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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIO QUINTAVALLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Barga (LU), via Roma n. 7, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«• La sig.ra lascia la casa coniugale e si trasferisce a vivere altrove stabilendo ivi la Parte_1 sua residenza.
• Il sig. rimane a vivere, insieme alla figlia maggiorenne , nella casa Parte_2 Persona_1 familiare e provvederà al pagamento di tutte le utenze e tasse su tale immobile.
• I mobili presenti nella casa coniugale, al momento della firma del presente ricorso, rimangono nella disponibilità del sig. Parte_2
• La frequentazione tra la figlia maggiorenne ed i suoi genitori è libera e rimessa alla volontà della stessa.
• I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con i propri redditi ed i propri risparmi ed investimenti, e che tra di loro non vi è necessità di stabilire alcun assegno di
1 mantenimento e divorzile.
• Il mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente in quanto ancora studente universitaria, è a carico totale ed esclusivo del padre con il quale rimane a vivere e costui vi provvederà direttamente.
• La figlia potrà continuare ad utilizzare l'autovettura Audi A1, targata GP529RG, intestata alla madre, ma pagata interamente dal padre che di recente ha estinto il finanziamento contratto per acquistarla , e le spese inerenti la gestione e l'assicurazione r.c.a. di questa autovettura vengono interamente pagate dal sig. e la sig.ra nulla potrà pretendere o Parte_2 Parte_1 decidere su tale autovettura anche al momento della sua futura vendita.
• L'autovettura Renault Twingo, targata GS084TN, intestata alla sig.ra rimane nella Parte_1 sua esclusiva disponibilità ed il sig. continuerà a pagare le rate del finanziamento Parte_2 in essere su tale autovettura fino al riscatto finale che dovrà essere pagato dalla sig.ra Parte_1
, che sarà libera di rifinanziare tale autovettura o di venderla.
• Al fine di risolvere la questione inerente l'unico bene immobile in comproprietà tra i ricorrenti e porre fine ad ogni rapporto patrimoniale in essere tra di loro, la sig.ra si obbliga a Parte_1 cedere, al prezzo di euro cinquantamila, al sig. la sua quota di comproprietà sulla Parte_2 casa coniugale e sulle due porzioni di terreno pertinenziale indicate nell'atto di compravendita richiamato nelle premesse di questo ricorso, entro il termine di mesi due dalla pronuncia della sentenza di divorzio , e costui si obbliga ad acquistare tale quota, al suddetto prezzo, da pagarsi per intero al momento della stipulazione dell'atto notarile di cessione da effettuarsi nel sopra indicato termine, ed a pagare tutte le spese notarili e fiscali inerenti tale acquisto .
• La sig.ra con la cessione della sua quota di comproprietà della casa coniugale Parte_1 dichiara di nulla avere a pretendere in merito ai beni mobili presenti in tale abitazione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Bagni di Lucca (LU) l'8/6/1997, dal quale è nata la figlia R_
(nata il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Bagni di Lucca (LU) in data 8/6/1197, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bagni di Lucca (LU) all'Atto Numero 7,
Parte 2, Serie A, dell'Anno 1997, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bagni di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIO QUINTAVALLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Barga (LU), via Roma n. 7, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«• La sig.ra lascia la casa coniugale e si trasferisce a vivere altrove stabilendo ivi la Parte_1 sua residenza.
• Il sig. rimane a vivere, insieme alla figlia maggiorenne , nella casa Parte_2 Persona_1 familiare e provvederà al pagamento di tutte le utenze e tasse su tale immobile.
• I mobili presenti nella casa coniugale, al momento della firma del presente ricorso, rimangono nella disponibilità del sig. Parte_2
• La frequentazione tra la figlia maggiorenne ed i suoi genitori è libera e rimessa alla volontà della stessa.
• I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con i propri redditi ed i propri risparmi ed investimenti, e che tra di loro non vi è necessità di stabilire alcun assegno di
1 mantenimento e divorzile.
• Il mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente in quanto ancora studente universitaria, è a carico totale ed esclusivo del padre con il quale rimane a vivere e costui vi provvederà direttamente.
• La figlia potrà continuare ad utilizzare l'autovettura Audi A1, targata GP529RG, intestata alla madre, ma pagata interamente dal padre che di recente ha estinto il finanziamento contratto per acquistarla , e le spese inerenti la gestione e l'assicurazione r.c.a. di questa autovettura vengono interamente pagate dal sig. e la sig.ra nulla potrà pretendere o Parte_2 Parte_1 decidere su tale autovettura anche al momento della sua futura vendita.
• L'autovettura Renault Twingo, targata GS084TN, intestata alla sig.ra rimane nella Parte_1 sua esclusiva disponibilità ed il sig. continuerà a pagare le rate del finanziamento Parte_2 in essere su tale autovettura fino al riscatto finale che dovrà essere pagato dalla sig.ra Parte_1
, che sarà libera di rifinanziare tale autovettura o di venderla.
• Al fine di risolvere la questione inerente l'unico bene immobile in comproprietà tra i ricorrenti e porre fine ad ogni rapporto patrimoniale in essere tra di loro, la sig.ra si obbliga a Parte_1 cedere, al prezzo di euro cinquantamila, al sig. la sua quota di comproprietà sulla Parte_2 casa coniugale e sulle due porzioni di terreno pertinenziale indicate nell'atto di compravendita richiamato nelle premesse di questo ricorso, entro il termine di mesi due dalla pronuncia della sentenza di divorzio , e costui si obbliga ad acquistare tale quota, al suddetto prezzo, da pagarsi per intero al momento della stipulazione dell'atto notarile di cessione da effettuarsi nel sopra indicato termine, ed a pagare tutte le spese notarili e fiscali inerenti tale acquisto .
• La sig.ra con la cessione della sua quota di comproprietà della casa coniugale Parte_1 dichiara di nulla avere a pretendere in merito ai beni mobili presenti in tale abitazione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Bagni di Lucca (LU) l'8/6/1997, dal quale è nata la figlia R_
(nata il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Bagni di Lucca (LU) in data 8/6/1197, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bagni di Lucca (LU) all'Atto Numero 7,
Parte 2, Serie A, dell'Anno 1997, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bagni di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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