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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1541 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti CANTINI CORTELLEZZI GIULIA MARIALUISA e OLIVA UMBERTO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
con gli avv.ti PATERNOSTER ILARIA e BIATI CRISTINA LUCREZIA
- RESISTENTE
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.08.2023 conveniva in giudizio la datrice di lavoro Parte_1
esponendo in fatto: Controparte_1
a) di essere stato assunto in data 17/03/2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per sei mesi, con mansione di autista ed inquadramento al livello H1 (ex 4S) del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, successivamente prorogato per ulteriori sei mesi e poi trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) che il rapporto di lavoro era proseguito per quasi due anni, dal mese di marzo 2021 fino al febbraio 2023 senza che gli fosse mai mosso alcun addebito disciplinare;
c) che a gennaio 2023 aveva comunicato alla società, nelle persone di e di Persona_1
alcuni errori nella compilazione delle sue buste paga relative ai mesi Controparte_1
precedenti, dai quali conseguivano differenze retributive in suo danno, chiedendo quindi il pagamento delle retribuzioni arretrate dovute o quantomeno i chiarimenti del caso;
d) che infastidito da tali rivendicazioni economiche, in data 24/01/2023 presso il Per_1 magazzino della sito in Poncarale, alterato, lo invitava a lasciare il posto di lavoro “con CP_1 le buone” affermando che in caso contrario avrebbero trovato il modo di mandarlo via;
e) che dal giorno successivo era stato messo in ferie unilateralmente dalla convenuta, asseritamente per carenza di ordini di lavoro e che in data 30/01/2023 aveva ricevuto cinque separate lettere di contestazione disciplinare, in risposta alle quali in data 2/02/2023 presentava le proprie giustificazioni chiedendo, tra l'altro, di essere sentito personalmente a propria difesa;
f) che in data 7/02/2023 riceveva un'ulteriore lettera di contestazione disciplinare con cui gli veniva contestato di essersi appropriato del gasolio della ditta per rifornire la sua auto, fatto per il quale la società aveva presentato anche denuncia-querela nei suoi confronti e a confutazione del quale egli aveva presentato le proprie giustificazioni ed esibito prova documentale (cronotachigrafo) per dimostrare che in quel momento si trovava alla guida del mezzo bloccato nel traffico;
g) che, nonostante le sue richieste, non era mai stato chiamato per essere sentito personalmente e che alle sei lettere di contestazione seguiva l'applicazione di altrettante sanzioni disciplinari, cinque delle quali comunicate con lettere datate 7/02/2023 e la sesta con lettera datata 14/02/2023, che, nello specifico si sostanziavano in: i. rimprovero scritto, per essere arrivato in ritardo di 2 ore e 15 minuti allo scarico presso la D.M.O. SPA in data 17/01/2023 (doc. 13); ii. multa di due ore di retribuzione, per aver percorso con il mezzo targato DY297CV, in data 17/01/2023, una strada vietata al transito dei mezzi pesanti e di avere “impantanato” e cagionato danni al predetto mezzo
(doc. 14); iii. rimprovero scritto, per essersi comportato in modo maleducato ed irrispettoso nei confronti dei colleghi, in data 24/01/2023 (doc. 15); iv. rimprovero scritto, per essersi rifiutato di ricevere ordini dal collega di lavoro in data 24/01/2023 (doc. 16); v. Persona_2
rimprovero scritto, per non aver risposto alle telefonate e ai messaggi del collega Per_2
in data 25/01/2023 (doc. 17); vi. sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla
[...]
2 retribuzione per quattro giornate, per aver fatto rifornimento alla propria auto, in data
16/01/2023, con una tanica di gasolio da 20 litri di proprietà della società (doc. 18).
h) che in data 1/02/2023 in presenza della lo invitava a trovarsi un nuovo Per_1 CP_1
posto di lavoro pronunciando le seguenti parole: “Io ti ho detto che tu devi cercarti un altro posto di lavoro perché hai tirato troppo la corda, e qui non ce n'è più”;
i) che con lettera raccomandata del 21/02/2023, la convenuta gli comunicava l'addebito del danno causato al veicolo in dotazione targato DY297CV, quantificato in € 2.176,30 che veniva trattenuta dalla busta paga del mese di febbraio 2023;
l) che in data 27/02/2023 gli veniva irrogato, mediante lettera raccomandata datata 24/02/2023, il licenziamento per giusta causa richiamando la gravità dei fatti precedentemente contestati e sanzionati;
m) che il licenziamento veniva impugnato in data 28/02/2023, con lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata per tramite del proprio legale e che si svolgeva senza esito positivo il tentativo di conciliazione.
Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente censurava l'impugnato licenziamento per giusta causa, in principalità, per carenza di contestazione dell'addebito e per avvenuta consunzione del potere disciplinare posto che non era stato preceduto, come disposto dall'art. 7 St. Lav., da alcuna contestazione disciplinare e che non poteva essere applicato in relazione a fatti già contestati e sanzionati in precedenza;
in subordine, per insussistenza della giusta causa, attesa la pretestuosità delle contestazioni sanzionate quasi contemporaneamente e a seguito delle rivendicazioni salariali del lavoratore il quale neppure era stato sentito a propria difesa come richiesto.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 24.02.2023; in via principale, per carenza di contestazione disciplinare e per avvenuta consunzione del potere disciplinare ovvero, in subordine, per
l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento e per le altre ragioni esposte – in tal caso, previa dichiarazione di illegittimità/infondatezza delle sei sanzioni disciplinari emesse con lettere raccomandate del 7/02/2023 e del 14/02/2023; in ogni caso, per l'effetto: • dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura di sei mensilità, e cioè nella misura di 12.940,41 €, per le ragioni di cui al presente ricorso, o altra ritenuta di giustizia;
• dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso corrispondente ad una mensilità ai sensi dell'art.
3 36 del CCNL di categoria, pari ad € 1.848,63; Con riserva di agire per il recupero delle differenze retributive maturate dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, e per il risarcimento dei danni tutti subiti, ivi incluse le 2 ore di retribuzione illegittimamente trattenute a titolo di multa e 4 giorni di retribuzione illegittimamente trattenute per sospensione disciplinare, per un ammontare totale di
€ 374,12, come risultante dal cedolino paga del mese di febbraio 2023. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché anche compensativi, sulla somma rivalutata, dal giorno della maturazione del credito al saldo effettivo;
Col favore delle spese di giudizio, IVA e CPA, oltre esposti e spese>.
2. Si costituiva ritualmente la società convenuta contestando la ricostruzione dei fatti rappresentata dal ricorrente e in particolare esponendo:
a) che, una volta ottenuta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il ricorrente aveva iniziato a tenere comportamenti irrispettosi delle direttive datoriali e dei colleghi di lavoro ai limiti della insubordinazione;
b) che mai aveva avanzato rivendicazioni retributive delle quali per altro non forniva alcuna dimostrazione;
c) che, in relazione alle contestazioni disciplinari che gli erano state mosse, era stato sentito in data
1^ febbraio 2023, su sua espressa richiesta, e che in relazione all'incontro era stato redatto anche un verbale sottoscritto dallo stesso (doc. 2), sicché non era maturata alcuna lesione dei suoi Pt_1
diritti difensivi;
d) che la sottrazione del gasolio dell'azienda per suo uso personale era stata riferita da altro dipendente il quale specificava che non si era trattato di un fatto isolato, ma ripetuto nel tempo, tant'è che era stata sporta denuncia-querela nei suoi confronti;
e) che la documentazione prodotta al fine di dimostrare la sua estraneità all'appropriazione indebita dei beni sociali era del tutto insufficiente, in quanto trattavasi di screenshot di conversazione
WhatsApp (doc. 25 ricorso) artificiosamente tagliati per far corrispondere gli orari, come si evinceva dalla produzione originale della conversazione stessa, mentre la scheda cronotachigrafica non teneva conto della differenza di orario (un'ora in meno) segnata dal tachigrafo digitale ed era comunque smentita dagli estratti dell'archivio posizioni del GPS (doc. 5) del mezzo da cui risultava che lo stesso era stato affidato ad alle ore 7.21 del 16.01.2023 ed era ancora presso il Pt_1 capannone dell'azienda a Poncarale ove vi rimaneva fino alle 7.24 e non già bloccato nel traffico come dallo stesso assunto, da qui la malafede del ricorrente e la fondatezza del grave addebito contestato;
4 f) che, in relazione al danno cagionato al mezzo aziendale, aveva dovuto sostenere costi maggiori rispetto a quelli già addebitati al lavoratore per la somma di € 1.241,73 che si riservava di chiedere con separato giudizio;
g) che quindi andava riconosciuta la giusta causa del licenziamento posto che le condotte del ricorrente avevano determinato la definitiva ed irreparabile rottura del rapporto fiduciario;
h) che, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto illegittimo il licenziamento per violazione dell'art. 7 legge n. 300/70, trattandosi di impresa con meno di 15 dipendenti, non era applicabile la tutela reale bensì quella indennitaria;
i) che in merito all'indennità sostituiva di preavviso, in virtù dell'anzianità maturata e di quanto disposto dal CCNL di categoria applicato, avrebbe dovuto essere contenuta in 15 giorni in luogo dei
30 giorni rivendicati in ricorso.
Concludeva quindi chiedendo: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertata la legittimità degli addebiti e del licenziamento da parte della datrice di lavoro
[...] voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare infondate e, per l'effetto, Controparte_1
rigettare integralmente le pretese risarcitorie avanzate nei confronti della datrice di lavoro, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria delle spese di lite tutte.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di dichiarazione di illegittimità del licenziamento comminato per violazione dell'art. 7 della L.300/70, l'ill.mo Giudice adito condanni la resistente a rifondere esclusivamente una mensilità, ai sensi di legge, oltre all'indennità di preavviso ricalcolata, ai sensi di quanto previsto nel CCNL>.
3. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché con l'audizione dei testi e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
4. La presente controversia può essere definita utilizzando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”.
Tale principio – statuisce la Suprema Corte - imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.
Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base
5 della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017).
4.1. Il ricorrente è stato licenziato in data 24.02.2023 con lettera raccomandata del seguente tenore:
Con la presente, Le comunichiamo ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con il sottoscritto, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 Cod.
Civ.
Tale decisione è dovuta a seguito del susseguirsi di comportamenti da Lei tenuti negli ultimi mesi di notevole gravità, lesivi della fiducia necessaria fra azienda e dipendente, e contrari altresì alle norme di legge, comportamenti, peraltro, a Lei già regolarmente contestati e sanzionati.
I comportamenti su indicati e le sanzioni già comminate hanno quindi leso il rapporto di fiducia in maniera irrimediabile, e non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso.
Ai sensi della vigente normativa legale e contrattuale, nessun preavviso Le deve essere riconosciuto.
Il licenziamento ha effetto immediato, contestualmente al ricevimento della presente comunicazione…> (doc. 20 ricorso).
La decisione della società di licenziare il ricorrente è quindi pacificamente dipesa dal “susseguirsi di comportamenti, posti in essere dal ricorrente…. regolarmente contestati e sanzionati” e di gravità tale da aver leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Il riferimento è pertanto alle sei contestazioni disciplinari fatte pervenire al ricorrente fra il 30 gennaio 2023 e il 7 febbraio 2023 (cinque con separate lettere tutte ricevute in data 30.01.2023 e l'ultima ricevuta in data 7.02.2023, docc.
5-9 e 11 ricorso) e a cui faceva seguito l'applicazione di altrettante sanzioni disciplinari: cinque comunicate con lettere del 7.02.2023 e la sesta con lettera datata 14.02.2023 (docc. 13-18 ricorso), per come sopra riportate e dettagliate (quattro rimproveri scritti, una multa di due ore di retribuzione e la sospensione della prestazione lavorativa e dalla retribuzione per quattro giornate).
Non risultano condotte successive e diverse rispetto a quelle oggetto delle sei contestazioni disciplinari in esame e in conseguenza delle quali la società aveva già esercitato il proprio potere disciplinare nei confronti del lavoratore applicando, per ciascuna di esse, specifiche sanzioni di tipo conservativo.
4.2. Ebbene, in ordine all'esercizio del potere disciplinare, la giurisprudenza della S.C. di
Cassazione ha avuto modo di chiarire il condivisibile principio di diritto secondo cui
l'applicazione del principio di consunzione (in cui si compendia, appunto, la massima del "ne bis
6 in idem" ricavabile dal testuale disposto dell'art. 90 c.p. e art. 39 c.p.c.) al procedimento disciplinare privatistico ha portato al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte v. Cass.
n. 34368 del 2019 con la giurisprudenza ivi citata) secondo cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva. In particolare, è stato sempre confermato il divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per uno stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica> (cfr. Cassazione civile sez. lav., ud. 02/02/2022, dep. 14/04/2022, n.12321), ed ancora: il fatto o i fatti in precedenza oggetto di contestazione e di sanzione, quand'anche antigiuridici all'origine, non lo sono più se nuovamente contestati, appunto perché già puniti> (cfr. Cass. n.12321/2022).
Ne deriva che a prescindere dalla fondatezza o meno degli addebiti mossi al lavoratore, dal momento che la società ha giustificato la rottura del rapporto fiduciario sulla base dei medesimi fatti che avevano dato origine all'applicazione di tutta una serie di sanzioni disciplinari, si palesa l'evidente violazione del principio del ne bis in idem che preclude al datore una nuova valutazione degli stessi fatti già puniti per giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro.
4.3. Ne segue che il licenziamento va dichiarato illegittimo, con applicazione della tutela prevista dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, che disciplina le ipotesi di licenziamento intimato in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo, con la ulteriore previsione, tuttavia, del dimezzamento della citata indennità risarcitoria sancito dall'art. 9 per le imprese con meno di quindici dipendenti, quale è l'impresa resistente.
Spetta, pertanto, al ricorrente, tenuto conto – in ossequio alla recente pronuncia della Corte
Costituzionale n. 194 del 2018 – non solo della durata del rapporto di lavoro, ma anche delle dimensioni della convenuta e dei complessivi rapporti tra le parti, una indennità risarcitoria in misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 2.156,74 ciascuna, come è dato evincere dalle busta paga prodotte dal ricorrente (doc.22).
4.4. Non risultando il licenziamento sorretto da giusta causa, è altresì dovuta al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso da contenersi nella misura di 15 giorni avendo il ricorrente maturato un'anzianità inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 36 del CCNL applicato (come convenuto dalla stessa parte ricorrente all'udienza del 19.02.2025) e calcolata, tenuto conto della retribuzione lorda mensile (€ 1.848,63), in € 924,315, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
7 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Viene di seguito riportato il dispositivo della sentenza letto in udienza con la correzione della data per mero errore materiale indicata al 18.02.2025 in luogo di quella corretta del 19.02.2025.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente in data 27.02.2023, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., pari ad euro 2.156,74 ciascuna;
2) condanna la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso corrispondente ad €
924,315, oltre accessori di legge;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti CANTINI CORTELLEZZI GIULIA MARIALUISA e OLIVA UMBERTO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
con gli avv.ti PATERNOSTER ILARIA e BIATI CRISTINA LUCREZIA
- RESISTENTE
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.08.2023 conveniva in giudizio la datrice di lavoro Parte_1
esponendo in fatto: Controparte_1
a) di essere stato assunto in data 17/03/2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per sei mesi, con mansione di autista ed inquadramento al livello H1 (ex 4S) del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, successivamente prorogato per ulteriori sei mesi e poi trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) che il rapporto di lavoro era proseguito per quasi due anni, dal mese di marzo 2021 fino al febbraio 2023 senza che gli fosse mai mosso alcun addebito disciplinare;
c) che a gennaio 2023 aveva comunicato alla società, nelle persone di e di Persona_1
alcuni errori nella compilazione delle sue buste paga relative ai mesi Controparte_1
precedenti, dai quali conseguivano differenze retributive in suo danno, chiedendo quindi il pagamento delle retribuzioni arretrate dovute o quantomeno i chiarimenti del caso;
d) che infastidito da tali rivendicazioni economiche, in data 24/01/2023 presso il Per_1 magazzino della sito in Poncarale, alterato, lo invitava a lasciare il posto di lavoro “con CP_1 le buone” affermando che in caso contrario avrebbero trovato il modo di mandarlo via;
e) che dal giorno successivo era stato messo in ferie unilateralmente dalla convenuta, asseritamente per carenza di ordini di lavoro e che in data 30/01/2023 aveva ricevuto cinque separate lettere di contestazione disciplinare, in risposta alle quali in data 2/02/2023 presentava le proprie giustificazioni chiedendo, tra l'altro, di essere sentito personalmente a propria difesa;
f) che in data 7/02/2023 riceveva un'ulteriore lettera di contestazione disciplinare con cui gli veniva contestato di essersi appropriato del gasolio della ditta per rifornire la sua auto, fatto per il quale la società aveva presentato anche denuncia-querela nei suoi confronti e a confutazione del quale egli aveva presentato le proprie giustificazioni ed esibito prova documentale (cronotachigrafo) per dimostrare che in quel momento si trovava alla guida del mezzo bloccato nel traffico;
g) che, nonostante le sue richieste, non era mai stato chiamato per essere sentito personalmente e che alle sei lettere di contestazione seguiva l'applicazione di altrettante sanzioni disciplinari, cinque delle quali comunicate con lettere datate 7/02/2023 e la sesta con lettera datata 14/02/2023, che, nello specifico si sostanziavano in: i. rimprovero scritto, per essere arrivato in ritardo di 2 ore e 15 minuti allo scarico presso la D.M.O. SPA in data 17/01/2023 (doc. 13); ii. multa di due ore di retribuzione, per aver percorso con il mezzo targato DY297CV, in data 17/01/2023, una strada vietata al transito dei mezzi pesanti e di avere “impantanato” e cagionato danni al predetto mezzo
(doc. 14); iii. rimprovero scritto, per essersi comportato in modo maleducato ed irrispettoso nei confronti dei colleghi, in data 24/01/2023 (doc. 15); iv. rimprovero scritto, per essersi rifiutato di ricevere ordini dal collega di lavoro in data 24/01/2023 (doc. 16); v. Persona_2
rimprovero scritto, per non aver risposto alle telefonate e ai messaggi del collega Per_2
in data 25/01/2023 (doc. 17); vi. sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla
[...]
2 retribuzione per quattro giornate, per aver fatto rifornimento alla propria auto, in data
16/01/2023, con una tanica di gasolio da 20 litri di proprietà della società (doc. 18).
h) che in data 1/02/2023 in presenza della lo invitava a trovarsi un nuovo Per_1 CP_1
posto di lavoro pronunciando le seguenti parole: “Io ti ho detto che tu devi cercarti un altro posto di lavoro perché hai tirato troppo la corda, e qui non ce n'è più”;
i) che con lettera raccomandata del 21/02/2023, la convenuta gli comunicava l'addebito del danno causato al veicolo in dotazione targato DY297CV, quantificato in € 2.176,30 che veniva trattenuta dalla busta paga del mese di febbraio 2023;
l) che in data 27/02/2023 gli veniva irrogato, mediante lettera raccomandata datata 24/02/2023, il licenziamento per giusta causa richiamando la gravità dei fatti precedentemente contestati e sanzionati;
m) che il licenziamento veniva impugnato in data 28/02/2023, con lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata per tramite del proprio legale e che si svolgeva senza esito positivo il tentativo di conciliazione.
Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente censurava l'impugnato licenziamento per giusta causa, in principalità, per carenza di contestazione dell'addebito e per avvenuta consunzione del potere disciplinare posto che non era stato preceduto, come disposto dall'art. 7 St. Lav., da alcuna contestazione disciplinare e che non poteva essere applicato in relazione a fatti già contestati e sanzionati in precedenza;
in subordine, per insussistenza della giusta causa, attesa la pretestuosità delle contestazioni sanzionate quasi contemporaneamente e a seguito delle rivendicazioni salariali del lavoratore il quale neppure era stato sentito a propria difesa come richiesto.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 24.02.2023; in via principale, per carenza di contestazione disciplinare e per avvenuta consunzione del potere disciplinare ovvero, in subordine, per
l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento e per le altre ragioni esposte – in tal caso, previa dichiarazione di illegittimità/infondatezza delle sei sanzioni disciplinari emesse con lettere raccomandate del 7/02/2023 e del 14/02/2023; in ogni caso, per l'effetto: • dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura di sei mensilità, e cioè nella misura di 12.940,41 €, per le ragioni di cui al presente ricorso, o altra ritenuta di giustizia;
• dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso corrispondente ad una mensilità ai sensi dell'art.
3 36 del CCNL di categoria, pari ad € 1.848,63; Con riserva di agire per il recupero delle differenze retributive maturate dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, e per il risarcimento dei danni tutti subiti, ivi incluse le 2 ore di retribuzione illegittimamente trattenute a titolo di multa e 4 giorni di retribuzione illegittimamente trattenute per sospensione disciplinare, per un ammontare totale di
€ 374,12, come risultante dal cedolino paga del mese di febbraio 2023. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché anche compensativi, sulla somma rivalutata, dal giorno della maturazione del credito al saldo effettivo;
Col favore delle spese di giudizio, IVA e CPA, oltre esposti e spese>.
2. Si costituiva ritualmente la società convenuta contestando la ricostruzione dei fatti rappresentata dal ricorrente e in particolare esponendo:
a) che, una volta ottenuta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il ricorrente aveva iniziato a tenere comportamenti irrispettosi delle direttive datoriali e dei colleghi di lavoro ai limiti della insubordinazione;
b) che mai aveva avanzato rivendicazioni retributive delle quali per altro non forniva alcuna dimostrazione;
c) che, in relazione alle contestazioni disciplinari che gli erano state mosse, era stato sentito in data
1^ febbraio 2023, su sua espressa richiesta, e che in relazione all'incontro era stato redatto anche un verbale sottoscritto dallo stesso (doc. 2), sicché non era maturata alcuna lesione dei suoi Pt_1
diritti difensivi;
d) che la sottrazione del gasolio dell'azienda per suo uso personale era stata riferita da altro dipendente il quale specificava che non si era trattato di un fatto isolato, ma ripetuto nel tempo, tant'è che era stata sporta denuncia-querela nei suoi confronti;
e) che la documentazione prodotta al fine di dimostrare la sua estraneità all'appropriazione indebita dei beni sociali era del tutto insufficiente, in quanto trattavasi di screenshot di conversazione
WhatsApp (doc. 25 ricorso) artificiosamente tagliati per far corrispondere gli orari, come si evinceva dalla produzione originale della conversazione stessa, mentre la scheda cronotachigrafica non teneva conto della differenza di orario (un'ora in meno) segnata dal tachigrafo digitale ed era comunque smentita dagli estratti dell'archivio posizioni del GPS (doc. 5) del mezzo da cui risultava che lo stesso era stato affidato ad alle ore 7.21 del 16.01.2023 ed era ancora presso il Pt_1 capannone dell'azienda a Poncarale ove vi rimaneva fino alle 7.24 e non già bloccato nel traffico come dallo stesso assunto, da qui la malafede del ricorrente e la fondatezza del grave addebito contestato;
4 f) che, in relazione al danno cagionato al mezzo aziendale, aveva dovuto sostenere costi maggiori rispetto a quelli già addebitati al lavoratore per la somma di € 1.241,73 che si riservava di chiedere con separato giudizio;
g) che quindi andava riconosciuta la giusta causa del licenziamento posto che le condotte del ricorrente avevano determinato la definitiva ed irreparabile rottura del rapporto fiduciario;
h) che, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto illegittimo il licenziamento per violazione dell'art. 7 legge n. 300/70, trattandosi di impresa con meno di 15 dipendenti, non era applicabile la tutela reale bensì quella indennitaria;
i) che in merito all'indennità sostituiva di preavviso, in virtù dell'anzianità maturata e di quanto disposto dal CCNL di categoria applicato, avrebbe dovuto essere contenuta in 15 giorni in luogo dei
30 giorni rivendicati in ricorso.
Concludeva quindi chiedendo: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertata la legittimità degli addebiti e del licenziamento da parte della datrice di lavoro
[...] voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare infondate e, per l'effetto, Controparte_1
rigettare integralmente le pretese risarcitorie avanzate nei confronti della datrice di lavoro, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria delle spese di lite tutte.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di dichiarazione di illegittimità del licenziamento comminato per violazione dell'art. 7 della L.300/70, l'ill.mo Giudice adito condanni la resistente a rifondere esclusivamente una mensilità, ai sensi di legge, oltre all'indennità di preavviso ricalcolata, ai sensi di quanto previsto nel CCNL>.
3. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché con l'audizione dei testi e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
4. La presente controversia può essere definita utilizzando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”.
Tale principio – statuisce la Suprema Corte - imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.
Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base
5 della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017).
4.1. Il ricorrente è stato licenziato in data 24.02.2023 con lettera raccomandata del seguente tenore:
Con la presente, Le comunichiamo ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con il sottoscritto, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 Cod.
Civ.
Tale decisione è dovuta a seguito del susseguirsi di comportamenti da Lei tenuti negli ultimi mesi di notevole gravità, lesivi della fiducia necessaria fra azienda e dipendente, e contrari altresì alle norme di legge, comportamenti, peraltro, a Lei già regolarmente contestati e sanzionati.
I comportamenti su indicati e le sanzioni già comminate hanno quindi leso il rapporto di fiducia in maniera irrimediabile, e non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso.
Ai sensi della vigente normativa legale e contrattuale, nessun preavviso Le deve essere riconosciuto.
Il licenziamento ha effetto immediato, contestualmente al ricevimento della presente comunicazione…> (doc. 20 ricorso).
La decisione della società di licenziare il ricorrente è quindi pacificamente dipesa dal “susseguirsi di comportamenti, posti in essere dal ricorrente…. regolarmente contestati e sanzionati” e di gravità tale da aver leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Il riferimento è pertanto alle sei contestazioni disciplinari fatte pervenire al ricorrente fra il 30 gennaio 2023 e il 7 febbraio 2023 (cinque con separate lettere tutte ricevute in data 30.01.2023 e l'ultima ricevuta in data 7.02.2023, docc.
5-9 e 11 ricorso) e a cui faceva seguito l'applicazione di altrettante sanzioni disciplinari: cinque comunicate con lettere del 7.02.2023 e la sesta con lettera datata 14.02.2023 (docc. 13-18 ricorso), per come sopra riportate e dettagliate (quattro rimproveri scritti, una multa di due ore di retribuzione e la sospensione della prestazione lavorativa e dalla retribuzione per quattro giornate).
Non risultano condotte successive e diverse rispetto a quelle oggetto delle sei contestazioni disciplinari in esame e in conseguenza delle quali la società aveva già esercitato il proprio potere disciplinare nei confronti del lavoratore applicando, per ciascuna di esse, specifiche sanzioni di tipo conservativo.
4.2. Ebbene, in ordine all'esercizio del potere disciplinare, la giurisprudenza della S.C. di
Cassazione ha avuto modo di chiarire il condivisibile principio di diritto secondo cui
l'applicazione del principio di consunzione (in cui si compendia, appunto, la massima del "ne bis
6 in idem" ricavabile dal testuale disposto dell'art. 90 c.p. e art. 39 c.p.c.) al procedimento disciplinare privatistico ha portato al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte v. Cass.
n. 34368 del 2019 con la giurisprudenza ivi citata) secondo cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva. In particolare, è stato sempre confermato il divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per uno stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica> (cfr. Cassazione civile sez. lav., ud. 02/02/2022, dep. 14/04/2022, n.12321), ed ancora: il fatto o i fatti in precedenza oggetto di contestazione e di sanzione, quand'anche antigiuridici all'origine, non lo sono più se nuovamente contestati, appunto perché già puniti> (cfr. Cass. n.12321/2022).
Ne deriva che a prescindere dalla fondatezza o meno degli addebiti mossi al lavoratore, dal momento che la società ha giustificato la rottura del rapporto fiduciario sulla base dei medesimi fatti che avevano dato origine all'applicazione di tutta una serie di sanzioni disciplinari, si palesa l'evidente violazione del principio del ne bis in idem che preclude al datore una nuova valutazione degli stessi fatti già puniti per giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro.
4.3. Ne segue che il licenziamento va dichiarato illegittimo, con applicazione della tutela prevista dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, che disciplina le ipotesi di licenziamento intimato in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo, con la ulteriore previsione, tuttavia, del dimezzamento della citata indennità risarcitoria sancito dall'art. 9 per le imprese con meno di quindici dipendenti, quale è l'impresa resistente.
Spetta, pertanto, al ricorrente, tenuto conto – in ossequio alla recente pronuncia della Corte
Costituzionale n. 194 del 2018 – non solo della durata del rapporto di lavoro, ma anche delle dimensioni della convenuta e dei complessivi rapporti tra le parti, una indennità risarcitoria in misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 2.156,74 ciascuna, come è dato evincere dalle busta paga prodotte dal ricorrente (doc.22).
4.4. Non risultando il licenziamento sorretto da giusta causa, è altresì dovuta al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso da contenersi nella misura di 15 giorni avendo il ricorrente maturato un'anzianità inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 36 del CCNL applicato (come convenuto dalla stessa parte ricorrente all'udienza del 19.02.2025) e calcolata, tenuto conto della retribuzione lorda mensile (€ 1.848,63), in € 924,315, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
7 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Viene di seguito riportato il dispositivo della sentenza letto in udienza con la correzione della data per mero errore materiale indicata al 18.02.2025 in luogo di quella corretta del 19.02.2025.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente in data 27.02.2023, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., pari ad euro 2.156,74 ciascuna;
2) condanna la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso corrispondente ad €
924,315, oltre accessori di legge;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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