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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° opposizione a precetto
227 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf -, residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bottiglieri del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Bologna via Barberia n° 14, giusta procura citata nella citazione datata 2.7.2024;
APPELLANTE
E
e la – cf Controparte_1 CP_2
–, sedente in Roma, rappresentata e difesa dagl'avv. P.IVA_1
Giuliana Manto e Giorgio Grossi dell'ufficio legale interno con domicilio eletto in Roma via Martini n° 3 presso la sede della CP_2
come da mandato indicato nella comparsa depositata il 2.12.2024;
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
E
– cf Controparte_3 P.IVA_2
-, corrente in Roma rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste pure domiciliataria come da comparsa depositata il
4.10.2024;
APPELLATA
Oggetto della causa: opposizione a precetto.
Appello avverso la sentenza n° 16/24 resa dal Tribunale di Udine il
9.1.2024
Causa rimessa in decisione all'udienza del 15.1.2025.
CONCLUSIONI Dell'appellante: - riformare l'impugnata sentenza n. 16/2024 pubblicata in data 9 gennaio 2024 dal Tribunale di Udine, non notificata, limitatamente al capo nr. 2) del
p.q.m.
- rigettare la domanda riconvenzionale formulata da accertando e dichiarando CP_2
l'inammissibilità della stessa per tutti i motivi sopraesposti. Con vittoria di spese e compensi professionali del grado.
: a) dichiarare l'appello principale inammissibile e, per l'effetto, confermare la CP_4 sentenza appellata;
b) in via d'appello incidentale, accogliere il primo motivo dell'appello della e, per l'effetto, in
CP_2 riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le domande proposte dal sig. previa Parte_1 declaratoria del difetto di legittimazione passiva della rispetto al quarto motivo d'opposizione e,
CP_2 comunque, previo rigetto di tutti i motivi d'opposizione poiché infondati, in fatto e in diritto, e adottare tutti i conseguenti provvedimenti ex art. 336 c.p.c.; c) in via d'appello incidentale condizionato, accogliere il secondo e il terzo motivo dell'appello della e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiarare assorbito l'esame della domanda
CP_2 riconvenzionale proposta in via subordinata dalla e condannare il sig. al
CP_2 Parte_1 rimborso in favore della dei compensi e delle spese processuali del primo grado di giudizio;
CP_2 d) in ogni caso, rigettare l'appello principale poiché infondato, in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione in ordine alla sentenza appellata;
e) in ogni caso, condannare il sig. al rimborso in favore della dei compensi e Parte_1 CP_2 delle spese processuali per il grado di appello.
Dell'Agenzia: si rimette a giustizia, spese comunque compensate.
Ragioni della decisione in fatto
Il ebbe ad ottenere condanna della da parte del Parte_1 CP_2
Tribunale di Roma al pagamento di somma a titolo di ristoro danno per il pregiudizio subito dal dissesto di una SIM presso la quale aveva eseguito degli investimenti. La ebbe a pagare il dovuto in forza della sentenza del primo CP_2
Giudice, ma la Corte d'Appello di Roma, in riforma integrale della prima decisione, ebbe a rigettare la domanda di ristoro danni proposta dal – ed altri - ordinando la restituzione Parte_1
dell'importo ricevuto.
Sulla base di detta statuizione, l' Controparte_3
ad istanza della notificò al cartella
[...] CP_2 Parte_1
di pagamento per la restituzione dell'importo divenuto indebito.
Il ebbe a proporre opposizione all'esecuzione avanti il Parte_1
Tribunale di Udine ed il Giudice friulano, espletata la trattazione istruttoria della questione consistita in acquisizione documentale,
ebbe ad accogliere l'opposizione in quanto la sentenza del Collegio
romano non portava condanna al pagamento di specifica somma, ma,
anche, accolse la domanda riconvenzionale, esposta dalla CP_2
condannando il a restituire l'importo di € 65.972,61, ossia Parte_1
quanto percetto indebitamente in forza della sentenza del Giudice
romano, poi riformata.
Avverso la sentenza resa dal Tribunale udinese ha interposto appello,
allo scadere del termine di decadenza, il attingendo Parte_1
esclusivamente la statuizione condannatoria a suo carico, sulla scorta delle seguenti puntuali censure:
erroneamente il Giudice friulano ebbe ad accogliere la domanda riconvenzionale svolta dalla poiché inammissibile, in CP_2
quanto l'eventuale caducazione della sentenza resa dalla Corte
capitolina di riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale
romano non si ripercuoterebbe immediatamente sulla decisione impugnata con suo onere di ulteriore contenzioso per ottenere detto risultato con lesione del principio ne bis in idem;
in effetti, in pendenza del giudizio di legittimità e della natura di sentenza che ebbe a statuire solo sull'an e non anche sul quantum - come stabilito dalla stessa Corte capitolina con apposita ordinanza di rigetto della richiesta correzione di errore materiale
- il procedimento di opposizione all'esecuzione doveva essere sospeso;
il primo Giudice non ha rilevato che, proprio per la natura della sentenza della Corte romana, il credito preteso non era né liquido,
né certo, né esigibile poiché non quantificato in detta decisione,
come precisato dalla stessa Corte romana nella sua ordinanza dianzi citata, e che la domanda riconvenzionale, proposta in questo procedimento dalla , era un espediente per superare detta CP_2
carenza;
il Tribunale udinese aveva anche omesso di considerare che avanti il Collegio d'appello romano la ebbe a chiedere anche CP_2
la restituzione della specifica somma pagata in dipendenza della prima decisione - poi riformata – ma, come evidenziato dalla stessa
Corte capitolina, su detta pretesa fu omessa pronuncia sicché v'è
stato al riguardo rigetto non superabile processualmente altrimenti;
il presente procedimento doveva essere sospeso in attesa della decisione della Suprema Corte sul ricorso contro la sentenza della
Corte d'Appello di Roma di riforma della decisione del Tribunale di riconoscere il ristoro dei danni in favore dell'appellante, poiché
altrimenti si configurerebbe un possibile contrasto di giudicati.
Resistono e la e l' , chiedendo il rigetto CP_2 Controparte_3
dell'impugnazione spiegata contro le sentenze rese dal Tribunale di
Udine.
Inoltre la , in via incidentale, anche propone appello CP_2
condizionato all'accoglimento di quello principale, sull'osservazione che erroneamente il primo Giudice ha ritenuto che la sentenza d'appello titolo non portasse condanna a pagamento eseguibile.
All'udienza del 23 dicembre 2024 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore, che ex art 352 cod. proc. civ. invitava le parti a fissare le rispettive conclusioni e le rimetteva per la discussione avanti il Collegio.
Depositate le scritture difensive finali, all'udienza del 18 gennaio
2025, le parti pertrattavano la lite ed il Collegio adottava, nella susseguente camera di consiglio, decisone come illustrato nella presente sentenza.
In diritto
Il gravame principale mosso dal non ha fondamento giuridico Parte_1
e va respinto, mentre va ritenuto assorbito il gravame incidentale,
proposto dalla , poiché espressamente condizionato. CP_2
L'appello principale, se anche non palesa estremi di inammissibilità
poiché sufficientemente specifiche le censure mosse, tuttavia è
privo di fondamento giuridico.
La gran parte delle censure mosse, poiché sostanzialmente fondate sulla valenza decisiva della pendenza presso il Giudice di legittimità del ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di
Roma – titolo azionato con la cartella – risultano superate dalla fattuale circostanza che la Suprema Corte, con provvedimento n°
26832/24 dell'ottobre 2024, ha rigettato il ricorso del – Parte_1
tra gli altri – avverso la citata sentenza della Corte capitolina.
Dunque il titolo giudiziale, posto alla base della cartella notificata, è divenuto cosa giudicata in punto non concorrenza del diritto dell'appellante ad avere dalla un ristoro danno per CP_2 Cont la decozione della presso la quale aveva effettuato degli investimenti.
Dunque risultano superate le questioni afferenti all'opportunità di sospendere il presente giudizio in attesa appunto del pronunciamento del Giudice di legittimità, alla possibilità di contrasto di giudicati ed alla certezza del credito restitutorio azionato posto che quanto pagato in forza della sentenza del Tribunale è divenuto
– definitivamente - privo di giustificazione.
Rimane la questione correlata all'omessa pronuncia che impedirebbe la proposizione in altro procedimento della domanda non esaminata dal Collegio romano, quasi una sorta di giudicato implicito –
questione non così icasticamente sviluppata dalla parte appellante nelle sue scritture -.
Va primariamente identificata la natura della domanda restitutoria proposta dalla avanti il Collegio romano. CP_2
Detta istanza, non già, risulta connessa con la domanda di ristoro danni proposta in causa – Cass. sez. 1 n° 143/66 –, bensì consegue al pagamento della somma di denaro, per cui vi fu condanna, avvenuto in dipendenza della provvisoria esecutorietà della prima decisione sottoposta ad appello.
La questione risulta proposta solo in seconde cure ed appare del tutto svincolata da una domanda ritualmente proposta in giudizio dalle parti poiché conseguenza diretta dell'esecutorietà ex lege della decisione del primo Giudice.
Di conseguenza l'omessa pronuncia da parte della Corte capitolina sulla domanda restitutoria dell'importo pagato in forza di titolo caducato è, così, divenuta priva di giustificazione, comunque non impedisce alla parte di proporla in separato giudizio – Cass. sez. 3 n° 3758/07, Cass. sez. 3 n° 13752/02 -poiché estranea alla lite circa le cui statuizioni si consolida il giudicato.
Inoltre non va obliato che la Corte romana, non già, ebbe a pronunciare solo circa l'accertamento del dovuto, bensì – tesi accolta dal Tribunale – ebbe a pronunciare condanna generica poiché
non indicato specificatamente l'importo da restituire.
Come rettamente sottolineato dal Giudice friulano una tale situazione consente la proposizione di apposita domanda in altro procedimento posto che la pronunzia di condanna generica non importa alcuna statuizione di rigetto suscettibile di costituire cosa giudicata, bensì mero limite alla pronunzia del Giudice, ancorché
erronea poiché la parte aveva richiesto la condanna specifica.
Dunque non risultando attinta con censura la quantificazione dell'importo da restituire - per altro il suo pagamento risulta comprovato documentalmente - il gravame mosso è privo di fondamento e va rigettato.
Al rigetto dell'inutile appello segue la condanna del alla Parte_1
rifusione verso la spa delle spese di lite del presente grado, CP_2
tassate, ex DM 147/22 nei parametri medi per le fasi effettivamente svolte tenuto conto del valore della lite, in € 10.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Quanto alla disciplina circa le spese tra il e l' Parte_1 [...]
queste vanno compensate integralmente tra le parti CP_3
poiché l' disinteressata alla questione dibattuta come dallo CP_3
stesso Ente sottolineato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunziando, contrariis rejectis rigetta l'appello spiegato da con la citazione datata Parte_1
2.7.2024,
dichiara assorbita l'impugnazione incidentale mossa dalla con CP_2
la comparsa depositata il 2.12.2024 e per l'effetto integralmente,
conferma la sentenza n° 16/24 resa dal Tribunale di Udine il
9.1.2024,
condanna il a rifondere alla le spese di questo Parte_1 CP_2
grado che tassa in € 10.000,00, oltre agli accessori di legge ed al rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Compensa tra l' e l'appellante le spese di lite Controparte_3
del grado.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 15 gennaio
2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° opposizione a precetto
227 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf -, residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bottiglieri del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Bologna via Barberia n° 14, giusta procura citata nella citazione datata 2.7.2024;
APPELLANTE
E
e la – cf Controparte_1 CP_2
–, sedente in Roma, rappresentata e difesa dagl'avv. P.IVA_1
Giuliana Manto e Giorgio Grossi dell'ufficio legale interno con domicilio eletto in Roma via Martini n° 3 presso la sede della CP_2
come da mandato indicato nella comparsa depositata il 2.12.2024;
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
E
– cf Controparte_3 P.IVA_2
-, corrente in Roma rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste pure domiciliataria come da comparsa depositata il
4.10.2024;
APPELLATA
Oggetto della causa: opposizione a precetto.
Appello avverso la sentenza n° 16/24 resa dal Tribunale di Udine il
9.1.2024
Causa rimessa in decisione all'udienza del 15.1.2025.
CONCLUSIONI Dell'appellante: - riformare l'impugnata sentenza n. 16/2024 pubblicata in data 9 gennaio 2024 dal Tribunale di Udine, non notificata, limitatamente al capo nr. 2) del
p.q.m.
- rigettare la domanda riconvenzionale formulata da accertando e dichiarando CP_2
l'inammissibilità della stessa per tutti i motivi sopraesposti. Con vittoria di spese e compensi professionali del grado.
: a) dichiarare l'appello principale inammissibile e, per l'effetto, confermare la CP_4 sentenza appellata;
b) in via d'appello incidentale, accogliere il primo motivo dell'appello della e, per l'effetto, in
CP_2 riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le domande proposte dal sig. previa Parte_1 declaratoria del difetto di legittimazione passiva della rispetto al quarto motivo d'opposizione e,
CP_2 comunque, previo rigetto di tutti i motivi d'opposizione poiché infondati, in fatto e in diritto, e adottare tutti i conseguenti provvedimenti ex art. 336 c.p.c.; c) in via d'appello incidentale condizionato, accogliere il secondo e il terzo motivo dell'appello della e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiarare assorbito l'esame della domanda
CP_2 riconvenzionale proposta in via subordinata dalla e condannare il sig. al
CP_2 Parte_1 rimborso in favore della dei compensi e delle spese processuali del primo grado di giudizio;
CP_2 d) in ogni caso, rigettare l'appello principale poiché infondato, in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione in ordine alla sentenza appellata;
e) in ogni caso, condannare il sig. al rimborso in favore della dei compensi e Parte_1 CP_2 delle spese processuali per il grado di appello.
Dell'Agenzia: si rimette a giustizia, spese comunque compensate.
Ragioni della decisione in fatto
Il ebbe ad ottenere condanna della da parte del Parte_1 CP_2
Tribunale di Roma al pagamento di somma a titolo di ristoro danno per il pregiudizio subito dal dissesto di una SIM presso la quale aveva eseguito degli investimenti. La ebbe a pagare il dovuto in forza della sentenza del primo CP_2
Giudice, ma la Corte d'Appello di Roma, in riforma integrale della prima decisione, ebbe a rigettare la domanda di ristoro danni proposta dal – ed altri - ordinando la restituzione Parte_1
dell'importo ricevuto.
Sulla base di detta statuizione, l' Controparte_3
ad istanza della notificò al cartella
[...] CP_2 Parte_1
di pagamento per la restituzione dell'importo divenuto indebito.
Il ebbe a proporre opposizione all'esecuzione avanti il Parte_1
Tribunale di Udine ed il Giudice friulano, espletata la trattazione istruttoria della questione consistita in acquisizione documentale,
ebbe ad accogliere l'opposizione in quanto la sentenza del Collegio
romano non portava condanna al pagamento di specifica somma, ma,
anche, accolse la domanda riconvenzionale, esposta dalla CP_2
condannando il a restituire l'importo di € 65.972,61, ossia Parte_1
quanto percetto indebitamente in forza della sentenza del Giudice
romano, poi riformata.
Avverso la sentenza resa dal Tribunale udinese ha interposto appello,
allo scadere del termine di decadenza, il attingendo Parte_1
esclusivamente la statuizione condannatoria a suo carico, sulla scorta delle seguenti puntuali censure:
erroneamente il Giudice friulano ebbe ad accogliere la domanda riconvenzionale svolta dalla poiché inammissibile, in CP_2
quanto l'eventuale caducazione della sentenza resa dalla Corte
capitolina di riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale
romano non si ripercuoterebbe immediatamente sulla decisione impugnata con suo onere di ulteriore contenzioso per ottenere detto risultato con lesione del principio ne bis in idem;
in effetti, in pendenza del giudizio di legittimità e della natura di sentenza che ebbe a statuire solo sull'an e non anche sul quantum - come stabilito dalla stessa Corte capitolina con apposita ordinanza di rigetto della richiesta correzione di errore materiale
- il procedimento di opposizione all'esecuzione doveva essere sospeso;
il primo Giudice non ha rilevato che, proprio per la natura della sentenza della Corte romana, il credito preteso non era né liquido,
né certo, né esigibile poiché non quantificato in detta decisione,
come precisato dalla stessa Corte romana nella sua ordinanza dianzi citata, e che la domanda riconvenzionale, proposta in questo procedimento dalla , era un espediente per superare detta CP_2
carenza;
il Tribunale udinese aveva anche omesso di considerare che avanti il Collegio d'appello romano la ebbe a chiedere anche CP_2
la restituzione della specifica somma pagata in dipendenza della prima decisione - poi riformata – ma, come evidenziato dalla stessa
Corte capitolina, su detta pretesa fu omessa pronuncia sicché v'è
stato al riguardo rigetto non superabile processualmente altrimenti;
il presente procedimento doveva essere sospeso in attesa della decisione della Suprema Corte sul ricorso contro la sentenza della
Corte d'Appello di Roma di riforma della decisione del Tribunale di riconoscere il ristoro dei danni in favore dell'appellante, poiché
altrimenti si configurerebbe un possibile contrasto di giudicati.
Resistono e la e l' , chiedendo il rigetto CP_2 Controparte_3
dell'impugnazione spiegata contro le sentenze rese dal Tribunale di
Udine.
Inoltre la , in via incidentale, anche propone appello CP_2
condizionato all'accoglimento di quello principale, sull'osservazione che erroneamente il primo Giudice ha ritenuto che la sentenza d'appello titolo non portasse condanna a pagamento eseguibile.
All'udienza del 23 dicembre 2024 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore, che ex art 352 cod. proc. civ. invitava le parti a fissare le rispettive conclusioni e le rimetteva per la discussione avanti il Collegio.
Depositate le scritture difensive finali, all'udienza del 18 gennaio
2025, le parti pertrattavano la lite ed il Collegio adottava, nella susseguente camera di consiglio, decisone come illustrato nella presente sentenza.
In diritto
Il gravame principale mosso dal non ha fondamento giuridico Parte_1
e va respinto, mentre va ritenuto assorbito il gravame incidentale,
proposto dalla , poiché espressamente condizionato. CP_2
L'appello principale, se anche non palesa estremi di inammissibilità
poiché sufficientemente specifiche le censure mosse, tuttavia è
privo di fondamento giuridico.
La gran parte delle censure mosse, poiché sostanzialmente fondate sulla valenza decisiva della pendenza presso il Giudice di legittimità del ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di
Roma – titolo azionato con la cartella – risultano superate dalla fattuale circostanza che la Suprema Corte, con provvedimento n°
26832/24 dell'ottobre 2024, ha rigettato il ricorso del – Parte_1
tra gli altri – avverso la citata sentenza della Corte capitolina.
Dunque il titolo giudiziale, posto alla base della cartella notificata, è divenuto cosa giudicata in punto non concorrenza del diritto dell'appellante ad avere dalla un ristoro danno per CP_2 Cont la decozione della presso la quale aveva effettuato degli investimenti.
Dunque risultano superate le questioni afferenti all'opportunità di sospendere il presente giudizio in attesa appunto del pronunciamento del Giudice di legittimità, alla possibilità di contrasto di giudicati ed alla certezza del credito restitutorio azionato posto che quanto pagato in forza della sentenza del Tribunale è divenuto
– definitivamente - privo di giustificazione.
Rimane la questione correlata all'omessa pronuncia che impedirebbe la proposizione in altro procedimento della domanda non esaminata dal Collegio romano, quasi una sorta di giudicato implicito –
questione non così icasticamente sviluppata dalla parte appellante nelle sue scritture -.
Va primariamente identificata la natura della domanda restitutoria proposta dalla avanti il Collegio romano. CP_2
Detta istanza, non già, risulta connessa con la domanda di ristoro danni proposta in causa – Cass. sez. 1 n° 143/66 –, bensì consegue al pagamento della somma di denaro, per cui vi fu condanna, avvenuto in dipendenza della provvisoria esecutorietà della prima decisione sottoposta ad appello.
La questione risulta proposta solo in seconde cure ed appare del tutto svincolata da una domanda ritualmente proposta in giudizio dalle parti poiché conseguenza diretta dell'esecutorietà ex lege della decisione del primo Giudice.
Di conseguenza l'omessa pronuncia da parte della Corte capitolina sulla domanda restitutoria dell'importo pagato in forza di titolo caducato è, così, divenuta priva di giustificazione, comunque non impedisce alla parte di proporla in separato giudizio – Cass. sez. 3 n° 3758/07, Cass. sez. 3 n° 13752/02 -poiché estranea alla lite circa le cui statuizioni si consolida il giudicato.
Inoltre non va obliato che la Corte romana, non già, ebbe a pronunciare solo circa l'accertamento del dovuto, bensì – tesi accolta dal Tribunale – ebbe a pronunciare condanna generica poiché
non indicato specificatamente l'importo da restituire.
Come rettamente sottolineato dal Giudice friulano una tale situazione consente la proposizione di apposita domanda in altro procedimento posto che la pronunzia di condanna generica non importa alcuna statuizione di rigetto suscettibile di costituire cosa giudicata, bensì mero limite alla pronunzia del Giudice, ancorché
erronea poiché la parte aveva richiesto la condanna specifica.
Dunque non risultando attinta con censura la quantificazione dell'importo da restituire - per altro il suo pagamento risulta comprovato documentalmente - il gravame mosso è privo di fondamento e va rigettato.
Al rigetto dell'inutile appello segue la condanna del alla Parte_1
rifusione verso la spa delle spese di lite del presente grado, CP_2
tassate, ex DM 147/22 nei parametri medi per le fasi effettivamente svolte tenuto conto del valore della lite, in € 10.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Quanto alla disciplina circa le spese tra il e l' Parte_1 [...]
queste vanno compensate integralmente tra le parti CP_3
poiché l' disinteressata alla questione dibattuta come dallo CP_3
stesso Ente sottolineato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunziando, contrariis rejectis rigetta l'appello spiegato da con la citazione datata Parte_1
2.7.2024,
dichiara assorbita l'impugnazione incidentale mossa dalla con CP_2
la comparsa depositata il 2.12.2024 e per l'effetto integralmente,
conferma la sentenza n° 16/24 resa dal Tribunale di Udine il
9.1.2024,
condanna il a rifondere alla le spese di questo Parte_1 CP_2
grado che tassa in € 10.000,00, oltre agli accessori di legge ed al rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Compensa tra l' e l'appellante le spese di lite Controparte_3
del grado.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 15 gennaio
2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan