Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 110/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 16 aprile 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] ( C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, via Principe di Belmonte n. 3 presso lo studio dell'avv. Valeria Mazzotta
dalla quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Antonio Turchio, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...] P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182
domicilia ex lege
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 21/11/2018, il Tribunale di Sciacca rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto confermava l'Ordinanza Ingiunzione nr. 17/0803 prot. nr. 17976 del
[...]
8/09/2017, notificata in data 15/11/2017, con la quale l' Controparte_2
gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 16.815,95;
[...]
disponeva la compensazione delle spese del giudizio
Esponeva il primo giudice che :
la violazione dell'art.18, commi 1 e 2, L.689/81 per non avere l' esaminati gli scritti CP_2
difensivi presentati dal ricorrente non determinava la nullità dell'ingiunzione impugnata;
le dichiarazioni resa dalla in sede ispettiva concernenti l'orario giornaliero del suo Tes_1
rapporto di lavoro (“il mio orario di lavoro è sempre stato dalle ore 9,15 alle ore 13,00 e dalle 16.30 alle 20.15…preciso di lavorare dal lunedì pomeriggio al sabato con il suddetto orario di lavoro”) erano maggiormente attendibili rispetto alle sue dichiarazioni rese in sede giudiziale (all'epoca dell'accesso ispettivo lavoravo dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 20,00 ), in quanto perfettamente coerenti con la ricostruzione dei fatti prospettata dalla teste (Vi era Testimone_2
una sola commessa negli orari di minore affluenza, mentre lavoravamo in due negli “orari di punta” cioè nella metà della mattinata e del pomeriggio”)in tal modo sconfessando quanto sostenuto dalla circa gli orari di lavoro pomeridiano da lei svolti nel periodo in cui era avvenuta Tes_1
l'ispezione, ossia 18,00/20,00 e, conseguentemente, doveva rigettarsi l'opposizione promossa da nei confronti dell' . Parte_1 Controparte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che aveva errato il Parte_1
Giudice di prime cure a non dare prevalenza alle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale rispetto a quelle rese in sede di ispezione, ed in particolare quando affermava che “…devono considerarsi come maggiormente attendibili rese dalla in sede di verbale ispettivo rispetto Tes_1
a quelle rese dalla stessa in sede giudiziale…” . Invero la all'udienza del 26/09/2018 aveva Tes_1
spiegato di essere molto emotiva, di avere scoperto da poco di essere incinta e di non essere stata chiara con gli ispettori in quanto, a causa dell'emozione, aveva riferito agli ispettori gli orari di apertura del negozio e non i propri orari di lavoro. In quella stessa sede, la aveva Parte_2
confermato tutte le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo, dichiarando che nel corso del rapporto ti lavoro con la ditta lavorava dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 20:00, Parte_1 4
alternandosi con la collega, , al fine di garantire la presenza di entrambe le lavoratrici Testimone_2
negli orari di maggiore afflusso di clientela.
In caso di difformità tra la dichiarazione stragiudiziale all'ispettore e la deposizione testimoniale, la giurisprudenza sosteneva la prevalenza di quest'ultima in quanto vera prova assistita dalle garanzie tipiche della presenza e verbalizzazione del Giudice, del contraddittorio tra le parti e della responsabilità per falsa testimonianza.
La dipendente . in sede di deposizione testimoniale, aveva meglio chiarito le modalità di Tes_1
esecuzione della propria prestazione lavorativa, rispetto a quanto in precedenza dichiarato durante l'accertamento ispettivo, affermando che “In relazione agli orari di lavoro preciso che ho riferito agli ispettori gli orari di apertura del negozio che non corrispondono però ai miei orari lavorativi…”.
Stante le inequivocabili dichiarazioni rese dalla dipendente in occasione della sua escussione come teste nel giudizio di primo grado, non poteva essere revocato in dubbio che l'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice era articolato su 30 ore settimanali, e che la predetta dipendente si alternava con la collega presso il punto vendita durante le ore di maggior afflusso della clientela.
Precisava che anche l'altra dipendente del punto vendita della ditta , sig.ra , Pt_1 Testimone_2
escussa come teste alla stessa udienza della dipendente , aveva avuto modo di confermare Tes_1
che la collega osservava un orario di lavoro di 30 ore settimanali e che entrambe lavoravano assieme solo nei momenti di maggiore afflusso mentre per il restante orario all'interno del punto vendita era presente soltanto una delle dipendenti.
Sempre con riferimento alle dichiarazioni rese dalla dipendente in occasione della sua Tes_1
escussione come teste, evidenziava che la stessa aveva affermato di lavorare dalle ore 9:30 alle ore
13:00 nel turno mattutino e dalle ore 18:00 alle 20:00 in quello pomeridiano.
Considerato che il punto vendita restava chiuso la domenica ed il lunedì mattina (come precisato dalla dipendente la quale in occasione dell'intervista da parte degli ispettori dichiarava di lavorare dal lunedì pomeriggio al sabato), non vi era dubbio che la ditta ricorrente aveva dato la prova che l'orario di lavoro della non superava le 30 ore settimanali e la dipendente di contro non lavorava Tes_1
sola commessa negli orari di minore affluenza, mentre lavoravamo in due negli orari di punta cioè nella metà della mattina e del pomeriggio”, in tal modo sconfessando quanto sostenuto dalla 5
circa gli orari di lavoro pomeridiano da lei svolti nel periodo in cui è avvenuta l'ispezione, Tes_1
ossia 18,00/20,00…”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, le dichiarazioni della Parte_2
non erano state affatto smentite dalla seconda teste escussa, Testimone_2
Quest'ultima aveva infatti confermato la tesi prospettata dal ricorrente. La infatti, Testimone_2
oltre a confermare le circostanze dedotte dal ricorrente, aveva precisato che “…Vi era una sola commessa negli orari di minore affluenza, mentre lavoravamo in due negli orari di punta, cioè nella metà della mattina e del pomeriggio…”
Secondo il Giudice di primo grado quest'ultima frase sconfesserebbe quanto sostenuto dalla circa gli orari di lavoro pomeridiano da lei svolti nel periodo in cui era avvenuta Tes_1
l'ispezione, ossia 18:00/20:00.
Invero, la dichiarazione resa dalla ( non smentita dagli ispettori ) non avrebbe potuto essere S_
più chiara: affermando che le due commesse erano entrambe presenti negli orari di punta, cioè nella metà della mattina e del pomeriggio, intendeva dire che la presenza di entrambe era garantita nella metà della mattina e nella metà del pomeriggio, altrimenti se avesse voluto intendere l'intero pomeriggio avrebbe usato la preposizione articolata “nel” (entrambe presenti nella metà della mattina e nel pomeriggio).
La preposizione articolata “del”in relazione al pomeriggio era chiaramente collegata alla parola
“metà”, vale a dire “metà del pomeriggio”. Solo in questo modo la frase della poteva essere S_
letta ed avere un senso.
Il giudice di prime cure, invero, aveva erroneamente interpretato la dichiarazione della S_
e da tale erronea interpretazione aveva dedotto che la lavorava tutto il pomeriggio
[...] Tes_1
e non soltanto dalle 18:00 alle 20:00.
La testimone aveva inoltre confermato l'articolato n.2 dedotto dalla ricorrente, confermando la circostanza che la alternava la propria presenza in azienda con altra collega di Parte_2
lavoro in modo tale da essere presenti entrambe soltanto nelle ore di maggiore afflusso di clientela,
mentre per il restante orario era presente soltanto una delle dipendenti presso l'esercizio commerciale.
Anche per quanto dichiarato dalla testimone , non poteva essere revocato in dubbio che la S_
, nel giudizio di prime cure, aveva dato prova che gli orari di lavoro osservati Controparte_3
dalla dipendente erano di 30 ore settimanali. Anche sotto codesto profilo la sentenza Tes_1
meritava di essere censurata. 6
Fermi restando i precedenti assorbenti rilievi, rilevava che il verbale di accertamento da cui T_
derivava l'ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado, era stato oggetto di altro giudizio di opposizione (RG 1202/2015 Trib. Sciacca) promosso dalla contro e Controparte_3 T_
conclusosi con sentenza diametralmente opposta a quella oggi appellata (sent. n. 207/2019 del
15/10/2019) che allegava.
Il giudice del citato giudizio, nell'accogliere integralmente il ricorso, annullando l'avviso di addebito notificato dall' , esponeva che, in relazione alla questione relativa all'orario di lavoro della T_
, occorreva preliminarmente valutare due aspetti: la ripartizione dell'onere probatorio e il Tes_1
valore probatorio da attribuire ai verbali di accertamento dei pubblici ufficiali. “…Quanto al primo aspetto, secondo orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, il procedimento di opposizione ad avviso di addebito, similmente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si configura come un giudizio di reazione a una pretesa già avanzata, munita di titolo esecutivo, in cui l'Ente
previdenziale riveste sostanzialmente la qualità di attore, benché formalmente convenuto, e in cui il presunto debitore, formalmente attore, è sostanzialmente convenuto (cfr. ex multis Cass.
17272/2013). Ciò comporta, in punto di riparto dell'onere probatorio e in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art.2697 c.c., che spetta all'Ente di previdenza, pur nella veste di convenuto, provare l'effettiva esistenza del credito stragiudizialmente azionato e oggetto di contestazione, sia con riferimento all'an che in relazione al quantum. Quanto al secondo profilo, id est la portata probatoria di un verbale di accertamento redatto da pubblici ufficiali, lo stesso può ritenersi dotato di fede privilegiata, secondo quanto disposto dall'art.2700 c.c., unicamente con riguardo ai suoi elementi cd.“intrinseci” (quali ad esempio: data, sottoscrizione, fatti storici che l'accertatore afferma di aver compiuto direttamente o essere avvenuti in sua presenza ); circostanze conosciute dal pubblico ufficiale che non prevedono alcun margine di apprezzamento, come esame di luoghi o di documenti;
ancora, quanto all'assunzione di testimonianze, l'effettiva provenienza delle dichiarazioni acquisite da parte di coloro che le hanno sottoscritte e in relazione al fatto che i soggetti interrogati hanno reso dichiarazioni trafuse nel verbale). Al di fuori di tale limitato ambito, anche per il verbale de quo resta ferma l'applicazione dell'art. 116 c.p.c., costituendo lo stesso un mero elemento di prova da sottoporre alla prudente valutazione del Giudice. In particolare, preme evidenziare che nessun particolare valore probatorio può essere conferito al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese dai soggetti interrogati nel corso dell'attività ispettiva, le quali devono conseguentemente formare 7
oggetto di puntuale riscontro all'interno del processo, salve le opportune valutazioni in punto di attendibilità rispetto a quanto dichiarato nell'una o nell'altra sede dai soggetti sentiti…”.
In relazione a quanto detto, il Tribunale aveva chiarito che “…le dichiarazioni rese da in Tes_1
sede ispettiva sono del tutto incomplete in punto di esatta quantificazione del complessivo orario di lavoro dalla stessa effettuato. Si rileva infatti che la dipendente ha sì dichiarato un orario di lavoro
CP_ costantemente reso in favore della opponente dalle ore 9:15 alle ore 13:00, nonché dalle ore
16:30 alle ore 20:15, ma ha tuttavia omesso di specificare i giorni della settimana in cui detta attività
veniva prestata. A fronte di tale parziale carenza nelle dichiarazioni rese agli ispettori … sarebbe stato
CP_ esclusivo onere dell' convenuto, in quanto prospettato creditore, fornire la piena dimostrazione dell'effettivo orario di lavoro prestato dalla lavoratrice … Non può che conseguirne la mancanza di riscontro probatorio in merito ai presupposti fattuali fondanti la pretesa in esame…” (Sent. 207/2019
Tribunale di Sciacca, Contrino contro ). T_
In buona sostanza il Giudice preliminarmente chiariva che l'onere probatorio gravava sull'Ente
creditore e in secondo luogo spiegava che la prova non era stata raggiunta perché, anche senza tener conto della prova testimoniale della , l' non forniva la piena dimostrazione Tes_1 T_
dell'effettivo orario di lavoro prestato dalla lavoratrice.
Di tali considerazioni, tuttavia, non vi era traccia nell'iter formativo del convincimento del Giudice
che aveva emesso la sentenza oggi appellata, nonostante si tratti della stessa questione, delle stesse parti, dello stesso verbale di ispezione.
Anzi, se in un primo momento a pag. 9 della sentenza appellata si leggeva che “…i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' lavoro fanno piena prova dei Controparte_2
fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni rese da terzi, quali lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti…”,
subito dopo il Giudice di prime cure dichiarava di ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dalla in sede di verbale ispettivo in quanto perfettamente coerenti con la ricostruzione Tes_1
prospettata dalla teste Testimone_2
Tuttavia, quanto affermato da quest'ultima teste era stato ampiamente frainteso dal giudice di primo grado perché era chiaro ed incontrovertibile che la frase “metà della mattina e del pomeriggio” poteva 8
avere un unico significato e non era certamente quello prospettato dal Tribunale di Sciacca nella sentenza appellata.
Era evidente che l' non aveva adempiuto all'onere Controparte_2
della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che, al contrario, la ditta aveva dimostrato Parte_1
ampiamente l'effettivo orario di lavoro della dipendente e, pertanto, l'ordinanza Parte_2
ingiunzione andava integralmente annullata così come era avvenuto per il verbale di addebito derivante dallo stesso verbale ispettivo dell' . T_
L' si costituiva in giudizio ed esponeva che infondatamente Controparte_5
l'appellante sosteneva che gli ispettori dell' erano arrivati a conclusioni erronee, in quanto la T_
dipendente osservava correttamente l'orario di lavoro contrattuale part-time di 30 ore Tes_3
settimanali.
Invero l'acquisizione di notizie dal lavoratore era un tipico atto di accertamento in materia del lavoro,
idoneo a suffragare e dimostrare, ove non opportunamente e rigorosamente smentito con prova contraria a carico dell'opponente, la violazione contestata.
L'art. 3, comma 1°, lett. b), del D.L. n. 463/83, conv. nella L. n. 638/83, recitava, infatti, che “ i funzionari accertatori per l'espletamento dell'attività di vigilanza hanno il potere di assumere … dai lavoratori, … dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza di rapporti di lavoro”.
Evidenziava che la trovata da sola al momento dell'accesso ispettivo, relativamente Parte_5
all'orario di lavoro, aveva dichiarato agli ispettori dell' : “Il mio orario di lavoro è sempre stato T_
dalle ore 9,15 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle 20,15.”, … “Preciso di lavorare dal lunedì pomeriggio al sabato con il suddetto orario di lavoro. La Domenica e il lunedì mattina il negozio è chiuso”.
Inoltre, rilevava che al momento dell'accesso ispettivo, era intervenuto il datore di lavoro Parte_1
, il quale relativamente all'orario di lavoro aveva dichiarato: “Tutte le ragazze attualmente
[...]
sono part-time ma non ricordo di preciso che orario di lavoro osservano”; ciò a dimostrazione della condotta poco trasparente del ricorrente.
In sede di verifica ispettiva, dalla documentazione prodotta dalla ditta si accertava che il ricorrente aveva assunto in data 19/01/2006 la con contratto di apprendistato con orario di lavoro Parte_5
di 30 ore settimanali del CCNL Commercio.
Tale contratto di lavoro allo scadere del 20/01/2010, veniva trasformato a tempo indeterminato,
sempre con 30 ore di lavoro settimanali, con la qualifica di commessa. 9
Diversamente, dalle dichiarazioni assunte dagli ispettori di vigilanza dell' emergeva che la T_
aveva sempre osservato un orario di lavoro maggiore, pari a 41,50 ore settimanali. Parte_5
Rilevava che lo stesso datore di lavoro aveva celato l'effettivo orario di lavoro prestato dalla
Ed infatti, come già detto precedentemente, il aveva dichiarato di Parte_6 Parte_1
non ricordare l'orario di lavoro osservato dalle dipendenti.
Il fatto che il datore di lavoro non sappia l'orario di lavoro svolto dalle proprie dipendenti, risultava poco credibile e singolare, anche alla luce del fatto che lo stesso, come dichiarato agli ispettori dell' , era a contatto continuo con la dipendente. T_
Quindi, l'omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle ore di lavoro realmente prestate dalla citata dipendente nel periodo compreso tra settembre 2009 e maggio 2014 determinava la violazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. n. 112/2008, per cui è causa oggi.
Infine, relativamente alle presunte contraddizioni evidenziate dal ricorrente nel verbale ispettivo,
dove per un verso si contestava alla ditta un minore ore di lavoro non giustificate riportate Pt_1
nei prospetti paga, e nello stesso tempo si contestava alla ditta un maggiore orario di lavoro settimanale svolto dalle dipendenti, rilevava che i dipendenti di fatto erano sempre presenti tutti i giorni a lavoro come da contratto, diversamente la ditta registrava nel Libro Unico una contrazione del normale orario di lavoro, con giornate di assenza ingiustificata. Tutto ciò al fine evidente di un pagamento di importo minore di contributi previdenziali.
Tale fattispecie si era verificata per tutte le dipendenti in forza alla ditta, come meglio specificato nell'allegato “A” del verbale unico di accertamento, nel quale erano riportate le lavoratrici interessate e le ore di assenza rilevate per ogni singolo mese.
Pertanto erano labili e prive di fondamento le censure mosse da parte appellante, dovendo ritenere, a tal stregua, assolutamente corretta la sentenza di primo grado nella parte in affermava di dare prevalenza alle dichiarazioni rese dalla in sede di ispezione rispetto a quelle rese in sede Tes_1
di prova testimoniale.
D'altra parte “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato
(ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”. 10
Anche la censura concernente la dichiarazione resa dalla teste era priva di fondamento, in quanto,
come esattamente precisato dal Giudice di prime cure, la , ricevuti gli ammonimenti previsti S_
dalla legge per il testimone, aveva dichiarato che “Vi era una sola commessa negli orari di minore affluenza, mentre lavoravamo in due negli “orari di punta” cioè nella metà della mattinata e del pomeriggio”, in tal modo sconfessando quanto sostenuto dalla circa gli orari di lavoro Tes_1
pomeridiano da lei svolti nel periodo in cui era avvenuta l'ispezione, ossia 18,00/20,00.
Era pertanto, priva di comprensione e priva di logica quanto sostenuto da controparte, secondo cui,
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, le dichiarazioni della Parte_2
non sarebbero affatto smentite dalla seconda teste escussa, bensì, le stesse Testimone_2
andrebbero a confermare la tesi prospettata dal ricorrente.
Invero, la prospettazione e l'interpretazione delle dichiarazioni rese dai testi effettuate dall'odierna appellante (secondo cui la preposizione articolata "DEL” in relazione al pomeriggio è chiaramente collegata alla parola "metà", vale a dire "metà del pomeriggio”) sfuggivano alla comprensione.
Le ulteriore considerazioni resa dall'appellante erano palesemente infondate, giacché la prova era stata pienamente fornita a mezzo del verbale ispettivo e le dichiarazioni rilasciate e gli altri documenti allegati allo stesso erano considerabili a tutti gli effetti quale prova in giudizio, liberamente apprezzabile dal Giudice, sia in assenza che, eventualmente, anche in contrasto con altri elementi istruttori acquisiti.
All'odierna udienza del 16 aprile 2025, procedutasi alla discussione. la causa veniva decisa come da allegato dispositivo.
E' da premettere che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sè un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; 17 febbraio
2000, n. 17869; 9251 del 19/04/2010 ; 14965 del 06/09/2012 ).
Orbene, nella specie, si ritiene che le dichiarazioni resa agli Ispettori dalla , sebbene Tes_1
sostanzialmente ritrattate innanzi al giudice siano veritiere e possono essere poste a fondamento della decisione. 11
La ha dichiarato agli ispettori dell' : “Il mio orario di lavoro è sempre stato dalle ore Tes_1 T_
9,15 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle 20,15.”, … “Preciso di lavorare dal lunedì pomeriggio al sabato con il suddetto orario di lavoro. La Domenica e il lunedì mattina il negozio è chiuso”.
Dette dichiarazioni sono chiare e circostanziate e da esse si desume che l'orario settimanale di lavoro della era di 41 ore e mezzo e non di 30 ore come assume l'appellante Tes_1
D'altronde al momento dell'accesso ispettivo, era intervenuto il il quale, Parte_1
relativamente all'orario di lavoro delle dipendenti, ha dichiarato: “Tutte le ragazze attualmente sono part-time ma non ricordo di preciso che orario di lavoro osservano”.
E' evidente che se l'orario di lavoro della fosse stato effettivamente di 30 ore il Tes_1 Pt_1
lo avrebbe certamente riferito agli ispettori.
La sua risposta alla domanda “Tutte le ragazze attualmente sono part-time ma non ricordo di preciso che orario di lavoro osservano” è indubbiamente inverosimile, non essendo attendibile che il datore di lavoro non ricordi l'orario di lavoro delle proprie dipendenti ed è stata resa presumibilmente nella evidente consapevolezza da parte del che l'effettiva orario di lavoro della era Pt_1 Tes_1
stato da quest'ultima esposto agli ispettori e con l'evidente intenzione di impedire ulteriori indagini che sarebbero state certamente effettuate in caso di dichiarazioni rese dallo stesso in contrasto con quelle della dipendente.
La circostanza poi che la ha invece riferito ai giudici che nel corso del rapporto di lavoro Tes_1
con la ditta lavorava dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 20:00 ( per ore 30 Parte_1
settimanali ) e che nel riferire agli ispettori circa l'orario di lavoro dalle ore 9,15 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle 20,15 ( per ore 41 e 30 settimanali ) ha errato a causa della sua emotività,
confondendo l'orario di apertura del negozio con quello del suo orario di lavoro, è irrilevante non apparendo verosimile che si possa confondere da parte di una dipendente il proprio orario di lavoro con l'orario di apertura del negozio. In realtà è presumibile ritenere che la testimonianza resa innanzi al giudice sia stata effettuata dalla su influenza o timore del datore di lavoro e che la stessa, Tes_1
per evitare contrasti con il datore di lavoro, abbia confermato quanto da quest'ultimo esposto in ricorso circa il suo orario di lavoro .
Infine è da rilevare che la deposizione testimoniale resa dalla teste che ha precisato Testimone_2
che “…Vi era una sola commessa negli orari di minore affluenza, mentre lavoravamo in due negli orari di punta, cioè nella metà della mattina e del pomeriggio…” è del tutto irrilevante non rilevandosi da essa, per la sua evidente genericità, quale fosse l'orario di lavoro della . Tes_1 12
Errate sono invece le considerazioni rese dal giudice con la sentenza n. 207/2019 del Tribunale di
Sciacca, nella causa tra il è l' . Pt_1 T_
Invero il giudice in detta controversia ha affermato che le dichiarazioni rese da in sede Tes_1
ispettiva sono del tutto incomplete in punto di esatta quantificazione del complessivo orario di lavoro dalla stessa effettuato in quanto sebbene la dipendente abbia dichiarato un orario di lavoro
CP_ costantemente reso in favore della opponente dalle ore 9:15 alle ore 13:00, nonché dalle ore
16:30 alle ore 20:15, ha tuttavia omesso di specificare i giorni della settimana in cui detta attività
veniva prestata.
Evidentemente il giudice, per presumibile svista, non ha esaminato la seconda pagina del verbale di acquisizione della dichiarazione della resa agli ispettori il 13 giugno 2014 nella quale si Tes_1
riporta che costei ha riferito che lavorava dal lunedì pomeriggio al sabato in quanto la domenica e il lunedì mattina il negozio era chiuso .
Consegue quindi che la predetta sentenza n. 207/2019 del Tribunale di Sciacca, nella causa tra il
è l' . è da disattendere, con riferimento all'orario di lavoro della . Pt_1 T_ Tes_1
Per le suesposte considerazioni l'appello proposto dal va rigettato. Pt_1
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza. in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. , e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, avverso la sentenza resa in data 21 Controparte_6
novembre 2018/ 17 luglio 2019 dal Tribunale di Agrigento.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025 della I sezione Civile della Corte
di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
41 ore e mezzo come ex adverso contestato.
Aveva ulteriormente errato il Giudice di primo grado nell'interpretazione della prova testimoniale della teste quando affermava che “… la ha dichiarato che vi era una Testimone_2 Parte_3