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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25/2019 R.G., avente ad oggetto “indennità di disoccupazione”;
promossa da:
nato in [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Tramontana del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 25.07.2022;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 05.01.2019 bracciante agricolo Parte_1 di nazionalità tunisina iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di S. Croce Camerina (RG), premettendo di avere lavorato alle dipendenze dell' . di S. Parte_2 Parte_3 Croce Camerina (RG) per n. 102 giornate nel corso dell'anno 2016, ha chiesto volersi accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola e all'ANF per l'anzidetto anno - vanamente richiesta in sede amministrativa all' con istanza del CP_2
13.03.2017 - e conseguentemente condannare l'ISTITUTO al pagamento della dovuta somma di € 3.990,00. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, attesa l'omessa allegazione e CP_2 documentazione, da parte del ricorrente, del presupposto possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, dagli eseguiti accertamenti d'ufficio il permesso di soggiorno dello Pt_1 risultando scaduto il 06.02.2016. Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.11.2024.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso.
Premesso che nella disattesa domanda amministrativa del 13.03.2017 (in atti) non è traccia di allegazione alcuna del permesso di soggiorno del ricorrente, va rilevato che nell'odierno giudizio il predetto ha inteso fornirne prova versando in atti, unitamente alle note di udienza del 26.10.2023, copia del permesso rilasciatogli in data 22.11.2013 e in scadenza il 06.02.2016 e di bollettino di pagamento della somma di € 127,50 per la causale “rilascio del permesso di soggiorno elettronico”, quietanzato in data 29.03.2016, affermando perciò di avere presentato tempestiva istanza di rinnovo del titolo, senza però offrirne documentazione e chiedendo volersene ordinare l'esibizione alla Questura di Ragusa - Ufficio Immigrazione, non conoscendosi l'esito del procedimento. Attesa la tardività dell'eseguita produzione documentale e della formulata istanza di esibizione (avente peraltro ad oggetto documentazione autonomamente acquisibile dallo presso Pt_1 l'Amm.ne procedente), deve tuttavia ritenersi che il predetto non abbia fornito integrale prova dei requisiti costitutivi delle reclamate prestazioni assistenziali, riconoscibili solo ai soggetti regolarmente soggiornanti nel T.N.; la domanda va perciò rigettata, siccome infondata, con conseguente condanna del ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 25/2019 R.G.; rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa l'11 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25/2019 R.G., avente ad oggetto “indennità di disoccupazione”;
promossa da:
nato in [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Tramontana del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 25.07.2022;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 05.01.2019 bracciante agricolo Parte_1 di nazionalità tunisina iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di S. Croce Camerina (RG), premettendo di avere lavorato alle dipendenze dell' . di S. Parte_2 Parte_3 Croce Camerina (RG) per n. 102 giornate nel corso dell'anno 2016, ha chiesto volersi accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola e all'ANF per l'anzidetto anno - vanamente richiesta in sede amministrativa all' con istanza del CP_2
13.03.2017 - e conseguentemente condannare l'ISTITUTO al pagamento della dovuta somma di € 3.990,00. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, attesa l'omessa allegazione e CP_2 documentazione, da parte del ricorrente, del presupposto possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, dagli eseguiti accertamenti d'ufficio il permesso di soggiorno dello Pt_1 risultando scaduto il 06.02.2016. Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.11.2024.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso.
Premesso che nella disattesa domanda amministrativa del 13.03.2017 (in atti) non è traccia di allegazione alcuna del permesso di soggiorno del ricorrente, va rilevato che nell'odierno giudizio il predetto ha inteso fornirne prova versando in atti, unitamente alle note di udienza del 26.10.2023, copia del permesso rilasciatogli in data 22.11.2013 e in scadenza il 06.02.2016 e di bollettino di pagamento della somma di € 127,50 per la causale “rilascio del permesso di soggiorno elettronico”, quietanzato in data 29.03.2016, affermando perciò di avere presentato tempestiva istanza di rinnovo del titolo, senza però offrirne documentazione e chiedendo volersene ordinare l'esibizione alla Questura di Ragusa - Ufficio Immigrazione, non conoscendosi l'esito del procedimento. Attesa la tardività dell'eseguita produzione documentale e della formulata istanza di esibizione (avente peraltro ad oggetto documentazione autonomamente acquisibile dallo presso Pt_1 l'Amm.ne procedente), deve tuttavia ritenersi che il predetto non abbia fornito integrale prova dei requisiti costitutivi delle reclamate prestazioni assistenziali, riconoscibili solo ai soggetti regolarmente soggiornanti nel T.N.; la domanda va perciò rigettata, siccome infondata, con conseguente condanna del ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 25/2019 R.G.; rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa l'11 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella