TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/07/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 676/2023 vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mario Nicola Cristoforo SANSANELLI elettivamente domiciliato nel suo Studio sito in Sant'Arcangelo (PZ) al Viale Europa n. 13, giusta mandato in atti
-ricorrente-
E
C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Senise, Zona Mercato, n. 07, presso e nello Studio dell'Avv. Raffaele Melfi, del Foro di Lagonegro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-resistente-
e Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: affidamento figli nati fuori dal matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza, il PM in data 18 giugno 2025 si rimetteva al Giudice nel superiore interesse delle minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, , genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori nate fuori dal matrimonio, adiva il Tribunale per la regolamentazione dell'affidamento e/o del collocamento delle suddette, considerate le precarie condizioni sociali, familiari ed economiche della sig.ra ex compagna del ricorrente, odierna resistente, Controparte_1 nonché le reiterate condotte ostruzionistiche tenute dalla stessa, con riferimento agli incontri tra il padre e le figlie.
Parte ricorrente indicava che la citata relazione sentimentale perdurava fino alla data del 22 maggio 2023, allorquando la decideva di allontanarsi dalla residenza CP_1 familiare innanzi citata, portando con sé le minori, senza alcun consenso da parte del padre e trasferendosi nel Comune di Senise (PZ), probabilmente presso il domicilio della nonna . Persona_1
Lo stesso indicava che vi erano numerosi elementi dubitativi in ordine all'adeguatezza dell'attuale contesto sociale e/o familiare nel quale e Parte_2 Parte_3 sarebbero state inserite, soprattutto richiamando all'attenzione il provvedimento di revoca emesso dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, il quale già nel corso dell'anno 2019, riteneva la famiglia della inidonea alle cure parentali, CP_1 affettive educative verso i minori, tanto da affidare la predetta alla famiglia dell . Parte_1
Lo stesso rappresentava che con riferimento ai rapporti economici, il ricorrente e la resistente non hanno redditi propri e al mantenimento del nucleo familiare hanno sempre provveduto i genitori dell , nonché il fratello maggiore , che Parte_1 Per_2 si sono prodigati per il bene e nell'interesse della famiglia tutta.
Per tutte queste ragioni concludeva chiedendo: in via d'urgenza di ricondurre le minori e presso la loro originaria abitazione Persona_3 Parte_3 familiare ed affettiva in Sant'Arcangelo; in via principale, considerate le reiterate violazioni poste in essere dalla nonché il grave nocumento arrecato al padre CP_1
e alle figlie con la propria condotta, disporre l'affidamento esclusivo delle minori al sig. , nell'interesse morale e materiale delle predette, al fine di Parte_1 garantire alle stesse le cure, le attenzioni e le tutele di cui necessitano, riducendo al massimo i danni derivanti dalla disgregazione della relazione affettiva e assicurando il migliore sviluppo della loro personalità, il tutto con regolamentazione dei diritti -doveri per quanto alla madre;
in via gradata, nell'ipotesi di affidamento congiunto, previa verifica dei presupposti mediante ammissione di idonea c.t.u. e/o accertamento per il tramite dei Servizi Sociali competenti, si chiede di Voler disporre comunque il collocamento prevalente presso il padre, ovvero presso la residenza familiare, per le ragioni innanzi esposte, il tutto con regolamentazione del diritto -dovere di visita della madre, che trascorrerà con le figlie tre pomeriggi a settimana (martedì, giovedì e sabato) dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nel periodo invernale. Nei mesi estivi (giugno - quindi dalla fine della scuola, luglio, agosto - ovvero sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) la madre terrà con sé le minori dalle ore 17.30 sino alle ore 20.30, con diritto di incontrarle anche durante la mattina, sempre compatibilmente con le esigenze personali di ognuno di loro, in orari e giorni che il Tribunale Vorrà stabilire. In tali giorni alle attività didattiche e sportive penserà la madre;
sempre nell 'ipotesi di affidamento congiunto con collocamento delle minori presso il padre, due fine settimana al mese (il primo ed il terzo di ogni mese) dal pomeriggio del venerdì (ore 16.30) alle ore 19.30 della domenica (nei mesi estivi di giugno – quindi dalla fine della scuola, luglio, agosto - ovvero sino all'inizio dell'anno scolastico successivo e sino alle ore 20.30), compreso il pernottamento del venerdì e del sabato, le minori resteranno con la madre;
durante il periodo natalizio la madre trascorrerà con le figlie una settimana (dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e comprenderà, ad anni alterni, o il giorno di Natale o quello di Capodanno, a partire dal padre), nel periodo pasquale almeno tre giorni, da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo, a partire dalla madre. Con riferimento alle vacanze estive e precisamente dal 1° luglio al 31 agosto, le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi al mese, entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, la prima quindicina di luglio con la madre, la seconda con il padre negli anni dispari e viceversa negli anni pari;
la prima quindicina di agosto con la madre, la seconda con il padre negli anni dispari e viceversa negli anni pari); nei giorni in cui le minori non vedranno la madre, quest'ultima potrà telefonare quando vorrà e in particolare ogni sera, tra le ore 16.30 e le ore 20.30, sull'utenza telefonica del padre, che consentirà quindi alle minori di rispondere ovvero sul telefono cellulare che verrà acquistato in prosieguo alle figlie;
le bambine inoltre potranno partecipare con i genitori alle feste e ricorrenze (quali ad esempio battesimi, cresime, matrimoni, compleanni, ecc…) di parenti;
il diritto di visita dei genitori è esteso anche ai nonni, agli zii e ai cugini paterni e materni;
le minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni con i genitori, a partire dal padre. Per quanto alle festività e ricorrenze, secondo il principio dell'alternanza annuale, a partire dall'anno in corso 2023, si specifica quanto segue: la madre terrà con sé le figli e il giorno il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre, mentre il padre terrà con sé le figli e, sempre ad anni alterni, la domenica delle Palme, il 25 aprile e il 1° novembre;
i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, ciascuno di loro si obbliga altresì a garantire all'altro la conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie minori. Ciascuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto ed eventuale cambiamento di residenza o di domicilio per ogni comunicazione;
di diisporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, ognuno in proporzione alle proprie sostanze e capacità, disponendo, dunque, a carico del genitore non collocatario l'obbligo di versare mensilmente un assegno di mantenimento per le minori avente un importo complessivo di €. 400,00# (€. 2 00,00# per ciascuna figlia) entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente comunicate all'altro genitore e debitamente documentate, intendendo per tali quelle occasionali e non abituali (a titolo esemplificativo mediche, sanitarie e farmaceutiche non coperte da SSN, scolastiche e sportive) non rientranti nell'assegno di mantenimento. Il tutto a mezzo bonifico sul c/c intestato al genitore, il quale si impegna a comunicare le coordinate ovvero a mezzo vaglia, assegno e/o contanti direttamente nelle mani dell'altro, con contestuale rilascio di opportuna ricevuta, giustificando, a richiesta, le spese sostenute per le minori;
disporre, in ogni caso, che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato delle figlie con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro; in via subordinata, adottare ogni opportuno provvedimento teso a tutelare le minori, la figura paterna e il diritto alla bigenitorialità delle piccole, ad oggi inopportunamente pregiudicato;
con vittoria di spese e compensi di causa a carico della resistente in caso di opposizione.
Il Tribunale di Lagonegro fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 05.09.2023, disponendo un'indagine socio ambientale da parte del Servizio Sociale di Senise.
Alla predetta udienza, il Giudice, dopo aver ascoltato le parti presenti, si riservava e con ordinanza resa in data 07.09.2023, il Giudicante fissava una nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 12.12.2023, facendo decorrere a ritroso, da tale data, i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.; disponeva il monitoraggio della situazione a mezzo del Servizio Sociale di TA JO;
adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti: “l'affido della prole minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con collocazione delle minori presso la madre;
il genitore non convivente potrà vedere e tenere con sé le figlie 2 giorni alla settimana (mercoledì e sabato) dalle ore 14:30 alle ore 17:30 prelevandole e riaccompagnandole presso i Servizi Sociali di TA JO presso i quali la madre si occuperà di accompagnarle;
- dispone che qualsiasi cambio di dimora dovrà essere immediatamente comunicato al genitore non collocatario;
-per contribuire al mantenimento delle minori il padre dovrà corrispondere il versamento mensile di un assegno di euro 450,00 che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese alla resistente nonché contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figlie”
In data 26.09.2023, il Servizio Sociale di TA JO comunicava al Tribunale che la aveva deciso di affidare all'ex compagno la figlia maggiore, CP_1 collocandola presso l'abitazione paterna e il Tribunale, nella persona del dott. Giuseppe Izzo, autorizzava la suddetta modifica.
Con comparsa del 10.11.2023, stante la rimessione in termini, veniva depositata comparsa di costituzione della resistente con la quale la stessa rappresentava che il rapporto tra le parti veniva segnato da distorti comportamenti del compagno che venivano riassunti dalle sue abitudini domestiche più disparate, quali quella di dormire con la propria madre in luogo della compagna, assumere pesanti psicofarmaci, trascorrere interminabili pomeriggi in bagno e disinteressarsi completamente delle esigenze igieniche, alimentari e ludiche delle piccole e , non Parte_2 Parte_3 autonome e bisognose dell'ausilio dei propri genitori.
Indicava che da tale situazione la SI.ra maturava la dura decisione, data CP_1 anche l'incertezza economica, di allontanarsi dalla casa dei genitori del SI. Parte_1 alla ricerca di un futuro luogo ove poter ricostituire un ambiente salubre per la crescita e l'educazione delle figlie.
Indicava di aver comunicato che si trovava a Senise presso la nonna paterna, come confermato anche dalla conversazione avuta due giorni dopo Per_4
l'allontanamento da Sant'Arcangelo del 24 e 25 maggio 2023.
Indicava che il motivo del categorico rifiuto non dipendeva dal fatto che non avesse a cuore che le figlie vedessero il padre quantomeno in videochiamata, ma dal fatto che durante le conversazioni interveniva puntualmente la nonna paterna con tentativi plagianti verso le nipoti.
Indicava che i timori della resistente che il padre e la nonna potessero plagiarle (almeno la figlia più grande) si erano proprio verificati nel corso della prima visita del 12.09.2023 posto che dal giorno seguente era stato impossibile convincere a restare con la madre, saltando i pasti, tanto che la stessa si era vista Parte_2 costretta ad accettare che la figlia potesse ritornare nella casa dei nonni paterni per consentirle di trovare una sistemazione che in futuro sarebbe stata risolutiva per il loro collocamento presso di sé.
Allegava di aver affittato un appartamento sito in Senise alla Via Sold.
[...]
, 67, a decorrere dal primo novembre presso cui si sarebbe trasferita insieme Per_5 alle figlie, come risultava dal relativo contratto di locazione.
Concludeva, quindi, chiedendo di disporre l'affidamento congiunto delle minori con collocamento di entrambe presso la madre adottando il piano delle visite da parte del padre che riterrà opportuno;
riconoscere un assegno mensile di mantenimento dell'importo di €. 600,00 in favore delle minori e di €. 500,00 in favore della madre, ovvero la cifra di maggiore importo che vorrà riconoscere anche in proporzione alle capacità reddituali della famiglia del ricorrente e di quelle della resistente;
autorizzare il mutamento della residenza delle minori presso il nuovo domicilio in Senise, Via Sold. Lauria Francesco, 67; ordinare la consegna di tutta la documentazione anagrafica, clinica e sanitaria delle minori alla madre;
autorizzare la madre ad iscrivere le minori presso la Scuola Materna e l'Asilo infantile di Senise;
emanare ogni altro utile provvedimento nell'interesse delle stesse.
All'udienza del 28.11.2023 entrambe le parti chiedevano la collocazione delle minori presso di sé, emergeva che la resistente convivesse a seguito di nuova relazione e che avesse intenzione di trasferirsi al nord per lavoro.
All'udienza del 9.1.2024 parte resistente indicava nuovamente la sua volontà di trasferirsi al nord, con possibilità in questo caso di affidare la bambina al padre, riferiva che raggiunta una stabilità economica avrebbe chiesto il collocamento presso di sé anche dell'altra minore.
Parte ricorrente evidenziava una situazione di vita della resistente non idonea alla piccola e parte resistente, di converso, riteneva che la famiglia paterna Parte_3 potesse essere nociva per le minori avendo esibito avviso ex art. 415 bis c.p.p. per indagini a carico della nonna paterna.
I Servizi Sociali di TA JO con nota del 19.12.2023 evidenziavano che entrambi i genitori avevano una relazione positiva con , mentre Parte_3 Parte_4 aveva un atteggiamento ostile nei confronti della madre.
Per tale ragione il Tribunale disponeva consulenza tecnica chiedendo al CTU:
1) accerti il CTU se ciascun genitore sia in grado di svolgere il proprio ruolo di genitore in modo da garantire una crescita equilibrata delle minori;
2) qualora l'uno o l'altro genitore, o addirittura entrambi, non siano ritenuti idonei all'espletamento di detto ruolo, indichi specificamente le ragioni di tanto e soprattutto se l'uno o l'altro genitore o entrambi pongano in essere comportamenti, consapevoli o inconsapevoli, di condizionamento, anche in minima parte, dei desideri e del comportamento dei figli;
3) chiarisca se i minore presentino i sintomi della P.A.S. ( Sindrome da Alienazione Genitoriale); 4) in caso di ravvisata inidoneità dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi i genitori suggerisca i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori 5) in caso di ravvisata idoneità solo dell'uno o dell'altro genitore specifichi il consulente se sia ancora praticabile l'affido condiviso- individuando anche il luogo di residenza privilegiata più adeguato e valutando se sia necessario un ulteriore ampliamento degli incontri con il genitore non convivente ed, in caso di risposta affermativa, con quali modalità- o se tale regime debba essere sostituito da un affido mono- genitoriale ed, in quest'ultimo caso, a favore di quale dei due genitori, indicando anche il regime di visita più consono alle esigenze delle minori.
Con tale ordinanza, inoltre, preso atto della modifica intervenuta tra le parti rispetto a
, veniva chiarito che la disposizione: -“il genitore non convivente potrà Parte_2 vedere e tenere con sé la figlia 2 giorni alla settimana (nei giorni da stabilirsi con i S.S.) dalle ore 14:30 alle ore 17:30 prelevandola e riaccompagnandola presso i Servizi Sociali di TA JO ( o Senise appena avverrà il trasferimento della resistente) presso i quali il genitore affidatario si occuperà di accompagnarla” trova applicazione anche nei rapporti tra la resistente e la piccola , così da poter Parte_4 assicurare la permanenza del rapporto tra le stesse.
Nelle more dell'incarico veniva attivato il servizio di Monitoraggio anche del
[...]
. CP_2
All'udienza del 9 luglio 2024, parte ricorrente rappresentava che gli incontri non avvenivano più con prelievo presso i Servizi Sociali di Senise, ma autonomamente tra le parti, che la piccola era rimasta due mesi con il padre e tornata a Senise il Parte_3
6 luglio 2024. Parte resistente chiariva che la resistente si era detta disposta a collocare la bambina più piccola per un periodo lungo presso il padre per farla stare con l'altra sorella e per le sue difficoltà economiche.
All'esito dell'udienza si disponeva che la consulente dovesse rispondere puntualmente alle osservazioni rese dalle parti stante le eccezioni di parte ricorrente e la causa veniva rinviata per tale ragione. Con istanza del 30 luglio 2024 parte ricorrente indicava che le sue chiamate erano state bloccate e non aveva avuto più la possibilità di incontrare la piccola . Parte_3
All'udienza fissata per il 7 agosto 2024, davanti al Giudice del Turno Feriale, le parti giungevano ad un accordo sui giorni di permanenza per il periodo estivo in conformità a quanto stabilito dal Tribunale.
All'udienza del 2.10.2024 preso atto del deposito della consulenza, rilevato che le parti all'udienza del 9.7.2024 rappresentavano che gli incontri tra il genitore non collocatario e le minori non avvenivano più con la mediazione dei Servizi Sociali, ma autonomamente;
che i Servizi Sociali con relazione del 6.8.2024 avevano rappresentato che non vi era alcun rispetto del calendario programmato in conformità all'ordinanza resa dal Tribunale e che ciò faceva emergere poca attenzione ai bisogni emotivi delle minori e all'importanza del ruolo genitoriale;
che la resistente era riuscita a persuadere la figlia in una sola occasione a trascorrere una giornata con Parte_4 pernottamento presso la sua abitazione e che i rapporti tra le stesse erano del tutto sporadici o addirittura assenti, nel rispetto del principio di gradualità, onerava le parti di rispettare il calendario di incontri e richiedeva relazione aggiornata ai Servizi Sociali.
All'esito dell'udienza del 3.12.2024, cercando di rendere possibili gli incontri tra la madre e la piccola e verificare si vi fossero comportamenti ostruzionistici, Parte_2 si stabiliva il prelievo e riaccompagnamento presso i Servizi Sociali del Comune di Sant'Arcangelo.
Si chiedeva, inoltre, che il consulente nominato, dott.ssa ad Persona_6 integrazione di quanto accertato ed ancora sotto il vincolo del giuramento chiarisse :
“se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per la minore
uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con la madre Parte_2
e in caso di esito positivo se la stessa subisca forme di condizionamento”.
Considerato che il ricorrente aveva indicato di essere preoccupato per la minore
, tenuto conto di alcuni atteggiamenti assunti dalla stessa, si disponeva la Parte_3 trasmissione degli atti al P.M., comprese le relazioni dei S.S., per le valutazioni di competenza.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza del 18.2.2025 ritenuto che alla luce della consulenza tecnica depositata in atti e della relazione dei Servizi Sociali, stante il permanere delle condotte poco collaborative dei genitori, al fine di assicurare un graduale riavvicinamento tra le minori e tra le minori e il genitore non convivente oltre agli incontri per come già in atto nelle modalità suggerite dai S.S. competenti presso il comune di Senise e di Sant'Arcangelo, veniva disposto: “le due minori passeranno entrambe un fine settimana con la madre dal sabato delle ore 10 ( o dall'orario di uscita dalla scuola) alla domenica alle ore 21 e in via alternata un fine settimana entrambe con il padre dal sabato delle ore 10 ( o dall'orario di uscita dalla scuola) alla domenica alle ore 21; per il periodo delle feste pasquali passeranno entrambe l'intera giornata di Pasqua con la madre, mentre il lunedì in Albis entrambe lo passeranno con il padre” venivano assegnati i termini con fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Il resistente il 20.3.2025 ha depositato le presenti conclusioni: In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione formulata tempestivamente dalla scrivente difesa per le ragioni spiegate nei precedenti scritti difensivi, dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio e quindi di tutti gli atti a firma della CTU ad essa connessi e disporre la rinnovazione della stessa a mezzo di altro Consulente di Ufficio. Solo in via subordinata, disporre la convocazione della CTU Dott.ssa per i dovuti, Per_6 specifici chiarimenti, fissando apposita udienza per tale incombenza, disponendo, altresì, nell'interesse delle minori, un confronto tra la CTU e la CTP Dott.ssa
[...]
e all'esito, in caso di mancata puntuale risposta alle specifiche Per_7 osservazioni della CTP rispetto alla bozza di perizia, anche a tutela del diritto di difesa e nel rispetto del principio del contraddittorio (come evidenziato dal Tribunale con ordinanza del: 12.07.2024), rinnovare la CTU come sopra richiesto.
In via preliminare , ammettere le richieste di prova formulate dal ricorrente e quindi i mezzi istruttori ritualmente articolati .
3. Preliminarmente, considerata la gravità della situazione descritta, adottare tutte le misure cautelative e dispositive atte a tutelare nell'immediato la minore , garantendo alla stessa Parte_3 tranquillità, stabilità e serenità, emanando altresì tutti i provvedimenti urgenti e necessari volti a ricondurre la predetta presso la sua originaria abitazione familiare ed affettiva in Sant'Arcangelo, insieme alla sorella , già volontariamente Parte_4 collocata presso il padre da settembre 2023.
Sempre in via preliminare, in caso di collocamento della piccola presso il Parte_3 padre, revocare l'assegno di mantenimento disposto con l'Ordinanza del: 07.09.2023, ovvero , in subordine, qualora la situazione riguardante le minor i dovesse rimanere immutata , quindi con conferma del collocamento della primogenita presso il sig.
, ridurre l'importo del mantenimento del 50%, considerato che il ricorrente Parte_1 si fa carico in toto della figlia collocata presso di sé, ovvero ridurre il mantenimento nella misura che il Tribunale riterrà equa, comunque inferiore all'importo che attualmente viene corrisposto.
In via principale , considerate le reiterate violazioni poste in essere dalla CP_1 nonché il grave nocumento arrecato al padre e alle figlie con la propria condotta, rigettare integralmente la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente per le ragioni enucleate in atti e disporre l'affidamento esclusivo delle minori al sig.
, nell'interesse morale e materiale delle predette, al fine di garantire Parte_1 alle stesse le cure, le attenzioni e le tutele di cui necessitano, riducendo al massimo i danni derivanti dalla disgregazione della relazione affettiva e assicurando il migliore sviluppo della loro personalità, il tutto con regolamentazione dei diritti -doveri per quanto alla madre.
In via gradata, nell'ipotesi di affidamento congiunto, previa verifica dei presupposti mediante ammissione di idonea c.t.u. - rinnovazione della stessa - sulla persona della resistente e/o accertamento per il tramite dei Servizi Sociali competenti, disporre comunque il collocamento prevalente presso il padre, ovvero presso la residenza familiare, per le ragioni esposte, il tutto con regolamentazione del diritto -dovere di visita della madre, come da piano genitoriale predisposto e depositato dal ricorrente ovvero secondo le valutazioni del Tribunale adito, disponendo altresì a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, ognuno in proporzione alle proprie sostanze e capacità, disponendo, dunque, a carico del genitore non collocatario l'obbligo di versare mensilmente un assegno di mantenimento per le minori avente un importo complessivo di €. 400,00# (€. 200,00# per ciascuna figlia) entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente comunicate all'altro genitore, debitamente documentate e approvate per iscritto, intendendo per tali quelle occasionali e non abituali (a titolo esemplificativo mediche, sanitarie e farmaceutiche non coperte da SSN, scolastiche e sportive) non rientranti nell'assegno di mantenimento. In via subordinata , esaminando secondo un attento vaglio critico l'intera vicenda che ci occupa, anche nella funzione di peritus peritorum e tenuto conto della copiosa documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, adottare ogni opportuno provvedimento teso a tutelare le minori, la figura paterna e il diritto alla bigenitorialità delle piccole. Con vittoria di spese e compensi di causa a carico della resistente.
Con atto del 20 marzo 2025 la resistente concludeva chiedendo di: disporre l'affidamento congiunto delle minori con collocamento di entrambe presso la madre adottando il piano delle visite da parte del padre che riterrà opportuno. - Riconoscere un assegno mensile di mantenimento dell'importo di €. 600,00 in favore delle minori e di €. 500,00 in favore della madre, ovvero la cifra di maggiore importo che vorrà riconoscere anche in proporzione alle capacità reddituali della famiglia del ricorrente e di quelle della resistente. - Autorizzare il mutamento della residenza delle minori presso il nuovo domicilio in Senise, Via Sold. Lauria Francesco, 67. - Ordinare la consegna di tutta la documentazione anagrafica, clinica e sanitaria delle minori alla madre. - Autorizzare la madre ad iscrivere le minori presso la Scuola Materna e l'Asilo infantile di Senise. - Emanare ogni altro utile provvedimento nell'interesse delle stesse e in particolare disporre che l'assegno unico per le minori venga riconosciuto in favore della madre.
Il P.M. in data 18 giugno 2025 concludeva rimettendosi al Giudice nel superiore interesse delle minori.
AFFIDAMENTO DELLE MINORI
Occorre premettere che la legge n 54/2006 pone come regola generale l'affidamento condiviso “che non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori” (Cass. n 2219/2018). Infatti, l'art 337 ter stabilisce che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale “.
“Pertanto il giudice deve considerare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori determinandone i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e solo se l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, il giudice può con provvedimento motivato disporre per l'affidamento esclusivo” ( art 337 ter e art 337 quater del c.c.).
“Il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione “(Cass 9764/2019), trova espresso riconoscimento anche a livello internazionale come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 nonché a livello europeo tramite la Carta di Nizza.
“Il principio di bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore giacché in tema di affidamento dei figli minori il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di educare e crescere i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione , va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazioni affettive, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore “( Cass Ord. N 31902/2018, Cass n 18817/2015).
Orbene, alla luce dell'intera istruttoria espletata si ritiene che l'affidamento condiviso sia la scelta migliore per le minori.
Ed, infatti, la consulente ha ritenuto che l non presenti alcun profilo Parte_1 patologico ed abbia buone capacità genitoriali anche se soggetto poco maturo e delegante.
La consulente ha ugualmente ritenuto che la non presenti alcun profilo CP_1 patologico e risulti capace di svolgere il ruolo di madre protettiva.
COLLOCAZIONE DELLE MINORI
Le minori, nonostante i comportamenti parzialmente ostativi della CP_1 antecedenti all'introduzione del giudizio, venivano collocate presso la stessa con il monitoraggio del Servizi Sociali anche tenuto conto dell'età delle stesse.
Nonostante l'adozione di tale provvedimento da parte del Tribunale, la resistente che in quel periodo viveva presso la casa del padre del nuovo compagno, decideva di ricollocare la figlia più grande presso il padre rappresentando problemi Parte_2 economici che non le permettevano la cura di entrambe le minori stante la necessità di trovare un lavoro.
La volontà di riprendere con sé la piccola per quanto manifestata nei propri atti non corrispondeva a quanto veniva dichiarato alle udienze di novembre 2023 e gennaio 2024 ove indicava la possibilità di doversi trasferire al nord con volontà di lasciare, almeno temporaneamente, le bambine presso il padre.
Alla luce di una situazione così precaria, caratterizzata da genitori estremamente giovani e poco inclini a seguire le disposizioni del Tribunale, veniva disposta consulenza tecnica.
Quanto all'esito della consulenza, la stessa ha ritenuto che le minori andassero collocate presso la madre con due pomeriggi a settimana e due settimane alterne con pernotto presso il padre.
La stessa ha chiarito che i bambini, nell'arco dei primi tre anni di vita e non solo, acquisiscono gradualmente la comprensione di essere individui separati rispetto alla mamma, e imparano a conoscersi attraverso la relazione con propria figura di riferimento (la mamma). Il rischio di forzare le bambine quando non sono ancora pronta è quello di rendere questo passaggio traumatico, complicando l'esperienza per tutti nel più lungo periodo, questo vale per la minore più piccola e anche per la più grande essendo in tenera età e ancora bisognosa della figura di riferimento, ovvero la mamma.
Con l'integrazione depositata, resa necessaria stante la ritrosia di a Parte_2 frequentare la madre, la stessa ha confermato la volontà della minore di stare con la madre facendo riferimento all'osservazione dell'aprile 2024 e ha ritenuto di ostacolo al riavvicinamento: la quotidiana vicinanza del padre e nonna paterna e l'assenza quotidiana della madre e ha proposto un immediato riavvicinamento alla stessa.
La consulenza non è affetta da alcuna ipotesi di nullità essendo stata redatta nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e avendo la consulente riposto alle osservazioni delle stesse nell'integrazione depositata nel luglio 2024 confermando sostanzialmente le proprie conclusioni.
Va, tenuto, in debito conto l'intero monitoraggio svolto in questo periodo da tutti i Servizi Sociali coinvolti.
Quanto alla documentazione depositata nel corso dell'intero procedimento si evidenzia:
1) relazione del 6.10.2023 i Servizi Sociali del Comune di TA che indicavano un forte attaccamento della minore alla nonna paterna Parte_2 inquadrando l come figura più “periferica”; Parte_1
2) relazione 14.3.2024 in cui i Servizi Sociali indicavano che da quando la piccola si era trasferita presso il padre aveva assunto un atteggiamento Parte_2 oppositivo anche nei loro confronti. Evidenziavano che le stesse proponevano all' di facilitare il riavvicinamento della madre alla bambina anche Parte_1 con la sua presenza, ma che lo stesso si rifiutava di presenziare agli incontri;
3) relazione del 6.8.2024 in cui i Servizi Sociali mettevano in luce le continue assenze delle parti agli incontri predetti che risultavano sospesi da aprile, perché le parti si organizzavano spesso in autonomia e che la piccola era Parte_3 rimasta per un lungo periodo presso il padre perché ammalata, riscontravano che successivamente la aveva “bloccato “le chiamate del ricorrente;
CP_1
4) relazione del 30.11.2024 in cui i Servizi Sociali hanno rappresentato ancora una volta il mancato rispetto del calendario di incontri da parte dei genitori, hanno indicato che la piccola passava molto tempo con il padre su accordo Parte_3 tra i genitori, mentre alcun riavvicinamento era intervenuto tra e la Parte_2 madre;
in quell'occasione mettevano in luce che l' risultava Parte_1 preoccupato per alcuni atteggiamenti della piccola che facevano Parte_3 pensare che avesse potuto assistere a rapporti sessuali tra la madre e il nuovo compagno;
5) relazione del 31.1.2025 dei Servizi Sociali di Sant'Arcangelo incaricati per favorire la ripresa del rapporto tra la minore e la madre i quali Parte_2 rappresentavano che la resistente aveva disdetto plurimi incontri, che si era deciso di effettuare i colloqui alla presenza di entrambi i genitori per rassicurare
. Parte_2
In quella occasione, hanno indicato che l si era rifiutato di effettuare Parte_1 tali incontri fuori dal Comune senza valide ragioni. In tale relazione le stesse hanno evidenziato che le resistenze dell erano un vero e proprio Parte_1 ostacolo alla ricostruzione del rapporto con la madre;
6) relazione del 6.2.2025 del Comune di Senise che evidenziava le medesime criticità;
7) relazione dell'11.4.2025 del Comune di Senise che ha evidenziato che per motivi di salute della resistente la piccola era stata collocata presso il padre Parte_3 per un più lungo periodo, mentre molti degli incontri erano andati deserti con la conseguente impossibilità di ricostruire il rapporto madre/figlia;
8) nota del 16.5.2025 con cui i Servizi Sociali del Comune di Sant'Arcangelo indicavano che tutti gli incontri programmati erano stati disdetti dalla resistente con impossibilità di procedere a quanto ordinato dal Tribunale;
9) nota del 16.6.2025 con cui i Servizi Sociali del Comune di Sant'Arcangelo hanno comunicato la disdetta degli incontri ad opera tanto dell Parte_1 quanto della allegando le proprie comunicazioni. CP_1
Orbene, dall'intera istruttoria espletata non emergono ragioni per spostare la minore dal luogo di collocamento attuale che è presso la madre. La resistente è stata Parte_3 ritenuta genitore adeguato dalla consulente tecnica e le accuse rivolte dal ricorrente all'udienza del 3.12.2024 rispetto a possibili situazioni pregiudizievoli per la minore
, che non risultano formalizzate in alcuna denuncia alle autorità competenti, Parte_3 non hanno trovato, allo stato, alcun riscontro, nonostante l'immediato invio degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
La consulente ha descritto la resistente quale genitore “madre protettiva” attenta ad accudire le figlie, ha indicato la casa come pulita e in ordine a presunti eventi pregiudizievoli presso il domicilio materno, la consulente ha indicato che ciò non sia in alcun modo emerso nel corso dell'attività peritale.
La stessa nell'integrazione del 27 luglio 2024 ha chiarito che il domicilio presso il padre rappresenterebbe il primo distacco significativo delle bambine dalla mamma. “Non è detto che un passaggio netto al papà alla loro tenera età favorisca il legame anzi creerebbe danni nella loro crescita psico-affettiva. I bambini, nell'arco dei primi tre anni di vita e non solo, acquisiscono gradualmente la comprensione di essere individi separati rispetto alla mamma, e imparano a conoscersi attraverso la relazione con propria figura di riferimento (la mamma). Il rischio di forzare le bambine quando non sono ancora pronta è quello di rendere questo passaggio traumatico, complicando l'esperienza per tutti nel più lungo periodo, questo vale per la Minore più piccola e anche per la più grande essendo in tenera età e ancora bisognosa della figura di riferimento, ovvero la mamma”.
Di converso la figura paterna è stata ritenuta dalla consulente quale padre delegante con una forte prevaricazione della figura della nonna paterna.
Ciò detto, in via subordinata parte, ricorrente chiede che venga mantenuto l'assetto attuale facendo permanere presso l' sola la minore . Parte_1 Parte_2
In effetti, nel corso dei mesi è emerso una difficoltà nel rapporto tra la minore e la madre che ha reso necessario per il Tribunale assumere numerosi provvedimenti volti a ristabilire gradualmente tale legame per evitare forme di turbamento. Allo stato non sembrano essere emersi miglioramenti in questo senso, ma la perpetua separazione delle minori non si ritiene possa essere la scelta più opportuna.
In primo luogo, se tale assetto è risultato necessario stante la scelta iniziale della resistente dettata da difficoltà economiche, considerata l'istruttoria da compiersi e il malessere manifestato da , determinare la separazione delle minori in Parte_2 modo definitivo si ritiene risulterebbe con il tempo pregiudizievole.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che vi è la necessità di preservare nelle separazioni la conservazione del rapporto fra fratelli e sorelle e di non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione se non per ragioni ineludibili e, comunque, sulla base di una motivazione rigorosa che evidenzi il contrario interesse del minore alla convivenza (Corte di Cassazione n. 12957/2018).
In questa prospettiva, sia normativa (che trova la sua fonte nel quadro legislativo nazionale e nelle convenzioni internazionali specificamente nell'art. 8 della C.E.D.U.) sia riferibile a un sapere extragiuridico, si impone in questi casi, pertanto, una rigorosa verifica.
Orbene, non emerge allo stato un contrario interesse della minore alla convivenza con la madre e la sorella.
La madre è stata ritenuta genitore idoneo e come illustrato, nella relazione integrativa depositata in data 14.12.2024, la consulente ha ritenuto che dall'osservazione del ricorrente e della nonna paterna la minore stia subendo dei condizionamenti. La stessa ha ritenuto che le crisi di pianto della minore in cui la stessa nega di volere la madre siano, in realtà, da imputare al fatto che la stessa avverta la mancanza della madre come abbandono e che vorrebbe la presenza costante della madre e della sorella.
La stessa ha, quindi, concluso suggerendo il riavvicinamento della minore alla madre con cambio di abitazione e collocazione presso la madre e ha ritenuto la nonna paterna non adatta a garantire una crescita sana ed equilibrata delle minori.
Parte ricorrente mette in luce che nonostante i plurimi tentativi del Tribunale, volti al riavvicinamento della madre alla minore, la stessa avrebbe dimostrato il suo disinteresse disattendendo molti degli incontri presso gli assistenti sociali.
Per quanto tale atteggiamento vada assolutamente censurato dal Collegio, in realtà si rileva che anche lo stesso ricorrente non sempre ha ottemperato agli incontri fissati e dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso un atteggiamento dello stesso non collaborativo e di ostacolo rispetto alla ricostruzione del rapporto tra la minore e la madre che, di converso, è risultata sempre disponibile a far permanere presso Parte_3 il padre.
Per tutte queste ragioni, si ritiene di dover collocare entrambe le minori presso la madre.
Al fine di tentare ancora una volta di assicurare la gradualità di tale collocazione, si stabilisce che per il primo mese (30 giorni a decorrere dalla comunicazione della sentenza), le minori saranno collocate presso la madre e incontreranno il padre tutti i pomeriggi della settimana dalle ore 18:00 alle ore 20.00 oltre che per due fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Stante l'imminenza del periodo estivo, si conferma la permanenza delle stesse presso il padre per quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti.
Successivamente, le minori incontreranno il padre per due pomeriggi a settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00 oltre che per due fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00.
Le minori saranno con il padre durante il periodo di Natale e Fine Anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 Dicembre, o il 1 Gennaio e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno. Dovrà esser fornita comunicazione reciproca del luogo di villeggiatura.
MANTENIMENTO Quanto al mantenimento delle minori, risulta che entrambi i genitori sono disoccupati, per quanto la situazione familiare del ricorrente sia migliore posto che lo stesso gode dell'aiuto dei propri parenti più stretti. Allo stesso modo, considerata l'età di entrambi, gli stessi hanno piena capacità lavorativa.
Tenuto conto di ciò, si ritiene di confermare l'assegno già previsto in sede di provvedimenti temporanei e stabilire che il ricorrente per contribuire al mantenimento delle minori dovrà corrispondere il versamento mensile di un assegno di euro 450,00 che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese alla resistente nonché contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figlie.
La resistente chiede un mantenimento anche per sé, ma va chiarito che il genitore “ex convivente” non ha diritto al mantenimento per sé stesso, in quanto tale prerogativa è riconosciuta unicamente all'interno del matrimonio o nelle ipotesi espressamente previste dalla legge Cirinnà.
La legge fa riferimento ad un vero e proprio stato di bisogno (art. 1, co. 65 L. n. 76/2016 "In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento."). È bene precisare, dunque, che l'assegno non sarà in automatico addossato all'ex convivente "economicamente più stabile", ma opera solo nell'ipotesi di stato di bisogno.
Nel caso di specie, non solo entrambe le parti sono disoccupate, ma la parte resistente, come pacificamente ammesso, convive con altro soggetto e ciò fa sicuramente venir meno ogni obbligo di contribuzione a carico del ricorrente.
ULTERIORI DOMANDE
Parte resistente ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata al mutamento della residenza delle minori presso il nuovo domicilio in Senise, Via Sold. , 67; di Persona_5 ordinare la consegna di tutta la documentazione anagrafica, clinica e sanitaria delle minori alla madre e di autorizzare la madre ad iscrivere le minori presso la Scuola Materna e l'Asilo infantile di Senise.
Stante la collocazione delle minori presso la madre e il contrasto sorto su tali questioni nei mesi, tali domande devono trovare accoglimento affinché la madre possa gestire al meglio le minori.
Si ritiene, inoltre, di poter disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla resistete tenuto conto delle difficoltà economiche della stessa che pur dotata di capacità lavorative, dovrà conciliare la ricerca del lavoro con la cura delle minori. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4672/2025 ha ritenuto che la decisione della Corte d'Appello che aveva disposto in tal senso fosse esente da censure, in quanto
“risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (in altri termini, le somme corrisposte dall'Inps a titolo di assegno unico sarebbero soggette ad un “vincolo di utilizzazione” nell'interesse dei figli), fermo restando il diritto del genitore che non percepisce tale misura “a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.
CP_3
Considerata l'età dei genitori, la difficoltà riscontrata per l'intera istruttoria in ordine al rispetto del calendario di incontri e l'alta conflittualità emersa, appare, tuttavia, opportuno, ad opinione del Collegio, che i Servizi Sociali territorialmente competenti (Senise) vengano incaricati di monitorare il nucleo familiare.
Detto incarico di monitoraggio dovrà avvenire attraverso colloqui periodici con i genitori e con le minori nel solo supremo interesse di queste ultime e ciò al fine di accompagnare i genitori nella gestione definitivamente armoniosa della responsabilità genitoriale.
SPESE LEGALI
Considerato l'esito complessivo del giudizio, con prevalente soccombenza di parte ricorrente le spese di lite vengono poste in capo allo stesso e liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di riferimento, di cui al D.M. 55/2014 per come aggiornato, per le cause di valore indeterminabile- con l'applicazione della decurtazione del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva. Stante l'ammissione della resistete al Gratuito Patrocinio, le spese andranno corrisposte dal ricorrente direttamente all'Erario.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU vengono poste a carico di parte ricorrente in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dispone l'affidamento delle minori ad entrambi i genitori;
- Colloca le minori presso la madre;
- Pone a carico di l'assegno di euro 450,00 mensili (225,00 Parte_1 euro per minore) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla resistente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da luglio 2026;
- Pone a carico di il pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie per le figlie;
- Autorizza la madre a procedere al cambio di residenza e alle iscrizioni delle minori presso gli istituiti scolastici del luogo di residenza;
- Dispone che l'assegno unico venga percepito dalla resistente per intero;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente e per essa in favore dello Stato liquidate in € 2666,30, oltre IVA e CPA se dovute;
- Pone le spese di CTU a carico del ricorrente in via definitiva;
- Dispone la comunicazione del provvedimento ai S.S. del Comune di Senise per il prescritto monitoraggio;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 676/2023 vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mario Nicola Cristoforo SANSANELLI elettivamente domiciliato nel suo Studio sito in Sant'Arcangelo (PZ) al Viale Europa n. 13, giusta mandato in atti
-ricorrente-
E
C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Senise, Zona Mercato, n. 07, presso e nello Studio dell'Avv. Raffaele Melfi, del Foro di Lagonegro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-resistente-
e Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: affidamento figli nati fuori dal matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza, il PM in data 18 giugno 2025 si rimetteva al Giudice nel superiore interesse delle minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, , genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori nate fuori dal matrimonio, adiva il Tribunale per la regolamentazione dell'affidamento e/o del collocamento delle suddette, considerate le precarie condizioni sociali, familiari ed economiche della sig.ra ex compagna del ricorrente, odierna resistente, Controparte_1 nonché le reiterate condotte ostruzionistiche tenute dalla stessa, con riferimento agli incontri tra il padre e le figlie.
Parte ricorrente indicava che la citata relazione sentimentale perdurava fino alla data del 22 maggio 2023, allorquando la decideva di allontanarsi dalla residenza CP_1 familiare innanzi citata, portando con sé le minori, senza alcun consenso da parte del padre e trasferendosi nel Comune di Senise (PZ), probabilmente presso il domicilio della nonna . Persona_1
Lo stesso indicava che vi erano numerosi elementi dubitativi in ordine all'adeguatezza dell'attuale contesto sociale e/o familiare nel quale e Parte_2 Parte_3 sarebbero state inserite, soprattutto richiamando all'attenzione il provvedimento di revoca emesso dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, il quale già nel corso dell'anno 2019, riteneva la famiglia della inidonea alle cure parentali, CP_1 affettive educative verso i minori, tanto da affidare la predetta alla famiglia dell . Parte_1
Lo stesso rappresentava che con riferimento ai rapporti economici, il ricorrente e la resistente non hanno redditi propri e al mantenimento del nucleo familiare hanno sempre provveduto i genitori dell , nonché il fratello maggiore , che Parte_1 Per_2 si sono prodigati per il bene e nell'interesse della famiglia tutta.
Per tutte queste ragioni concludeva chiedendo: in via d'urgenza di ricondurre le minori e presso la loro originaria abitazione Persona_3 Parte_3 familiare ed affettiva in Sant'Arcangelo; in via principale, considerate le reiterate violazioni poste in essere dalla nonché il grave nocumento arrecato al padre CP_1
e alle figlie con la propria condotta, disporre l'affidamento esclusivo delle minori al sig. , nell'interesse morale e materiale delle predette, al fine di Parte_1 garantire alle stesse le cure, le attenzioni e le tutele di cui necessitano, riducendo al massimo i danni derivanti dalla disgregazione della relazione affettiva e assicurando il migliore sviluppo della loro personalità, il tutto con regolamentazione dei diritti -doveri per quanto alla madre;
in via gradata, nell'ipotesi di affidamento congiunto, previa verifica dei presupposti mediante ammissione di idonea c.t.u. e/o accertamento per il tramite dei Servizi Sociali competenti, si chiede di Voler disporre comunque il collocamento prevalente presso il padre, ovvero presso la residenza familiare, per le ragioni innanzi esposte, il tutto con regolamentazione del diritto -dovere di visita della madre, che trascorrerà con le figlie tre pomeriggi a settimana (martedì, giovedì e sabato) dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nel periodo invernale. Nei mesi estivi (giugno - quindi dalla fine della scuola, luglio, agosto - ovvero sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) la madre terrà con sé le minori dalle ore 17.30 sino alle ore 20.30, con diritto di incontrarle anche durante la mattina, sempre compatibilmente con le esigenze personali di ognuno di loro, in orari e giorni che il Tribunale Vorrà stabilire. In tali giorni alle attività didattiche e sportive penserà la madre;
sempre nell 'ipotesi di affidamento congiunto con collocamento delle minori presso il padre, due fine settimana al mese (il primo ed il terzo di ogni mese) dal pomeriggio del venerdì (ore 16.30) alle ore 19.30 della domenica (nei mesi estivi di giugno – quindi dalla fine della scuola, luglio, agosto - ovvero sino all'inizio dell'anno scolastico successivo e sino alle ore 20.30), compreso il pernottamento del venerdì e del sabato, le minori resteranno con la madre;
durante il periodo natalizio la madre trascorrerà con le figlie una settimana (dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e comprenderà, ad anni alterni, o il giorno di Natale o quello di Capodanno, a partire dal padre), nel periodo pasquale almeno tre giorni, da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo, a partire dalla madre. Con riferimento alle vacanze estive e precisamente dal 1° luglio al 31 agosto, le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi al mese, entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, la prima quindicina di luglio con la madre, la seconda con il padre negli anni dispari e viceversa negli anni pari;
la prima quindicina di agosto con la madre, la seconda con il padre negli anni dispari e viceversa negli anni pari); nei giorni in cui le minori non vedranno la madre, quest'ultima potrà telefonare quando vorrà e in particolare ogni sera, tra le ore 16.30 e le ore 20.30, sull'utenza telefonica del padre, che consentirà quindi alle minori di rispondere ovvero sul telefono cellulare che verrà acquistato in prosieguo alle figlie;
le bambine inoltre potranno partecipare con i genitori alle feste e ricorrenze (quali ad esempio battesimi, cresime, matrimoni, compleanni, ecc…) di parenti;
il diritto di visita dei genitori è esteso anche ai nonni, agli zii e ai cugini paterni e materni;
le minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni con i genitori, a partire dal padre. Per quanto alle festività e ricorrenze, secondo il principio dell'alternanza annuale, a partire dall'anno in corso 2023, si specifica quanto segue: la madre terrà con sé le figli e il giorno il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre, mentre il padre terrà con sé le figli e, sempre ad anni alterni, la domenica delle Palme, il 25 aprile e il 1° novembre;
i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, ciascuno di loro si obbliga altresì a garantire all'altro la conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie minori. Ciascuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto ed eventuale cambiamento di residenza o di domicilio per ogni comunicazione;
di diisporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, ognuno in proporzione alle proprie sostanze e capacità, disponendo, dunque, a carico del genitore non collocatario l'obbligo di versare mensilmente un assegno di mantenimento per le minori avente un importo complessivo di €. 400,00# (€. 2 00,00# per ciascuna figlia) entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente comunicate all'altro genitore e debitamente documentate, intendendo per tali quelle occasionali e non abituali (a titolo esemplificativo mediche, sanitarie e farmaceutiche non coperte da SSN, scolastiche e sportive) non rientranti nell'assegno di mantenimento. Il tutto a mezzo bonifico sul c/c intestato al genitore, il quale si impegna a comunicare le coordinate ovvero a mezzo vaglia, assegno e/o contanti direttamente nelle mani dell'altro, con contestuale rilascio di opportuna ricevuta, giustificando, a richiesta, le spese sostenute per le minori;
disporre, in ogni caso, che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato delle figlie con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro; in via subordinata, adottare ogni opportuno provvedimento teso a tutelare le minori, la figura paterna e il diritto alla bigenitorialità delle piccole, ad oggi inopportunamente pregiudicato;
con vittoria di spese e compensi di causa a carico della resistente in caso di opposizione.
Il Tribunale di Lagonegro fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 05.09.2023, disponendo un'indagine socio ambientale da parte del Servizio Sociale di Senise.
Alla predetta udienza, il Giudice, dopo aver ascoltato le parti presenti, si riservava e con ordinanza resa in data 07.09.2023, il Giudicante fissava una nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 12.12.2023, facendo decorrere a ritroso, da tale data, i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.; disponeva il monitoraggio della situazione a mezzo del Servizio Sociale di TA JO;
adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti: “l'affido della prole minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con collocazione delle minori presso la madre;
il genitore non convivente potrà vedere e tenere con sé le figlie 2 giorni alla settimana (mercoledì e sabato) dalle ore 14:30 alle ore 17:30 prelevandole e riaccompagnandole presso i Servizi Sociali di TA JO presso i quali la madre si occuperà di accompagnarle;
- dispone che qualsiasi cambio di dimora dovrà essere immediatamente comunicato al genitore non collocatario;
-per contribuire al mantenimento delle minori il padre dovrà corrispondere il versamento mensile di un assegno di euro 450,00 che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese alla resistente nonché contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figlie”
In data 26.09.2023, il Servizio Sociale di TA JO comunicava al Tribunale che la aveva deciso di affidare all'ex compagno la figlia maggiore, CP_1 collocandola presso l'abitazione paterna e il Tribunale, nella persona del dott. Giuseppe Izzo, autorizzava la suddetta modifica.
Con comparsa del 10.11.2023, stante la rimessione in termini, veniva depositata comparsa di costituzione della resistente con la quale la stessa rappresentava che il rapporto tra le parti veniva segnato da distorti comportamenti del compagno che venivano riassunti dalle sue abitudini domestiche più disparate, quali quella di dormire con la propria madre in luogo della compagna, assumere pesanti psicofarmaci, trascorrere interminabili pomeriggi in bagno e disinteressarsi completamente delle esigenze igieniche, alimentari e ludiche delle piccole e , non Parte_2 Parte_3 autonome e bisognose dell'ausilio dei propri genitori.
Indicava che da tale situazione la SI.ra maturava la dura decisione, data CP_1 anche l'incertezza economica, di allontanarsi dalla casa dei genitori del SI. Parte_1 alla ricerca di un futuro luogo ove poter ricostituire un ambiente salubre per la crescita e l'educazione delle figlie.
Indicava di aver comunicato che si trovava a Senise presso la nonna paterna, come confermato anche dalla conversazione avuta due giorni dopo Per_4
l'allontanamento da Sant'Arcangelo del 24 e 25 maggio 2023.
Indicava che il motivo del categorico rifiuto non dipendeva dal fatto che non avesse a cuore che le figlie vedessero il padre quantomeno in videochiamata, ma dal fatto che durante le conversazioni interveniva puntualmente la nonna paterna con tentativi plagianti verso le nipoti.
Indicava che i timori della resistente che il padre e la nonna potessero plagiarle (almeno la figlia più grande) si erano proprio verificati nel corso della prima visita del 12.09.2023 posto che dal giorno seguente era stato impossibile convincere a restare con la madre, saltando i pasti, tanto che la stessa si era vista Parte_2 costretta ad accettare che la figlia potesse ritornare nella casa dei nonni paterni per consentirle di trovare una sistemazione che in futuro sarebbe stata risolutiva per il loro collocamento presso di sé.
Allegava di aver affittato un appartamento sito in Senise alla Via Sold.
[...]
, 67, a decorrere dal primo novembre presso cui si sarebbe trasferita insieme Per_5 alle figlie, come risultava dal relativo contratto di locazione.
Concludeva, quindi, chiedendo di disporre l'affidamento congiunto delle minori con collocamento di entrambe presso la madre adottando il piano delle visite da parte del padre che riterrà opportuno;
riconoscere un assegno mensile di mantenimento dell'importo di €. 600,00 in favore delle minori e di €. 500,00 in favore della madre, ovvero la cifra di maggiore importo che vorrà riconoscere anche in proporzione alle capacità reddituali della famiglia del ricorrente e di quelle della resistente;
autorizzare il mutamento della residenza delle minori presso il nuovo domicilio in Senise, Via Sold. Lauria Francesco, 67; ordinare la consegna di tutta la documentazione anagrafica, clinica e sanitaria delle minori alla madre;
autorizzare la madre ad iscrivere le minori presso la Scuola Materna e l'Asilo infantile di Senise;
emanare ogni altro utile provvedimento nell'interesse delle stesse.
All'udienza del 28.11.2023 entrambe le parti chiedevano la collocazione delle minori presso di sé, emergeva che la resistente convivesse a seguito di nuova relazione e che avesse intenzione di trasferirsi al nord per lavoro.
All'udienza del 9.1.2024 parte resistente indicava nuovamente la sua volontà di trasferirsi al nord, con possibilità in questo caso di affidare la bambina al padre, riferiva che raggiunta una stabilità economica avrebbe chiesto il collocamento presso di sé anche dell'altra minore.
Parte ricorrente evidenziava una situazione di vita della resistente non idonea alla piccola e parte resistente, di converso, riteneva che la famiglia paterna Parte_3 potesse essere nociva per le minori avendo esibito avviso ex art. 415 bis c.p.p. per indagini a carico della nonna paterna.
I Servizi Sociali di TA JO con nota del 19.12.2023 evidenziavano che entrambi i genitori avevano una relazione positiva con , mentre Parte_3 Parte_4 aveva un atteggiamento ostile nei confronti della madre.
Per tale ragione il Tribunale disponeva consulenza tecnica chiedendo al CTU:
1) accerti il CTU se ciascun genitore sia in grado di svolgere il proprio ruolo di genitore in modo da garantire una crescita equilibrata delle minori;
2) qualora l'uno o l'altro genitore, o addirittura entrambi, non siano ritenuti idonei all'espletamento di detto ruolo, indichi specificamente le ragioni di tanto e soprattutto se l'uno o l'altro genitore o entrambi pongano in essere comportamenti, consapevoli o inconsapevoli, di condizionamento, anche in minima parte, dei desideri e del comportamento dei figli;
3) chiarisca se i minore presentino i sintomi della P.A.S. ( Sindrome da Alienazione Genitoriale); 4) in caso di ravvisata inidoneità dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi i genitori suggerisca i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori 5) in caso di ravvisata idoneità solo dell'uno o dell'altro genitore specifichi il consulente se sia ancora praticabile l'affido condiviso- individuando anche il luogo di residenza privilegiata più adeguato e valutando se sia necessario un ulteriore ampliamento degli incontri con il genitore non convivente ed, in caso di risposta affermativa, con quali modalità- o se tale regime debba essere sostituito da un affido mono- genitoriale ed, in quest'ultimo caso, a favore di quale dei due genitori, indicando anche il regime di visita più consono alle esigenze delle minori.
Con tale ordinanza, inoltre, preso atto della modifica intervenuta tra le parti rispetto a
, veniva chiarito che la disposizione: -“il genitore non convivente potrà Parte_2 vedere e tenere con sé la figlia 2 giorni alla settimana (nei giorni da stabilirsi con i S.S.) dalle ore 14:30 alle ore 17:30 prelevandola e riaccompagnandola presso i Servizi Sociali di TA JO ( o Senise appena avverrà il trasferimento della resistente) presso i quali il genitore affidatario si occuperà di accompagnarla” trova applicazione anche nei rapporti tra la resistente e la piccola , così da poter Parte_4 assicurare la permanenza del rapporto tra le stesse.
Nelle more dell'incarico veniva attivato il servizio di Monitoraggio anche del
[...]
. CP_2
All'udienza del 9 luglio 2024, parte ricorrente rappresentava che gli incontri non avvenivano più con prelievo presso i Servizi Sociali di Senise, ma autonomamente tra le parti, che la piccola era rimasta due mesi con il padre e tornata a Senise il Parte_3
6 luglio 2024. Parte resistente chiariva che la resistente si era detta disposta a collocare la bambina più piccola per un periodo lungo presso il padre per farla stare con l'altra sorella e per le sue difficoltà economiche.
All'esito dell'udienza si disponeva che la consulente dovesse rispondere puntualmente alle osservazioni rese dalle parti stante le eccezioni di parte ricorrente e la causa veniva rinviata per tale ragione. Con istanza del 30 luglio 2024 parte ricorrente indicava che le sue chiamate erano state bloccate e non aveva avuto più la possibilità di incontrare la piccola . Parte_3
All'udienza fissata per il 7 agosto 2024, davanti al Giudice del Turno Feriale, le parti giungevano ad un accordo sui giorni di permanenza per il periodo estivo in conformità a quanto stabilito dal Tribunale.
All'udienza del 2.10.2024 preso atto del deposito della consulenza, rilevato che le parti all'udienza del 9.7.2024 rappresentavano che gli incontri tra il genitore non collocatario e le minori non avvenivano più con la mediazione dei Servizi Sociali, ma autonomamente;
che i Servizi Sociali con relazione del 6.8.2024 avevano rappresentato che non vi era alcun rispetto del calendario programmato in conformità all'ordinanza resa dal Tribunale e che ciò faceva emergere poca attenzione ai bisogni emotivi delle minori e all'importanza del ruolo genitoriale;
che la resistente era riuscita a persuadere la figlia in una sola occasione a trascorrere una giornata con Parte_4 pernottamento presso la sua abitazione e che i rapporti tra le stesse erano del tutto sporadici o addirittura assenti, nel rispetto del principio di gradualità, onerava le parti di rispettare il calendario di incontri e richiedeva relazione aggiornata ai Servizi Sociali.
All'esito dell'udienza del 3.12.2024, cercando di rendere possibili gli incontri tra la madre e la piccola e verificare si vi fossero comportamenti ostruzionistici, Parte_2 si stabiliva il prelievo e riaccompagnamento presso i Servizi Sociali del Comune di Sant'Arcangelo.
Si chiedeva, inoltre, che il consulente nominato, dott.ssa ad Persona_6 integrazione di quanto accertato ed ancora sotto il vincolo del giuramento chiarisse :
“se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per la minore
uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con la madre Parte_2
e in caso di esito positivo se la stessa subisca forme di condizionamento”.
Considerato che il ricorrente aveva indicato di essere preoccupato per la minore
, tenuto conto di alcuni atteggiamenti assunti dalla stessa, si disponeva la Parte_3 trasmissione degli atti al P.M., comprese le relazioni dei S.S., per le valutazioni di competenza.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza del 18.2.2025 ritenuto che alla luce della consulenza tecnica depositata in atti e della relazione dei Servizi Sociali, stante il permanere delle condotte poco collaborative dei genitori, al fine di assicurare un graduale riavvicinamento tra le minori e tra le minori e il genitore non convivente oltre agli incontri per come già in atto nelle modalità suggerite dai S.S. competenti presso il comune di Senise e di Sant'Arcangelo, veniva disposto: “le due minori passeranno entrambe un fine settimana con la madre dal sabato delle ore 10 ( o dall'orario di uscita dalla scuola) alla domenica alle ore 21 e in via alternata un fine settimana entrambe con il padre dal sabato delle ore 10 ( o dall'orario di uscita dalla scuola) alla domenica alle ore 21; per il periodo delle feste pasquali passeranno entrambe l'intera giornata di Pasqua con la madre, mentre il lunedì in Albis entrambe lo passeranno con il padre” venivano assegnati i termini con fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Il resistente il 20.3.2025 ha depositato le presenti conclusioni: In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione formulata tempestivamente dalla scrivente difesa per le ragioni spiegate nei precedenti scritti difensivi, dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio e quindi di tutti gli atti a firma della CTU ad essa connessi e disporre la rinnovazione della stessa a mezzo di altro Consulente di Ufficio. Solo in via subordinata, disporre la convocazione della CTU Dott.ssa per i dovuti, Per_6 specifici chiarimenti, fissando apposita udienza per tale incombenza, disponendo, altresì, nell'interesse delle minori, un confronto tra la CTU e la CTP Dott.ssa
[...]
e all'esito, in caso di mancata puntuale risposta alle specifiche Per_7 osservazioni della CTP rispetto alla bozza di perizia, anche a tutela del diritto di difesa e nel rispetto del principio del contraddittorio (come evidenziato dal Tribunale con ordinanza del: 12.07.2024), rinnovare la CTU come sopra richiesto.
In via preliminare , ammettere le richieste di prova formulate dal ricorrente e quindi i mezzi istruttori ritualmente articolati .
3. Preliminarmente, considerata la gravità della situazione descritta, adottare tutte le misure cautelative e dispositive atte a tutelare nell'immediato la minore , garantendo alla stessa Parte_3 tranquillità, stabilità e serenità, emanando altresì tutti i provvedimenti urgenti e necessari volti a ricondurre la predetta presso la sua originaria abitazione familiare ed affettiva in Sant'Arcangelo, insieme alla sorella , già volontariamente Parte_4 collocata presso il padre da settembre 2023.
Sempre in via preliminare, in caso di collocamento della piccola presso il Parte_3 padre, revocare l'assegno di mantenimento disposto con l'Ordinanza del: 07.09.2023, ovvero , in subordine, qualora la situazione riguardante le minor i dovesse rimanere immutata , quindi con conferma del collocamento della primogenita presso il sig.
, ridurre l'importo del mantenimento del 50%, considerato che il ricorrente Parte_1 si fa carico in toto della figlia collocata presso di sé, ovvero ridurre il mantenimento nella misura che il Tribunale riterrà equa, comunque inferiore all'importo che attualmente viene corrisposto.
In via principale , considerate le reiterate violazioni poste in essere dalla CP_1 nonché il grave nocumento arrecato al padre e alle figlie con la propria condotta, rigettare integralmente la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente per le ragioni enucleate in atti e disporre l'affidamento esclusivo delle minori al sig.
, nell'interesse morale e materiale delle predette, al fine di garantire Parte_1 alle stesse le cure, le attenzioni e le tutele di cui necessitano, riducendo al massimo i danni derivanti dalla disgregazione della relazione affettiva e assicurando il migliore sviluppo della loro personalità, il tutto con regolamentazione dei diritti -doveri per quanto alla madre.
In via gradata, nell'ipotesi di affidamento congiunto, previa verifica dei presupposti mediante ammissione di idonea c.t.u. - rinnovazione della stessa - sulla persona della resistente e/o accertamento per il tramite dei Servizi Sociali competenti, disporre comunque il collocamento prevalente presso il padre, ovvero presso la residenza familiare, per le ragioni esposte, il tutto con regolamentazione del diritto -dovere di visita della madre, come da piano genitoriale predisposto e depositato dal ricorrente ovvero secondo le valutazioni del Tribunale adito, disponendo altresì a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, ognuno in proporzione alle proprie sostanze e capacità, disponendo, dunque, a carico del genitore non collocatario l'obbligo di versare mensilmente un assegno di mantenimento per le minori avente un importo complessivo di €. 400,00# (€. 200,00# per ciascuna figlia) entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente comunicate all'altro genitore, debitamente documentate e approvate per iscritto, intendendo per tali quelle occasionali e non abituali (a titolo esemplificativo mediche, sanitarie e farmaceutiche non coperte da SSN, scolastiche e sportive) non rientranti nell'assegno di mantenimento. In via subordinata , esaminando secondo un attento vaglio critico l'intera vicenda che ci occupa, anche nella funzione di peritus peritorum e tenuto conto della copiosa documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, adottare ogni opportuno provvedimento teso a tutelare le minori, la figura paterna e il diritto alla bigenitorialità delle piccole. Con vittoria di spese e compensi di causa a carico della resistente.
Con atto del 20 marzo 2025 la resistente concludeva chiedendo di: disporre l'affidamento congiunto delle minori con collocamento di entrambe presso la madre adottando il piano delle visite da parte del padre che riterrà opportuno. - Riconoscere un assegno mensile di mantenimento dell'importo di €. 600,00 in favore delle minori e di €. 500,00 in favore della madre, ovvero la cifra di maggiore importo che vorrà riconoscere anche in proporzione alle capacità reddituali della famiglia del ricorrente e di quelle della resistente. - Autorizzare il mutamento della residenza delle minori presso il nuovo domicilio in Senise, Via Sold. Lauria Francesco, 67. - Ordinare la consegna di tutta la documentazione anagrafica, clinica e sanitaria delle minori alla madre. - Autorizzare la madre ad iscrivere le minori presso la Scuola Materna e l'Asilo infantile di Senise. - Emanare ogni altro utile provvedimento nell'interesse delle stesse e in particolare disporre che l'assegno unico per le minori venga riconosciuto in favore della madre.
Il P.M. in data 18 giugno 2025 concludeva rimettendosi al Giudice nel superiore interesse delle minori.
AFFIDAMENTO DELLE MINORI
Occorre premettere che la legge n 54/2006 pone come regola generale l'affidamento condiviso “che non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori” (Cass. n 2219/2018). Infatti, l'art 337 ter stabilisce che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale “.
“Pertanto il giudice deve considerare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori determinandone i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e solo se l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, il giudice può con provvedimento motivato disporre per l'affidamento esclusivo” ( art 337 ter e art 337 quater del c.c.).
“Il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione “(Cass 9764/2019), trova espresso riconoscimento anche a livello internazionale come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 nonché a livello europeo tramite la Carta di Nizza.
“Il principio di bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore giacché in tema di affidamento dei figli minori il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di educare e crescere i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione , va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazioni affettive, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore “( Cass Ord. N 31902/2018, Cass n 18817/2015).
Orbene, alla luce dell'intera istruttoria espletata si ritiene che l'affidamento condiviso sia la scelta migliore per le minori.
Ed, infatti, la consulente ha ritenuto che l non presenti alcun profilo Parte_1 patologico ed abbia buone capacità genitoriali anche se soggetto poco maturo e delegante.
La consulente ha ugualmente ritenuto che la non presenti alcun profilo CP_1 patologico e risulti capace di svolgere il ruolo di madre protettiva.
COLLOCAZIONE DELLE MINORI
Le minori, nonostante i comportamenti parzialmente ostativi della CP_1 antecedenti all'introduzione del giudizio, venivano collocate presso la stessa con il monitoraggio del Servizi Sociali anche tenuto conto dell'età delle stesse.
Nonostante l'adozione di tale provvedimento da parte del Tribunale, la resistente che in quel periodo viveva presso la casa del padre del nuovo compagno, decideva di ricollocare la figlia più grande presso il padre rappresentando problemi Parte_2 economici che non le permettevano la cura di entrambe le minori stante la necessità di trovare un lavoro.
La volontà di riprendere con sé la piccola per quanto manifestata nei propri atti non corrispondeva a quanto veniva dichiarato alle udienze di novembre 2023 e gennaio 2024 ove indicava la possibilità di doversi trasferire al nord con volontà di lasciare, almeno temporaneamente, le bambine presso il padre.
Alla luce di una situazione così precaria, caratterizzata da genitori estremamente giovani e poco inclini a seguire le disposizioni del Tribunale, veniva disposta consulenza tecnica.
Quanto all'esito della consulenza, la stessa ha ritenuto che le minori andassero collocate presso la madre con due pomeriggi a settimana e due settimane alterne con pernotto presso il padre.
La stessa ha chiarito che i bambini, nell'arco dei primi tre anni di vita e non solo, acquisiscono gradualmente la comprensione di essere individui separati rispetto alla mamma, e imparano a conoscersi attraverso la relazione con propria figura di riferimento (la mamma). Il rischio di forzare le bambine quando non sono ancora pronta è quello di rendere questo passaggio traumatico, complicando l'esperienza per tutti nel più lungo periodo, questo vale per la minore più piccola e anche per la più grande essendo in tenera età e ancora bisognosa della figura di riferimento, ovvero la mamma.
Con l'integrazione depositata, resa necessaria stante la ritrosia di a Parte_2 frequentare la madre, la stessa ha confermato la volontà della minore di stare con la madre facendo riferimento all'osservazione dell'aprile 2024 e ha ritenuto di ostacolo al riavvicinamento: la quotidiana vicinanza del padre e nonna paterna e l'assenza quotidiana della madre e ha proposto un immediato riavvicinamento alla stessa.
La consulenza non è affetta da alcuna ipotesi di nullità essendo stata redatta nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e avendo la consulente riposto alle osservazioni delle stesse nell'integrazione depositata nel luglio 2024 confermando sostanzialmente le proprie conclusioni.
Va, tenuto, in debito conto l'intero monitoraggio svolto in questo periodo da tutti i Servizi Sociali coinvolti.
Quanto alla documentazione depositata nel corso dell'intero procedimento si evidenzia:
1) relazione del 6.10.2023 i Servizi Sociali del Comune di TA che indicavano un forte attaccamento della minore alla nonna paterna Parte_2 inquadrando l come figura più “periferica”; Parte_1
2) relazione 14.3.2024 in cui i Servizi Sociali indicavano che da quando la piccola si era trasferita presso il padre aveva assunto un atteggiamento Parte_2 oppositivo anche nei loro confronti. Evidenziavano che le stesse proponevano all' di facilitare il riavvicinamento della madre alla bambina anche Parte_1 con la sua presenza, ma che lo stesso si rifiutava di presenziare agli incontri;
3) relazione del 6.8.2024 in cui i Servizi Sociali mettevano in luce le continue assenze delle parti agli incontri predetti che risultavano sospesi da aprile, perché le parti si organizzavano spesso in autonomia e che la piccola era Parte_3 rimasta per un lungo periodo presso il padre perché ammalata, riscontravano che successivamente la aveva “bloccato “le chiamate del ricorrente;
CP_1
4) relazione del 30.11.2024 in cui i Servizi Sociali hanno rappresentato ancora una volta il mancato rispetto del calendario di incontri da parte dei genitori, hanno indicato che la piccola passava molto tempo con il padre su accordo Parte_3 tra i genitori, mentre alcun riavvicinamento era intervenuto tra e la Parte_2 madre;
in quell'occasione mettevano in luce che l' risultava Parte_1 preoccupato per alcuni atteggiamenti della piccola che facevano Parte_3 pensare che avesse potuto assistere a rapporti sessuali tra la madre e il nuovo compagno;
5) relazione del 31.1.2025 dei Servizi Sociali di Sant'Arcangelo incaricati per favorire la ripresa del rapporto tra la minore e la madre i quali Parte_2 rappresentavano che la resistente aveva disdetto plurimi incontri, che si era deciso di effettuare i colloqui alla presenza di entrambi i genitori per rassicurare
. Parte_2
In quella occasione, hanno indicato che l si era rifiutato di effettuare Parte_1 tali incontri fuori dal Comune senza valide ragioni. In tale relazione le stesse hanno evidenziato che le resistenze dell erano un vero e proprio Parte_1 ostacolo alla ricostruzione del rapporto con la madre;
6) relazione del 6.2.2025 del Comune di Senise che evidenziava le medesime criticità;
7) relazione dell'11.4.2025 del Comune di Senise che ha evidenziato che per motivi di salute della resistente la piccola era stata collocata presso il padre Parte_3 per un più lungo periodo, mentre molti degli incontri erano andati deserti con la conseguente impossibilità di ricostruire il rapporto madre/figlia;
8) nota del 16.5.2025 con cui i Servizi Sociali del Comune di Sant'Arcangelo indicavano che tutti gli incontri programmati erano stati disdetti dalla resistente con impossibilità di procedere a quanto ordinato dal Tribunale;
9) nota del 16.6.2025 con cui i Servizi Sociali del Comune di Sant'Arcangelo hanno comunicato la disdetta degli incontri ad opera tanto dell Parte_1 quanto della allegando le proprie comunicazioni. CP_1
Orbene, dall'intera istruttoria espletata non emergono ragioni per spostare la minore dal luogo di collocamento attuale che è presso la madre. La resistente è stata Parte_3 ritenuta genitore adeguato dalla consulente tecnica e le accuse rivolte dal ricorrente all'udienza del 3.12.2024 rispetto a possibili situazioni pregiudizievoli per la minore
, che non risultano formalizzate in alcuna denuncia alle autorità competenti, Parte_3 non hanno trovato, allo stato, alcun riscontro, nonostante l'immediato invio degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
La consulente ha descritto la resistente quale genitore “madre protettiva” attenta ad accudire le figlie, ha indicato la casa come pulita e in ordine a presunti eventi pregiudizievoli presso il domicilio materno, la consulente ha indicato che ciò non sia in alcun modo emerso nel corso dell'attività peritale.
La stessa nell'integrazione del 27 luglio 2024 ha chiarito che il domicilio presso il padre rappresenterebbe il primo distacco significativo delle bambine dalla mamma. “Non è detto che un passaggio netto al papà alla loro tenera età favorisca il legame anzi creerebbe danni nella loro crescita psico-affettiva. I bambini, nell'arco dei primi tre anni di vita e non solo, acquisiscono gradualmente la comprensione di essere individi separati rispetto alla mamma, e imparano a conoscersi attraverso la relazione con propria figura di riferimento (la mamma). Il rischio di forzare le bambine quando non sono ancora pronta è quello di rendere questo passaggio traumatico, complicando l'esperienza per tutti nel più lungo periodo, questo vale per la Minore più piccola e anche per la più grande essendo in tenera età e ancora bisognosa della figura di riferimento, ovvero la mamma”.
Di converso la figura paterna è stata ritenuta dalla consulente quale padre delegante con una forte prevaricazione della figura della nonna paterna.
Ciò detto, in via subordinata parte, ricorrente chiede che venga mantenuto l'assetto attuale facendo permanere presso l' sola la minore . Parte_1 Parte_2
In effetti, nel corso dei mesi è emerso una difficoltà nel rapporto tra la minore e la madre che ha reso necessario per il Tribunale assumere numerosi provvedimenti volti a ristabilire gradualmente tale legame per evitare forme di turbamento. Allo stato non sembrano essere emersi miglioramenti in questo senso, ma la perpetua separazione delle minori non si ritiene possa essere la scelta più opportuna.
In primo luogo, se tale assetto è risultato necessario stante la scelta iniziale della resistente dettata da difficoltà economiche, considerata l'istruttoria da compiersi e il malessere manifestato da , determinare la separazione delle minori in Parte_2 modo definitivo si ritiene risulterebbe con il tempo pregiudizievole.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che vi è la necessità di preservare nelle separazioni la conservazione del rapporto fra fratelli e sorelle e di non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione se non per ragioni ineludibili e, comunque, sulla base di una motivazione rigorosa che evidenzi il contrario interesse del minore alla convivenza (Corte di Cassazione n. 12957/2018).
In questa prospettiva, sia normativa (che trova la sua fonte nel quadro legislativo nazionale e nelle convenzioni internazionali specificamente nell'art. 8 della C.E.D.U.) sia riferibile a un sapere extragiuridico, si impone in questi casi, pertanto, una rigorosa verifica.
Orbene, non emerge allo stato un contrario interesse della minore alla convivenza con la madre e la sorella.
La madre è stata ritenuta genitore idoneo e come illustrato, nella relazione integrativa depositata in data 14.12.2024, la consulente ha ritenuto che dall'osservazione del ricorrente e della nonna paterna la minore stia subendo dei condizionamenti. La stessa ha ritenuto che le crisi di pianto della minore in cui la stessa nega di volere la madre siano, in realtà, da imputare al fatto che la stessa avverta la mancanza della madre come abbandono e che vorrebbe la presenza costante della madre e della sorella.
La stessa ha, quindi, concluso suggerendo il riavvicinamento della minore alla madre con cambio di abitazione e collocazione presso la madre e ha ritenuto la nonna paterna non adatta a garantire una crescita sana ed equilibrata delle minori.
Parte ricorrente mette in luce che nonostante i plurimi tentativi del Tribunale, volti al riavvicinamento della madre alla minore, la stessa avrebbe dimostrato il suo disinteresse disattendendo molti degli incontri presso gli assistenti sociali.
Per quanto tale atteggiamento vada assolutamente censurato dal Collegio, in realtà si rileva che anche lo stesso ricorrente non sempre ha ottemperato agli incontri fissati e dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso un atteggiamento dello stesso non collaborativo e di ostacolo rispetto alla ricostruzione del rapporto tra la minore e la madre che, di converso, è risultata sempre disponibile a far permanere presso Parte_3 il padre.
Per tutte queste ragioni, si ritiene di dover collocare entrambe le minori presso la madre.
Al fine di tentare ancora una volta di assicurare la gradualità di tale collocazione, si stabilisce che per il primo mese (30 giorni a decorrere dalla comunicazione della sentenza), le minori saranno collocate presso la madre e incontreranno il padre tutti i pomeriggi della settimana dalle ore 18:00 alle ore 20.00 oltre che per due fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Stante l'imminenza del periodo estivo, si conferma la permanenza delle stesse presso il padre per quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti.
Successivamente, le minori incontreranno il padre per due pomeriggi a settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00 oltre che per due fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00.
Le minori saranno con il padre durante il periodo di Natale e Fine Anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 Dicembre, o il 1 Gennaio e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno. Dovrà esser fornita comunicazione reciproca del luogo di villeggiatura.
MANTENIMENTO Quanto al mantenimento delle minori, risulta che entrambi i genitori sono disoccupati, per quanto la situazione familiare del ricorrente sia migliore posto che lo stesso gode dell'aiuto dei propri parenti più stretti. Allo stesso modo, considerata l'età di entrambi, gli stessi hanno piena capacità lavorativa.
Tenuto conto di ciò, si ritiene di confermare l'assegno già previsto in sede di provvedimenti temporanei e stabilire che il ricorrente per contribuire al mantenimento delle minori dovrà corrispondere il versamento mensile di un assegno di euro 450,00 che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese alla resistente nonché contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figlie.
La resistente chiede un mantenimento anche per sé, ma va chiarito che il genitore “ex convivente” non ha diritto al mantenimento per sé stesso, in quanto tale prerogativa è riconosciuta unicamente all'interno del matrimonio o nelle ipotesi espressamente previste dalla legge Cirinnà.
La legge fa riferimento ad un vero e proprio stato di bisogno (art. 1, co. 65 L. n. 76/2016 "In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento."). È bene precisare, dunque, che l'assegno non sarà in automatico addossato all'ex convivente "economicamente più stabile", ma opera solo nell'ipotesi di stato di bisogno.
Nel caso di specie, non solo entrambe le parti sono disoccupate, ma la parte resistente, come pacificamente ammesso, convive con altro soggetto e ciò fa sicuramente venir meno ogni obbligo di contribuzione a carico del ricorrente.
ULTERIORI DOMANDE
Parte resistente ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata al mutamento della residenza delle minori presso il nuovo domicilio in Senise, Via Sold. , 67; di Persona_5 ordinare la consegna di tutta la documentazione anagrafica, clinica e sanitaria delle minori alla madre e di autorizzare la madre ad iscrivere le minori presso la Scuola Materna e l'Asilo infantile di Senise.
Stante la collocazione delle minori presso la madre e il contrasto sorto su tali questioni nei mesi, tali domande devono trovare accoglimento affinché la madre possa gestire al meglio le minori.
Si ritiene, inoltre, di poter disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla resistete tenuto conto delle difficoltà economiche della stessa che pur dotata di capacità lavorative, dovrà conciliare la ricerca del lavoro con la cura delle minori. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4672/2025 ha ritenuto che la decisione della Corte d'Appello che aveva disposto in tal senso fosse esente da censure, in quanto
“risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (in altri termini, le somme corrisposte dall'Inps a titolo di assegno unico sarebbero soggette ad un “vincolo di utilizzazione” nell'interesse dei figli), fermo restando il diritto del genitore che non percepisce tale misura “a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.
CP_3
Considerata l'età dei genitori, la difficoltà riscontrata per l'intera istruttoria in ordine al rispetto del calendario di incontri e l'alta conflittualità emersa, appare, tuttavia, opportuno, ad opinione del Collegio, che i Servizi Sociali territorialmente competenti (Senise) vengano incaricati di monitorare il nucleo familiare.
Detto incarico di monitoraggio dovrà avvenire attraverso colloqui periodici con i genitori e con le minori nel solo supremo interesse di queste ultime e ciò al fine di accompagnare i genitori nella gestione definitivamente armoniosa della responsabilità genitoriale.
SPESE LEGALI
Considerato l'esito complessivo del giudizio, con prevalente soccombenza di parte ricorrente le spese di lite vengono poste in capo allo stesso e liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di riferimento, di cui al D.M. 55/2014 per come aggiornato, per le cause di valore indeterminabile- con l'applicazione della decurtazione del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva. Stante l'ammissione della resistete al Gratuito Patrocinio, le spese andranno corrisposte dal ricorrente direttamente all'Erario.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU vengono poste a carico di parte ricorrente in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dispone l'affidamento delle minori ad entrambi i genitori;
- Colloca le minori presso la madre;
- Pone a carico di l'assegno di euro 450,00 mensili (225,00 Parte_1 euro per minore) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla resistente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da luglio 2026;
- Pone a carico di il pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie per le figlie;
- Autorizza la madre a procedere al cambio di residenza e alle iscrizioni delle minori presso gli istituiti scolastici del luogo di residenza;
- Dispone che l'assegno unico venga percepito dalla resistente per intero;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente e per essa in favore dello Stato liquidate in € 2666,30, oltre IVA e CPA se dovute;
- Pone le spese di CTU a carico del ricorrente in via definitiva;
- Dispone la comunicazione del provvedimento ai S.S. del Comune di Senise per il prescritto monitoraggio;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco