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Sentenza 10 agosto 2020
Sentenza 10 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/08/2020, n. 23732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23732 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/06/2019 del Tribunale di Siracusa udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA IO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23732 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 08/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Siracusa, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale SE RD aveva richiesto la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna resa dallo stesso Tribunale il 7 dicembre 2017 (irrevocabile il 23 aprile 2018) e, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare tale sentenza. 2. A ragione, rilevava che all'udienza dibattimentale del 5 giugno 2011 RD era stato dichiarato assente e tale era rimasto fino all'udienza in cui era stata pronunziata la sentenza di primo grado. Allo stesso non andava notificato l'avviso di deposito di tale sentenza non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Sicché erano decorsi i termini per l'impugnazione. Alla luce di tali rilievi la sentenza era divenuta irrevocabile e, pertanto, esecutiva. Né poteva accogliersi la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Infatti, RD aveva fatto pervenire rinuncia a comparire all'udienza dibattimentale in data 8 gennaio 2016, con la contestuale nomina di un nuovo difensore di fiducia e la revoca di quelli in precedenza nominati. Da ciò risultando che il predetto aveva piena conoscenza del procedimento già in corso. 3. Propone ricorso per cassazione SE RD, tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione. Rileva che il giudice dell'esecuzione è caduto in contraddizione quanto ha affermato che all'udienza del 5 giugno 2011 era stata dichiarata l'assenza, posto che i fatti contestati erano stati commessi solamente in data 31 luglio 2012. A RD non erano stati notificati l'avviso della conclusione delle indagini, quello di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto che dispone il giudizio, sicché ricorreva una nullità assoluta - come tale rilevabile in ogni stato del procedimento - che peraltro aveva precluso la richiesta di giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come correttamente si rileva nel provvedimento impugnato, il giudice dell'esecuzione quando provvede ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo sul quale l'esecuzione è basata, sicché non può prendere in considerazioni eccezioni di nullità, di qualsiasi genere e pertanto anche assolute, verificatesi nel corso del processo di cognizione prima del passaggio in giudicato della sentenza condanna (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272604; Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258756; Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Rv. 234224). La competenza in tale sede a esaminare la corretta formazione del titolo comporta, tuttavia, che il medesimo giudice possa verificare la validità della notificazione della sentenza dalla quale dipende il decorso dei termini per la sua impugnazione e dunque la sua irrevocabilità ai sensi dell'art. 648 cod. proc. pen. Irrevocabilità che, a norma dell'art. 650 cod. proc. pen., costituisce la condizione per l'esecutività del titolo oggetto di verifica nella sede di cui trattasi. Quanto appena osservato ovviamente vale solo quando la notificazione è imposta dalla legge e pertanto non può rilevare nel caso dell'imputato assente. 3. Le doglianze mosse con il ricorso non tengono minimamente conto di principi di cui sopra, pur ampiamente rappresentati dal giudice dell'esecuzione. Infatti, in primo luogo pongono in evidenza l'errore nell'indicazione della data dell'udienza in cui è stata dichiarata l'assenza dell'imputato, ma non contestano che lo stesso abbia assunto tale posizione e abbia, altresì, fatto pervenire in altra udienza (indicata nel provvedimento) la rinuncia a comparire, con la conseguenza che non andava notificato l'avviso di deposito della sentenza (tale deposito è intervenuto nei termini come risulta dal provvedimento). In secondo luogo, continuano a prospettare puramente e semplicemente il verificarsi della nullità assoluta per la mancanza della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, senza così considerare che si tratta di rilievi che non possono trovare ingresso in sede di incidente ex art. 670 cod. proc. pen. Né, per altro verso, si svolgono appropriate deduzioni sotto il profilo della coltivazione dell'originaria diversa istanza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., a fronte di idonee confutazioni anche al riguardo del Tribunale che hanno dato atto della volontaria rinuncia a comparire di RD all'udienza dibattimentale. Le doglianze svolte con i motivi del ricorso risultano, pertanto, prive dei dovuti requisiti di specificità e, comunque, manifestamente infondate. 4. Dalla conseguente dichiarazione d'inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila in favore della cassa delle ammende. /-I
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2020. Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA IO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23732 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 08/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Siracusa, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale SE RD aveva richiesto la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna resa dallo stesso Tribunale il 7 dicembre 2017 (irrevocabile il 23 aprile 2018) e, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare tale sentenza. 2. A ragione, rilevava che all'udienza dibattimentale del 5 giugno 2011 RD era stato dichiarato assente e tale era rimasto fino all'udienza in cui era stata pronunziata la sentenza di primo grado. Allo stesso non andava notificato l'avviso di deposito di tale sentenza non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Sicché erano decorsi i termini per l'impugnazione. Alla luce di tali rilievi la sentenza era divenuta irrevocabile e, pertanto, esecutiva. Né poteva accogliersi la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Infatti, RD aveva fatto pervenire rinuncia a comparire all'udienza dibattimentale in data 8 gennaio 2016, con la contestuale nomina di un nuovo difensore di fiducia e la revoca di quelli in precedenza nominati. Da ciò risultando che il predetto aveva piena conoscenza del procedimento già in corso. 3. Propone ricorso per cassazione SE RD, tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione. Rileva che il giudice dell'esecuzione è caduto in contraddizione quanto ha affermato che all'udienza del 5 giugno 2011 era stata dichiarata l'assenza, posto che i fatti contestati erano stati commessi solamente in data 31 luglio 2012. A RD non erano stati notificati l'avviso della conclusione delle indagini, quello di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto che dispone il giudizio, sicché ricorreva una nullità assoluta - come tale rilevabile in ogni stato del procedimento - che peraltro aveva precluso la richiesta di giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come correttamente si rileva nel provvedimento impugnato, il giudice dell'esecuzione quando provvede ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo sul quale l'esecuzione è basata, sicché non può prendere in considerazioni eccezioni di nullità, di qualsiasi genere e pertanto anche assolute, verificatesi nel corso del processo di cognizione prima del passaggio in giudicato della sentenza condanna (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272604; Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258756; Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Rv. 234224). La competenza in tale sede a esaminare la corretta formazione del titolo comporta, tuttavia, che il medesimo giudice possa verificare la validità della notificazione della sentenza dalla quale dipende il decorso dei termini per la sua impugnazione e dunque la sua irrevocabilità ai sensi dell'art. 648 cod. proc. pen. Irrevocabilità che, a norma dell'art. 650 cod. proc. pen., costituisce la condizione per l'esecutività del titolo oggetto di verifica nella sede di cui trattasi. Quanto appena osservato ovviamente vale solo quando la notificazione è imposta dalla legge e pertanto non può rilevare nel caso dell'imputato assente. 3. Le doglianze mosse con il ricorso non tengono minimamente conto di principi di cui sopra, pur ampiamente rappresentati dal giudice dell'esecuzione. Infatti, in primo luogo pongono in evidenza l'errore nell'indicazione della data dell'udienza in cui è stata dichiarata l'assenza dell'imputato, ma non contestano che lo stesso abbia assunto tale posizione e abbia, altresì, fatto pervenire in altra udienza (indicata nel provvedimento) la rinuncia a comparire, con la conseguenza che non andava notificato l'avviso di deposito della sentenza (tale deposito è intervenuto nei termini come risulta dal provvedimento). In secondo luogo, continuano a prospettare puramente e semplicemente il verificarsi della nullità assoluta per la mancanza della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, senza così considerare che si tratta di rilievi che non possono trovare ingresso in sede di incidente ex art. 670 cod. proc. pen. Né, per altro verso, si svolgono appropriate deduzioni sotto il profilo della coltivazione dell'originaria diversa istanza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., a fronte di idonee confutazioni anche al riguardo del Tribunale che hanno dato atto della volontaria rinuncia a comparire di RD all'udienza dibattimentale. Le doglianze svolte con i motivi del ricorso risultano, pertanto, prive dei dovuti requisiti di specificità e, comunque, manifestamente infondate. 4. Dalla conseguente dichiarazione d'inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila in favore della cassa delle ammende. /-I
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2020. Il Presidente