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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22556/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO NISI, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 in VIA D'AZEGLIO, 19 40123 BOLOGNA presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MARCO PRAINO elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 19 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si è opposta al CP_1
decreto ingiuntivo nr. 5929/24 emesso su ricorso di per prestazioni inerenti al contratto CP_2
quadro di trasporto inter partes. Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in forza della clausola del Foro esclusivo, individuato dalle parti in quello di Bologna, ai sensi della clausola nr. 9 del contratto;
ha sempre eccepito in via preliminare il difetto di prova della domanda azionata in sede monitoria per il difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e nel merito ha richiesto in compensazione il proprio controcredito per le somme da essa corrisposte ai lavoratori dipendenti delle due società Milano Courier Soc. Coop. a.r.l. e ai sensi dell'art. Parte_1
12.2 del contratto (doc. 5), riservandosi di quantificare il relativo importo in corso di causa chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale in via preliminare ha aderito all'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Giudice adito, nel merito ha insistito per la fondatezza del proprio credito e chiesto in via principale la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bologna, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ritenuto che nel caso di specie non sussista alcuna delle ipotesi di cui all'art. 28 c.p.c. per le quali non è consentita la deroga della competenza per accordo delle parti, rilevato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del Giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedersi il Giudice al quale è rimessa la causa” (cfr. Cass. n.
25180/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 38 2 c., c.p.c., dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da
Giudice incompetente;
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Milano, 11 giugno 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22556/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO NISI, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 in VIA D'AZEGLIO, 19 40123 BOLOGNA presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MARCO PRAINO elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 19 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si è opposta al CP_1
decreto ingiuntivo nr. 5929/24 emesso su ricorso di per prestazioni inerenti al contratto CP_2
quadro di trasporto inter partes. Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in forza della clausola del Foro esclusivo, individuato dalle parti in quello di Bologna, ai sensi della clausola nr. 9 del contratto;
ha sempre eccepito in via preliminare il difetto di prova della domanda azionata in sede monitoria per il difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e nel merito ha richiesto in compensazione il proprio controcredito per le somme da essa corrisposte ai lavoratori dipendenti delle due società Milano Courier Soc. Coop. a.r.l. e ai sensi dell'art. Parte_1
12.2 del contratto (doc. 5), riservandosi di quantificare il relativo importo in corso di causa chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale in via preliminare ha aderito all'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Giudice adito, nel merito ha insistito per la fondatezza del proprio credito e chiesto in via principale la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bologna, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ritenuto che nel caso di specie non sussista alcuna delle ipotesi di cui all'art. 28 c.p.c. per le quali non è consentita la deroga della competenza per accordo delle parti, rilevato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del Giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedersi il Giudice al quale è rimessa la causa” (cfr. Cass. n.
25180/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 38 2 c., c.p.c., dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da
Giudice incompetente;
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Milano, 11 giugno 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola pagina 2 di 3 pagina 3 di 3