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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1357/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di OV, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina RoSSto Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1357/2024 R.G. promoSS con ricorso depositato il 14/03/2024
da
, con gli Avv.ti DE MARTIN GIOVANNI ATTILIO e DE TE
MARTIN MARIA CHIARA
e
SCARSO MAURO, con gli Avv.ti BARBAN RENZA e TUROLLA ROBERTO
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente:
“circa l'affidamento del minore Persona_1
che l'affido di nato ad [...] il [...] spetti Persona_1
congiuntamente alla IG.ra nata a [...] l'11 TE
maggio 1974 e all'Ing. UR CA nato a [...] l'[...], con residenza del minore in LA DO (PD), Via Italo Svevo n. 37. L'affido condiviso R_
dei genitori deve intendersi esteso alle scelte importanti per quali la salute, R_
l'educazione e l'istruzione (anche religiosa).
circa il diritto di visita del Padre
che venga regolato il diritto di visita e di permanenza del minore con il Padre a R_
fine settimana alternati, disponendo che l'Ing. UR CA tenga con sé dalle R_
ore 18,30 del venerdì sino alle ore 18,30 della domenica, orario entro il quale venga disposto il rientro del minore a LA DO (PD) ovvero al lunedì successivo con accompagnamento di all'istituto scolastico a cura del Padre e/o della Madre, R_
nonché che la visita e permanenza settimanale venga disposta dalle ore 18,30 del martedì e/o mercoledì, con accompagnamento del minore, la mattina del mercoledì e/o giovedì, a cura del Padre e/o della Madre
presso la Scuola Primaria “AleSSndro NI di EN (PD), Via Giuseppe
Garolla n. 44.
Per quanto attiene alle festività natalizie che poSS trascorrere una settimana R_
continuativa con il Padre, alternando di anno in anno, il giorno di Natale e di
Capodanno, così come per metà, le ferie pasquali, comprendendo per anni alterni, il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo.
Per quanto attiene alle vacanze estive che poSS trascorrere due settimane, R_
anche non continuative, con il Padre, il cui periodo verrà comunicato fra genitori, entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno. circa il contributo al mantenimento del minore Persona_1
Sulle spese di carattere ordinario che l'Ing. UR CA nato a [...] l'[...] sia obbligato al versamento di contributo mensile ordinario in favore di nato ad [...] il 4 Persona_1
2 3
marzo 2016 nell'importo capitale di EURO 800,00=, importo aggiornabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi alle coordinate di conto corrente intestato alla IG.ra TE
, note all'Ing. UR CA;
[...]
Sulle spese di carattere straordinario che le spese di carattere straordinario, mediche specialistiche e/o non coperte dal Servizio
Sanitario, scolastiche ed extrascolastiche, ludico ricreative e della baby sitter relative al figlio minore vengano ripartite in ragione del 50% su ciascuno dei genitori, con R_
indicazione analitica delle spese neceSSrie e non neceSSrie di preventivo accordo dei genitori e con regolazione e liquidazione fra i genitori ogni trimestre, previa esibizione dei costi, dei relativi pagamenti e dei documenti giustificativi, sì da consentire le detrazioni fiscali pro quota.
Con condanna alla refusione delle spese di lite, come da norma generale.”
Conclusioni di parte resistente:
“NEL MERITO:
a) quanto all'affidamento del minore si chiede che l'affidamento di Persona_1
(nato ad [...] il [...]) spetti congiuntamente alla Persona_1
IG.ra (nata a [...] l'[...]) e all'Ing. TE
UR CA (nato a [...] l'[...]), con collocazione prevalente e residenza del minore presso la madre in LA DO (PD), Via Italo Svevo n. 37. R_
L'affido condiviso dei genitori deve intendersi esteso alle scelte importanti per R_
quali la salute, l'educazione e l'istruzione (anche religiosa).
b) Quanto alla permanenza del minore con il padre, si chiede che venga disposta R_
a fine settimana alternati, disponendo che il padre tenga con sé dalle ore 8,30 del R_
sabato mattina sino alle ore 18,30 della domenica, orario entro il quale venga disposto il rientro del minore a LA DO (PD) con accompagnamento di a R_
cura del padre. Inoltre il Padre, previo accordo telefonico fra genitori da assumere
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almeno una settimana prima, potrà anticipare la visita di al venerdì ad ore R_
18.30 ovvero (nel caso in cui la visita decorresse dalle ore 8,30 del sabato mattina), potrà
prolungare il collocamento del minore con il pernottamento della domenica, allo scopo di consentire la frequenza di due giorni continuativi.
c) Quanto al diritto di visita del padre, si chiede che la visita infrasettimanale venga disposta dalle ore 18,30 del martedì e/o del mercoledì, comunque con preavviso di una settimana di anticipo onde evitare problemi organizzativi e lavorativi di entrambi i genitori e, sempre, compatibilmente con gli impegni del minore, con accompagnamento del minore presso la Scuola Primaria “AleSSndro NI di EN (PD), Via
Giuseppe Garolla n. 44 E, la mattina del mercoledì e/o giovedì a cura della madre, come fino ad oggi sempre avvenuto, ovvero qualora fosse impossibilitata a cura del padre.
d) Quanto alle festività natalizie, si chiede che poSS trascorrere una settimana R_
continuativa con il padre, alternando di anno in anno, il giorno di Natale e di
Capodanno, così come per metà, le ferie pasquali, comprendendo per anni alterni, il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo.
e) Quanto alle vacanze estive, si chiede che poSS trascorrere due settimane, R_
anche non continuative, con il padre, il cui periodo verrà comunicato fra genitori, entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno. f) Quanto al contributo al mantenimento del minore Persona_1
- In ordine al contributo al mantenimento ordinario, si chiede che l'Ing. UR CA
sia obbligato al versamento di contributo mensile, in favore del figlio Persona_1
nell'importo capitale di € 800,00, importo aggiornabile secondo gli indici ISTAT,
tramite versamento alle coordinate di conto corrente intestato alla IG.ra TE
, note all'Ing. UR CA;
[...]
- In ordine al contributo per le spese di carattere straordinario, si chiede siano ripartite secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa 17.01.2017 adottato dall'intestato
Tribunale, con regolazione e liquidazione fra i genitori ogni trimestre, previa esibizione dei costi e dei documenti giustificativi, sì da consentire le detrazioni fiscali pro quota.
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- Con favore del compenso e delle spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2024 la IG.ra , premettendo che: TE
-dalla lunga e stabile relazione tra le parti nasceva, il 4.03.2016, il figlio R_
;
[...]
- nel luglio 2020, la IG.ra e il IG. ponevano fine alla relazione Pt_1 R_
sentimentale;
- la IG.ra , dipendente a tempo determinato della Società Studio TE
CQuadro, rimaneva nell'abitazione di LA DO (PD) unitamente al minore il IG. UR CA, Professionista e titolare di quote Societarie, R_
si trasferiva a OV, Via Altichiero n. 24;
- i genitori, nei fatti, assentivano: a) alla regolazione di affido condiviso del minore;
b) al mantenimento della residenza del minore a LA DO,
con iscrizione nelle liste Medico Pediatriche della Dott.SS , con Persona_2
Studio in LA DO, Via Roma n. 70/c; c) all'iscrizione scolastica del minore presso la Scuola Primaria “AleSSndro NI di EN (PD), Via
Giuseppe Garolla n. 44, ubicata in Edificio antistante allo studio professionale del padre;
d) al versamento di contributo al mantenimento ordinario del Padre
al minore di Euro 800,00= mensili;
e) al riparto della quota del 50% fra i genitori delle spese di natura straordinaria;
- permane non convergenza in ordine all'espletamento del diritto di visita al minore da parte del padre, con specifico riferimento alle modalità della durata nel corso dei fine settimana alternati;
- la ricorrente è occupata con mansioni di segreteria amministrativa dal 18
novembre 2022 presso la Società Studio CQuadro, con Sede in Cittadella (PD),
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con contratto a termine 18 giugno 2024 e percepisce uno stipendio di Euro
1.200,00 mensili;
- vive presso la residenza di LA DO (PD) di proprietà R_
della madre, la quale, al fine dell'acquisto della quota già di titolarità del IG.
, si onerava di mutuo, il cui rimborso rateale mensile è attualmente pari R_
ad Euro 820,00;
- i costi medi mensili delle utenze della residenza di LA OV si aggirano intorno ad Euro 300 – 350. A tali oneri debbono aggiungersi i trasporti scolastici ed extra scolastici del minore, che mensilmente si aggirano in Euro
100,00;
pertanto, chiedeva:
“Nel Merito:
a) circa l'affidamento del minore che l'affido di nato ad [...]_1
Abano Terme (PD) il 4 marzo 2016 spetti congiuntamente alla IG.ra TE
nata a [...] l'[...] e all'Ing. UR CA nato a
OV l'8 febbraio 1963, con residenza del minore in LA DO R_
(PD), Via Italo Svevo n. 37. L'affido condiviso dei genitori deve intendersi esteso alle scelte importanti per quali la salute, l'educazione e l'istruzione (anche R_
religiosa).
b) circa il diritto di visita del Padre che venga regolato il diritto di visita e di permanenza del minore con il Padre a fine settimana alternati, disponendo che R_
l'Ing. UR CA tenga con sé dalle ore 18,30 del venerdì sino alle ore 18,30 R_
della domenica, orario entro il quale venga disposto il rientro del minore a LA
DO (PD) ovvero al lunedì successivo con accompagnamento di all'istituto R_
scolastico a cura del Padre, nonché che la visita e permanenza settimanale venga disposta dalle ore 18,30 del martedì e/o mercoledì, con accompagnamento del minore, la mattina del mercoledì e/o giovedì, a cura del Padre presso la Scuola Primaria
“AleSSndro NI di EN (PD), Via Giuseppe Garolla n. 44. Per quanto attiene
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alle festività natalizie che poSS trascorrere una settimana continuativa con il R_
Padre, alternando di anno in anno, il giorno di Natale e di Capodanno, così come per metà, le ferie pasquali, comprendendo per anni alterni, il giorno di Pasqua e lunedì
dell'Angelo. Per quanto attiene alle vacanze estive che poSS trascorrere due R_
settimane, anche non continuative, con il Padre, il cui periodo verrà comunicato fra genitori, entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno.
c) circa il contributo al mantenimento del minore Sulle spese di carattere Persona_1
ordinario che l'Ing. UR CA nato a [...] l'[...] sia obbligato al versamento di contributo mensile in favore di nato ad [...] il 4 Persona_1
marzo 2016 nell'importo capitale di EURO 800,00=, importo aggiornabile secondo gli indici ISTAT, accordabile tramite versamento alle coordinate di conto corrente intestato alla IG.ra , note all'Ing. UR CA;
TE
Sulle spese di carattere straordinario che le spese di carattere straordinario relative al figlio minore vengano ripartite in ragione del 50% su ciascuno dei genitori, con R_
indicazione analitica delle spese neceSSrie e non neceSSrie di preventivo accordo dei genitori, con regolazione e liquidazione fra i genitori ogni trimestre, previa esibizione dei costi e dei documenti giustificativi, sì da consentire le detrazioni fiscali pro quota.
In via Istruttoria:
1) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia della IG.ra TE
rilasciato dal Comune di LA DO (PD); 2) atto di compravendita quote della residenza di LA DO;
3) contratto di lavoro della IG.ra TE
; 4) Visura Società Link Managment S.r.l. e bilancio di esercizio al 31 dicembre
[...]
2022 e Visura Società Celeste Immobiliare S.r.l. e bilancio di esercizio al 31 dicembre .
5) missiva 22 aprile 2022; 6) specifica ratei mutuo della Parte_2
Società Unicredit Banca S.p.a. (tasso variabile); 7) busta paga IG.ra TE
(mensilità gennaio 2024) 8) fatture relative ad utenze della residenza di LA
DO, Via Italo Svevo 37; 9) dichiarazione dei redditi della IG.ra TE
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esercizi d'imposta 2021, 2022 e 2023; 10) estratti conto bancari ultimo triennio IGnora
. TE
Con favore delle spese di lite, IVA, CPA e 4%.”
Successivamente alla fiSSzione dell'udienza dell'11.09.2024, in data
2.07.2024 si costituiva il resistente, il quale, premettendo che:
- confermava che, attraverso il proprio difensore, interveniva un fitto scambio di corrispondenza e proposte che portavano ad una regolamentazione “di fatto”
del rapporto genitoriale riguardante pressochè ogni aspetto inerente il minore eccettuati alcuni marginali aspetti riguardanti il diritto di visita e di R_
permanenza del minore presso il padre, nonché la ripartizione di alcune spese;
- è ferma intenzione del padre trascorrere con il minore quanto più tempo possibile, tuttavia esistono delle ragioni oggettive che non consentono al IG.
di assumersi l'impegno di andare a prendere nel tardo R_ R_
pomeriggio del venerdì (ore 18,30), a causa dei propri impegni lavorativi e professionali;
- spesso il IG. nella giornata del venerdì si ritrova a dover rientrare da R_
convegni e trasferte lavorative, ultimamente da Grassobbio, in provincia di
Bergamo, ove, in data 06.11.2023, risulta essere stata aperta una unità locale di
Link Management srl;
- quanto al diritto di visita infrasettimanale, da circa quattro anni, in virtù di accordi intercorsi tra genitori e senza alcuna conflittualità, è sempre stata la madre ad andare a prendere il figlio dal padre il mercoledì e/o il giovedì
mattina, per accompagnarlo a scuola prima di recarsi al lavoro;
- il resistente corrisponde mensilmente e con massima regolarità alla IGnora
, a far data dal febbraio 2023, € 800,00 a titolo di contributo nel Pt_1
mantenimento del figlio R_
- la ricorrente percepisce integralmente l'assegno unico mensile;
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- il IG. scioglieva e liquidava ogni intercorso rapporto di natura R_
economica con la IG. (che era socia al 30% nella Link Management srl Parte_3
e socia al 49% nella Stefania Immobiliare srl), riconoscendo alla steSS l'importo di € 426.199,95, corrisposto a mezzo assegni circolari in data 08.04.2022, a fronte della cessione delle quote societarie dalla steSS detenute di Link Management
srl e di Stefania Immobiliare srl, nonché a titolo di liquidazione degli utili societari di Link Management srl alla steSS spettanti per l'anno 2022. A tali importi andranno aggiunti quelli percepiti dalla IG.ra , sempre a titolo Pt_1
di utili della succitata società, per i periodi precedenti 2019/2021, pari ad ulteriori € 334.500,00;
pertanto, chiedeva:
“NEL MERITO:
a) quanto all'affidamento del minore si chiede che l'affidamento di Persona_1
(nato ad [...] il [...]) spetti congiuntamente alla Persona_1
IG.ra (nata a [...] l'[...]) e all'Ing. TE
UR CA (nato a [...] l'[...]), con collocazione prevalente e residenza del minore presso la madre in LA DO (PD), Via Italo Svevo n. 37. R_
L'affido condiviso dei genitori deve intendersi esteso alle scelte importanti per R_
quali la salute, l'educazione e l'istruzione (anche religiosa).
b) Quanto alla di permanenza del minore con il padre, si chiede che venga R_
disposta a fine settimana alternati, disponendo che il padre tenga con sé dalle R_
ore 8,30 del sabato mattina sino alle ore 18,30 della domenica, orario entro il quale venga disposto il rientro del minore a LA DO (PD) con accompagnamento di a cura del padre. R_
c) Quanto al diritto di visita del padre, si chiede che la visita infrasettimanale venga disposta dalle ore 18,30 del martedì e/o mercoledì, comunque con preavviso di una settimana di anticipo onde evitare problemi organizzativi e lavorativi di entrambi i genitori e, sempre, compatibilmente con gli impegni del minore, con accompagnamento
9 10
del minore presso la Scuola Primaria “AleSSndro NI di EN (PD), Via
Giuseppe Garolla n. 44 E, la mattina del mercoledì e/o giovedì, a cura della madre, come fino ad oggi sempre avvenuto, ovvero secondo disponibilità di ciascun genitore.
d) Quanto alle festività natalizie, si chiede che poSS trascorrere una settimana R_
continuativa con il padre, alternando di anno in anno, il giorno di Natale e di
Capodanno, così come per metà, le ferie pasquali, comprendendo per anni alterni, il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo.
e) Quanto alle vacanze estive, si chiede che poSS trascorrere due settimane, R_
anche non continuative, con il padre, il cui periodo verrà comunicato fra genitori, entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno. f) Quanto al contributo al mantenimento del minore Persona_1
- In ordine al contributo al mantenimento ordinario, si chiede che l'Ing. UR CA
sia obbligato al versamento di contributo mensile, in favore del figlio Persona_1
nell'importo capitale di € 800,00, importo aggiornabile secondo gli indici ISTAT,
tramite versamento alle coordinate di conto corrente intestato alla IG.ra TE
, note all'Ing. UR CA;
[...]
- In ordine al contributo per le spese di carattere straordinario, si chiede sia applicato il protocollo d'intesa 17.01.2017 adottato dall'intestato Tribunale e che le stesse vengano ripartite in ragione del 50%, con regolazione e liquidazione fra i genitori ogni trimestre,
previa esibizione dei costi e dei documenti giustificativi, sì da consentire le detrazioni fiscali pro quota.
- Con favore delle spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si producono: - doc. 01) Estratto visura Link Management srl con sede in Grassobbio in provincia Bergamo. - doc. 02) Copia nr. 3 assegni circolari emesssi a favore di Per_3
per l'importo complessivo di € 426.199,95. -doc. 03) Atto di cessione quote Link
[...]
Management srl. - doc. 04) Atto di liquidazione Stefania Immobiliare srl. - doc. 05)
Verbale assemblea ordinaria 31/03/22 Link Management srl di distribuzione degli utili.
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- doc. 06) Verbale assemblea ordinaria 14/11/19, 03/02/20, 10/12/20 Link Management
srl di distribuzione degli utili. - doc. 07) Protocollo d'intesa 17.01.2017 seguito dal
Tribunale di OV. - doc. 08) Dichiarazione dei redditi dell' ing, UR CA:
Esercizi d'imposta 2021, 2022 e 2023.”
Seguiva il deposito di memorie di parte nonché il rinvio dell'udienza già
fiSSta.
Quindi, all'udienza del 12.09.2024, il Giudice, dopo aver preso atto dell'accordo parziale intervenuto tra le parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 9 ottobre 2024 in trattazione scritta, concedendo termine per deposito delle note contenti le conclusioni congiunte fino all' 8 ottobre 2024. Le
parti rinunciavano ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Successivamente al deposito di note scritte di entrambe le parti, il
Giudice, con Ordinanza datata 11.10.2024, sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione coniugi, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre,
disciplinando i tempi e le modalità di permanenza presso il padre come segue: previo congruo avviso, un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio alle
18.30 fino alla domenica alle 18.30 con accompagnamento presso la casa della mamma o in alternativa dal sabato mattina al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
un pomeriggio alla settimana, martedì o mercoledì, da concordare tra le parti con preavviso di una settimana, dalle ore 18.30 con pernotto ed accompagnamento a scuola, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno (Natale 2024 sarà trascorso con la madre); metà delle vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2025
sarà trascorsa con il padre); quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno in ogni caso concordare modalità diverse, compatibili con le eIGenze del figlio e degli stessi genitori;
11 12
2) Dispone che il IG. CA UR contribuisca al mantenimento del figlio provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla madre IG.ra , entro il 5° giorno di ciascun mese, TE
l'importo complessivo di € 800, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di OV.”
Quindi, ordinava ad entrambe le parti di produrre tutta la documentazione non ancora depositata ed aggiornata, compresa quella finanziaria (investimenti,
depositi, titoli), indicata nell'art. 473 bis.12 cpc entro il 31.01.2025. Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, rinviava all'udienza del 13.03.2025 in trattazione scritta, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c. e termine per note scritte fino al 12.03.2025.
A seguito di deposito documentale di entrambe le parti nonché di memorie e note scritte per l'udienza del 13.03.2025, il Giudice, con Ordinanza
recante la medesima data, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affido e sul contributo al mantenimento
Le parti concordano sia che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambe, con collocamento presso la madre, sia sul contributo al mantenimento di € 800 mensili, rivalutabili Istat.
Le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo di OV,
andranno ripartite al 50% tra le parti.
Sul diritto di visita paterno.
Le parti dissentono in parte sui termini e modalità di gestione del diritto di visita paterno.
In particolare la IG. ra chiede che il padre tenga con sé dalle ore Pt_1 R_
18,30 del venerdì sino alle ore 18,30 della domenica, orario entro il quale venga disposto il rientro del minore a LA DO (PD) ovvero al lunedì successivo con
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accompagnamento di all'istituto scolastico a cura del Padre e/o della Madre, R_
nonché che la visita e permanenza settimanale venga disposta dalle ore 18,30 del martedì e/o mercoledì, con accompagnamento del minore, la mattina del mercoledì e/o giovedì, a cura del Padre e/o della Madre
Il IG. chiede di tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, R_
“dalle ore 8,30 del sabato mattina sino alle ore 18,30 della domenica, orario entro il quale venga disposto il rientro del minore a LA DO (PD) con accompagnamento di a cura del padre. Inoltre il Padre, previo accordo telefonico R_
fra genitori da assumere almeno una settimana prima, potrà anticipare la visita di al venerdì ad ore 18.30 ovvero (nel caso in cui la visita decorresse dalle ore 8,30 R_
del sabato mattina), potrà prolungare il collocamento del minore con il pernottamento della domenica, allo scopo di consentire la frequenza di due giorni continuativi. Quanto
al diritto di visita del padre, si chiede che la visita infrasettimanale venga disposta dalle ore 18,30 del martedì e/o del mercoledì, comunque con preavviso di una settimana di anticipo onde evitare problemi organizzativi e lavorativi di entrambi i genitori e,
sempre, compatibilmente con gli impegni del minore, con accompagnamento del minore presso la Scuola Primaria “AleSSndro NI di EN (PD), Via Giuseppe
Garolla n. 44 E, la mattina del mercoledì e/o giovedì a cura della madre, come fino ad oggi sempre avvenuto, ovvero qualora fosse impossibilitata a cura del padre” .
Il Collegio ritiene di confermare i tempi individuati dal Giudice delegato con i provvedimenti provvisori, apparendo gli stessi equilibrati tra le generiche eIGenze lavorative rappresentate dal padre ed il diritto del minore alla bigenitorialità.
Peraltro, nelle proprie memorie conclusionali il IG. non ha rappresentato R_
alcun impedimento o difficoltà nella loro attuazione.
Sulle spese di lite
Stante il sostanziale accordo tra le parti nel merito delle domande, le spese di lite devono essere compensate.
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PQM
Il Tribunale di OV, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così
provvede:
- Affida congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, R_
con collocamento presso la madre
- Dispone che il padre, previo congruo avviso, poSS vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì R_
pomeriggio alle 18.30 fino alla domenica alle 18.30 con accompagnamento presso la casa della mamma o in alternativa dal sabato mattina al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
un pomeriggio alla settimana, martedì o mercoledì, da concordare tra le parti con preavviso di una settimana, dalle ore 18.30 con pernotto ed accompagnamento a scuola, una settimana durante le vacanze natalizie,
comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
metà delle vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno in ogni caso concordare modalità diverse, compatibili con le eIGenze del figlio e degli stessi genitori;
- dispone che il IG. CA UR contribuisca al mantenimento del figlio provvedendovi direttamente nel tempo in cui lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla madre IG.ra , entro il TE
5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 800, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di OV.
Spese compensate
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Così deciso in OV nella camera di conIGlio del 15.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina RoSSto
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