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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6373/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Emilia
Bonfiglio giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Marco Fazio, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 rep. 37875 racc. 7313 a rogito del Notaio RESISTENTE Per_1
OGGETTO: malattia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 27.11.2024 La premetteva che, nel corso Parte_1
del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con era stato colpito da una CP_2
malattia (lombosciatalgia acuta in paziente con ernie discali) che aveva determinato la sua assenza dal posto di lavoro dal 21.8.2023 al 30.8.2023 e riferiva che il sanitario dell' CP_1 in sede di visita di controllo del 25.8.2023, recatosi all'indirizzo di residenza non aveva reperito la sua abitazione.
1 Esponeva che l' con nota del 12.9.2023 gli aveva comunicato l'ingiustificata assenza CP_1
alla visita medica domiciliare del 25.8.2023 ed il conseguente mancato riconoscimento dell'indennità di malattia.
Assumeva la coincidenza del domicilio indicato nel certificato di diagnosi con la residenza risultante dal relativo certificato (via II Gianpaolo n.6) e deduceva che da google maps si evinceva che dopo il civico 4 della via II Gianpaolo di Rometta, proseguendo in direzione monte
– mare sulla stessa strada e curvando a destra, si trova il civico 6, ove si trova ubicata la residenza nonché il domicilio del ricorrente, presso il quale egli era rimasto per tutta la durata della malattia essendo impossibilitato a deambulare.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al trattamento economico di malattia conto in conseguenza dello stato di malattia certificato dal 21.8.2023 al CP_1
30.8.2023, previa revoca e/o annullamento del provvedimento adottato dall' in data CP_1
12.9.2023, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 9.5.2025 si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
la fondatezza delle domande attoree.
Deduceva che il medico fiscale competente fa affidamento all'indirizzo indicato nel certificato medico, che nel caso di specie era “via Secondo Gianpaolo 6 98043 Rometta. Rilevava, poi, che il medico incaricato aveva attestato di essersi recato ai civici 4 e 6 e di avere constatato che, oltre alla villa della famiglia si trovavano sulla via solo complessi abitativi ma che sul Per_2
citofono di nessuno di questo risultava il nominativo del ricorrente.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso proposto ex adverso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- All'udienza del 27.5.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere sul piano generale che, al fine di assicurare l'economicità della gestione dell'assicurazione sociale, il legislatore ha presidiato il funzionamento del sistema di controllo – mediante il quale si accerta l'effettivo verificarsi dell'evento protetto (nella specie, la malattia) – con la previsione di un vero e proprio onere a carico del lavoratore: qualora alla visita medica domiciliare di controllo egli risulti assente senza giustificato motivo, decade ipso iure dal diritto all'indennità di malattia (anche qualora, si badi, venga successivamente comunque accertata l'effettiva sussistenza dello stato morboso al momento della visita stessa).
Invero, con inequivoco disposto normativo, l'art. 5 del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983, così dispone al comma 14: “Qualora il lavoratore,
2 pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della citata norma, ha avuto modo di porre in rilievo che “l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e
[…] può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 78 del 1988).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, condivisibilmente chiarito che “l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri
l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. civ., sez. lav., 22.6.2011 n. 8544).
Ed ancora, la giurisprudenza di merito ha, in maniera altrettanto condivisibile, precisato che “in tema di visite fiscali, gli obblighi di buona fede e correttezza correlati all'osservanza dell'obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale non prescindono dall'obbligo di comunicazione preventiva di assenza alla visita fiscale;
l'obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente le assenze alle visite fiscali consente all'azienda di controllare l'effettività dello stato morboso;
se il dipendente risulta più volte assente alle visite fiscali senza addurre valide giustificazioni e senza preventiva comunicazione, non rileva, ai fini dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio, il fatto che il medico curante abbia successivamente confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi;
e anche quando sussistono motivi urgenti ed indifferibili l'assenza dall'abitazione durante gli CP_ orari di reperibilità va prima comunicata al datore di lavoro e all la preventiva comunicazione può essere evitata solo in presenza di gravi ed indifferibili ragioni, ed il
3 lavoratore ha l'onere di dimostrare l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro della repentina uscita di casa” (Tribunale Bari, sez. lav., 10.10.2019, n.4072).
6.- Tanto premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso in esame, ritiene questo giudicante che il ricorrente non abbia prestato il contributo minimo di disponibilità e di diligenza che, alla luce della giurisprudenza richiamata, è esigibile da parte del lavoratore ai fini del funzionamento del sistema di controllo mediante visita domiciliare. Nella specie,
l'onere di reperibilità e, più in generale, il dovere di cooperazione nell'accertamento dell'effettiva sussistenza dello stato morboso ricavabile dall'art. 5 comma 14 D.L. cit. imponevano al lavoratore, ancor prima dell'effettiva permanenza presso l'abitazione durante le fasce orarie di reperibilità, la predisposizione di misure atte a renderlo concretamente ed effettivamente reperibile presso il domicilio comunicato.
La portata più ampia dell'onere di reperibilità – rispetto alla (mera) presenza presso l'abitazione
– è stata messa in luce dai giudici di legittimità i quali hanno condivisibilmente osservato che
“l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma 14,
d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella l. n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale” precisando che “la prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore” (Cass., sez. lav., sentenza 22.5.1999, n. 5000).
Del tutto prive di pregio sono pertanto le allegazioni con cui il ricorrente – producendo un estratto cartaceo di google maps - tenta di imputare al medico di controllo una condotta asseritamente negligente dalla quale sarebbe conseguita la mancata individuazione del domicilio del periziando. Dalle stesse deduzioni contenute in ricorso risulta in maniera inequivocabile la consapevolezza del ricorrente circa le oggettive difficoltà pratiche riscontrabili nell'individuazione del suo domicilio. Non è un caso che l'indirizzo dichiarato è
“Via Secondo Gianpaolo n. 6 98043 Rometta” mentre il civico n. 6 evidenziato nella mappa cartacea allegata al ricorso viene individuata nella via “Gianpaolo”. E non è un caso che sia rimasta esente da contestazione la circostanza, invero dirimente, della mancata indicazione nel campanello del nome dell'odierno ricorrente.
4 Di contro, alla luce della citata giurisprudenza, incombeva semmai sul ricorrente l'onere di provare di aver predisposto tutte le misure che, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbero consentito l'esatta individuazione del suo domicilio da parte del medico fiscale incaricato.
Le superiori considerazioni rendono superfluo un approfondimento istruttorio ed impongono il rigetto del ricorso, così accertata la legittimità del provvedimento adottato dall' in data 12.9.2023. CP_1
7.- Le superiori considerazioni impongono, pertanto, il rigetto del ricorso.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' come da CP_1
dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate, la durata infratriennale del giudizio e la qualità delle parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 27.11.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' che CP_1
liquida in euro 339,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
Messina, 27 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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