Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 11/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.7349/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti n.q. di eredi di nato il [...] a [...] e Persona_1 deceduto il 3/12/2020 in Castellammare di Stabia (NA), rapp.ti e difesi dall'Avv. Anna
Amoruso, presso il cui studio elett.te domicilia in Trecase (NA) alla Via Vesuvio n. 177 ricorrenti
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda dei ricorrenti, tutti eredi del defunto volta a ottenere la condanna dell' al Persona_1 CP_1 pagamento delle somme che sarebbero spettate al de cuius a titolo di differenze retributive dovute in forza del diritto al superiore inquadramento nel profilo professionale di “collaboratore professionale esperto”, riconosciuto dalla Corte di
Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2410/2019.
Più specificamente, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n. 979/15, emessa al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato la appellata al pagamento delle somme da determinarsi quali differenze retributive rispondenti al profilo economico DS , dal 2003 in poi, fino al collocamento in quiescenza, maggiorate dei soli interessi legali, somme da quantificarsi in separato giudizio.
La , nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo CP_1 decreto di fissazione (cfr. documentazione in atti), non si è costituita ed è rimasta contumace.
Deve preliminarmente rilevarsi che il diritto del defunto a percepire Persona_1 le differenze retributive di cui sopra è stato già riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello in atti, e non può più essere messo in discussione nel presente giudizio.
Si osserva altresì che la non si è costituita ed è rimasta contumace, per CP_1 cui non è stato provato né il pagamento della prestazione, né che avverso la pronunzia della Corte di Appello sia stato proposto ricorso in Cassazione.
Per la quantificazione delle somme dovute possono essere utilizzati i conteggi autorizzati depositati in corso di causa dalla difesa dei ricorrenti n.q. ; detti conteggi, infatti, appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e sono stati correttamente formulati sulla base delle previsioni contrattuali e delle buste paga in atti.
Si sottolinea, peraltro, che la convenuta, rimasta contumace, non solo non ha contestato i conteggi prodotti, ma non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
n.q. di eredi di con ricorso del 24/11/2023 nei confronti dell Persona_1 CP_1
così provvede: a)accoglie la domanda dei ricorrenti n.q., e per l'effetto
[...] condanna la al pagamento della complessiva somma di euro 23.749,81 CP_1 dovuta per il titolo in motivazione, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b)condanna la
[...]
al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_1
5.388,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 216,00 a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso in Torre Annunziata, il 3/3/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco