Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 791/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 791/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] mente domiciliata in Roccadaspide (SA), alla via C.F._1
o lo studio dell'avv. Antonio Buono che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in Capaccio Paestum (SA), a n.174, presso lo studio dell'avv. Serena Landi che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
avanzavano richiesta congiunta d iv
[...] matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Castel San Lorenzo (SA) in data 11 dicembre 2000 e che dalla loro unione era nata una figlia, 20.06.2003). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre s alla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto n. cronol. 1473/2020 del 27.02.2020, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: il ricorrente si obbliga a corrispondere alla figlia un CP_1 Parte_2 contributo di mantenimento di euro 300,00 (euro trecento/00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre spese straordinarie mediche ed universitarie da sostenersi nell'interesse della stessa figlia da documentare, ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia Per_1
Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11 dicembre 2000 nel Comune di Castel San Lorenzo (SA) tra Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F.:
[...] C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.
[...] CP_1 C.F._2
, gistro Atti Matrimonio del Comune di C
[...] nno 2000, Atto n. 10 Parte II Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel San Lorenzo (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi