi che vi siano beni o somme d'assegnare e che la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo
Stato (cfr. Cass. n. 1539/2015), ed al quale le parti rimangono totalmente estranee” (cfr. pag. 5 Cass. civ. 22448/2019); che, in particolare, attesa l'autonomia dei due rapporti, il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato spetta a prescindere dall'esito del giudizio e della possibilità del creditore procedente di riuscire a soddisfare, anche parzialmente, il proprio diritto di credito;
ritenuto che
, pertanto, al ricorrente spetta la liquidazione del proprio compenso;
rilevato che il valore della causa è di € 6.600; che per le attività espletate e applicando i parametri di cui al dm 55/214, spettano in astratto i seguiti importi:
-euro 331,00 per l'atto precetto
-euro 857,00 per la fase di studio e istruttoria nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare;
che l'importo che si ottiene, euro 1.188,00, va dimidiato ex art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002; che l'importo spettante è quindi pari a euro 594,00 oltre accessori di legge;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori minimi di cui al dm 55/214, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate;
p.q.m.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, nella contumacia del : Controparte_1
-liquida il compenso spettante all'Avv. per la prestazione professionale resa in Parte_1 favore di parte ammessa al gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento Controparte_2 di cui in parte motiva, in complessivi euro 594,00, oltre accessori di legge e lo pone a carico dell'Erario;
-condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 231,00, oltre accessori di legge. Agrigento, 12.2.2025
(atto firmato digitalmente)
Il Giudice
Vincenza Bennici