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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del 19.09.2025, la Corte nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Grixoni - Presidente
Dott. Cinzia Caleffi - Consigliere
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel.
Chiamata la causa
(Avv. Salvatore Biosa) Parte_1
Appellante
CONTRO
(Avv. Carlo Selis) CP_1
appellato
I Procuratori delle parti insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
Dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto, la Corte si ritira in camera di consiglio
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Conclusa la camera di consiglio, la Corte pronuncia sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc
N. R.G. 331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Grixoni - Presidente
Dott. Cinzia Caleffi - Consigliere
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel. ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 331 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Olbia presso lo Parte_2 C.F._1
studio dell'Avv. Salvatore Biosa che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
- appellante - contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Olbia presso lo studio CP_1 C.F._2
dell'Avv. Carlo Selis che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellato - in punto a: opposizione a D.I.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per D.I. in data 12.11.2015 – premesso di aver erogato a , Parte_2 CP_1
a titolo di prestito personale e nel periodo compreso tra il 21.4.2010 e il 10.3.2011, la somma di € Co 12.000,00 che questi, sebbene più volte richiesto, non aveva restituito – ha chiesto ingiungersi al il pagamento di detta somma.
Il Tribunale di TE SA ha emesso il D.I. n.909/2015.
Ha proposto opposizione ex art.645 cpc l'ingiunto con cui ha dedotto che 1) tra il 2010 e il 2011 aveva prestato attività lavorativa di manovalanza finalizzata all'ultimazione dell'abitazione del
2) le parti avevano stabilito un compenso mensile di € 1000,00; 3) egli, all'atto di ogni Pt_2
pagamento in contanti, sottoscriveva le relative quietanze.
Ha, indi, disconosciuto la sottoscrizione apposta sui documenti (pure prodotti solo in copia) addotti dal a fondamento della sua pretesa, dal medesimo non redatti, ulteriormente ribadendo che Pt_2
“gli unici documenti sottoscritti [...] erano delle mere quietanze di pagamento attestanti la retribuzione convenuta”: per contro, i documenti prodotti o erano stati integralmente redatti dal
Marzo in epoca posteriore al rapporto lavorativo e recavano firme false ovvero agli stessi erano stati aggiunti dei contenuti in epoca successiva alla sottoscrizione.
Ha concluso per la revoca del D.I.
Co All'atto della sua costituzione in giudizio l'opposto ha replicato che 1) mai il aveva prestato attività lavorativa nell'interesse dell'esponente; 2) l'abitazione in questione, inoltre, era stata
Co completata sin dal 2009 e nel 2010 erano stati effettuati (da parte di ditta edile alla quale il era estraneo) solo lavori di rivestimento di due facciate in pietra e un muro a secco, opere che avevano interessato un periodo di 30 gg.
Chiarito che gli originali dei documenti contestati erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in
Co seguito alla denuncia-querela presentata dal , ha proposto istanza di verificazione volta ad accertare la autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e escussione testi, all'udienza
8.3.2021 il Procuratore dell'opposto ha dichiarato di rinunciare alla CTU richiesta.
In data 4.12.2021 il Procuratore dell'opposto ha depositato il decreto con cui il GIP di TE
SA aveva archiviato il procedimento promosso a carico del per il reato ex art.640 c.p. e Pt_2
falso in scrittura privata ex art.485 c.p.
Con sentenza n.129/2024 il Tribunale di TE SA ha accolto l'opposizione e revocato il D.I., con condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto gravame il quale Parte_2
ha lamentato:
1) la erroneità della decisione per non avere il Giudice di primo grado considerato il decreto di archiviazione reso dal G.I.P. che aveva stabilito, in conformità alla perizia resa in quella sede, la autenticità e genuinità degli scritti esaminati (riportanti la dicitura “a titolo di prestito personale”).
2) la erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non correttamente assolto l'onere della prova gravante sull'appellante.
Ha concluso, in riforma della ordinanza appellata, per il rigetto della opposizione ex art.645 cpc ab origine introdotta.
L'appellato ha resistito al gravame e concluso per il rigetto dell'appello.
*
L'appello non può essere accolto (qui premettendosi che i motivi di gravame possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l'appellante non avesse assolto all'onere della prova sul medesimo gravante).
Risulta per tabulas che, a fronte del disconoscimento ex art.214 cpc delle ricevute prodotte dal ricorrente in sede monitoria (e, indi, nel giudizio di opposizione ex art.645 cpc) la difesa del Pt_2
abbia fatto istanza di verificazione ex art.216 cpc.
Del pari, risulta documentalmente provato (v. verbale dell'udienza 8.3.2021) che la difesa del Pt_2
ha dichiarato di rinunciare alla consulenza tecnica richiesta in quel giudizio.
Orbene, è pacifico principio di diritto quello per cui il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice di utilizzare la scrittura stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione proposto dalla parte che ha interesse ad avvalersi della scrittura disconosciuta.
Portato di quanto precede è che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta (al pari della successiva rinuncia: quale quella che viene qui in considerazione), privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, equivale – secondo la presunzione legale - ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa, con la conseguenza che il giudice non deve (e non può) tenerne conto ai fini della formazione del suo convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura, divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile nei riguardi non solo della parte che lo disconosce ma anche della parte che lo ha prodotto (così Cass. S.U. n.3086/2022).
Facendo applicazione dei principi di cui si è detto alla vicenda in disamina deve concludersi che, a seguito della rinuncia all'istanza di verificazione di cui si è detto, al giudice è preclusa la possibilità di utilizzare quelle scritture ai fini del suo convincimento.
Per l'effetto, risultando private le scritture addotte ad fondamento del ricorso per ingiunzione di ogni inferenza probatoria (v. sopra), la pretesa dell'appellante neppure può ritenersi sorretta né dalle dichiarazioni dei testi escussi (avendo il teste semplicemente riferito di “aver sentito Tes_1 Pt_2
dire di aver dato soldi in prestito al Piu”: trattasi di una dichiarazione de relato di rilevanza sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento) e neppure dal decreto del GIP di TE SA (il quale neppure menziona espressamente gli esiti di una eventuale perizia calligrafica avendo riferito semplicemente di non ritenere credibili le dichiarazioni del Piu ulteriormente chiarendo che le ricevute, dichiaratamente e semplicemente “visionate negli originali, non appaiono integrate con aggiunte o alterate, essendo la scrittura continua nei fogli e omogenea nella grafica e nell'inchiostro”).
È poi appena il caso di sottolineare la inutilizzabilità ai fini del decidere (siccome tardiva) della perizia grafologica affidata dal P.M. siccome prodotta solo nel presente giudizio di appello.
All'esito di quanto precede deve, pertanto, ritenersi non dimostrata la pretesa azionata in giudizio dall'appellante.
E infatti, il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di denaro e/o di altre cose fungibili che ne sono oggetto: ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che del bene oggetto del contratto di mutuo chiede la restituzione.
È la parte, la quale fonda la sua domanda su un contratto di mutuo, a dover provare tutti gli elementi costitutivi di tale contratto e cioè non solo la consegna della somma, ma anche il titolo della consegna, e quindi l'obbligo dell'accipiens di restituire la somma stessa, con le relative conseguenze nel caso di mancata o insufficiente dimostrazione, come nella specie.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
TE SA è sorretta da congrua motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa
Corte territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del 19.09.2025, la Corte nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Grixoni - Presidente
Dott. Cinzia Caleffi - Consigliere
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel.
Chiamata la causa
(Avv. Salvatore Biosa) Parte_1
Appellante
CONTRO
(Avv. Carlo Selis) CP_1
appellato
I Procuratori delle parti insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
Dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto, la Corte si ritira in camera di consiglio
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Conclusa la camera di consiglio, la Corte pronuncia sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc
N. R.G. 331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Grixoni - Presidente
Dott. Cinzia Caleffi - Consigliere
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel. ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 331 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Olbia presso lo Parte_2 C.F._1
studio dell'Avv. Salvatore Biosa che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
- appellante - contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Olbia presso lo studio CP_1 C.F._2
dell'Avv. Carlo Selis che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellato - in punto a: opposizione a D.I.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per D.I. in data 12.11.2015 – premesso di aver erogato a , Parte_2 CP_1
a titolo di prestito personale e nel periodo compreso tra il 21.4.2010 e il 10.3.2011, la somma di € Co 12.000,00 che questi, sebbene più volte richiesto, non aveva restituito – ha chiesto ingiungersi al il pagamento di detta somma.
Il Tribunale di TE SA ha emesso il D.I. n.909/2015.
Ha proposto opposizione ex art.645 cpc l'ingiunto con cui ha dedotto che 1) tra il 2010 e il 2011 aveva prestato attività lavorativa di manovalanza finalizzata all'ultimazione dell'abitazione del
2) le parti avevano stabilito un compenso mensile di € 1000,00; 3) egli, all'atto di ogni Pt_2
pagamento in contanti, sottoscriveva le relative quietanze.
Ha, indi, disconosciuto la sottoscrizione apposta sui documenti (pure prodotti solo in copia) addotti dal a fondamento della sua pretesa, dal medesimo non redatti, ulteriormente ribadendo che Pt_2
“gli unici documenti sottoscritti [...] erano delle mere quietanze di pagamento attestanti la retribuzione convenuta”: per contro, i documenti prodotti o erano stati integralmente redatti dal
Marzo in epoca posteriore al rapporto lavorativo e recavano firme false ovvero agli stessi erano stati aggiunti dei contenuti in epoca successiva alla sottoscrizione.
Ha concluso per la revoca del D.I.
Co All'atto della sua costituzione in giudizio l'opposto ha replicato che 1) mai il aveva prestato attività lavorativa nell'interesse dell'esponente; 2) l'abitazione in questione, inoltre, era stata
Co completata sin dal 2009 e nel 2010 erano stati effettuati (da parte di ditta edile alla quale il era estraneo) solo lavori di rivestimento di due facciate in pietra e un muro a secco, opere che avevano interessato un periodo di 30 gg.
Chiarito che gli originali dei documenti contestati erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in
Co seguito alla denuncia-querela presentata dal , ha proposto istanza di verificazione volta ad accertare la autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e escussione testi, all'udienza
8.3.2021 il Procuratore dell'opposto ha dichiarato di rinunciare alla CTU richiesta.
In data 4.12.2021 il Procuratore dell'opposto ha depositato il decreto con cui il GIP di TE
SA aveva archiviato il procedimento promosso a carico del per il reato ex art.640 c.p. e Pt_2
falso in scrittura privata ex art.485 c.p.
Con sentenza n.129/2024 il Tribunale di TE SA ha accolto l'opposizione e revocato il D.I., con condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto gravame il quale Parte_2
ha lamentato:
1) la erroneità della decisione per non avere il Giudice di primo grado considerato il decreto di archiviazione reso dal G.I.P. che aveva stabilito, in conformità alla perizia resa in quella sede, la autenticità e genuinità degli scritti esaminati (riportanti la dicitura “a titolo di prestito personale”).
2) la erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non correttamente assolto l'onere della prova gravante sull'appellante.
Ha concluso, in riforma della ordinanza appellata, per il rigetto della opposizione ex art.645 cpc ab origine introdotta.
L'appellato ha resistito al gravame e concluso per il rigetto dell'appello.
*
L'appello non può essere accolto (qui premettendosi che i motivi di gravame possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l'appellante non avesse assolto all'onere della prova sul medesimo gravante).
Risulta per tabulas che, a fronte del disconoscimento ex art.214 cpc delle ricevute prodotte dal ricorrente in sede monitoria (e, indi, nel giudizio di opposizione ex art.645 cpc) la difesa del Pt_2
abbia fatto istanza di verificazione ex art.216 cpc.
Del pari, risulta documentalmente provato (v. verbale dell'udienza 8.3.2021) che la difesa del Pt_2
ha dichiarato di rinunciare alla consulenza tecnica richiesta in quel giudizio.
Orbene, è pacifico principio di diritto quello per cui il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice di utilizzare la scrittura stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione proposto dalla parte che ha interesse ad avvalersi della scrittura disconosciuta.
Portato di quanto precede è che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta (al pari della successiva rinuncia: quale quella che viene qui in considerazione), privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, equivale – secondo la presunzione legale - ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa, con la conseguenza che il giudice non deve (e non può) tenerne conto ai fini della formazione del suo convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura, divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile nei riguardi non solo della parte che lo disconosce ma anche della parte che lo ha prodotto (così Cass. S.U. n.3086/2022).
Facendo applicazione dei principi di cui si è detto alla vicenda in disamina deve concludersi che, a seguito della rinuncia all'istanza di verificazione di cui si è detto, al giudice è preclusa la possibilità di utilizzare quelle scritture ai fini del suo convincimento.
Per l'effetto, risultando private le scritture addotte ad fondamento del ricorso per ingiunzione di ogni inferenza probatoria (v. sopra), la pretesa dell'appellante neppure può ritenersi sorretta né dalle dichiarazioni dei testi escussi (avendo il teste semplicemente riferito di “aver sentito Tes_1 Pt_2
dire di aver dato soldi in prestito al Piu”: trattasi di una dichiarazione de relato di rilevanza sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento) e neppure dal decreto del GIP di TE SA (il quale neppure menziona espressamente gli esiti di una eventuale perizia calligrafica avendo riferito semplicemente di non ritenere credibili le dichiarazioni del Piu ulteriormente chiarendo che le ricevute, dichiaratamente e semplicemente “visionate negli originali, non appaiono integrate con aggiunte o alterate, essendo la scrittura continua nei fogli e omogenea nella grafica e nell'inchiostro”).
È poi appena il caso di sottolineare la inutilizzabilità ai fini del decidere (siccome tardiva) della perizia grafologica affidata dal P.M. siccome prodotta solo nel presente giudizio di appello.
All'esito di quanto precede deve, pertanto, ritenersi non dimostrata la pretesa azionata in giudizio dall'appellante.
E infatti, il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di denaro e/o di altre cose fungibili che ne sono oggetto: ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che del bene oggetto del contratto di mutuo chiede la restituzione.
È la parte, la quale fonda la sua domanda su un contratto di mutuo, a dover provare tutti gli elementi costitutivi di tale contratto e cioè non solo la consegna della somma, ma anche il titolo della consegna, e quindi l'obbligo dell'accipiens di restituire la somma stessa, con le relative conseguenze nel caso di mancata o insufficiente dimostrazione, come nella specie.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
TE SA è sorretta da congrua motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa
Corte territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni