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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3097/2024 e 3199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause, riunite, iscritte sul ruolo generale lavoro sotto i numeri d'ordine 3097 e 3199 dell'anno
2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Sorrentino
- ricorrente/resistente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistita e difesa dagli avv. Domenico De Feo e Marco Marrazza
- ricorrente/resistente in riassunzione - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 1 comma 47 e ss. della L. 92/2012 esponeva: Parte_1
che con sentenza della Corte di Appello di Roma era stata dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine intercorsi con la (d'ora in avanti, ) e, per Controparte_1 CP_1
l'effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
che era stato richiamato in servizio in data 17 maggio 2016;
che, successivamente, era stato licenziato per giusta causa con provvedimento del 6 giugno 2016, per aver egli falsamente attestato l'inesistenza di contestuali rapporti di lavoro subordinato al momento della riammissione in servizio;
che con ordinanza del 21 ottobre 2016, il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento;
che la lo aveva reintegrato in servizio solo dal punto di vista contabile-amministrativo, giacché CP_1
aveva deciso di non avvalersi delle prestazioni di esso ricorrente anche nelle produzioni che avevano previsto ampliamento dell'organico della sezione delle trombe;
che in data 21 dicembre 2016 era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
che il recesso datoriale era illegittimo perché adottato per ragioni ritorsive e, in subordine, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, per carenza di motivazione indicata nella lettera di recesso e per violazione dell'obbligo di repêchage.
2. Con ordinanza emessa in data 20 aprile 2018 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarava nullo il licenziamento e condannava la a reintegrare al lavoro esso istante, nonché al pagamento di CP_1
un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto spettante dal giorno del recesso sino all'effettiva reintegra, dedotto l'aliunde perceptum.
3. Affermava il Tribunale: 3.1 che all'esito dell'istruttoria era risultata provata l'inesistenza in organico dei posti di tromba di IV livello,
ragione effettivamente indicata dalla a sostegno del licenziamento per giustificato motivo CP_1
oggettivo stante l'impossibilita di utilizzare le prestazioni lavorative di esso ricorrente quale tromba con inquadramento nel IV livello del CCNL né d'impiegarlo in mansioni equivalenti o inferiori;
3.2 che tuttavia, per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ad un precedente contratto a termine intercorso tra le parti e la conseguente conversione dello stesso in un rapporto a tempo indeterminato sin dalla data della sua stipulazione, la mancanza di posti in organico avrebbe dovuto essere verificata non al momento della effettiva riammissione in servizio a seguito della decisione giudiziale, bensì al momento dell'accertata nullità del termine;
3.3 che pur essendo stata provata la carenza in organico della posizione lavorativa all'epoca del licenziamento
(dicembre 2016), era emerso che sino al mese di ottobre 2016 l'organico delle trombe era rimasto invariato;
che stante l'asserita carenza della giustificazione a sostegno del licenziamento, il contenzioso giudiziario che aveva precedentemente contrapposto le parti e il comportamento della (che – secondo il Giudice CP_1
– avrebbe reintegrato il lavoratore solo per licenziarlo dopo alcuni mesi), la sanzione espulsiva era da ritenersi illegittima in quanto applicata quale reazione alle rivendicazioni giudiziarie del ricorrente;
che, pertanto, il licenziamento era affetto da nullità in quanto avente natura ritorsiva.
In data 23 maggio 2018 la proponeva opposizione. CP_1
4. Con sentenza n. 7266/2019, pubblicata il 13 agosto 2019, il Tribunale di Roma:
a) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'ordinanza del 20 aprile 2018, dichiarando legittimo l'impugnato licenziamento;
b) compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio di entrambe le fasi.
4.1 Il Tribunale - rigettata l'eccezione di nullità della procura dei difensori della , ritenendola valida CP_1
sul presupposto che, data la natura privatistica dell'Ente, fosse consentito dare mandato ad avvocati del libero foro, senza la necessità di una specifica delibera – riteneva nel merito legittimo il licenziamento del reclamante per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto in organico, essendo state ridotte da tre a due le trombe di fila previste.
4.2 Riteneva non convincente la tesi del giudice della fase sommaria, secondo cui, in conseguenza della sentenza della Corte d'appello del 17.5.2016, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti e la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dall'inizio (1999), la mancanza di posti in organico, in considerazione della natura dichiarativa della pronuncia, avrebbe dovuto essere verificata non al momento dell'effettiva riammissione in servizio, bensì al momento dell'accertata nullità del termine e quindi della cessazione del rapporto a termine. Infatti il rapporto era già ricostituito dal 19.5.2016,
cui era seguito il licenziamento disciplinare del 26.5.2016, successivamente dichiarato illegittimo dal
Tribunale di Roma, e quindi il giustificato motivo oggettivo doveva sussistere al momento della comunicazione del recesso.
4.3 Secondo il giudice dell'opposizione, dall'istruttoria era emerso che fino al 4.10.2016 nell'organico erano previste cinque trombe, di cui due prime trombe di secondo livello e tre trombe di fila di quarto livello e che con delibera del 4.10.2016 l'organico era stato ridotto a due prime trombe e due trombe di fila, con la soppressione quindi di una tromba di fila, in base ad una scelta insindacabile.
Il reclamante era stato, d'altra parte, giustamente scelto, essendo il meno anziano dei tre professori d'orchestra addetti a trombe di fila, nè poteva essere impiegato come prima tromba di livello superiore. Il
licenziamento, peraltro, non poteva considerarsi ritorsivo, essendo sussistente il giustificato motivo e non essendo stato provato quindi che era imputabile ad un motivo illecito determinante. Non era stato violato,
infine, l'obbligo di repechage, in assenza di altri posti anche inferiori.
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2019 proponeva reclamo. Parte_1
5. Con sentenza n. 176/2020 del 20 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma accoglieva il primo motivo, con il quale il reclamante aveva riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione per difetto di procura, in assenza della delibera di autorizzazione a rivolgersi al libero foro.
Ricorreva per cassazione la . CP_1 6. Con ordinanza n. 23987/2024 la S.C., in accoglimento del secondo motivo, così statuiva:
<
anteriore alla cd. riforma Cartabia che testualmente recitava:
"Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
In punto di diritto è stato affermato (Cass. n. 11359-2014; Cass. n. 28337-2011) che l'art. 182, primo comma,
cod. proc. civ. andava interpretato nel senso che il giudice che avesse rilevato l'omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che fosse stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio,
reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso;
inoltre è stato precisato che l'eventuale sanatoria ha effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali.
L'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applica, quindi, anche al giudizio d'appello (Cass. n. 6041-2018).
Un altro dato importante, da sottolineare per la soluzione del caso in esame, è che si verte in ipotesi di nullità
della originaria procura e non di sua inesistenza perché, in relazione al ricorso in opposizione ex lege n. 92 del 2012: a) vi era una procura difensiva in atti;
b) la stessa era riferibile alla parte;
c) vi erano specifici riferimenti all'atto processuale impugnato;
d) vi era comunque una delibera di attribuzione di poteri all'organo che aveva conferito la procura difensiva ritenuta, però, dalla Corte territoriale non idonea.
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti e degli elementi processuali di fatto, ritiene questa Collegio che la
Corte distrettuale avrebbe dovuto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 182 c.p.c. ratione temporis vigente,
invitare la ricorrente a sanare il difetto di procura, stante anche il disposto di cui all'ultimo comma CP_1
della citata norma che fa espressamente salvi gli effetti sostanziali e processuali fin dal momento della prima notificazione;
non avendo svolto tale passaggio procedurale, è incorsa in un errore di diritto>>.
7. Con distinti ricorsi depositati, rispettivamente, in data 11 novembre 2024 e 20 novembre 2024 Parte_1
e la riassumevano il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa composizione,
[...] CP_1
giudice del rinvio.
I giudizi venivano riuniti.
Le parti hanno definito transattivamente la controversia, come da verbale di conciliazione giudiziale in atti.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere anche anche in ordine alle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
23987/2024, sui ricorsi in riassunzione proposti da e dalla Parte_1 Controparte_1
con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 11 novembre 2024 e 20 novembre 2024, così
[...]
provvede: dichiara cessata la materia del contendere sull'originario ricorso ex art. 1 commi 47 e ss. della L. 92/2012
proposto da nei confronti della anche in Parte_1 Controparte_1
ordine alle spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma il 12 febbraio 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause, riunite, iscritte sul ruolo generale lavoro sotto i numeri d'ordine 3097 e 3199 dell'anno
2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Sorrentino
- ricorrente/resistente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistita e difesa dagli avv. Domenico De Feo e Marco Marrazza
- ricorrente/resistente in riassunzione - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 1 comma 47 e ss. della L. 92/2012 esponeva: Parte_1
che con sentenza della Corte di Appello di Roma era stata dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine intercorsi con la (d'ora in avanti, ) e, per Controparte_1 CP_1
l'effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
che era stato richiamato in servizio in data 17 maggio 2016;
che, successivamente, era stato licenziato per giusta causa con provvedimento del 6 giugno 2016, per aver egli falsamente attestato l'inesistenza di contestuali rapporti di lavoro subordinato al momento della riammissione in servizio;
che con ordinanza del 21 ottobre 2016, il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento;
che la lo aveva reintegrato in servizio solo dal punto di vista contabile-amministrativo, giacché CP_1
aveva deciso di non avvalersi delle prestazioni di esso ricorrente anche nelle produzioni che avevano previsto ampliamento dell'organico della sezione delle trombe;
che in data 21 dicembre 2016 era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
che il recesso datoriale era illegittimo perché adottato per ragioni ritorsive e, in subordine, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, per carenza di motivazione indicata nella lettera di recesso e per violazione dell'obbligo di repêchage.
2. Con ordinanza emessa in data 20 aprile 2018 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarava nullo il licenziamento e condannava la a reintegrare al lavoro esso istante, nonché al pagamento di CP_1
un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto spettante dal giorno del recesso sino all'effettiva reintegra, dedotto l'aliunde perceptum.
3. Affermava il Tribunale: 3.1 che all'esito dell'istruttoria era risultata provata l'inesistenza in organico dei posti di tromba di IV livello,
ragione effettivamente indicata dalla a sostegno del licenziamento per giustificato motivo CP_1
oggettivo stante l'impossibilita di utilizzare le prestazioni lavorative di esso ricorrente quale tromba con inquadramento nel IV livello del CCNL né d'impiegarlo in mansioni equivalenti o inferiori;
3.2 che tuttavia, per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ad un precedente contratto a termine intercorso tra le parti e la conseguente conversione dello stesso in un rapporto a tempo indeterminato sin dalla data della sua stipulazione, la mancanza di posti in organico avrebbe dovuto essere verificata non al momento della effettiva riammissione in servizio a seguito della decisione giudiziale, bensì al momento dell'accertata nullità del termine;
3.3 che pur essendo stata provata la carenza in organico della posizione lavorativa all'epoca del licenziamento
(dicembre 2016), era emerso che sino al mese di ottobre 2016 l'organico delle trombe era rimasto invariato;
che stante l'asserita carenza della giustificazione a sostegno del licenziamento, il contenzioso giudiziario che aveva precedentemente contrapposto le parti e il comportamento della (che – secondo il Giudice CP_1
– avrebbe reintegrato il lavoratore solo per licenziarlo dopo alcuni mesi), la sanzione espulsiva era da ritenersi illegittima in quanto applicata quale reazione alle rivendicazioni giudiziarie del ricorrente;
che, pertanto, il licenziamento era affetto da nullità in quanto avente natura ritorsiva.
In data 23 maggio 2018 la proponeva opposizione. CP_1
4. Con sentenza n. 7266/2019, pubblicata il 13 agosto 2019, il Tribunale di Roma:
a) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'ordinanza del 20 aprile 2018, dichiarando legittimo l'impugnato licenziamento;
b) compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio di entrambe le fasi.
4.1 Il Tribunale - rigettata l'eccezione di nullità della procura dei difensori della , ritenendola valida CP_1
sul presupposto che, data la natura privatistica dell'Ente, fosse consentito dare mandato ad avvocati del libero foro, senza la necessità di una specifica delibera – riteneva nel merito legittimo il licenziamento del reclamante per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto in organico, essendo state ridotte da tre a due le trombe di fila previste.
4.2 Riteneva non convincente la tesi del giudice della fase sommaria, secondo cui, in conseguenza della sentenza della Corte d'appello del 17.5.2016, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti e la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dall'inizio (1999), la mancanza di posti in organico, in considerazione della natura dichiarativa della pronuncia, avrebbe dovuto essere verificata non al momento dell'effettiva riammissione in servizio, bensì al momento dell'accertata nullità del termine e quindi della cessazione del rapporto a termine. Infatti il rapporto era già ricostituito dal 19.5.2016,
cui era seguito il licenziamento disciplinare del 26.5.2016, successivamente dichiarato illegittimo dal
Tribunale di Roma, e quindi il giustificato motivo oggettivo doveva sussistere al momento della comunicazione del recesso.
4.3 Secondo il giudice dell'opposizione, dall'istruttoria era emerso che fino al 4.10.2016 nell'organico erano previste cinque trombe, di cui due prime trombe di secondo livello e tre trombe di fila di quarto livello e che con delibera del 4.10.2016 l'organico era stato ridotto a due prime trombe e due trombe di fila, con la soppressione quindi di una tromba di fila, in base ad una scelta insindacabile.
Il reclamante era stato, d'altra parte, giustamente scelto, essendo il meno anziano dei tre professori d'orchestra addetti a trombe di fila, nè poteva essere impiegato come prima tromba di livello superiore. Il
licenziamento, peraltro, non poteva considerarsi ritorsivo, essendo sussistente il giustificato motivo e non essendo stato provato quindi che era imputabile ad un motivo illecito determinante. Non era stato violato,
infine, l'obbligo di repechage, in assenza di altri posti anche inferiori.
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2019 proponeva reclamo. Parte_1
5. Con sentenza n. 176/2020 del 20 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma accoglieva il primo motivo, con il quale il reclamante aveva riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione per difetto di procura, in assenza della delibera di autorizzazione a rivolgersi al libero foro.
Ricorreva per cassazione la . CP_1 6. Con ordinanza n. 23987/2024 la S.C., in accoglimento del secondo motivo, così statuiva:
<
anteriore alla cd. riforma Cartabia che testualmente recitava:
"Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
In punto di diritto è stato affermato (Cass. n. 11359-2014; Cass. n. 28337-2011) che l'art. 182, primo comma,
cod. proc. civ. andava interpretato nel senso che il giudice che avesse rilevato l'omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che fosse stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio,
reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso;
inoltre è stato precisato che l'eventuale sanatoria ha effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali.
L'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applica, quindi, anche al giudizio d'appello (Cass. n. 6041-2018).
Un altro dato importante, da sottolineare per la soluzione del caso in esame, è che si verte in ipotesi di nullità
della originaria procura e non di sua inesistenza perché, in relazione al ricorso in opposizione ex lege n. 92 del 2012: a) vi era una procura difensiva in atti;
b) la stessa era riferibile alla parte;
c) vi erano specifici riferimenti all'atto processuale impugnato;
d) vi era comunque una delibera di attribuzione di poteri all'organo che aveva conferito la procura difensiva ritenuta, però, dalla Corte territoriale non idonea.
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti e degli elementi processuali di fatto, ritiene questa Collegio che la
Corte distrettuale avrebbe dovuto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 182 c.p.c. ratione temporis vigente,
invitare la ricorrente a sanare il difetto di procura, stante anche il disposto di cui all'ultimo comma CP_1
della citata norma che fa espressamente salvi gli effetti sostanziali e processuali fin dal momento della prima notificazione;
non avendo svolto tale passaggio procedurale, è incorsa in un errore di diritto>>.
7. Con distinti ricorsi depositati, rispettivamente, in data 11 novembre 2024 e 20 novembre 2024 Parte_1
e la riassumevano il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa composizione,
[...] CP_1
giudice del rinvio.
I giudizi venivano riuniti.
Le parti hanno definito transattivamente la controversia, come da verbale di conciliazione giudiziale in atti.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere anche anche in ordine alle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
23987/2024, sui ricorsi in riassunzione proposti da e dalla Parte_1 Controparte_1
con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 11 novembre 2024 e 20 novembre 2024, così
[...]
provvede: dichiara cessata la materia del contendere sull'originario ricorso ex art. 1 commi 47 e ss. della L. 92/2012
proposto da nei confronti della anche in Parte_1 Controparte_1
ordine alle spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma il 12 febbraio 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis